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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1451/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1451/2018, promossa da:
(P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Alberto Solari e Monica Tocci C.F._1
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Stefano Parlatore, Daria Pastore e Giorgio C.F._3
Tombolini
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.11.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti e quantificati nella misura di 15.497.487 euro in favore della e di Parte_1
3.000.000 in favore di ovvero nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre Parte_2 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'insorgenza dell'obbligazione sino al saldo;
nonché la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Controparte_2 in conseguenza della manipolazione degli obiettivi di vendita e di Parte_1 una serie di immatricolazioni fittizie operate nell'ambito di un rapporto contrattuale tra la società attrice pagina 1 di 16 e CE BE LI (“BI”), danni quantificati nella misura di 1.589.865,36 euro o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'insorgenza dell'obbligazione sino al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto: (i) di aver stipulato in data 11 novembre 2013 con
CE-BE LI S.p.A. (“BI”) contratti di concessione e di vendita delle autovetture e dei fuoristrada nuovi e usati CE-BE e YUC, venendo nominata concessionaria a tempo indeterminato per la provincia di Grosseto;
(ii) che in data 18 luglio 2014, BI avrebbe comunicato alla (laddove la aveva nel frattempo mutato forma societaria, trasformandosi
Parte_1 Parte_1 nell'attuale attrice il recesso dai contratti precedentemente
Parte_1 stipulati, unitamente al recesso dal contratto di assistenza post vendita, relativo alla riparazione e manutenzione delle autovetture stipulato con BI il 1° gennaio 2007; (iii) che detto recesso, asseritamente illegittimo, sarebbe stato motivato dal mancato raggiungimento, da parte della
Parte_1 degli obiettivi di vendita negli anni 2012 e 2013, nonché da ripetute inosservanze contrattuali in realtà inesistenti;
(iv) che ai Convenuti, dirigenti di BI, sarebbe personalmente imputabile il recesso operato da BI, avendo gli stessi agito con dolo nei confronti degli attori, all'illecito scopo di cagionare un danno ed estromettere la società attrice dalla rete vendite del marchio BI;
(v) che, in particolare, il recesso sarebbe illegittimo (a) per essere la estranea ai risultati di vendita degli anni 2012 e
Parte_1
2013 (riconducibili ad un contratto del 2002 stipulato con un soggetto diverso, la Silverstar S.p.A.), (b) per essere il contratto di vendita auto del 2013 diverso da quello del 2002; (c) per aver BI in precedenza comunicato l'esito positivo del processo di Due Diligence cui era stata sottoposta la
(d) per il fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi non costituirebbe motivo di Parte_1 risoluzione del rapporto, (e) per non aver la ricevuto alcuna contestazione circa le Parte_1 inosservanze contrattuali cui si fa riferimento nella lettera di recesso, (f) per essere stato esercitato in violazione dell'art. 9 della Legge n. 192 del 1998, (g) perché gli obiettivi di vendita, dal cui mancato raggiungimento la cessazione del rapporto deriva, sarebbero stati manipolati, (h) in quanto sarebbe stato esercitato in violazione del Reg. CE 1400/2002.
Gli Attori hanno dunque dedotto, in estrema sintesi, una responsabilità extra-contrattuale dei convenuti e che, nella loro rispettiva qualità di “Direttore Network & Channel Management and CP_1 CP_2
Development” e “Direttore Vendite” di CE-BE LI S.p.A. (“BI”) e sulla base di distinte condotte, avrebbero determinato il recesso di quest'ultima dai contratti di concessione di vendita e assistenza di autovetture stipulati ex novo con la in data 11 novembre 2013 (cfr. doc. 1 Parte_1 attori), concessionaria della per la provincia di Grosseto, e cagionato all'attrice e al SI. CP_3
suo socio di riferimento, degli ingenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Parte_2
pagina 2 di 16 Nello specifico, (i) la convenuta avrebbe dolosamente imposto agli attori la riunione sotto CP_1 un'unica ragione sociale dei mandati di vendita e assistenza post vendita sulla base di un inesistente obbligo giuridico previsto dalla normativa comunitaria, consentendo così a BI di conseguire la cessazione sia del rapporto di vendita che del rapporto di assistenza post-vendita attraverso un illegittimo esercizio di un unico diritto di recesso;
(ii) il convenuto sarebbe responsabile del CP_2 recesso dai contratti di vendita e post vendita e quindi dei danni subiti dagli Attori in virtù della sua posizione di Direttore Vendite di BI. Allo stesso, infatti, sarebbe ascrivibile la contestazione circa il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita: attraverso quello che viene definito il “Sistema
Sconti Riccioni”, laddove quest'ultimo avrebbe, da un lato, modificato ex post gli obiettivi di vendita di altre concessionarie “amiche”, elargendo nei confronti delle stesse indebiti premi, e, dall'altro, imposto a tali concessionarie di immatricolare fittiziamente (i.e. scaricare) auto non realmente targate (c.d.
“sistema degli scarichi”).
Sulla scorta di tali allegazioni, gli attori hanno sostenuto la diretta responsabilità dei convenuti per i danni subiti come conseguenza del predetto recesso, asseritamente ritorsivo e preordinato, operato da
BI nel luglio 2014, a causa dei predetti comportamenti asseritamente illeciti, attuati nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale con il potere di "stipulare, modificare ed estinguere contratti con concessionari …” per quanto riguarda la e di Direttore Vendite Auto e CP_1
Procuratore Generale investito dei più ampi poteri per l'attività commerciale per quanto riguarda il
CP_2
Hanno quindi sostenuto che le condotte descritte avrebbero arrecato danni alla segnatamente Parte_1 per Euro 4.700.000,00, derivanti dalle attività espletate ai fini della riunificazione sotto un unico soggetto giuridico dei mandati di vendita e post vendita, per Euro 14.497.487,87 a titolo di danno patrimoniale, per Euro 1.000.000,00 a titolo di danno all'immagine e per Euro 1.589.865,36 in conseguenza della manipolazione degli obiettivi di vendita e delle immatricolazioni fittizie, oltre ad
Euro 3.000.000,00 a titolo di danno all'immagine patito in proprio dal Parte_2
Con comparsa depositata in data 19.09.2018 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva/titolarità passiva del diritto controverso, per essere i danni lamentati dagli attori imputabili al recesso contrattuale operato da BI e non ai convenuti personalmente, danno peraltro già azionato in altro e diverso giudizio avviato dagli attori nei confronti di CE-BE LI (R.G. n. 640/2016); ancora in via preliminare, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno extra-contrattuale per tutte le condotte poste in essere dai convenuti antecedentemente al 17 maggio 2013; in via principale, nel merito, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie pagina 3 di 16 perché infondate in fatto ed in diritto, sostenendo l'assenza di qualsivoglia responsabilità, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, in capo ai convenuti in relazione ai danni lamentati, contestando le singole voci di danno domandate sia in punto di an che di quantum, sostenendo in ogni caso l'assenza di nesso causale tra le predette voci di danno e il proprio operato come dirigenti di CE-BE
LI S.p.A.; hanno altresì dedotto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 96, primo e terzo comma,
c.p.c., chiedendo, per l'effetto, la condanna la e del al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 subiti a tal titolo, ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio, sono state depositate memorie e documenti, ammesse ed espletate dal precedente Istruttore prove testimoniali dopodiché, riassegnato il fascicolo allo scrivente, è stata disposta consulenza tecnica contabile.
Concluse le operazioni peritali, e discusse in contraddittorio le molteplici censure mosse dalle parti all'elaborato del CTU, con ordinanza del 10 aprile 2024, il Giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. rinviando a successiva udienza per verificarne l'esito.
Alla successiva udienza del 25 settembre 2024, i convenuti hanno manifestato la propria volontà di accettare la suddetta proposta, che è stata per converso rifiutata dagli Attori, sicché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024 ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione spiegata dai convenuti in relazione a tutte le condotte asseritamente illecite verificatesi anteriormente al 17 maggio 2013, fondata sul presupposto dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica dell'atto di citazione in data 17 maggio 2018 (cfr. doc. 1 convenuti).
Invero, gli attori hanno sostenuto la diretta responsabilità dei convenuti per i danni subiti come conseguenza di un recesso contrattuale, asseritamente ritorsivo e preordinato, operato da BI nel luglio 2014, in virtù di una serie di comportamenti asseritamente illeciti, attuati nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale con il potere di "stipulare, modificare ed estinguere contratti con concessionari …” per quanto riguarda la e di Direttore Vendite Auto e Procuratore CP_1
Generale, investito dei più ampi poteri per l'attività commerciale, per quanto riguarda il CP_2
Secondo la prospettazione degli attori, tali danni, individuati nelle loro diverse componenti di danno patrimoniale (da lucro cessante e danno emergente), danno non patrimoniale e danno all'immagine patito, anche in proprio, dal risultano prodottisi, oltre che aggravatisi, in un arco temporale Parte_2
pagina 4 di 16 ampio decorrente dalla data del recesso (assunto dagli attori quale origine dei danni patiti) operato da
BI in data 18 luglio 2014 sino all'attualità.
Devesi peraltro considerare che l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale presuppone anche un accertamento circa l'oggettiva percepibilità del danno, laddove la prescrizione inizia a decorrere “non già dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile” (cfr. Cass. 7 aprile 2015 n. 6921; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).
Nel caso di specie, siccome i danni lamentati sono stati rappresentati quale conseguenza di un recesso contrattuale, asseritamente ritorsivo e preordinato, operato da BI nel luglio 2014, la notifica dell'atto di citazione in data 17 maggio 2018 risulta, in ogni caso, aver utilmente interrotto il termine prescrizionale quinquennale previsto per l'azione risarcitoria da fatto illecito.
La relativa eccezione va quindi rigettata.
