Decreto cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 13/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RC NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Cagnazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento determinato in relazione alle istanze che la ricorrente ha presentato ad RC NI in data 3 settembre 2015, per poi reiterare la domanda in data 6 ottobre 2017, in data 5.12.2017, e, da ultimo, quale coniuge formalmente separata nel 2019 (di fatto dal 2013), in data 29.7.2024, relativamente all’immobile di E.R.P, sito in -OMISSIS-al Quartiere -OMISSIS-, nominando, se del caso, ex art. 117 c.p.a., ovvero in caso di rifiuto, un Commissario ad acta per la risposta a tali istanze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RC NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Premesso che:
- con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 18.1.2025, -OMISSIS-, premettendo di abitare in un alloggio di edilizia residenziale popolare in -OMISSIS- viale-OMISSIS- gestito dall’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare RC JO (d’ora in avanti, anche solo RC JO), ha agito innanzi a questo Tribunale al fine di accertare il silenzio inadempimento della predetta Agenzia in relazione alle plurime istanze nel tempo avanzate dalla parte (in data 3.9.2015, 6.10.2017, 5.12.2017 e 29.7.2024) volte a subentrare nella locazione del predetto immobile in luogo della madre,-OMISSIS-, precedente assegnataria dell’alloggio e oramai deceduta;
- la parte ha affidato la fondatezza del ricorso alle censure di seguito compendiate: I. “ Eccesso di di potere- Violazione e vizi del procedimento- Illegittimità derivata-ingiustizia manifesta- sviamento di poteri e travisamento dei fatti- -Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 3 della legge n. 241/90- Violazione dell’art. 24 e 97 della Costituzione, in relazione alla Violazione della legge regionale n. 10 del 08.04.2014, art. 3, 13 e 20,; -Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del DPR n. 1035/1972 ”; II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.. 230 bis e 230 ter del codice civile ”;
- con decreto monocratico n. 50 del 20.1.2025, l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata rigettata, evidenziando che il “ ricorso non sembra offrire, almeno a un giudizio reso prima facie, elementi in fatto e in diritto ‘nuovi’ rispetto a quelli già oggetto della valutazione svolta con la sentenza n. 61/2025 ” emessa da questo stesso Tribunale;
- si è costituita nel presente giudizio RC NI con memoria del 6.2.2025, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
- all’udienza camerale del 10.2.2025, previo avviso alle parti di una possibile definizione del contenzioso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Rilevato che:
- come già evidenziato da questa Sezione con sentenza n. 61/2025, la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio inadempimento si fonda sugli ordinari criteri di riparto tra giudice ordinario e amministrativo e, dunque, si radica soltanto quando il giudice amministrativo detenga la giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta inevasa (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, VIII, n. 5127/2015);
- con specifico riferimento all’oggetto di contendere, costituisce principio pretorio ormai pacifico quello secondo cui, “ nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico ” (Cass., Sez. Un., n. 621/2021), di tal che “ occorre tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo ” (T.A.R. Lazio, Roma, V- ter , n. 15505/2023);
- secondo coerente impostazione ermeneutica, spetta dunque al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare al fine di succedere nel rapporto locatizio del de cuius , facendosi in tal caso valere una posizione di diritto soggettivo (cfr. ibidem , ove si richiama anche Cass., Sez. Un. 12 luglio 2019, n. 18828);
- che conseguentemente, in ragione di tale assunto, anche in ipotesi di contestazione ex art. 2 della L. n. 241/1990 della legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione a fronte di un’istanza di un soggetto tesa ad ottenere la voltura del contratto di locazione relativo a un immobile di edilizia residenziale, come nel caso in esame, va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il rapporto sottostante, attenendo a una fase successiva rispetto al provvedimento di assegnazione dell’immobile, è da correlarsi a una posizione di diritto soggettivo dell’istante (in tal senso, si veda anche T.A.R. Lazio, Roma, III- quater , n. 4814/2016 in fattispecie del tutto identica a quella per cui si procede);
- restano, pertanto, immutate le considerazioni già svolte da questa Sezione con sentenza n. 61/2025, con la quale è stato definito il procedimento n. 1527/2024 R.G intercorso tra i medesimi contendenti in causa, avente ad oggetto, in disparte la diversa prospettazione attorea, la medesima causa petendi sostanziale dell’odierno giudizio, anche in tal sede la -OMISSIS- contestando la legittimità del silenzio serbato da RC NI in ordine alle varie istanze della parte volte ad ottenere la voltura del contratto di locazione relativo al medesimo alloggio di edilizia residenziale pubblica;
3. Considerato che:
- alla luce di tutto quanto precede, risultando fondata l’eccezione preliminare sollevata da RC NI, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
- in punto di spese di giudizio, la peculiare natura delle questioni affrontate, in uno con le oscillazioni giurisprudenziali registrate sulla materia in contesa, ne giustificano l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.