Versione
10 luglio 1956
10 luglio 1956
Art. 1.
All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , sia con i "Collocatori" di cui al successivo art. 3 e con i "Corrispondenti" previsti al successivo art. 12.
Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalita' stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , sia con i "Collocatori" di cui al successivo art. 3 e con i "Corrispondenti" previsti al successivo art. 12.
Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalita' stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.