Nel merito, anche in relazione all'eccepito difetto di titolarità passiva del diritto controverso in capo ai convenuti, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che l'odierno giudizio è stato instaurato da Parte_3
e nei confronti di e al
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti a talune condotte asseritamente tenute dagli stessi nell'ambito di un rapporto contrattuale intercorso tra la società attrice e
CE BE LI S.p.A. (“BI”), nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale
( e di Direttore Vendite Auto e Procuratore Generale ( , condotte strettamente CP_1 CP_2 legate al recesso operato da BI nel luglio 2014 dal contratto di concessione di vendita stipulato con in data 11 novembre 2013, avente ad oggetto, tra le altre cose, la concessione di vendita Parte_1 ed assistenza delle autovetture e dei fuoristrada nuovi e usati CE-BE e YUC, con nomina della quale concessionaria a tempo indeterminato per la provincia di Grosseto. Parte_3
L'asserito illegittimo recesso operato da BI dal suddetto contratto, unitamente alla relativa richiesta risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, è già oggetto di altro giudizio avviato dinanzi a questo
Tribunale dagli attori nei confronti di CE-BE LI (R.G. n. 640/2016), giudizio nel quale risulta altresì depositata una relazione tecnica (cfr. Perizia sub doc. 36 convenuti), avente ad oggetto proprio la quantificazione dei danni patrimoniali residuati alla ed al come Parte_1 Parte_2 conseguenza del recesso operato da CE BE LI S.p.A. nel luglio 2014, segnatamente (i) del danno emergente ed il lucro cessante conseguente il recesso, anche tenendo conto delle possibilità di riconversione dell'attività della società e del tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti;
(ii) con riguardo al danno emergente, delle spese effettuate per instaurare e per dar corso al rapporto in pagina 5 di 16 oggetto, nonché del depauperamento del patrimonio aziendale ove in correlazione col recesso di causa;
(iii) con riguardo al lucro cessante, del danno sulla base dell'utile netto mediamente conseguito da nel periodo pregresso la cessazione del rapporto di concessione, avuto riguardo, in Parte_1 alternativa, ad una presumibile durata del rapporto fino a 5 anni dalla sottoscrizione del contratto di concessione o, se ravvisabile, ad altro termine individuato e giustificato dal CTU (cfr. perizia sub doc.
36 convenuti, quesiti a pag. 2-3).
Tale giudizio risulta peraltro definito in primo grado con Sentenza n. 688 del 26.07.2025 del Tribunale di Grosseto, che ha riconosciuto un danno agli attori direttamente derivante dal titolo contrattuale e materialmente riconducibili al recesso di BI (cfr. deposito di parte attrice del 7.01.2025 – All. B).
Nel presente giudizio gli attori hanno agito nei confronti dei convenuti e ritenendoli CP_1 CP_2
“diretti responsabili dei danni che hanno subito a causa dei loro comportamenti illeciti, attuati nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale con il potere di "stipulare, modificare ed estinguere contratti con concessionari …” per quanto riguarda la prima e di Direttore Vendite Auto e
Procuratore Generale, investito dei più ampi poteri per l'attività commerciale, per quanto riguarda il secondo” (cfr. memoria n. 1 parte attrice, pagg. 1 e 2).
In particolare (i) alla AT è stato contestato, in sintesi, di avere illecitamente imposto la riunione dei mandati di vendita adducendo fraudolentemente la sussistenza di un obbligo in tal senso previsto dal
Regolamento CE n. 461/2010 in realtà insussistente e, unitamente al Dr. l'illecita risoluzione CP_2 dei contratti di vendita ed assistenza giustificandola con motivazioni infondate ed inesistenti, il tutto allo scopo di estromettere la dalla rete di vendita della BI;
(ii) al è stata altresì Parte_1 CP_2 contestata, in estrema sintesi, la manipolazione degli obiettivi di vendita dopo la fine del trimestre e l'accordo con alcune concessionarie per scaricare nel sistema informatico della BI immatricolazioni fittizie;
entrambi i convenuti avrebbero, in tal modo, provocato l'interruzione del rapporto tra la BI e la , interruzione che sarebbe “frutto di un progetto fraudolento attuato dai convenuti fin Parte_1 dal 2012 e preordinato al recesso” (cfr. da ultimo, comparsa conclusionale attori, pag. 3).
Ne deriva che l'odierno giudizio è fondato sulla dedotta responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex art. 2043 e 2049 c.c. (cfr. sul potere qualificatorio del Giudice, Cass. Ordinanza n. 7467 del 19 marzo 2020), posto che gli stessi attori hanno dato atto di aver agito nel giudizio R.G. n. 640/2016 nei confronti della BI per i danni conseguenti all'illegittimo recesso contrattuale, sostenendo di agire nella presente sede nei confronti degli odierni convenuti quali esecutori materiali delle condotte illecite contestate, segnatamente quali dipendenti che hanno commesso il fatto illecito e per il cui operato risponderebbe anche la società ai sensi dell'art. 2049 c.c. (cfr. memoria n. 1 parte attrice, pagg. 1 e 2).
pagina 6 di 16 Da tanto deriva che in questa sede l'indagine resta limitata (i) alla domanda risarcitoria proposta per responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 e 2049 c.c. dei convenuti, per essere le domande risarcitorie fondate sul contratto già oggetto di altro giudizio (R.G. n. 640/2016 – instaurato nei confronti della società BI, quale autore materiale del recesso per cui è causa) e dunque non esaminabili in questa sede;
(ii) ai danni, patiti sia dalla società attrice che dal personalmente, che siano ulteriori Parte_2 rispetto a quelli direttamente derivanti dal titolo contrattuale e materialmente riconducibili al recesso di
BI, dunque unicamente quelli direttamente derivanti dalla condotta tenuta in proprio dai convenuti ex art. 2043 c.c., posto che il danno patrimoniale conseguente al recesso per cui è causa, patito sia da che , risulta oggetto di altro Parte_3 Parte_2 giudizio instaurato nei confronti di BI quale controparte contrattuale che ha esercitato il recesso e che non può, per ragioni di rito e di merito, essere riconosciuto anche in tale sede.
Tale conclusione non muta nemmeno volendo prospettare, come sostenuto dagli attori, la responsabilità in solido dei Convenuti ex art. 2055 c.c. con BI dei danni derivanti dal recesso dai Contratti, con i primi che risponderebbero ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre la seconda a titolo contrattuale, con conseguente insussistenza del rischio di duplicazione risarcitoria, stante la possibilità del creditore di agire nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali per l'intero importo del credito (cfr. conclusionale attori, pagg. 12-20).
Ed infatti, non solo è evidente l'inammissibilità di un'azione che miri ad ottenere la condanna di due persone fisiche, non direttamente parti di un contratto, al ristoro del danno emergente e lucro cessante derivante dal recesso dal medesimo Contratto esercitato da altro soggetto (BI), ma è anche e soprattutto inammissibile che la suddetta azione segua un'altra, pressoché identica quanto ai danni lamentati, proprio nei confronti della società che ha esercitato il recesso, proprio perché ciò consentirebbe – in maniera surrettizia - di ampliare indiscriminatamente il novero dei soggetti cui richiedere una - inammissibile - duplicazione risarcitoria.
Nemmeno coglie nel segno la tesi della sussistenza di una solidarietà passiva tra le asserite condotte aquiliane dei convenuti e il dedotto inadempimento di BI, per essere “il fatto dannoso” (i.e. il recesso dai Contratti) asseritamente “imputabile a più persone” ai sensi dell'art. 2055 c.c.
È infatti dalle stesse prospettazioni attoree che si ricava che il recesso di BI – ad nutum ma comunque motivato dalla società alla luce di ritenuti inadempimenti della - abbia avuto Parte_1 efficacia esclusiva (o comunque assorbente) del danno patrimoniale invocato dagli Attori, posto che – in assenza del recesso – la e l'Ing. non hanno comunque prospettato la Parte_1 Parte_2 sussistenza di alcun danno.
pagina 7 di 16 Pertanto, se, come pacifico, il danno lamentato dagli attori è causalmente riconducibile al recesso di
BI dai Contratti, stante il suo carattere di causa efficiente “esclusiva” rispetto a tutte le conseguenze negative che si sono prodotte successivamente, è comunque la parte contrattuale (BI) a rispondere di tutti i danni conseguenti al recesso, stante la sua responsabilità per fatto dei suoi dipendenti (nella specie, ATTORRI e , che hanno agito in sua vece ed in base ad uno specifico mandato. CP_2
È allora unicamente nel giudizio instaurato nei confronti della società BI che può essere fatto valere
(come in effetti avvenuto) il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in Euro
14.497.487,87) e non, asseritamente subiti dalla come conseguenza diretta del recesso dai Parte_1
Contratti esercitato da BI in data 18 luglio 2014.
È allora d'obbligo concludere per il difetto di titolarità passiva del diritto controverso in capo ai convenuti con riferimento a tutti i danni direttamente conseguenti al recesso per cui è lite, potendosi solo in tal modo garantire un ordinato e unitario accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, evitando l'abuso del processo e inammissibili duplicazioni risarcitorie.
Conseguentemente, va ribadito che le uniche condotte da valutare sono dunque quelle poste in essere in proprio dai Convenuti ex art. 2043 c.c., al fine di verificare se le medesime possano aver autonomamente cagionato un danno ulteriore rispetto a quello derivante dal recesso dai Contratti da parte di BI.
All'uopo, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Con riguardo alle condotte contestate alla ATTORRI, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto osservato che non può affatto ritenersi provato in questa sede che il recesso per cui è causa sia stato una ritorsione attuata da BI nei confronti di un concessionario “scomodo” (ovvero la società attrice), né che il recesso fosse stato “preordinato” proprio dai convenuti allo scopo di tagliare fuori la dalla rete vendite BI. Parte_1
In tal senso depongono le produzioni in atti (cfr. doc. 15 attori e doc. 29 Convenuti), ovvero le comunicazioni intercorse con BI dalle quali si evince che, già ben prima del recesso, BI aveva rilevato basse “performance” della e contestato alcune sue inosservanze contrattuali, Parte_1 circostanza peraltro confermata anche in sede di prova testimoniale (cfr. deposizione teste Tes_1 all'udienza del 22 ottobre 2019).
