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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/11/2024, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2269/2024, promossa con ricorso depositato in data 22/07/2024 da Parte_1
e , entrambi con avv. RICCARDO SEIBOLD;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in data 10.4.1999, in Trieste, con rito civile, adottando il regime della separazione dei beni;
l'atto è stato trascritto sub n. 80, parte 1 anno 1999 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trieste;
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli, entrambi in Trieste: il 16.5.1999 e il 12.9.2002; Per_1 Per_2
- i coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza di omologa del Tribunale di Trieste ex art. art. 473 bis.51 comma 4 C.p.c. di data 12.10.2023.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare lo scioglimento ex art. 3 comma 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 e ss. mm. del matrimonio celebrato in Trieste il 10.4.1999 tra e , annotato nel Registro degli Atti di Parte_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Trieste sub n. 80, parte 1, anno 1999; ordinando ex art. 5 Legge 1.12.1970 n. 898 e ss. mm. l'annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste;
2. disporre a carico di l'obbligo di versare ex art. 5 Legge n. 898/1970 a Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa la somma di
Euro 4.500,00, che al 1 gennaio di ciascun anno e con decorrenza dal 31.12.2024, sarà sottoposta a rivalutazione in base all'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
3. dare atto che i figli e continueranno a vivere presso l'abitazione della madre di via Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Commerciale n. 80 e che entrambi i genitori confermano la loro disponibilità a coabitare con i figli nelle rispettive abitazioni;
4. dare atto che entrambi i genitori concorreranno al mantenimento dei figli maggiorenni in base alle rispettive capacità e nello specifico darsi atto che la madre provvederà a tutte le esigenze relative alla conduzione dell'abitazione e alle esigenze primarie dei figli, nel mentre il padre, a titolo di contributo al mantenimento per le spese ordinarie, verserà mensilmente nelle mani della madre la somma complessiva di Euro 500,00 e nelle mani di ciascuno dei figli la somma di Euro 250,00; somme che saranno sottoposte annualmente a rivalutazione in base all'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
5. dare atto che le spese straordinarie, come determinate ed individuate dal Protocollo siglato dal Tribunale di
Trieste ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste il 18 maggio del 2015, saranno sostenute nella misura di ¾ dal padre e nella residua proporzione dalla madre;
6. dare atto che le parti riconoscono di aver definito ogni altra questione patrimoniale relativa al matrimonio e, salvo quanto sopra indicato, di non aver null'altro a che reciprocamente pretendere”.
Le parti hanno poi chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento/ del matrimonio contratto in data, 10.4.99, in Trieste, tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 3 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 80, parte 1 anno 1999).
Così deciso in Trieste, il 7/11/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2269/2024, promossa con ricorso depositato in data 22/07/2024 da Parte_1
e , entrambi con avv. RICCARDO SEIBOLD;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in data 10.4.1999, in Trieste, con rito civile, adottando il regime della separazione dei beni;
l'atto è stato trascritto sub n. 80, parte 1 anno 1999 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trieste;
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli, entrambi in Trieste: il 16.5.1999 e il 12.9.2002; Per_1 Per_2
- i coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza di omologa del Tribunale di Trieste ex art. art. 473 bis.51 comma 4 C.p.c. di data 12.10.2023.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare lo scioglimento ex art. 3 comma 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 e ss. mm. del matrimonio celebrato in Trieste il 10.4.1999 tra e , annotato nel Registro degli Atti di Parte_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Trieste sub n. 80, parte 1, anno 1999; ordinando ex art. 5 Legge 1.12.1970 n. 898 e ss. mm. l'annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste;
2. disporre a carico di l'obbligo di versare ex art. 5 Legge n. 898/1970 a Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa la somma di
Euro 4.500,00, che al 1 gennaio di ciascun anno e con decorrenza dal 31.12.2024, sarà sottoposta a rivalutazione in base all'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
3. dare atto che i figli e continueranno a vivere presso l'abitazione della madre di via Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Commerciale n. 80 e che entrambi i genitori confermano la loro disponibilità a coabitare con i figli nelle rispettive abitazioni;
4. dare atto che entrambi i genitori concorreranno al mantenimento dei figli maggiorenni in base alle rispettive capacità e nello specifico darsi atto che la madre provvederà a tutte le esigenze relative alla conduzione dell'abitazione e alle esigenze primarie dei figli, nel mentre il padre, a titolo di contributo al mantenimento per le spese ordinarie, verserà mensilmente nelle mani della madre la somma complessiva di Euro 500,00 e nelle mani di ciascuno dei figli la somma di Euro 250,00; somme che saranno sottoposte annualmente a rivalutazione in base all'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
5. dare atto che le spese straordinarie, come determinate ed individuate dal Protocollo siglato dal Tribunale di
Trieste ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste il 18 maggio del 2015, saranno sostenute nella misura di ¾ dal padre e nella residua proporzione dalla madre;
6. dare atto che le parti riconoscono di aver definito ogni altra questione patrimoniale relativa al matrimonio e, salvo quanto sopra indicato, di non aver null'altro a che reciprocamente pretendere”.
Le parti hanno poi chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento/ del matrimonio contratto in data, 10.4.99, in Trieste, tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 3 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 80, parte 1 anno 1999).
Così deciso in Trieste, il 7/11/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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