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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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- 1. Apprendistato e obbligo formativo: il valore della sostanza oltre la formaAccesso limitatoIlaria Anna Eleonora Stallone · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Francesco S. Filocamo Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 353\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
02.10.2023 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giannicola Scarciolla, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Pagliaricci, in forza di procura rilasciata CP_1 in allegato alla comparsa di costituzione in appello
- appellato ed appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 897\2021, depositata in data
08.10.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza definitiva n. 897/2021
Sent. – n. 4902/2014 RG – n. 1459/2021 Rep., emessa dal Tribunale di Teramo, in data
06.10.2021, depositata in cancelleria il 08.10.2021, e non notificata ai fini dell'impugnazione, e per le causali di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRELIMINARE: - revocare l'ordinanza del 19.12.2019, nonché quella del 22.09.2020 e, per l'effetto, ammettere e disporre 1 l'integrazione della CTU, nonché l'ammissione di tutte le residue istanze istruttorie articolate da parte opposta oggi appellante e nella II° e III° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della stessa parte opposta oggi appellante;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1) respingere e rigettare tutte le domande così come in primo grado proposte dal Sig. in quanto CP_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto come in diritto;
2) accertare e dichiarare la legittimità della delibera del 10.10.2014 di revoca dell'amministratore e di esclusione del socio,
dalla e, per l'effetto, confermare la validità della stessa, nonché, per CP_1 Parte_1
l'effetto, condannare per le motivazioni di cui in narrativa in relazione all'inadempimento alle obbligazioni assunte quale amministratore della il Sig. al pagamento Parte_1 CP_1 in favore della in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento dei Controparte_2 danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'attrice a causa ed in conseguenza di quanto meglio specificato in epigrafe e quantificati nella somma di €
30.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo saldo;
3) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda di responsabilità dell'amministratore così come proposta dalla per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannare, per Controparte_2 le motivazioni di cui in narrativa, il Sig. al pagamento in favore della CP_1 CP_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e
[...] non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'attrice a causa ed in conseguenza di quanto meglio specificato in epigrafe e quantificati nella somma di € 30.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo saldo. 4) per le motivazioni di cui in narrativa, condannare il Sig. al pagamento e restituzione in CP_1 favore della in persona del suo legale rapp.te p.t., di tutte le somme Controparte_2 indebitamente percepite dall'anno 2009 sino all'anno 2014 e pari ad oltre € 148.557,50, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e ciò anche in virtù di quanto stabilito dall'art. 2033 c.c.; 5) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta sub. 4), accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa del Sig. per le causali di cui in narrativa e così CP_1 condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. quest'ultimo al pagamento in favore della Controparte_2 in persona del suo legale rapp.te p.t., della somma di € 148.557,50 o in quella minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi all'effettivo saldo;
6) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda di concorrenza sleale anche ex art. 2598 c.c. così come proposta dalla per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannare ex art. 2600 c.c., per Controparte_2 le motivazioni di cui in narrativa, il Sig. al pagamento in favore della CP_1 CP_3
[...
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e
[...] non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'attrice a causa ed in conseguenza di quanto meglio specificato in epigrafe e quantificati nella somma di € 30.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo saldo;
IN VIA
SUBORDINATA NEL MERITO: 1) respingere e rigettare tutte le domande così come proposte dal Sig. nei confronti della ivi compresa quella di pagamento della CP_1 Parte_1 somma di € 10.000,00 oltre Iva a titolo di corrispettivo e quale pagamento della fattura n. 15 del
25.06.2014 in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto come in diritto;
2) per le motivazioni di cui in narrativa, condannare il Sig. al pagamento e restituzione in CP_1 favore della in persona del suo legale rapp.te p.t., di tutte le somme Controparte_2 indebitamente percepite dall'anno 2009 sino all'anno 2014 e pari ad oltre € 148.557,50, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e ciò anche in virtù di quanto stabilito dall'art. 2033 c.c.; 3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta sub. 2), accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa del Sig. per le causali di cui in narrativa e CP_1 così condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. quest'ultimo al pagamento in favore della CP_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., della somma di € 148.557,50 o in quella minore che
[...] risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: - compensare, in ogni caso, i rispettivi debiti delle parti sino alla concorrenza del minor debito della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare il Parte_1
Sig. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della prima della residuale somma ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge;
IN OGNI CASO: condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i CP_1 gradi di giudizio, ovvero, fermo restando la condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in parziale riforma della sentenza impugnata, disporre la compensazione totale o parziale delle predette spese inerenti il primo grado”.