Inoltre, non pare credibile la tesi secondo cui la decisione di BI di recedere dal rapporto con la risalirebbe ad un periodo finanche anteriore alla (nuova) conclusione dei Contratti (11 Parte_1 novembre 2013) e che tale tesi sarebbe confermata, non solo dalla prodromica richiesta della SI.ra
Attori di riunire i mandati di vendita e assistenza, ma anche dalle dichiarazioni rese dal in data CP_2
10 luglio 2015 nell'ambito del procedimento penale a carico del SI. quest'ultimo coinvolto Pt_4
pagina 8 di 16 in un indagine per aver preteso somme dai concessionari in cambio del rispetto delle condizioni contrattuali, avendo questi affermato che “la decisione della revoca del mandato è scaturita dopo diversi incontri del consiglio di direzione avvenuti in tempi non sospetti e comunque negli anni precedenti mentre il faceva riferimento a fatti accaduti nel luglio 2014” (cfr. atto di Parte_2 citazione, pag. 16 - doc. 14 attori).
Invero, al di là dell'efficacia probatoria nel processo civile di quanto emerso nell'ambito di un procedimento penale (le cui risultanze restano liberamente valutabili in sede civile), resta allegazione sfornita di prova il fatto che i Contratti sarebbero stati conclusi da BI, per tramite dei suoi dipendenti oggi convenuti, ben sapendo che non sarebbero stati adempiuti e che, anzi, di lì a poco sarebbero stati risolti.
In tal senso depongono diversi elementi.
Innanzitutto, le plurime richieste di BI (anche ma non solo) per tramite della ATTORI, di riunire sotto un'unica ragione sociale il mandato di vendita e di assistenza (cfr. doc. 7 attori – peraltro in linea con il Reg. CE 461/10, all'epoca dei fatti costituente una novità legislativa e che consentiva di eliminare la facoltà per il distributore di subappaltare a terzi i servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli), ben possono essere ricondotte ad una (legittima) scelta imprenditoriale di BI e non ad una autonoma decisione della la quale risulta pur sempre aver agito, nella propria qualità di CP_1 dipendente, nell'interesse e per conto della società alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa.
Tali comunicazioni non risultano affatto finalizzate – univocamente - a consentire, una volta intervenuta l'unificazione, l'agevole cessazione di entrambi i contratti. Le stesse comunicazioni non risultano - peraltro - sottoscritte dalla sola convenuta, a riprova della riconducibilità di tale richiesta alla generale volontà di BI e non della (sola) ATTORRI personalmente.
Peraltro, resta irrilevante il fatto che “senza la riunione dei mandati, se anche la BI avesse comunicato il recesso alla Silverstar S.p.A. dal contratto di concessione di vendita stipulato nel 2002, il contratto di assistenza sarebbe rimasto valido ed efficace” (cfr. atto di citazione, p. 19), posto che nulla avrebbe impedito alla BI di recedere da entrambi i contratti contemporaneamente, con il richiesto preavviso, qualora lo avesse ritenuto legittimo, non essendovi evidenza di alcuna garanzia che la avrebbe potuto far valere per ottenere il mantenimento di almeno uno dei due contratti, Parte_1 trattandosi in tal caso – evidentemente - di mera aspettativa di fatto.
Altra allegazione rimasta sfornita di prova è il fatto che la che ha poi preso il posto Parte_5 dell'attrice quale concessionaria per la provincia di Grosseto, “non avrebbe accettato il mandato di vendita se non fosse cessato anche quello di assistenza con la , non essendovi in atti alcuna Parte_1
pagina 9 di 16 evidenza convincente a supporto di tale affermazione;
inoltre, la riunificazione dei mandati è stata chiesta, già nell'anno 2011, anche ad altre concessionarie, tra cui la e CP_4 Parte_6
(cfr. doc. 1 e 2 allegati alla prima memoria dei convenuti).
[...]
Risulta anche gli Attori si sono dimostrati concordi nel procedere a tale unificazione, come è emerso per tabulas dalla lettera inviata dalla a BI il 16 febbraio 2013, e dunque in data anteriore Parte_1 alla missiva contestata alla SI.ra (che risale al 5 aprile 2013), nella quale si legge “Abbiamo CP_1 preso nota dell'obbligo imposto dal Regolamento Europeo, relativo alla distribuzione degli autoveicoli ed al contratto che regola le attività di post vendita degli stessi, il quale impone ai mandatari di riunire, entro e non oltre il giorno 1° maggio 2013, sotto un'unica ragione sociale i due mandati di vendita e di assistenza”; con contestuale manifestazione di volontà del SI. di procedere alla Parte_2 ristrutturazione del proprio gruppo societario (cfr. doc. 4 convenuti).
Il carattere asseritamente “truffaldino” della richiesta di riunificazione dei mandati avanzata dalla a escluso anche considerando che, tenuto conto del ruolo ricoperto dal alcun CP_1 Parte_2 raggiro pare ravvisabile sulla portata del Regolamento Comunitario 461/2010, trattandosi di un settore professionale in cui è ragionevolmente esigibile dall'imprenditore la conoscenza e la comprensione delle normative che regolano quel settore, ivi compresi quelli europei.
In ogni caso, tale richiesta appare del tutto svincolata, in punto di nesso causale, dal danno il cui ristoro
è stato invocato in questa sede, ulteriore a quello derivante dal recesso, che è peraltro stato comunicato da BI oltre un anno più tardi da tale richiesta, sulla base di differenti motivazioni.
La richiesta della convenuta di riunificazione dei mandati è quindi risultata (i) legittima, (ii) avanzata anche nei confronti di altre concessionarie (dimostrativo dell'assenza di un intento doloso nei confronti degli Attori), (iii) accettata dalla società attrice e, comunque, (iv) del tutto svincolata, in punto di nesso causale, dal danno il cui ristoro è stato invocato in questa sede.
Con riferimento all'asserita modifica unilaterale, ed illegittima, dei contratti da parte della AT, va ribadita l'irrilevanza di tutto ciò che risulta imputabile esclusivamente a BI anche per l'operato dei suoi dipendenti, tra cui proprio la conclusione del rapporto contrattuale e la buona fede in fase di costituzione, prosecuzione e scioglimento del rapporto.
Non è in ogni caso emersa in questa sede una intenzione, imputabile direttamente alla convenuta, di modificare nella sostanza il contenuto del contratto.
Inoltre, la previsione di un recesso ad nutum, senza necessità di motivazione e, dunque, asseritamente
“più agevole” nel nuovo contratto, così come la sua trasmissione alla a ridosso della scadenza Parte_1 del precedente rapporto, è comunque circostanza – come ampiamente chiarito sopra - imputabile alla pagina 10 di 16 BI in quanto attiene al rapporto contrattuale, il cui esame è precluso in questa sede per essere oggetto di altro giudizio.
In definitiva, non vi è prova in giudizio dell'efficacia causale della condotta della rispetto a CP_1 danni ulteriori rispetto a quelli conseguenti al recesso di BI.
La domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti va quindi rigettata.
Con riguardo alle condotte contestate al si osserva quanto segue. CP_2
Al sono state contestate una serie di condotte asseritamente illecite, tra cui l'aver presieduto CP_2 un “sistema” per la manipolazione degli obiettivi di vendita in favore di alcune concessionarie, nonché determinato la fittizia immatricolazione degli autoveicoli. Da ciò gli Attori hanno desunto che il recesso dai Contratti sarebbe imputabile anche al in quanto i risultati delle vendite 2012 e CP_2
2013 non avrebbero potuto essere utilizzati quali parametri per valutare la performance della Parte_1
e quindi per giustificare la cessazione dei rapporti con la concessionaria;
inoltre, le predette condotte, favorendo indebitamente alcuni concessionari rispetto ad altri, avrebbero secondo gli attori cagionato un ulteriore danno alla nella misura di Euro 1.589.865,36. Parte_1
Ebbene, posto che il non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze patrimoniali CP_2 negative derivanti dal recesso esercitato da BI per tutte le ragioni ampiamente esposte, va osservato in ogni caso che la responsabilità del per la manipolazione degli obiettivi e le CP_2 immatricolazioni fittizie non è desumibile, in maniera univoca, dalla vasta mole di documenti e dichiarazioni versate in atti, trattandosi di documenti talvolta di formazione unilaterale, talvolta di estratti dagli svariati procedimenti penali medio tempore instaurati dal SI. che tuttavia non Parte_2 possono costituire prova nel giudizio civile, potendosi semmai possono considerarsi alla stregua di meri indizi, “la cui concreta efficacia deve essere valutata non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale (cfr. Cass., 19 luglio 2019, n. 19521).
Sul punto, la CTU espletata in corso di causa, da ritenersi del tutto attendibile negli esiti, chiamata ad esprimersi sul “danno patito dagli attori per lo sviamento della clientela e per la perdita delle occasioni di vendita delle autovetture da parte dell'attrice in conseguenza della difformità di trattamento tra i concessionari, nonché in conseguenza del pagamento di premi e riconoscimento di sconti non dovuti alle altre concessionarie” (quesito n. 3), proprio sulla base della copiosa documentazione in atti, ha escluso la sussistenza di tale pregiudizio, osservando come la risposta al quesito non fosse “elaborabile in quanto tra i documenti e gli atti di causa non vi è traccia di dati necessari a stabilire il danno in questione” (cfr. Perizia, p. 42). pagina 11 di 16 Quanto all'asserita alterazione degli obiettivi di vendita da parte del si osserva quanto CP_2 segue.
Gli Attori hanno sostenuto che il sarebbe stato l'artefice della prassi di abbassare ex post gli CP_2
(già ex ante prefissati) obiettivi di vendita di taluni concessionari, in modo da consentire loro di percepire i relativi premi, violando di conseguenza la parità di trattamento fra i dealer e cagionando un danno alla che di tale asseritamente illecito beneficio non avrebbe goduto. Parte_1
Va sul punto osservato che i citati obiettivi di vendita (che da quanto emerso in giudizio venivano individuati da BI alla luce di un processo decisionale interno e determinati secondo criteri diversificati per ciascun dealer) in realtà ben potevano essere rivisti o riprogrammati in corso d'anno, in presenza di determinate circostanze oggettive (ad esempio, indisponibilità del prodotto o evoluzione del mercato locale) e ciò riguardava tutte le concessionarie.
