Articolo 1 della Legge 10 luglio 1952, n. 963
Articolo 2
Versione
14 agosto 1952
Art. 1.
La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.
A richiesta della parte, la consegna puo' essere fatta a mezzo degli uffici postali, purche' il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila.
Entrata in vigore il 14 agosto 1952