Per l'appellato ed appellante incidentale:
“IN VIA PRELIMINARE E ISTRUTTORIA • Respingere tutte le istanze istruttorie di controparte;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO - Dichiarare inammissibile e/o rigettare per i motivi di cui al presente atto l'appello proposto dalla;
NEL MERITO IN CP_2
ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE: -In riforma parziale della sentenza impugnata riconoscere e condannare la al pagamento dell'ulteriore somma di Euro CP_2
5.140,00 oltre interessi;
- Liquidare le spese di giudizio di primo grado secondo i parametri previsti
3 dal D.M. 55/14 per dello scaglione risultante dalla somma delle domande riconvenzionali proposte dalla ovvero di Euro 360.000,00 così come per il consulente tecnico ovvero CP_2 in base allo scaglione superiore individuato dalla predetta somma di domande;
- Riformare ed annullare per i motivi di cui sopra l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del 22.02.2022
R.G. 4902/2014-1 cronolog. n. 2935/2022 nella parte relativa alla condanna alle spese in danno del Sig. - Condannare la ex art. 96 c.p.c.; - Con vittoria di spese e CP_1 CP_2 competenze dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo grado, impugnava la delibera assembleare del 10.10.2014 con cui la CP_1 aveva disposto la sua revoca dalla ricoperta carica di amministratore e lo aveva escluso CP_2 dalla compagine sociale, ne domandava l'annullamento, con conseguente reintegrazione, viepiù chiedendo il pagamento di somme dovutegli e non corrisposte in misura di € 17.340,00. In subordine, chiedeva la liquidazione della quota sociale.
La si costituiva contestando e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento CP_2 della responsabilità dell'attore, in qualità di Amministratore della società, per omessa distribuzione degli utili aziendali ai soci tra il 2006 ed il 2012, per appropriazione indebita di somme quantificate in € 300.000,00 di cui chiedeva la restituzione, oltre al risarcimento dei danni per € 30.000,00, per la violazione dell'art. 2598 c.c. avendo il perpetrato atti di concorrenza CP_1 sleale, con condanna al risarcimento dei danni quantificati in ulteriori € 30.000,00.
2. La sentenza impugnata, all'esito dell'espletata istruttoria orale e della esperita consulenza tecnico-contabile, ha accolto la domanda dell'attore, dichiarando l'illegittimità ed annullando la delibera impugnata;
ha altresì accertato il credito vantato dall'attore per € 10.000,00, per svolta attività di merchandising come portata da fattura n. 15\2014, ed ha condannato la convenuta, la cui domanda riconvenzionale anche risarcitoria è stata conseguentemente respinta, alla rifusione delle spese secondo soccombenza, ponendo a suo carico anche le spese di espletata CTU.
Queste, sinteticamente, le ragioni sottese alla decisione.
2.1 Il Tribunale, in via preliminare e sulla base delle contestazioni mosse dalla società all'attore, ha rilevato la duplice natura degli addebiti imputatigli, taluni – quali la mancata distribuzione degli utili, l'autodeterminazione di compensi in assenza di delibere assembleari, la mancata ripartizione del FIRR, l'uso di beni sociali, l'emissione di fatture per compensi riferibili ad anni precedenti in violazione del principio contabile di competenza economica - attinenti al modus operandi di amministratore ed incidenti sul vincolo fiduciario tra questi e la società stessa, altri - quale lo svolgimento di attività di concorrenza sleale – attinenti al rapporto associativo e, pertanto, allo status di socio.
4 2.2 Ha, poi, sulla base delle conclusioni di cui alla espletata CTU contabile escluso inadempimenti dell'attore nello svolgimento delle funzioni di amministratore o, comunque, la gravità di quelli contestati tali da non riverberarsi negativamente sulla situazione sociale.
Nello specifico, ha escluso:
- la omessa distribuzione da parte dell'attore degli utili conseguiti dalla società, rilevando preliminarmente l'accertata modestia degli stessi nel contestato periodo 2006-2012 e, pertanto,
l'impossibilità di distribuzione, e, in ogni caso, l'esistenza di scrittura privata, sottoscritta tra le parti nel dicembre del 2013, con la quale il , a tacitazione delle richieste avanzate dai soci, CP_1 riconosceva loro importi a titolo di utili per il pregresso periodo con accredito in loro favore di somme provenienti dal proprio conto corrente;
- l'insussistente perdita di utili in conseguenza della risoluzione di rapporti di mandato con società terze, per avere la conseguito positivi risultati economici nel 2014, allorché già CP_2 estromesso il accusato di avere stornato in proprio favore i clienti;
CP_1
- la violazione del principio contabile di competenza economica nell'emissione di fatture, avendo il fatturato nel 2014 per il servizio di merchandising svolto nell'anno e risultando, per CP_1 questo, creditore dell'importo di € 10.000,00 di cui al documento contabile;
- ipotesi di appropriazione indebita da parte dell'attore per compensi di amministratore, non deliberati, ma neppure mai inseriti in bilancio o contabilità societaria;
diversamente, ha accertato che tutte le fatture in favore del nonché i relativi ordini di bonifico, attengono ad attività e CP_1 servizi da questo prestati in favore della società per il periodo 2009-2014 e confermati, nella loro effettività, con l'istruttoria orale;
altresì, ipotesi di uso personale dei beni sociali;
- l'omessa distribuzione delle quote FIRR erogate dalle ditte clienti, smentita per tabulas;
- la concorrenza sleale tra l'attività societaria e quella imprenditoriale autonoma dell'attore sia in carenza di prova di effettiva acquisizione a titolo personale, da parte del dei mandati di CP_1 rappresentanza a suo tempo conferiti dal medesimo nella società, sia per essere nota alla società medesima, e sin dalla sua costituzione, la titolarità dell'attore della ditta individuale a suo nome.