Ciò si desume anche dal raffronto con la vicenda contrattuale, per quanto emerso in questa sede, tra Con BI e ( ), ovvero quella concessionaria che avrebbe ricevuto, secondo gli attori, CP_5
l'asserito illecito trattamento di favore da parte BI a discapito della considerato che: (i) Parte_1
Con non pare sussistere un problema di concorrenza con tale società, posto che la risulta essere una concessionaria di dimensioni molto maggiori dell'attrice e con volumi di vendita più ampi, che operava in un territorio (Lombardia) diverso da quello della (ii) BI ha nel dicembre 2015 receduto Parte_1
Con Con anche dai contratti con la (doc. 5); (iii) parte delle comunicazioni relative alla (cfr. docc. 37
– 66 attori) riguardano gli anni 2014 e 2015 e dunque devono ritenersi irrilevanti, in punto di nesso causale, con riferimento al presunto danno da disparità di trattamento, atteso che nel 2014 BI aveva già esercitato il recesso nei confronti della Parte_1
Anche le azioni che la BI ha documentato di aver promosso nei confronti di altri concessionari che, al fine di simulare il raggiungimento dei target di volta in volta stabiliti, hanno fraudolentemente comunicato dati fittizi circa l'immatricolazione delle autovetture (cfr. doc. 9, ovvero il procedimento penale R.G.N.R. 437/12 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, in cui BI si è costituita parte civile, nei confronti di un ex concessionario che aveva provato ad ottenere il pagamento di premi in realtà non dovuti), sono indicativi di una diversificazione e una programmabilità in corso d'anno dei citati obiettivi di vendita, comunque individuati da BI, per tramite di un suo dipendente, alla luce di un processo decisionale interno imputabile unicamente alla parte contrattuale.
Quanto alla rilevanza, nel presente giudizio, del fascicolo penale n. 440/2016 R.G. N.R. a carico del
SI. si osserva che tale procedimento, lungi dal riguardare ipotetiche ed arbitrarie riduzioni Pt_4 degli obiettivi di vendita, ha avuto ad oggetto le indebite richieste di denaro avanzate dall'ispettore a pagina 12 di 16 fronte della minaccia di millantati ritardi nella consegna delle vetture, senza attinenza con la posizione del e con la riduzione degli obiettivi di vendita (cfr. docc. 23 e 24 attori). CP_2
Anche le intercettazioni prodotte dagli attori, o sono esclusivamente riferibili al solo SI. e Pt_4 quindi irrilevanti (cfr. doc. 22, 34, 35 e 36 attori) o comunque non risultano idonee a dimostrare il presunto accanimento del nei confronti della e del CP_2 Parte_1 Parte_2
In tal senso depone anche il contenuto del verbale di accertamento con adesione versato in atti, reso Cont nell'ambito del procedimento n. 35146/2016 e sottoscritto tra BI e l' (cfr. doc. 30 convenuti) che ha confermato la sostanziale liceità della prassi di riparametrare gli obiettivi di vendita da parte di BI
(cfr. doc. 30 convenuti, p. 13), ovverosia l'asserito fatto illecito che gli attori attribuiscono al CP_2 nel presente contenzioso, ritenendo ammissibile la possibilità di revisione degli obiettivi assegnati “alla luce del fatto che tutti i rapporti contrattuali sono rinegoziabili e la rinegoziazione rientra nell'autonomia delle parti in gioco”, in quanto BI ha ben chiarito “la ragioni di tale rinegoziazione delle pattuizioni effettuate in corso di trimestre: ragioni compatibili con le finalità economico- imprenditoriali inerenti la sua attività d'impresa” (cfr. doc. 30 convenuti, pag. 13).
Trattasi in definitiva, per quanto emerso in questa sede, di scelte negoziali lecite, peraltro non imputabili al (direttamente ed in via esclusiva) quanto piuttosto alla controparte contrattuale CP_2 della (BI), sicché anche in questo caso, a ben vedere, trattasi di condotte ascrivibili solo ad Parte_1
BI, che ha agito per tramite di un suo dipendente.
Le ulteriori dichiarazioni e i documenti relativi ai plurimi procedimenti penali avviati dal SI.
molti dei quali oggi archiviati (ad eccezione di quello a carico del SI. che Parte_2 Pt_4 tuttavia non risulta rilevante in questa sede), non costituiscono in definitiva una solida prova della riconducibilità dei danni lamentati, che siano ulteriori rispetto ai danni patrimoniali conseguenti al recesso esercitato da BI, a condotte tenute in proprio dal CP_2
Quanto alla contestazione relativa alle immatricolazioni fittizie, si osserva quanto segue.
Gli Attori hanno anche contestato al che, per garantirsi il 100% del premio Retail, senza aver CP_2 raggiunto l'obiettivo loro assegnato, alcuni concessionari, su indicazione dell'ispettore di riferimento e con l'asserito coordinamento del convenuto, avrebbero comunicato a BI, alla fine del trimestre,
l'immatricolazione di alcune autovetture che, in realtà non sono mai state immatricolate;
inoltre, tali concessionari, con il benestare di BI, avrebbero inserito nella piattaforma “Cesar” un certo numero di autovetture intestate ad acquirenti fittizi e con targhe fittizie.
Viene in proposito dedotta una responsabilità “da supervisione” a carico del la quale tuttavia CP_2 non pare affatto dimostrata, atteso che la modifica degli obiettivi è comunque risultata legittima, in accordo all'autonomia negoziale privata. pagina 13 di 16 Eventuali abusi della posizione di forza di uno dei contraenti attengono, come già ribadito, al rapporto contrattuale tra la società attrice e BI e restano esaminabili unicamente nel giudizio, appositamente instaurato dagli attori, nei confronti di questa.
Va poi osservato che non ha trovato dimostrazione in giudizio nemmeno il nesso causale tra i danni lamentati (ed ulteriori a quelli conseguenti al recesso di BI) ed il dedotto illecito c.d. “sistema degli scarichi” asseritamente messo in atto dal CP_2
L'assunto degli attori, secondo cui il convenuto avrebbe favorito alcune concessionarie accettando l'inserimento nel sistema di vetture fittiziamente immatricolate e computandole ai fini del raggiungimento degli obiettivi, non trova prova in questo giudizio, atteso che non è dato desumere con certezza dai documenti in atti che altre concessionarie di BI abbiano immatricolato fittiziamente alcune vetture ed ottenuto vantaggi grazie all'opera del trattandosi di dati soggetti ad CP_2 interpretazione, non dimostrativi di per sé dell'esatto numero delle vetture immatricolate fittiziamente rispetto a quelle reali, avuto anche riguardo al fatto che, come risulta dagli atti e dai fatti non contestati, la verifica del numero delle immatricolazioni effettuate dalle concessionarie veniva eseguita dal Settore
Discount Management, ovvero da un settore di BI autonomo e distinto rispetto alla Direzione
Vendite.
Ne deriva che l'assunto secondo cui il con atti autonomi e distinti rispetto a quelli riferibili CP_2 alla parte contrattuale BI, avrebbe favorito alcune concessionarie ai danni degli attori, accettando l'inserimento nel sistema informatico di vetture fittiziamente immatricolate e computando tali vetture ai fini del raggiungimento dei targets di vendita, rimane allegazione sfornita di prova.
In definitiva, tenuto conto di quanto emerso, all'esito dell'istruttoria espletata in questa sede, in relazione ai rapporti tra e MERCEDES BENZ ITALIA Parte_3
S.p.A. ed al ruolo ivi ricoperto da e nonché in Controparte_1 Controparte_2 relazione ai complessivi rapporti pregressi tra le parti;
tenuto anche conto degli esiti della perizia tecnica a firma del dott. depositata in corso di causa (cfr. deposito del 27.11.2023) che Persona_1 nel fornire risposta in relazione ai quesiti nn. 1 e 2, ha dato atto dell'impossibilità di fornire risposta ai quesiti nn. 3) e 4); non risultano in questa sede dimostrati danni, patiti sia dalla società attrice e dal personalmente, che siano ulteriori rispetto a quelli direttamente derivanti dal titolo Parte_2 contrattuale e materialmente riconducibili al recesso di BI.
Il danno patrimoniale conseguente al recesso per cui è causa, patito sia da Parte_3 che , distinto nelle componenti di danno emergente, lucro
[...] Parte_2 cessante, danno da perdita di chance e finanche da perdita del credito finanziario, risulta imputabile pagina 14 di 16 unicamente ad BI quale controparte contrattuale che ha esercitato il recesso, in assenza del quale non si sarebbe, secondo le stesse prospettazioni attoree, ragionevolmente prodotto.
Quanto ai danni non patrimoniali richiesti, ed in particolare il danno all'immagine asseritamente patito, va rilevata ancora una volta l'assenza di prova di danni che non siano imputabili unicamente ad BI quale controparte contrattuale che ha esercitato il recesso.
Ed infatti, non solo il danno all'immagine è stato già richiesto nel giudizio instaurato nei confronti di
CE-BE LI (R.G. n. 640/2016), ma in questo giudizio gli attori lo hanno solo genericamente invocato, senza tuttavia comprovarlo.
Trattandosi infatti di danno conseguenza, non riconoscibile in re ipsa per effetto soltanto dell'elemento rappresentato dalla altrui comportamento illecito, la sua liquidazione deve essere effettuata sulla scorta non di valutazioni astratte, ma del concreto danno presumibilmente subito dalla vittima, così come da questa dedotto e provato, specie laddove venga richiesta una valutazione equitativa, il cui onere ricade sul danneggiato (cfr. in tal senso Cass., 12 aprile 2023, n. 9744).
Non risulta a tale scopo sufficiente allegare l'elenco delle cariche ricoperte dal in diversi Parte_2 ambiti professionali nel corso degli anni (cfr. doc. D attori), senza fornire prova, nemmeno indiziaria, del danno conseguenza concretamente sofferto, peraltro causalmente connesso all'operato dei convenuti.
Ne deriva il rigetto integrale della domanda.
Ogni ulteriore questione od eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU, stante l'esito del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) individuata sulla base del disputatum (cfr. Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857) del decreto ministeriale n. 55/2014, con applicazione ex art. 6 D.M. cit. di incrementi percentuali del
10% in relazione ai vari passaggi di scaglione, in accordo con il valore della domanda e sino a concorrenza della somma liquidata in dispositivo (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 21 dicembre
2023, n. 35665).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
pagina 15 di 16 2) Condanna parte attrice a corrispondere in favore della parte convenuta le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 40.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se dovute come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.
