Articolo 1 della Legge 16 maggio 1956, n. 562
Articolo 2
Versione
10 luglio 1956
Art. 1.
All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , sia con i "Collocatori" di cui al successivo art. 3 e con i "Corrispondenti" previsti al successivo art. 12.
Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalita' stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 10 luglio 1956