3. La sentenza è avversata dalla , la quale – a fini di integrale riforma – la censura, Parte_1 anzitutto, sotto il profilo asseritamente metodologico, lamentando a) l'irrilevanza della distinzione operata in ordine agli addebiti mossi al in qualità di CP_1 amministratore e di socio, posto che il cumulo delle qualifiche non impedisce che le illiceità commesse nell'esercizio delle prime funzioni determinino sia la revoca del mandato quale amministratore che l'esclusione da socio;
b) l'erronea valutazione della gravità delle inadempienze quale presupposto per l'esclusione da socio della società, diversamente rilevanti già solo ove incidenti negativamente sulla situazione societaria e tali da rendere meno agevole il perseguimento dei fini societari.
5 Ciò premesso, contesta le motivazioni sottese al rigetto della domanda riconvenzionale, erronee e frutto di distorta, lacunosa e parziale lettura delle risultanze istruttorie documentali ed orali, con riguardo ad ogni singolo addebito mosso nei confronti del di cui ribadisce la (negata) CP_1 sussistenza, richiamando i motivi espressi nella comparsa di costituzione in primo grado.
3.1 Chiede, ex art. 356 c.p.c., l'ammissione delle istante istruttorie articolate in primo grado e non ammesse e l'integrazione\rinnovazione della CTU.
4. Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 limitato ad una mera riproposizione e trasposizione delle doglianze espresse in primo grado, senza alcun dialogo critico con la sentenza;
nel merito, insiste per il rigetto;
formula appello incidentale, chiedendo la riforma della gravata pronuncia per motivi così compendiabili:
a) omessa pronuncia in ordine alla domanda di pagamento della somma di € 5.140,00, a titolo di saldo su fatture emesse, diverse da quella il cui importo è stato riconosciuto;
b) erroneità della regolazione delle spese di lite in violazione dell'art. 10 c.p.c., liquidate sulla base del valore dichiarato da esso attore (di pagamento del complessivo importo di € 17.340,00), ancorché dichiarazione resa solo a fini fiscali e dovendo, diversamente, individuarsi detto valore dalla somma della domanda dell'attore e di quella (riconvenzionale) della società convenuta.
5. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 02.10.2023, tenutasi con trattazione scritta e la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
6. L'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno entrambi respinti.
7. Anzitutto, va delibata l'eccezione di inammissibilità del gravame principale sollevata dall'appellato che può essere sostanzialmente respinta, osservando quanto segue.
L'appello, per come redatto, non presenta caratteri di sinteticità ed effettivamente si rivela prolisso e ripetitivo;
oltre a ciò, è altrettanto vero che, nella formulazione delle censure, si evidenzia una frequente riproposizione delle doglianze già poste a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società in primo grado.
7.1 Nondimeno, alla luce dell'ampia interpretazione data dalla Suprema Corte all'art. 342 c.p.c.,
l'atto introduttivo, letto nel suo complesso e avuto riguardo alle lamentate violazione degli artt.
2727 e 2729 (in tema di prova per presunzioni) ed erronea valutazione del grave inadempimento posto in essere dal socio\amministratore, contiene gli elementi minimi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dalla richiamata norma, del resto non essendo impedito alla parte – in assoluto – di fondare la richiesta riforma della sentenza secondo personali prospettazioni che possono pure sostanziarsi nelle medesime già addotte a sostegno della domanda disattesa in primo grado (Cass. n. 12195\2017). L'unico limite è quello del contrasto con le ragioni addotte dal primo giudice e, sotto tale profilo la Corte procederà con la disamina
6 delle singole censure, aventi ad oggetto le specifiche inadempienze imputate al ed a base CP_1 della asserita legittima delibera di revoca della carica di amministratore e di esclusione dalla compagine sociale, per verificare e stimare la soddisfazione dei requisiti imposti dalla norma di riferimento.
7.2 Prima di far ciò, questo Collegio evidenzia che il vizio “metodologico” attribuito alla sentenza di primo grado, nella parte in cui avrebbe operato una irrilevante distinzione tra gli addebiti mossi al in qualità di amministratore e di socio, per essere le illiceità commesse nell'esercizio CP_1 dell'una o dell'altra qualifica in ogni caso determinanti ai fini della legittimità della adottata delibera, in realtà non sussiste, posto che lo stesso Tribunale ha precisato essere noto che la violazione degli obblighi inerenti l'una o l'altra qualifica comporta la revoca dell'amministratore ed anche l'esclusione del socio, purché di tale gravità da incidere anche sul rapporto socio- società.
Il chiarimento in ordine alla duplice natura degli addebiti mossi al è stato, pertanto, CP_1 utilizzato dal Tribunale per affrontarli partitamente ed allo stesso modo procederà la Corte, accorpando le censure mosse dalla società alla condotta tenuta dall'appellato quale amministratore e, successivamente, quelle relative alla qualità di socio.
8. La prima questione posta, attiene alla mancata distribuzione degli utili sociali.
L'appellante sostiene la fondatezza dell'addebito contestato, viepiù, a suo dire, ammesso dallo stesso Ripercorre tutte le deduzioni svolte dall'odierno appellato negli scritti CP_1 difensivi di primo grado che sarebbero state acriticamente richiamate e recepite dal giudice di primo grado.
8.1 Ebbene, negli articolati termini, la censura è inammissibile, profondendosi l'appellante in una mera confutazione della posizione difensiva assunta dal senza tuttavia inficiare le CP_1 conclusioni di cui alla CTU che, diversamente, sono state poste a fondamento della sentenza impugnata.