Così deciso in Grosseto, 10.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1451/2018, promossa da:
(P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Alberto Solari e Monica Tocci C.F._1
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Stefano Parlatore, Daria Pastore e Giorgio C.F._3
Tombolini
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.11.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti e quantificati nella misura di 15.497.487 euro in favore della e di Parte_1
3.000.000 in favore di ovvero nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre Parte_2 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'insorgenza dell'obbligazione sino al saldo;
nonché la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Controparte_2 in conseguenza della manipolazione degli obiettivi di vendita e di Parte_1 una serie di immatricolazioni fittizie operate nell'ambito di un rapporto contrattuale tra la società attrice pagina 1 di 16 e CE BE LI (“BI”), danni quantificati nella misura di 1.589.865,36 euro o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'insorgenza dell'obbligazione sino al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto: (i) di aver stipulato in data 11 novembre 2013 con
CE-BE LI S.p.A. (“BI”) contratti di concessione e di vendita delle autovetture e dei fuoristrada nuovi e usati CE-BE e YUC, venendo nominata concessionaria a tempo indeterminato per la provincia di Grosseto;
(ii) che in data 18 luglio 2014, BI avrebbe comunicato alla (laddove la aveva nel frattempo mutato forma societaria, trasformandosi
Parte_1 Parte_1 nell'attuale attrice il recesso dai contratti precedentemente
Parte_1 stipulati, unitamente al recesso dal contratto di assistenza post vendita, relativo alla riparazione e manutenzione delle autovetture stipulato con BI il 1° gennaio 2007; (iii) che detto recesso, asseritamente illegittimo, sarebbe stato motivato dal mancato raggiungimento, da parte della
Parte_1 degli obiettivi di vendita negli anni 2012 e 2013, nonché da ripetute inosservanze contrattuali in realtà inesistenti;
(iv) che ai Convenuti, dirigenti di BI, sarebbe personalmente imputabile il recesso operato da BI, avendo gli stessi agito con dolo nei confronti degli attori, all'illecito scopo di cagionare un danno ed estromettere la società attrice dalla rete vendite del marchio BI;
(v) che, in particolare, il recesso sarebbe illegittimo (a) per essere la estranea ai risultati di vendita degli anni 2012 e
Parte_1
2013 (riconducibili ad un contratto del 2002 stipulato con un soggetto diverso, la Silverstar S.p.A.), (b) per essere il contratto di vendita auto del 2013 diverso da quello del 2002; (c) per aver BI in precedenza comunicato l'esito positivo del processo di Due Diligence cui era stata sottoposta la
(d) per il fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi non costituirebbe motivo di Parte_1 risoluzione del rapporto, (e) per non aver la ricevuto alcuna contestazione circa le Parte_1 inosservanze contrattuali cui si fa riferimento nella lettera di recesso, (f) per essere stato esercitato in violazione dell'art. 9 della Legge n. 192 del 1998, (g) perché gli obiettivi di vendita, dal cui mancato raggiungimento la cessazione del rapporto deriva, sarebbero stati manipolati, (h) in quanto sarebbe stato esercitato in violazione del Reg. CE 1400/2002.
Gli Attori hanno dunque dedotto, in estrema sintesi, una responsabilità extra-contrattuale dei convenuti e che, nella loro rispettiva qualità di “Direttore Network & Channel Management and CP_1 CP_2
Development” e “Direttore Vendite” di CE-BE LI S.p.A. (“BI”) e sulla base di distinte condotte, avrebbero determinato il recesso di quest'ultima dai contratti di concessione di vendita e assistenza di autovetture stipulati ex novo con la in data 11 novembre 2013 (cfr. doc. 1 Parte_1 attori), concessionaria della per la provincia di Grosseto, e cagionato all'attrice e al SI. CP_3
suo socio di riferimento, degli ingenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Parte_2
pagina 2 di 16 Nello specifico, (i) la convenuta avrebbe dolosamente imposto agli attori la riunione sotto CP_1 un'unica ragione sociale dei mandati di vendita e assistenza post vendita sulla base di un inesistente obbligo giuridico previsto dalla normativa comunitaria, consentendo così a BI di conseguire la cessazione sia del rapporto di vendita che del rapporto di assistenza post-vendita attraverso un illegittimo esercizio di un unico diritto di recesso;
(ii) il convenuto sarebbe responsabile del CP_2 recesso dai contratti di vendita e post vendita e quindi dei danni subiti dagli Attori in virtù della sua posizione di Direttore Vendite di BI. Allo stesso, infatti, sarebbe ascrivibile la contestazione circa il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita: attraverso quello che viene definito il “Sistema
Sconti Riccioni”, laddove quest'ultimo avrebbe, da un lato, modificato ex post gli obiettivi di vendita di altre concessionarie “amiche”, elargendo nei confronti delle stesse indebiti premi, e, dall'altro, imposto a tali concessionarie di immatricolare fittiziamente (i.e. scaricare) auto non realmente targate (c.d.
“sistema degli scarichi”).
Sulla scorta di tali allegazioni, gli attori hanno sostenuto la diretta responsabilità dei convenuti per i danni subiti come conseguenza del predetto recesso, asseritamente ritorsivo e preordinato, operato da
BI nel luglio 2014, a causa dei predetti comportamenti asseritamente illeciti, attuati nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale con il potere di "stipulare, modificare ed estinguere contratti con concessionari …” per quanto riguarda la e di Direttore Vendite Auto e CP_1
Procuratore Generale investito dei più ampi poteri per l'attività commerciale per quanto riguarda il
CP_2
Hanno quindi sostenuto che le condotte descritte avrebbero arrecato danni alla segnatamente Parte_1 per Euro 4.700.000,00, derivanti dalle attività espletate ai fini della riunificazione sotto un unico soggetto giuridico dei mandati di vendita e post vendita, per Euro 14.497.487,87 a titolo di danno patrimoniale, per Euro 1.000.000,00 a titolo di danno all'immagine e per Euro 1.589.865,36 in conseguenza della manipolazione degli obiettivi di vendita e delle immatricolazioni fittizie, oltre ad
Euro 3.000.000,00 a titolo di danno all'immagine patito in proprio dal Parte_2
Con comparsa depositata in data 19.09.2018 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva/titolarità passiva del diritto controverso, per essere i danni lamentati dagli attori imputabili al recesso contrattuale operato da BI e non ai convenuti personalmente, danno peraltro già azionato in altro e diverso giudizio avviato dagli attori nei confronti di CE-BE LI (R.G. n. 640/2016); ancora in via preliminare, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno extra-contrattuale per tutte le condotte poste in essere dai convenuti antecedentemente al 17 maggio 2013; in via principale, nel merito, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie pagina 3 di 16 perché infondate in fatto ed in diritto, sostenendo l'assenza di qualsivoglia responsabilità, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, in capo ai convenuti in relazione ai danni lamentati, contestando le singole voci di danno domandate sia in punto di an che di quantum, sostenendo in ogni caso l'assenza di nesso causale tra le predette voci di danno e il proprio operato come dirigenti di CE-BE
LI S.p.A.; hanno altresì dedotto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 96, primo e terzo comma,
c.p.c., chiedendo, per l'effetto, la condanna la e del al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 subiti a tal titolo, ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio, sono state depositate memorie e documenti, ammesse ed espletate dal precedente Istruttore prove testimoniali dopodiché, riassegnato il fascicolo allo scrivente, è stata disposta consulenza tecnica contabile.
Concluse le operazioni peritali, e discusse in contraddittorio le molteplici censure mosse dalle parti all'elaborato del CTU, con ordinanza del 10 aprile 2024, il Giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. rinviando a successiva udienza per verificarne l'esito.
Alla successiva udienza del 25 settembre 2024, i convenuti hanno manifestato la propria volontà di accettare la suddetta proposta, che è stata per converso rifiutata dagli Attori, sicché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024 ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione spiegata dai convenuti in relazione a tutte le condotte asseritamente illecite verificatesi anteriormente al 17 maggio 2013, fondata sul presupposto dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione sino alla notifica dell'atto di citazione in data 17 maggio 2018 (cfr. doc. 1 convenuti).
Invero, gli attori hanno sostenuto la diretta responsabilità dei convenuti per i danni subiti come conseguenza di un recesso contrattuale, asseritamente ritorsivo e preordinato, operato da BI nel luglio 2014, in virtù di una serie di comportamenti asseritamente illeciti, attuati nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale con il potere di "stipulare, modificare ed estinguere contratti con concessionari …” per quanto riguarda la e di Direttore Vendite Auto e Procuratore CP_1
Generale, investito dei più ampi poteri per l'attività commerciale, per quanto riguarda il CP_2
Secondo la prospettazione degli attori, tali danni, individuati nelle loro diverse componenti di danno patrimoniale (da lucro cessante e danno emergente), danno non patrimoniale e danno all'immagine patito, anche in proprio, dal risultano prodottisi, oltre che aggravatisi, in un arco temporale Parte_2
pagina 4 di 16 ampio decorrente dalla data del recesso (assunto dagli attori quale origine dei danni patiti) operato da
BI in data 18 luglio 2014 sino all'attualità.
Devesi peraltro considerare che l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale presuppone anche un accertamento circa l'oggettiva percepibilità del danno, laddove la prescrizione inizia a decorrere “non già dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile” (cfr. Cass. 7 aprile 2015 n. 6921; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).
Nel caso di specie, siccome i danni lamentati sono stati rappresentati quale conseguenza di un recesso contrattuale, asseritamente ritorsivo e preordinato, operato da BI nel luglio 2014, la notifica dell'atto di citazione in data 17 maggio 2018 risulta, in ogni caso, aver utilmente interrotto il termine prescrizionale quinquennale previsto per l'azione risarcitoria da fatto illecito.
La relativa eccezione va quindi rigettata.
Nel merito, anche in relazione all'eccepito difetto di titolarità passiva del diritto controverso in capo ai convenuti, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che l'odierno giudizio è stato instaurato da Parte_3
e nei confronti di e al
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti a talune condotte asseritamente tenute dagli stessi nell'ambito di un rapporto contrattuale intercorso tra la società attrice e
CE BE LI S.p.A. (“BI”), nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale
( e di Direttore Vendite Auto e Procuratore Generale ( , condotte strettamente CP_1 CP_2 legate al recesso operato da BI nel luglio 2014 dal contratto di concessione di vendita stipulato con in data 11 novembre 2013, avente ad oggetto, tra le altre cose, la concessione di vendita Parte_1 ed assistenza delle autovetture e dei fuoristrada nuovi e usati CE-BE e YUC, con nomina della quale concessionaria a tempo indeterminato per la provincia di Grosseto. Parte_3
L'asserito illegittimo recesso operato da BI dal suddetto contratto, unitamente alla relativa richiesta risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, è già oggetto di altro giudizio avviato dinanzi a questo
Tribunale dagli attori nei confronti di CE-BE LI (R.G. n. 640/2016), giudizio nel quale risulta altresì depositata una relazione tecnica (cfr. Perizia sub doc. 36 convenuti), avente ad oggetto proprio la quantificazione dei danni patrimoniali residuati alla ed al come Parte_1 Parte_2 conseguenza del recesso operato da CE BE LI S.p.A. nel luglio 2014, segnatamente (i) del danno emergente ed il lucro cessante conseguente il recesso, anche tenendo conto delle possibilità di riconversione dell'attività della società e del tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti;
(ii) con riguardo al danno emergente, delle spese effettuate per instaurare e per dar corso al rapporto in pagina 5 di 16 oggetto, nonché del depauperamento del patrimonio aziendale ove in correlazione col recesso di causa;
(iii) con riguardo al lucro cessante, del danno sulla base dell'utile netto mediamente conseguito da nel periodo pregresso la cessazione del rapporto di concessione, avuto riguardo, in Parte_1 alternativa, ad una presumibile durata del rapporto fino a 5 anni dalla sottoscrizione del contratto di concessione o, se ravvisabile, ad altro termine individuato e giustificato dal CTU (cfr. perizia sub doc.
36 convenuti, quesiti a pag. 2-3).
Tale giudizio risulta peraltro definito in primo grado con Sentenza n. 688 del 26.07.2025 del Tribunale di Grosseto, che ha riconosciuto un danno agli attori direttamente derivante dal titolo contrattuale e materialmente riconducibili al recesso di BI (cfr. deposito di parte attrice del 7.01.2025 – All. B).
Nel presente giudizio gli attori hanno agito nei confronti dei convenuti e ritenendoli CP_1 CP_2
“diretti responsabili dei danni che hanno subito a causa dei loro comportamenti illeciti, attuati nei loro specifici ruoli di Direttore Rete e Procuratore Generale con il potere di "stipulare, modificare ed estinguere contratti con concessionari …” per quanto riguarda la prima e di Direttore Vendite Auto e
Procuratore Generale, investito dei più ampi poteri per l'attività commerciale, per quanto riguarda il secondo” (cfr. memoria n. 1 parte attrice, pagg. 1 e 2).
In particolare (i) alla AT è stato contestato, in sintesi, di avere illecitamente imposto la riunione dei mandati di vendita adducendo fraudolentemente la sussistenza di un obbligo in tal senso previsto dal
Regolamento CE n. 461/2010 in realtà insussistente e, unitamente al Dr. l'illecita risoluzione CP_2 dei contratti di vendita ed assistenza giustificandola con motivazioni infondate ed inesistenti, il tutto allo scopo di estromettere la dalla rete di vendita della BI;
(ii) al è stata altresì Parte_1 CP_2 contestata, in estrema sintesi, la manipolazione degli obiettivi di vendita dopo la fine del trimestre e l'accordo con alcune concessionarie per scaricare nel sistema informatico della BI immatricolazioni fittizie;
entrambi i convenuti avrebbero, in tal modo, provocato l'interruzione del rapporto tra la BI e la , interruzione che sarebbe “frutto di un progetto fraudolento attuato dai convenuti fin Parte_1 dal 2012 e preordinato al recesso” (cfr. da ultimo, comparsa conclusionale attori, pag. 3).
Ne deriva che l'odierno giudizio è fondato sulla dedotta responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex art. 2043 e 2049 c.c. (cfr. sul potere qualificatorio del Giudice, Cass. Ordinanza n. 7467 del 19 marzo 2020), posto che gli stessi attori hanno dato atto di aver agito nel giudizio R.G. n. 640/2016 nei confronti della BI per i danni conseguenti all'illegittimo recesso contrattuale, sostenendo di agire nella presente sede nei confronti degli odierni convenuti quali esecutori materiali delle condotte illecite contestate, segnatamente quali dipendenti che hanno commesso il fatto illecito e per il cui operato risponderebbe anche la società ai sensi dell'art. 2049 c.c. (cfr. memoria n. 1 parte attrice, pagg. 1 e 2).
pagina 6 di 16 Da tanto deriva che in questa sede l'indagine resta limitata (i) alla domanda risarcitoria proposta per responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 e 2049 c.c. dei convenuti, per essere le domande risarcitorie fondate sul contratto già oggetto di altro giudizio (R.G. n. 640/2016 – instaurato nei confronti della società BI, quale autore materiale del recesso per cui è causa) e dunque non esaminabili in questa sede;
(ii) ai danni, patiti sia dalla società attrice che dal personalmente, che siano ulteriori Parte_2 rispetto a quelli direttamente derivanti dal titolo contrattuale e materialmente riconducibili al recesso di
BI, dunque unicamente quelli direttamente derivanti dalla condotta tenuta in proprio dai convenuti ex art. 2043 c.c., posto che il danno patrimoniale conseguente al recesso per cui è causa, patito sia da che , risulta oggetto di altro Parte_3 Parte_2 giudizio instaurato nei confronti di BI quale controparte contrattuale che ha esercitato il recesso e che non può, per ragioni di rito e di merito, essere riconosciuto anche in tale sede.
Tale conclusione non muta nemmeno volendo prospettare, come sostenuto dagli attori, la responsabilità in solido dei Convenuti ex art. 2055 c.c. con BI dei danni derivanti dal recesso dai Contratti, con i primi che risponderebbero ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre la seconda a titolo contrattuale, con conseguente insussistenza del rischio di duplicazione risarcitoria, stante la possibilità del creditore di agire nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali per l'intero importo del credito (cfr. conclusionale attori, pagg. 12-20).
Ed infatti, non solo è evidente l'inammissibilità di un'azione che miri ad ottenere la condanna di due persone fisiche, non direttamente parti di un contratto, al ristoro del danno emergente e lucro cessante derivante dal recesso dal medesimo Contratto esercitato da altro soggetto (BI), ma è anche e soprattutto inammissibile che la suddetta azione segua un'altra, pressoché identica quanto ai danni lamentati, proprio nei confronti della società che ha esercitato il recesso, proprio perché ciò consentirebbe – in maniera surrettizia - di ampliare indiscriminatamente il novero dei soggetti cui richiedere una - inammissibile - duplicazione risarcitoria.
Nemmeno coglie nel segno la tesi della sussistenza di una solidarietà passiva tra le asserite condotte aquiliane dei convenuti e il dedotto inadempimento di BI, per essere “il fatto dannoso” (i.e. il recesso dai Contratti) asseritamente “imputabile a più persone” ai sensi dell'art. 2055 c.c.
È infatti dalle stesse prospettazioni attoree che si ricava che il recesso di BI – ad nutum ma comunque motivato dalla società alla luce di ritenuti inadempimenti della - abbia avuto Parte_1 efficacia esclusiva (o comunque assorbente) del danno patrimoniale invocato dagli Attori, posto che – in assenza del recesso – la e l'Ing. non hanno comunque prospettato la Parte_1 Parte_2 sussistenza di alcun danno.
pagina 7 di 16 Pertanto, se, come pacifico, il danno lamentato dagli attori è causalmente riconducibile al recesso di
BI dai Contratti, stante il suo carattere di causa efficiente “esclusiva” rispetto a tutte le conseguenze negative che si sono prodotte successivamente, è comunque la parte contrattuale (BI) a rispondere di tutti i danni conseguenti al recesso, stante la sua responsabilità per fatto dei suoi dipendenti (nella specie, ATTORRI e , che hanno agito in sua vece ed in base ad uno specifico mandato. CP_2
È allora unicamente nel giudizio instaurato nei confronti della società BI che può essere fatto valere
(come in effetti avvenuto) il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in Euro
14.497.487,87) e non, asseritamente subiti dalla come conseguenza diretta del recesso dai Parte_1
Contratti esercitato da BI in data 18 luglio 2014.
È allora d'obbligo concludere per il difetto di titolarità passiva del diritto controverso in capo ai convenuti con riferimento a tutti i danni direttamente conseguenti al recesso per cui è lite, potendosi solo in tal modo garantire un ordinato e unitario accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, evitando l'abuso del processo e inammissibili duplicazioni risarcitorie.
Conseguentemente, va ribadito che le uniche condotte da valutare sono dunque quelle poste in essere in proprio dai Convenuti ex art. 2043 c.c., al fine di verificare se le medesime possano aver autonomamente cagionato un danno ulteriore rispetto a quello derivante dal recesso dai Contratti da parte di BI.
All'uopo, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Con riguardo alle condotte contestate alla ATTORRI, si osserva quanto segue.
Va innanzitutto osservato che non può affatto ritenersi provato in questa sede che il recesso per cui è causa sia stato una ritorsione attuata da BI nei confronti di un concessionario “scomodo” (ovvero la società attrice), né che il recesso fosse stato “preordinato” proprio dai convenuti allo scopo di tagliare fuori la dalla rete vendite BI. Parte_1
In tal senso depongono le produzioni in atti (cfr. doc. 15 attori e doc. 29 Convenuti), ovvero le comunicazioni intercorse con BI dalle quali si evince che, già ben prima del recesso, BI aveva rilevato basse “performance” della e contestato alcune sue inosservanze contrattuali, Parte_1 circostanza peraltro confermata anche in sede di prova testimoniale (cfr. deposizione teste Tes_1 all'udienza del 22 ottobre 2019).