8.2 Anzitutto, nella parte in cui quegli utili di cui si è denunciata l'omessa distribuzione sono risultati sostanzialmente trascurabili sulla base della documentazione contabile esaminata dall'ausiliario: sul punto, la società afferma che l'esiguità dei suddetti utili sia riconducibile non già alla modestia dei ricavi societari, bensì alla “distrazione” delle somme operata dall'amministratore, ma tale affermazione – come meglio si dirà in seguito – è rimasta priva di alcun riscontro ed anzi risultata smentita.
8.3 Di ancor maggiore rilievo è l'esistenza della scrittura privata del dicembre del 2013 che, anche a voler aderire alla prospettazione dell'appellante come sopra, rende irrilevante la denuncia, giacché la concordata – inter partes - distribuzione di somme a titolo di utili per il periodo 2006-
7 2012 supera del tutto la questione, tanto più che con quell'accordo i soci ebbero a rinunciare, in via espressa, alla richiesta di liquidazione utili.
8.3.1 Asserisce l'appellante che quella scrittura sia invalida o comunque da intendersi risolta in ragione della mancata corretta esecuzione delle obbligazioni ivi assunte dal (quanto al saldo CP_1 degli utili ai soci), ovvero quanto al prelievo di somma per € 5.000,00 nel 2014 per fattura relativa al 2012, ovvero per emissione fattura nel 2014 appropriandosi della somma di € 12.000,00 fittiziamente imputando tale prelievo al 2014, ma a valere sul bilancio 2013.
8.3.2 Ebbene, nessuna delle argomentazioni spese è suscettibile di essere positivamente scrutinata.
Nessuna domanda di risoluzione per inadempimento è mai stata spiegata, sicché l'efficacia di quella transazione non può essere posta in dubbio alcuno, neppure all'esito della prova orale espletata e neppure tenuto conto del bonifico effettuato sul conto della società ed in favore del
(nel 2014) per € 5.000,00 a titolo di “acconto fattura 28.12.2012”. CP_1
Quanto alla asserita appropriazione della somma di € 12.000,00 per la fattura n. 15 del 2014, la
CTU ha accertato, con indagine condotta sugli estratti conto societari, come alcuna disposizione di pagamento risulti in favore del a detto titolo e gli esiti di tale accertamento non sono CP_1 contestati, limitandosi l'appellante a reiterare l'accusa di “appropriazione”, ancorché il dato risulti smentito anche dal tenore della domanda di pagamento formulata dal in primo grado ed CP_1 avente ad oggetto proprio il pagamento degli importi di cui a quella fattura.
8.4 La doglianza, pertanto, nei profili da ultimo esaminati, è infondata e va conclusivamente respinta.
9. Altrettanto addebitata al , nella qualità di amministratore, è l'omessa ripartizione del CP_1
FIRR.
La società appellante contesta la valutazione dell'incarto documentale in atti e lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha affermato che l'omissione sia smentita per tabulas, posto che la liquidazione del FIRR ai soci sarebbe documentata solo in due casi, mentre per il resto le mandanti avrebbero versato il FIRR alla società e, pertanto, era obbligo – non adempiuto – dell'amministratore distribuirlo.
9.1 La censura non coglie nel segno, benché la Corte ritenga, in parte, di dover integrare la ratio decidendi di cui alla sentenza gravata.
Invero, indipendentemente dall'esame del compendio documentale, la società, che di detti versamenti si è giovata, non ha interesse alla doglianza, posto che l'omissione poteva e doveva essere fatta valere dai singoli soci in ragione dell'eventuale personale pregiudizio subito.
10. Quanto alla denunciata autodeterminazione dei compensi, la sostiene che il CP_2 relativo addebito sia fondato perché sostanzialmente ammesso dallo stesso negli scritti CP_1
8 difensivi ed in sede di interrogatorio formale che giammai fossero stati deliberati compensi per l'attività di amministratore.
Niente di meno fondato.
Invero, l'appellato nella citazione introduttiva del giudizio ed in interpello ha affermato solo che i compensi erano stati sottoposti a vaglio dei soci e riportati nei “bilanci”: nessuna descrizione o ammissione circa la natura di quei compensi riconducibile alla espletata attività di amministratore può ricavarsi da dette dichiarazioni o asserzioni, piuttosto risultando evidente come l'indicazione nei prospetti contabili societari risulti effettivamente, ma attenga in via esclusiva agli importi di cui alle fatture emesse dal per i servizi resi in favore della società. CP_1
10.1 L'ulteriore rilievo per cui quelle fatture sarebbero fittizie è rimasto privo del benché minimo riscontro: l'appellante, invero, invoca una positiva considerazione della deposizione testimoniale di , il quale avrebbe dichiarato che le suddette fatture non coincidono con Testimone_1
l'oggetto sociale della società (Società di Rappresentanza), aggiungendo “ma ciò è una mia valutazione”. L'ultima affermazione resa dal teste priva di valenza probatoria, nei termini indicati dalla società, la deposizione.