Inoltre, non pare credibile la tesi secondo cui la decisione di BI di recedere dal rapporto con la risalirebbe ad un periodo finanche anteriore alla (nuova) conclusione dei Contratti (11 Parte_1 novembre 2013) e che tale tesi sarebbe confermata, non solo dalla prodromica richiesta della SI.ra
Attori di riunire i mandati di vendita e assistenza, ma anche dalle dichiarazioni rese dal in data CP_2
10 luglio 2015 nell'ambito del procedimento penale a carico del SI. quest'ultimo coinvolto Pt_4
pagina 8 di 16 in un indagine per aver preteso somme dai concessionari in cambio del rispetto delle condizioni contrattuali, avendo questi affermato che “la decisione della revoca del mandato è scaturita dopo diversi incontri del consiglio di direzione avvenuti in tempi non sospetti e comunque negli anni precedenti mentre il faceva riferimento a fatti accaduti nel luglio 2014” (cfr. atto di Parte_2 citazione, pag. 16 - doc. 14 attori).
Invero, al di là dell'efficacia probatoria nel processo civile di quanto emerso nell'ambito di un procedimento penale (le cui risultanze restano liberamente valutabili in sede civile), resta allegazione sfornita di prova il fatto che i Contratti sarebbero stati conclusi da BI, per tramite dei suoi dipendenti oggi convenuti, ben sapendo che non sarebbero stati adempiuti e che, anzi, di lì a poco sarebbero stati risolti.
In tal senso depongono diversi elementi.
Innanzitutto, le plurime richieste di BI (anche ma non solo) per tramite della ATTORI, di riunire sotto un'unica ragione sociale il mandato di vendita e di assistenza (cfr. doc. 7 attori – peraltro in linea con il Reg. CE 461/10, all'epoca dei fatti costituente una novità legislativa e che consentiva di eliminare la facoltà per il distributore di subappaltare a terzi i servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli), ben possono essere ricondotte ad una (legittima) scelta imprenditoriale di BI e non ad una autonoma decisione della la quale risulta pur sempre aver agito, nella propria qualità di CP_1 dipendente, nell'interesse e per conto della società alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa.
Tali comunicazioni non risultano affatto finalizzate – univocamente - a consentire, una volta intervenuta l'unificazione, l'agevole cessazione di entrambi i contratti. Le stesse comunicazioni non risultano - peraltro - sottoscritte dalla sola convenuta, a riprova della riconducibilità di tale richiesta alla generale volontà di BI e non della (sola) ATTORRI personalmente.
Peraltro, resta irrilevante il fatto che “senza la riunione dei mandati, se anche la BI avesse comunicato il recesso alla Silverstar S.p.A. dal contratto di concessione di vendita stipulato nel 2002, il contratto di assistenza sarebbe rimasto valido ed efficace” (cfr. atto di citazione, p. 19), posto che nulla avrebbe impedito alla BI di recedere da entrambi i contratti contemporaneamente, con il richiesto preavviso, qualora lo avesse ritenuto legittimo, non essendovi evidenza di alcuna garanzia che la avrebbe potuto far valere per ottenere il mantenimento di almeno uno dei due contratti, Parte_1 trattandosi in tal caso – evidentemente - di mera aspettativa di fatto.
Altra allegazione rimasta sfornita di prova è il fatto che la che ha poi preso il posto Parte_5 dell'attrice quale concessionaria per la provincia di Grosseto, “non avrebbe accettato il mandato di vendita se non fosse cessato anche quello di assistenza con la , non essendovi in atti alcuna Parte_1
pagina 9 di 16 evidenza convincente a supporto di tale affermazione;
inoltre, la riunificazione dei mandati è stata chiesta, già nell'anno 2011, anche ad altre concessionarie, tra cui la e CP_4 Parte_6
(cfr. doc. 1 e 2 allegati alla prima memoria dei convenuti).
[...]
Risulta anche gli Attori si sono dimostrati concordi nel procedere a tale unificazione, come è emerso per tabulas dalla lettera inviata dalla a BI il 16 febbraio 2013, e dunque in data anteriore Parte_1 alla missiva contestata alla SI.ra (che risale al 5 aprile 2013), nella quale si legge “Abbiamo CP_1 preso nota dell'obbligo imposto dal Regolamento Europeo, relativo alla distribuzione degli autoveicoli ed al contratto che regola le attività di post vendita degli stessi, il quale impone ai mandatari di riunire, entro e non oltre il giorno 1° maggio 2013, sotto un'unica ragione sociale i due mandati di vendita e di assistenza”; con contestuale manifestazione di volontà del SI. di procedere alla Parte_2 ristrutturazione del proprio gruppo societario (cfr. doc. 4 convenuti).
Il carattere asseritamente “truffaldino” della richiesta di riunificazione dei mandati avanzata dalla a escluso anche considerando che, tenuto conto del ruolo ricoperto dal alcun CP_1 Parte_2 raggiro pare ravvisabile sulla portata del Regolamento Comunitario 461/2010, trattandosi di un settore professionale in cui è ragionevolmente esigibile dall'imprenditore la conoscenza e la comprensione delle normative che regolano quel settore, ivi compresi quelli europei.
In ogni caso, tale richiesta appare del tutto svincolata, in punto di nesso causale, dal danno il cui ristoro
è stato invocato in questa sede, ulteriore a quello derivante dal recesso, che è peraltro stato comunicato da BI oltre un anno più tardi da tale richiesta, sulla base di differenti motivazioni.
La richiesta della convenuta di riunificazione dei mandati è quindi risultata (i) legittima, (ii) avanzata anche nei confronti di altre concessionarie (dimostrativo dell'assenza di un intento doloso nei confronti degli Attori), (iii) accettata dalla società attrice e, comunque, (iv) del tutto svincolata, in punto di nesso causale, dal danno il cui ristoro è stato invocato in questa sede.
Con riferimento all'asserita modifica unilaterale, ed illegittima, dei contratti da parte della AT, va ribadita l'irrilevanza di tutto ciò che risulta imputabile esclusivamente a BI anche per l'operato dei suoi dipendenti, tra cui proprio la conclusione del rapporto contrattuale e la buona fede in fase di costituzione, prosecuzione e scioglimento del rapporto.
Non è in ogni caso emersa in questa sede una intenzione, imputabile direttamente alla convenuta, di modificare nella sostanza il contenuto del contratto.
Inoltre, la previsione di un recesso ad nutum, senza necessità di motivazione e, dunque, asseritamente
“più agevole” nel nuovo contratto, così come la sua trasmissione alla a ridosso della scadenza Parte_1 del precedente rapporto, è comunque circostanza – come ampiamente chiarito sopra - imputabile alla pagina 10 di 16 BI in quanto attiene al rapporto contrattuale, il cui esame è precluso in questa sede per essere oggetto di altro giudizio.
In definitiva, non vi è prova in giudizio dell'efficacia causale della condotta della rispetto a CP_1 danni ulteriori rispetto a quelli conseguenti al recesso di BI.
La domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti va quindi rigettata.
Con riguardo alle condotte contestate al si osserva quanto segue. CP_2
Al sono state contestate una serie di condotte asseritamente illecite, tra cui l'aver presieduto CP_2 un “sistema” per la manipolazione degli obiettivi di vendita in favore di alcune concessionarie, nonché determinato la fittizia immatricolazione degli autoveicoli. Da ciò gli Attori hanno desunto che il recesso dai Contratti sarebbe imputabile anche al in quanto i risultati delle vendite 2012 e CP_2
2013 non avrebbero potuto essere utilizzati quali parametri per valutare la performance della Parte_1
e quindi per giustificare la cessazione dei rapporti con la concessionaria;
inoltre, le predette condotte, favorendo indebitamente alcuni concessionari rispetto ad altri, avrebbero secondo gli attori cagionato un ulteriore danno alla nella misura di Euro 1.589.865,36. Parte_1
Ebbene, posto che il non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze patrimoniali CP_2 negative derivanti dal recesso esercitato da BI per tutte le ragioni ampiamente esposte, va osservato in ogni caso che la responsabilità del per la manipolazione degli obiettivi e le CP_2 immatricolazioni fittizie non è desumibile, in maniera univoca, dalla vasta mole di documenti e dichiarazioni versate in atti, trattandosi di documenti talvolta di formazione unilaterale, talvolta di estratti dagli svariati procedimenti penali medio tempore instaurati dal SI. che tuttavia non Parte_2 possono costituire prova nel giudizio civile, potendosi semmai possono considerarsi alla stregua di meri indizi, “la cui concreta efficacia deve essere valutata non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale (cfr. Cass., 19 luglio 2019, n. 19521).
Sul punto, la CTU espletata in corso di causa, da ritenersi del tutto attendibile negli esiti, chiamata ad esprimersi sul “danno patito dagli attori per lo sviamento della clientela e per la perdita delle occasioni di vendita delle autovetture da parte dell'attrice in conseguenza della difformità di trattamento tra i concessionari, nonché in conseguenza del pagamento di premi e riconoscimento di sconti non dovuti alle altre concessionarie” (quesito n. 3), proprio sulla base della copiosa documentazione in atti, ha escluso la sussistenza di tale pregiudizio, osservando come la risposta al quesito non fosse “elaborabile in quanto tra i documenti e gli atti di causa non vi è traccia di dati necessari a stabilire il danno in questione” (cfr. Perizia, p. 42). pagina 11 di 16 Quanto all'asserita alterazione degli obiettivi di vendita da parte del si osserva quanto CP_2 segue.
Gli Attori hanno sostenuto che il sarebbe stato l'artefice della prassi di abbassare ex post gli CP_2
(già ex ante prefissati) obiettivi di vendita di taluni concessionari, in modo da consentire loro di percepire i relativi premi, violando di conseguenza la parità di trattamento fra i dealer e cagionando un danno alla che di tale asseritamente illecito beneficio non avrebbe goduto. Parte_1
Va sul punto osservato che i citati obiettivi di vendita (che da quanto emerso in giudizio venivano individuati da BI alla luce di un processo decisionale interno e determinati secondo criteri diversificati per ciascun dealer) in realtà ben potevano essere rivisti o riprogrammati in corso d'anno, in presenza di determinate circostanze oggettive (ad esempio, indisponibilità del prodotto o evoluzione del mercato locale) e ciò riguardava tutte le concessionarie.