Nè l'inesistenza di tale attività può ritenersi provata per le dichiarazioni rese dai soci, escussi quali testi: dichiarazioni, ad ogni modo, smentite dalle deposizioni degli ulteriori testimoni
( , e citati e valorizzati dal primo giudice), i quali hanno Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 confermato l'espletamento, da parte del di tutte le attività di cui ai documenti di pagamento. CP_1
Come noto, al giudice del merito sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio e del controllo sull'attendibilità e concludenza delle prove, nonché la scelta, tra le risultanze, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ed a supportare il proprio convincimento (Cass. n. 21187\2019), sicché il mero richiamo – in gravame – delle contrarie deposizioni non è sufficiente o idoneo, in assenza di denuncia di lacune o vizi in ordine alla suddetta scelta, a scalfire l'iter logico-giuridico adottato nella pronuncia qui impugnata e qui condiviso dalla Corte.
10.2 Rimane, infine, relegata in termini di mera asserzione l'allegazione in gravame per cui le attività di cui alle fatture sarebbero state svolte dal quale amministratore e non quale CP_1 collaboratore della società. Il che rende inammissibile la censura anche nella articolazione di cui al titolo in gravame “II° parte della sentenza impugnata”, di fatto sostanzialmente ripetitiva delle argomentazioni già svolte in ordine alla dedotta (ed indimostrata) inesistenza delle attività portate dalle fatture, fittizie, tale da deporre in termini di appropriazione indebita o, ancora, di distrazione degli importi in proprio favore da parte dell'odierno appellato.
9 11. Infine, l'appellante censura le argomentazioni poste a fondamento della sentenza nella parte in cui ha escluso che il abbia utilizzato a fini personali per l'attività di agente di commercio CP_1 svolta in proprio, i beni sociali.
11.1 La doglianza, in quanto meramente assertiva, è inammissibile, siccome non si confronta con la ratio decidendi di cui alla pronuncia.
La società afferma che dall'esame della documentazione contabile acquisita, sarebbe provato – tra gli altri – l'uso scorretto della scheda carburante, il pagamento per numerose fatture di ristoranti con cospicuo numero di coperti e relativo, pertanto, a spese di rappresentanza mai autorizzate, fatture per acquisti personali presso ipermercati.
Nondimeno, l'appellante non tiene in conto - o quanto meno tiene in conto solo parziale – gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, condivisi dal giudice di primo grado: l'ausiliario, invero, pur verificate tutte le contestate spese, ha concluso per l'assenza di prova in ordine alla destinazione dei beni a finalità connesse all'espletamento di attività professionale in proprio da parte del CP_1 escludendo, ad esempio che le schede di carburante siano riferite ad autovetture diverse da quelle intestate alla società (ed il contrario non risulta affatto dall'all. n. 11 richiamato in gravame, giacché la targa ivi indicata, DZ094SK, è riferita a vettura aziendale, come tale individuata anche nella scrittura privata del 2013).
Non specificamente contestata è l'ulteriore affermazione resa dal tecnico secondo cui anche le spese di ristorazione rientrano, fiscalmente, nelle spese di rappresentanza, tanto rilevando in termini di insussistente violazione dei doveri connessi alla carica di amministratore nell'uso delle carte di credito.
Unico rilievo di un qualche fondamento è quello relativo alla fattura, intestata al e relativa a CP_1 spese presso un ipermercato, risalente al 2010 e, pertanto, esaminabile dalla compagine sociale a fini di contestazione ben prima della adottata delibera di revoca dalla carica di amministratore, e per un importo di € 256,00 che, obiettivamente, è di entità così irrisoria nel complesso delle risultanze contabili da non poter essere assunto a gravità rilevante ai fini della legittimità della delibera.
12. Da ultimo, e con riguardo agli addebiti nei confronti del in qualità di socio, l'appellante CP_1 muove contestazioni in ordine alla ritenuta insussistenza di atti di concorrenza, non condividendo il percorso logico-giuridico seguito nella gravata pronuncia e opinandone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto che l'appellato avesse conferito nella società i mandati da parte delle aziende, di cui, successivamente alla sua estromissione dalla compagine sociale, si sarebbe appropriato.
Lamenta l'omessa considerazione della prova documentale contraria per cui quei mandati risultano essere stati apportati dagli altri soci.
10 Sostiene, viepiù, che la “distrazione” dei mandati sia stata confermata dallo stesso CP_1 nel corso del deferito interpello, nonché dalle deposizioni dei testi escussi, risultando in tal senso inspiegabile l'espressa ratio secondo cui nessun elemento sia emerso tale da comprovare l'acquisizione dei suddetti mandati da parte dell'appellato.
Infine, contesta la illogica motivazione nella parte in cui si è sostenuta la conoscenza, da parte della società e sin dalla sua costituzione, della titolarità in capo al socio di ditta individuale di CP_1 agente di commercio, siccome documentalmente provato che questa risalga al maggio del 2013.
La gravità del comportamento posto in essere dall'appellato sarebbe obiettiva, integrando i presupposti di cui all'art. 2301 c.c. e tale, pertanto, da giustificare e legittimare la delibera assembleare di esclusione ex art. 2286 c.c..
12.1 Nessuna delle argomentazioni spese merita di essere positivamente delibata.
12.2 Ed invero, la prova del fatto che i mandati di cui l'appellante lamenta la distrazione fossero stati apportati da altri soci (e non dall'appellato) non si evince affatto dal compendio documentale in atti che sarebbe stato travisato e\o non considerato: il richiamo è all'all. n. 7 che, tuttavia, altro non è che un estratto conto FIRR dell' ove sono indicati i nomi delle ditte mandanti, ma CP_4 non certo i soci che tali mandati hanno apportato a , né tampoco tale conoscenza può Parte_1 dedursi dalle “integrazioni manuali” apportate ai documenti, di non chiara provenienza e, in ogni caso, non probanti.
12.3 Il dedotto diverso apporto da parte dei soci neppure trova riscontro all'esito della rinnovata lettura delle prove orali e dell'interpello dell'attore in primo grado: i testi e lo stesso odierno appellato, infatti, riferiscono di una serie di mandati riconducibili agli altri soci, tra i quali, però, non sono ricompresi quelli oggetto di asserita “distrazione” (ovverosia Colussi Spa e Golosità
Spa).
12.4 E' da escludersi, poi, che l'appellato abbia ammesso la suddetta “distrazione”: egli, infatti, nel corso del deferito interrogatorio formale, in risposta allo specifico capitolo di prova articolato dalla società convenuta in primo grado - “Vero che la ditta Colussi S.p.A. e la dopo aver Parte_2 risolto i rapporti di mandati di agenzia con la nell'ottobre 2013, hanno stipulato direttamente con il Parte_1
Sig. quale agente di commercio nuovi relativi mandati di agenzia” – ha dichiarato vera la CP_1 circostanza, pertanto, della stipula successiva alla esclusione, “limitatamente alla Colussi Spa, ovvero
ma non per la ditta Golosità Spa”. Pt_3
Peraltro, ciò trova conferma anche documentale nelle interrogazioni (prodotte CP_4 dall'appellante nel fascicolo di primo grado pag. 74), ove risulta che il mandato Colussi è cessato al 14.10.2013 ed in pari data è stata adottata la delibera societaria di esclusione del dalla CP_1 qualità di socio e tanto rileva ai fini della insussistenza della violazione dell'art. 2301 c.c., posto che il divieto di concorrenza è operante fintanto che il socio rivesta tale qualità (Cass. n.
11 6169\2003), salvo che le parti non abbiano pattuito di estendere tale divieto anche dopo il recesso (o esclusione) del socio stesso, ma di tale determinazione non vi è traccia nell'atto costitutivo (allegato al fascicolo di parte dell'attore in primo grado), né è stata allegata o raggiunta prova nel corso del giudizio.
12.5 Nella parte, poi, in cui i testimoni escussi dichiarano di essere a conoscenza della suddetta presunta “distrazione”, la circostanza è, tuttavia, riferita de relato anche actoris.
Ebbene, i testimoni de relato depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, sicché alla deposizione, indiretta, in tanto può attribuirsi rilievo ai fini del decidere, in quanto corroborata da ulteriori elementi che suffraghino la credibilità: elementi, in specie e per quanto già sopra esposto, insussistenti, dovendosi viepiù dare atto del fatto che le deposizioni sono state rese dagli stessi della ( . Parte_1 Per_1 CP_5
Pacifico, infine, che la rilevanza attribuibile ai testimoni de relato actoris è nulla giacché verte sul fatto della dichiarazione della parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento (ex pluribus, Cass.
Ord. n. 4530\2025).
12.6 Quanto, infine, alla titolarità della ditta individuale, la Corte ritiene corretta la motivazione resa dal primo giudice, il quale ha escluso la ricorrenza della concorrenza per la conoscenza, da parte della società, dell'attività svolta dal socio escluso, essendo il iscritto come agente di CP_1 commercio dal 2003 e ciò evincendosi dalla visura camerale in atti ed avendo egli svolto tale attività proprio in favore della per tutto il periodo di ricoperta qualità di socio (al pari Parte_1
– peraltro – di altri soci), come dimostrano le fatture emesse e documentate in atti.
12.7 In termini a questo punto dirimenti, se deve confermarsi che nessuna prova è stata raggiunta in ordine al conferimento dei mandati aziendali (contestati) al in corso di rapporto sociale, CP_1 altrettanta insussistente prova è stata fornita circa la riconducibilità all'appellato della revoca dei mandati da parte delle aziende sopra indicate, sicché neppure possono ritenersi individuati i fatti costitutivi della diversa ed allegata (dall'appellante) responsabilità extracontrattuale ex art. 2598
c.c., in termini di slealtà, quale illecito tipizzato dalla norma e caratterizzato dall'agire in concorrenza secondo modalità scorrette intese sotto il profilo del mancato rispetto delle regole su cui gli operatori economici fanno affidamento nel porsi sul mercato.
Alla stregua di tutti gli evidenziati elementi, è chiaro come, in specie, non possano ritenersi in alcun modo sussistenti i presupposti legittimanti la delibera assunta ex art. 2286 c.c., carenti quelle gravi inadempienze che, secondo il dettato normativo, sono sia quelle idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale, sia quelle che incidono negativamente sulla situazione economica della società.