Ciò si desume anche dal raffronto con la vicenda contrattuale, per quanto emerso in questa sede, tra Con BI e ( ), ovvero quella concessionaria che avrebbe ricevuto, secondo gli attori, CP_5
l'asserito illecito trattamento di favore da parte BI a discapito della considerato che: (i) Parte_1
Con non pare sussistere un problema di concorrenza con tale società, posto che la risulta essere una concessionaria di dimensioni molto maggiori dell'attrice e con volumi di vendita più ampi, che operava in un territorio (Lombardia) diverso da quello della (ii) BI ha nel dicembre 2015 receduto Parte_1
Con Con anche dai contratti con la (doc. 5); (iii) parte delle comunicazioni relative alla (cfr. docc. 37
– 66 attori) riguardano gli anni 2014 e 2015 e dunque devono ritenersi irrilevanti, in punto di nesso causale, con riferimento al presunto danno da disparità di trattamento, atteso che nel 2014 BI aveva già esercitato il recesso nei confronti della Parte_1
Anche le azioni che la BI ha documentato di aver promosso nei confronti di altri concessionari che, al fine di simulare il raggiungimento dei target di volta in volta stabiliti, hanno fraudolentemente comunicato dati fittizi circa l'immatricolazione delle autovetture (cfr. doc. 9, ovvero il procedimento penale R.G.N.R. 437/12 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, in cui BI si è costituita parte civile, nei confronti di un ex concessionario che aveva provato ad ottenere il pagamento di premi in realtà non dovuti), sono indicativi di una diversificazione e una programmabilità in corso d'anno dei citati obiettivi di vendita, comunque individuati da BI, per tramite di un suo dipendente, alla luce di un processo decisionale interno imputabile unicamente alla parte contrattuale.
Quanto alla rilevanza, nel presente giudizio, del fascicolo penale n. 440/2016 R.G. N.R. a carico del
SI. si osserva che tale procedimento, lungi dal riguardare ipotetiche ed arbitrarie riduzioni Pt_4 degli obiettivi di vendita, ha avuto ad oggetto le indebite richieste di denaro avanzate dall'ispettore a pagina 12 di 16 fronte della minaccia di millantati ritardi nella consegna delle vetture, senza attinenza con la posizione del e con la riduzione degli obiettivi di vendita (cfr. docc. 23 e 24 attori). CP_2
Anche le intercettazioni prodotte dagli attori, o sono esclusivamente riferibili al solo SI. e Pt_4 quindi irrilevanti (cfr. doc. 22, 34, 35 e 36 attori) o comunque non risultano idonee a dimostrare il presunto accanimento del nei confronti della e del CP_2 Parte_1 Parte_2
In tal senso depone anche il contenuto del verbale di accertamento con adesione versato in atti, reso Cont nell'ambito del procedimento n. 35146/2016 e sottoscritto tra BI e l' (cfr. doc. 30 convenuti) che ha confermato la sostanziale liceità della prassi di riparametrare gli obiettivi di vendita da parte di BI
(cfr. doc. 30 convenuti, p. 13), ovverosia l'asserito fatto illecito che gli attori attribuiscono al CP_2 nel presente contenzioso, ritenendo ammissibile la possibilità di revisione degli obiettivi assegnati “alla luce del fatto che tutti i rapporti contrattuali sono rinegoziabili e la rinegoziazione rientra nell'autonomia delle parti in gioco”, in quanto BI ha ben chiarito “la ragioni di tale rinegoziazione delle pattuizioni effettuate in corso di trimestre: ragioni compatibili con le finalità economico- imprenditoriali inerenti la sua attività d'impresa” (cfr. doc. 30 convenuti, pag. 13).
Trattasi in definitiva, per quanto emerso in questa sede, di scelte negoziali lecite, peraltro non imputabili al (direttamente ed in via esclusiva) quanto piuttosto alla controparte contrattuale CP_2 della (BI), sicché anche in questo caso, a ben vedere, trattasi di condotte ascrivibili solo ad Parte_1
BI, che ha agito per tramite di un suo dipendente.
Le ulteriori dichiarazioni e i documenti relativi ai plurimi procedimenti penali avviati dal SI.
molti dei quali oggi archiviati (ad eccezione di quello a carico del SI. che Parte_2 Pt_4 tuttavia non risulta rilevante in questa sede), non costituiscono in definitiva una solida prova della riconducibilità dei danni lamentati, che siano ulteriori rispetto ai danni patrimoniali conseguenti al recesso esercitato da BI, a condotte tenute in proprio dal CP_2
Quanto alla contestazione relativa alle immatricolazioni fittizie, si osserva quanto segue.
Gli Attori hanno anche contestato al che, per garantirsi il 100% del premio Retail, senza aver CP_2 raggiunto l'obiettivo loro assegnato, alcuni concessionari, su indicazione dell'ispettore di riferimento e con l'asserito coordinamento del convenuto, avrebbero comunicato a BI, alla fine del trimestre,
l'immatricolazione di alcune autovetture che, in realtà non sono mai state immatricolate;
inoltre, tali concessionari, con il benestare di BI, avrebbero inserito nella piattaforma “Cesar” un certo numero di autovetture intestate ad acquirenti fittizi e con targhe fittizie.
Viene in proposito dedotta una responsabilità “da supervisione” a carico del la quale tuttavia CP_2 non pare affatto dimostrata, atteso che la modifica degli obiettivi è comunque risultata legittima, in accordo all'autonomia negoziale privata. pagina 13 di 16 Eventuali abusi della posizione di forza di uno dei contraenti attengono, come già ribadito, al rapporto contrattuale tra la società attrice e BI e restano esaminabili unicamente nel giudizio, appositamente instaurato dagli attori, nei confronti di questa.
Va poi osservato che non ha trovato dimostrazione in giudizio nemmeno il nesso causale tra i danni lamentati (ed ulteriori a quelli conseguenti al recesso di BI) ed il dedotto illecito c.d. “sistema degli scarichi” asseritamente messo in atto dal CP_2
L'assunto degli attori, secondo cui il convenuto avrebbe favorito alcune concessionarie accettando l'inserimento nel sistema di vetture fittiziamente immatricolate e computandole ai fini del raggiungimento degli obiettivi, non trova prova in questo giudizio, atteso che non è dato desumere con certezza dai documenti in atti che altre concessionarie di BI abbiano immatricolato fittiziamente alcune vetture ed ottenuto vantaggi grazie all'opera del trattandosi di dati soggetti ad CP_2 interpretazione, non dimostrativi di per sé dell'esatto numero delle vetture immatricolate fittiziamente rispetto a quelle reali, avuto anche riguardo al fatto che, come risulta dagli atti e dai fatti non contestati, la verifica del numero delle immatricolazioni effettuate dalle concessionarie veniva eseguita dal Settore
Discount Management, ovvero da un settore di BI autonomo e distinto rispetto alla Direzione
Vendite.
Ne deriva che l'assunto secondo cui il con atti autonomi e distinti rispetto a quelli riferibili CP_2 alla parte contrattuale BI, avrebbe favorito alcune concessionarie ai danni degli attori, accettando l'inserimento nel sistema informatico di vetture fittiziamente immatricolate e computando tali vetture ai fini del raggiungimento dei targets di vendita, rimane allegazione sfornita di prova.
In definitiva, tenuto conto di quanto emerso, all'esito dell'istruttoria espletata in questa sede, in relazione ai rapporti tra e MERCEDES BENZ ITALIA Parte_3
S.p.A. ed al ruolo ivi ricoperto da e nonché in Controparte_1 Controparte_2 relazione ai complessivi rapporti pregressi tra le parti;
tenuto anche conto degli esiti della perizia tecnica a firma del dott. depositata in corso di causa (cfr. deposito del 27.11.2023) che Persona_1 nel fornire risposta in relazione ai quesiti nn. 1 e 2, ha dato atto dell'impossibilità di fornire risposta ai quesiti nn. 3) e 4); non risultano in questa sede dimostrati danni, patiti sia dalla società attrice e dal personalmente, che siano ulteriori rispetto a quelli direttamente derivanti dal titolo Parte_2 contrattuale e materialmente riconducibili al recesso di BI.
Il danno patrimoniale conseguente al recesso per cui è causa, patito sia da Parte_3 che , distinto nelle componenti di danno emergente, lucro
[...] Parte_2 cessante, danno da perdita di chance e finanche da perdita del credito finanziario, risulta imputabile pagina 14 di 16 unicamente ad BI quale controparte contrattuale che ha esercitato il recesso, in assenza del quale non si sarebbe, secondo le stesse prospettazioni attoree, ragionevolmente prodotto.
Quanto ai danni non patrimoniali richiesti, ed in particolare il danno all'immagine asseritamente patito, va rilevata ancora una volta l'assenza di prova di danni che non siano imputabili unicamente ad BI quale controparte contrattuale che ha esercitato il recesso.
Ed infatti, non solo il danno all'immagine è stato già richiesto nel giudizio instaurato nei confronti di
CE-BE LI (R.G. n. 640/2016), ma in questo giudizio gli attori lo hanno solo genericamente invocato, senza tuttavia comprovarlo.
Trattandosi infatti di danno conseguenza, non riconoscibile in re ipsa per effetto soltanto dell'elemento rappresentato dalla altrui comportamento illecito, la sua liquidazione deve essere effettuata sulla scorta non di valutazioni astratte, ma del concreto danno presumibilmente subito dalla vittima, così come da questa dedotto e provato, specie laddove venga richiesta una valutazione equitativa, il cui onere ricade sul danneggiato (cfr. in tal senso Cass., 12 aprile 2023, n. 9744).
Non risulta a tale scopo sufficiente allegare l'elenco delle cariche ricoperte dal in diversi Parte_2 ambiti professionali nel corso degli anni (cfr. doc. D attori), senza fornire prova, nemmeno indiziaria, del danno conseguenza concretamente sofferto, peraltro causalmente connesso all'operato dei convenuti.
Ne deriva il rigetto integrale della domanda.
Ogni ulteriore questione od eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU, stante l'esito del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) individuata sulla base del disputatum (cfr. Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857) del decreto ministeriale n. 55/2014, con applicazione ex art. 6 D.M. cit. di incrementi percentuali del
10% in relazione ai vari passaggi di scaglione, in accordo con il valore della domanda e sino a concorrenza della somma liquidata in dispositivo (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 21 dicembre
2023, n. 35665).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
pagina 15 di 16 2) Condanna parte attrice a corrispondere in favore della parte convenuta le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 40.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se dovute come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.
Così deciso in Grosseto, 10.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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