12.8 A detto proposito, giova viepiù osservare come l'appellante non abbia affatto attinto la ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata nella parte in cui il decidente, richiamando gli esiti
12 dell'accertamento peritale d'ufficio, ha evidenziato come la società abbia conseguito risultati economici positivi dopo la risoluzione dei rapporti di mandato con le aziende (del cui sviamento
è stato accusato il ) e ben superiori a quelli del quinquennio precedente, così escludendo CP_1 ipotesi di perdite in termini di utili.
12.9 Per tali ragioni, la censura, anche nella sua iniziale articolazione come sopra sintetizzata sub b) (“erronea valutazione della gravità delle inadempienze...”), oltreché infondata è anche inammissibile.
13. Da ultimo, l'appellante impugna, in tale sede di gravame, l'ordinanza del Tribunale del
19.12.2019 di rigetto della richiesta integrazione di CTU, chiedendone la revoca in ragione della erroneità ed illegittimità, posto che dagli esiti delle prove orali è risultata evidente l'omessa risposta del tecnico ai quesiti postigli.
Al contempo, insiste nelle residue istanze istruttorie articolate e non ammesse.
13.1 Le istanze vanno entrambe disattese.
13.2 Quanto alla richiesta integrazione di CTU, essa va respinta non essendovi spazio per la rinnovazione, fosse pure parziale del mezzo, attesa la complessiva infondatezza delle censure mosse rispetto alla denunciata (e, ad ogni buon conto, insussistente) omessa risposta del tecnico ai quesiti e, peraltro, data la natura esplorativa dell'accertamento domandato avuto riguardo ai quesiti non ammessi.
13.3 Quanto alle istanze istruttorie, esse non sono state specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.06.2021 (così rinviata dopo rimessione sul ruolo per il deposito, da parte del CTU dei fascicoli delle parti), essendosi la società ivi convenuta, limitata a riportarsi alla comparsa di costituzione e alle successive memorie di precisazione delle conclusioni, sì da doversi intendere rinunciate.
14. Il complessivo rigetto dei profili di censura assorbe l'esame delle rinnovate doglianze in ordine alla reiezione delle domande risarcitorie, nonché il motivo di impugnazione avente ad oggetto la regolazione delle spese di lite del primo grado, confermata la soccombenza della società rispetto alla domanda originariamente proposta dall'attore.
15. Deve, ora, delibarsi l'appello incidentale spiegato da CP_1
16. Va dato preliminarmente atto che l'appellante principale eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, sul rilievo della tardività connessa non già e non tanto al decorso del termine di legge per impugnare la sentenza, ma più specificamente per essere stato proposto con riferimento a capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dall'appello principale.
16.1 Detta eccezione è infondata e va respinta, volendo la Corte dare continuità al principio
(peraltro posto a fondamento anche di precedenti arresti di questo Collegio) enunciato dalla
Suprema Corte ed a mente del quale “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di
13 costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.” (Cass. Ord. n. 15100\2024).
17. Tanto premesso, il primo motivo va disatteso.
L'appellante incidentale denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta di pagamento del saldo della somma di € 5.140,00, riferito a fatture emesse di cui al dettaglio a pag. 5 della citazione e, specificamente, alla fattura n. 7 del 2012, avendo il giudice di prime cure proceduto al solo riconoscimento del quantum debeatur di cui alla fattura n. 15 del 2014 per € 10.000,00 esclusa l'IVA.
17.1 Per ius receptum, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, mentre va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni (Cass. ord. n. 27\2023, con richiamo ai precedenti conformi).
17.2 Nel caso di specie, effettivamente, aveva chiesto il pagamento del saldo della CP_1 fattura n. 7\2012 per € 5.140,00 e della fattura n. 15\2014 per € 12.200,00, così per un totale di €
17.340,00 (si veda n. 11 atto di citazione introduttivo del giudizio), quali crediti vantati nei confronti della società.
La sentenza impugnata ha riconosciuto la debenza, a carico della della somma di € CP_2
10.000,00 di cui alla fattura n. 15\2014, senza nulla argomentare in ordine all'ulteriore formulata richiesta.
17.3 Nei termini di cui sopra, pertanto, non può ritenersi essere stata implicitamente respinta o assorbita la suddetta domanda, mentre sussiste l'error in procedendo, essendosi di fatto sottratto il primo giudice al suo dovere decisorio.
La rimediabilità del vizio è acquisita nei termini della proposizione di autonomo e specifico motivo di impugnazione che il soggetto in capo al quale si è determinata una situazione di CP_1 soccombenza in ordine alla domanda illegittimamente pretermessa, ha coerentemente proposto.
La Corte, pertanto, riconosciuta la violazione dell'art. 112 c.p.c. è tenuta a decidere nel merito.
17.4 La domanda, tuttavia, è infondata e va respinta e ciò alla stregua della scrittura privata inter partes dell'11.12.2013, ove espressamente i sottoscrittori dichiarano “il presente accordo chiude tutte le situazioni economiche-amministrative maturate e maturande tra i soci alla data del 31.12.2013 e i soci rinunciano alla richiesta di liquidazione utili ed a qualsiasi altra pretesa presente e futura”.
14 Il tenore della scrittura è chiaro e non lascia adito a dubbio alcuno riguardo alla definizione di ogni contestazione su tutti i pregressi rapporti tra i soci, non potendo ritenersi esclusa, pertanto, la soddisfazione di crediti a qualsiasi titolo vantati dall'appellante incidentale.
18. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, l'appellante lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese di lite di primo grado in suo favore, giacché quantificate in base al valore da lui dichiarato, mentre avrebbe dovuto più correttamente farsi riferimento alla somma degli importi di cui alla domanda attorea ed alla domanda riconvenzionale della convenuta che, di maggior peso, ha determinato una diversa e più corposa attività difensiva.
18.1 Il motivo, per come articolato, è solo formalmente fondato, ma tale fondatezza – per le ragioni di seguito esposte – non conduce ad una riforma della pronuncia sul punto, come invocata dall'appellante incidentale.
18.2 In specie, va data continuità al principio espresso dalla Corte di legittimità che, anche di recente, ha ribadito che in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, riguardando la regola del cumulo solo le diverse domande proposte contro la stessa parte.
Nondimeno, ai fini della determinazione del valore della controversia, se la domanda riconvenzionale è di valore eccedente la domanda principale dell'attore, può farsi luogo ad applicazione dello scaglione superiore, considerato l'ampliamento del thema decidendum e la maggiore attività difensiva imposta all'attore.
In questi termini, la Suprema Corte ha ritenuto potersi giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base del valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile. (Cass.
Ord. n. 23406\2023).
18.3 Nel caso di specie, va osservato che, se è vero che la società perseguiva interesse al risarcimento da determinarsi a carico dell'amministratore\socio, è altrettanto vero che comune ad entrambe le parti, e preliminare e prodromico alla trattazione della domanda risarcitoria (semmai rilevante sotto il profilo del maggior valore attribuibile alla controversia), era l'interesse connesso alla validità o meno (in termini, questa ultima, di annullamento) della adottata delibera di revoca\esclusione.
In tal senso, pertanto, il valore degli interessi sostanzialmente perseguiti è sempre rimasto il medesimo e tanto consente di condividere, dalla Corte, il criterio di liquidazione adottato dal primo giudice con riferimento al valore indeterminabile della controversia sulla base del quale gli oneri sono stati posti a carico della società soccombente.
18.4 In definitiva, va respinta la richiesta di riforma del regime delle spese di lite di primo grado.
15 19. L'appellante incidentale impugna, altresì, anche la statuizione di condanna alle spese di lite poste a suo carico all'esito del procedimento (respinto), esperito ex artt. 287 e 288 c.p.c. di correzione dell'errore materiale (asseritamente costituito dall'omissione in ordine alla richiesta condanna al pagamento del saldo della fattura n. 5\2012).
19.1 Tale profilo di censura è inammissibile.
19.2 Va premesso che il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa, non implicando l'affermazione di un diritto di una parte nei confronti dell'altra e non comportando esercizio della potestas iudicandi della quale il giudice già si è spogliato emettendo il provvedimento da correggere, sicché in nessun caso può configurarsi una “soccombenza” dalla quale possa derivare un carico degli oneri processuali (Cass. SS.UU. n. 29432\2024).
19.3 Ciò detto, tuttavia, avverso l'ordinanza che definisce il procedimento di correzione, tanto che accolga quanto che respinga (come in specie) la relativa istanza, e qualora abbia ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento, il rimedio esperibile è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., deducendosi vizio attinente all'ordinanza medesima nella parte che ha assunto autonomo rilievo di carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, e come tale funzionalmente estraneo alla correzione in sé della sentenza oggetto dell'istanza e, pertanto, non impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, u.c.,
c.p.c., preordinato – appunto – in via esclusiva “al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto” (Cass. Ord. n.
27681\2023, di rimessione alle Sezioni Unite poi pronunciatesi con la sentenza sopra richiamata n. 29432\2024; Cass. Ord. n. 12966\2023).
19.4 Il motivo, pertanto, va disatteso.
20. Immeritevole di positivo scrutinio è la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non essendo stati allegati e provati i presupposti atti all'accoglimento della domanda sotto il profilo sia dell'an che del quantum; neppure esercitabile è il potere discrezionale di provvedere ai sensi del terzo comma della suddetta norma, non ravvisando la Corte gli estremi della mala fede processuale dell'appellante.
21. Infine, quanto alla regolazione delle spese di lite del presente grado, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale costituisce ipotesi di soccombenza reciproca, rilevante ai fini della compensazione delle spese.
Nondimeno, in applicazione del principio di causalità, sotteso alla regolazione degli oneri proprio nella ricorrenza della soccombenza reciproca, è consentito al giudice di condannare l'attore anche al pagamento parziale delle spese di lite, tutte le volte che ritenga che il convenuto, per difendersi, abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari unicamente a difendersi.
16 21.1 In specie, non vi è dubbio che, considerato il tenore e la portata delle censure svolte dai contraddittori, gli oneri processuali imputabili a ciascuna parte non possano ritenersi sostanzialmente equivalenti, il che suggerisce solo una parziale compensazione delle spese tra le parti nella misura di 1\3; i residui 2\3, in applicazione del principio di causalità, vengono posti a carico dell'appellante e liquidati come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n.
147\2022, tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato, e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale formulato da
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 897\2021, depositata in data CP_1
08.10.2021., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• compensa, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1\3 e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, dei residui 2\3 che liquida, per tale misura, in €
236,60 per esborsi ed € 6.660,00 per compensi.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 05.03.2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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