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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4400/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con l'Avv.to Biagio Cartillone, con domicilio eletto in Milano, Via
[...] C.F._4
Besana 9
RICORRENTI contro
), con l'Avv.to Sara Tanieli, con domicilio eletto in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Lodovico Muratori 30
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/04/2025,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Dichiarare che i ricorrenti, ad eccezione di per aver prestato la loro attività lavorativa in modo ininterrotto Pt_4 nell'appalto concesso nel tempo dalla hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio Controparte_2 convenzionale dovuta per la prestazione lavorativa eseguita negli anni nello stesso appalto concesso alle varie imprese indicate in narrativa, con la maturazione degli scatti di anzianità pregressi previsti dal CCNL, con incidenza su tutti gli istituti di retribuzione differita. Dichiarare che tutti i ricorrenti hanno diritto a vedersi riconosciuti e corrisposti:
• l'indennità mensa ex art. 75 CCNL,
• l'elemento perequativo ex art. 38 CCNL,
• il premio di operosità ex art. 61 CCNL (art. 45 CCNL 1991),
• con incidenza su TFR, ferie, 13ª, 14ª mensilità e ogni ulteriore istituto contrattuale.
Condannare la resistente al pagamento degli importi lordi (come da conteggi analitici allegati o da determinare in corso di causa) per:
• differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento della corretta anzianità convenzionale,
• differenze su indennità mensa, elemento perequativo, premio operosità,
• relativi arretrati di 13ª, 14ª, ferie, permessi, ex festività, straordinari, t.f.r. e ogni ulteriore voce contrattuale non retribuita correttamente, […]
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari con esplicito richiamo ai principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; da distrarsi a favore del procuratore per averli anticipati e non riscossi.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
I ricorrenti, dipendenti di presso la sede operativa di , quali Controparte_1 CP_3 addetti al magazzino e alla movimentazione merci, hanno esposto che, ad eccezione del solo ricorrente lavoravano già da tempo presso tale appalto per varie imprese appaltatrici, Pt_4 senza tuttavia il corretto riconoscimento dell'anzianità e, conseguentemente, degli scatti di anzianità; tutti i ricorrenti, inoltre, lamentano che non sarebbero stati riconosciuti loro taluni istituti previsti dalla contrattazione collettiva, con il conseguente diritto alle relative differenze retributive.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla difesa di sulla Controparte_1 inammissibilità delle domande dei ricorrenti , e in quanto, con distinti Pt_1 Pt_2 Pt_5
2 | 9 verbali di conciliazione del 15 febbraio 2022 (doc. 4 res.), sottoscrivevano con e il CP_2 precedente datore di lavoro dei verbali di conciliazione con ampie rinunce a far CP_4 valere pretese pregresse (ivi comprese, secondo la tesi difensiva, anche quelle oggetto del presente giudizio) si osserva che detti verbali debbano essere incidentalmente dichiarati nulli.
In diritto va, difatti, richiamato il qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass., ordinanza n. 10065 del
15/04/2024).
Ed allora, è agevole osservare che i verbali di conciliazione del febbraio 2022 risultano tutti e tre sottoscritti presso la sede di CP_2
Tanto basta per escluderne la validità, non trattandosi di sede protetta in grado di garantire quella necessaria ed indispensabile neutralità a tutela dei diritti dei lavoratori.
Considerazioni analoghe possano svolgersi in relazione ai verbali di conciliazione del
14/01/2020 tra le medesime parti, del pari sottoscritti presso la sede (doc. 3 bis CP_2 res).
Vi sono, infine, i verbali di conciliazione dei ricorrenti e del 7 novembre Pt_1 Pt_5
[... 2017 (non essendo, peraltro, contestato che analogo accordo sia stato sottoscritto anche da
, sottoscritto con le medesime parti e con la cooperativa M.A.J.O.B. Pt_2
Detto verbale risulta, invece, formalmente sottoscritto in sede sindacale, ma deve convenirsi con la difesa della parte ricorrente circa l'assoluta assenza di una res dubia o litigiosa in forza della quale si possa ritenere che effettivamente tra le parti sia intercorsa una transazione secondo la previsione dell'articolo 1965 c.c.
Difatti, nel verbale si dà unicamente atto della intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con M.A.J.O.B., senza darsi conto di quali avrebbero dovuto essere le ragioni di attuale o potenziale contenzioso e senza nemmeno che si possano individuare reciproche concessioni dalle parti, atteso che i lavoratori si limitavano a rinunciare ad ogni diritto nei confronti delle società sottoscrittrici dell'accordo, il quale ultimo, pertanto, non può essere nemmeno qualificato come transazione.
*
3 | 9 Tanto detto, nel merito deve osservarsi che la difesa di non ha Controparte_1 minimamente contestato quanto allegato dalla parte ricorrente in relazione ai pregressi rapporti di lavoro per società appaltatrici di ai fini della valorizzazione della anzianità di servizio e CP_2 in particolare:
• 01/01/2008 - (decorrenza adibizione Controparte_5 Controparte_6
e ) Pt_1 Pt_2
• 04/03/2008 - (adibizione da agosto CP_5 Controparte_7 Pt_5
2010)
• 01/10/2010 - CP_4 CP_8
• 01/01/2014 - Controparte_9
• 01/05/2015 - CP_10
• 01/10/2015 - CP_11 Controparte_12
• 01/11/2017 - CP_4 Controparte_13
La circostanza è assolutamente rilevante in relazione alle rivendicazioni dei ricorrenti , Pt_1
e in quanto, escluso come visto ai paragrafi precedenti, che il diritto sia stato Pt_2 Pt_5 rinunciato, l'adibizione presso l'appalto dal gennaio 2008 (quanto ad e e Pt_1 Pt_2 dall'agosto 2010 (quanto a avrebbe comportato il diritto ad una diversa decorrenza Pt_5 dello scatto biennale, nei termini dedotti in ricorso (pag. 4), ovvero:
-Sig. assunto in data 11/10/2021. Dalle buste paga risulta riconosciuta un'anzianità convenzionale a Pt_1 decorrere dal 1/11/2017, mentre in realtà egli ha prestato attività lavorativa nell'appalto fin dal 2008. La sua anzianità convenzionale effettiva decorre, dunque, dal 1° gennaio 2008. Alla data di assunzione del 2021 aveva già maturato cinque scatti biennali. Considerato il livello (4°) e il relativo valore unitario di € 23,24, egli aveva diritto a percepire € 116,20 lordi mensili per scatti di anzianità. Avendone percepiti solo € 87,80, gli spetta una differenza mensile lorda di € 28,40, con incidenza su TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima.
-Sig. : assunto in data 11/10/2021. Dalle buste paga risulta un'anzianità convenzionale a decorrere Pt_3 dal 1/11/2017, con riconoscimento di € 63,53 per scatti biennali. In realtà, alla data di assunzione (ottobre
2021), il sig. vantava 11 anni e 2 mesi di servizio, pari a 134 mesi (dal 1/08/2010 al Pt_3
30/09/2021). Tenuto conto che lo scatto biennale matura ogni 24 mesi, egli aveva diritto a 5 scatti interi. Il valore uninominale dello scatto (4° livello) è € 23,24, quindi gli spettavano € 116,20 lordi mensili. Avendone percepiti solo € 63,53, ha diritto alla differenza di € 52,67 per ogni mese successivo all'assunzione, con incidenza sugli istituti differiti (TFR, ratei di ferie, 13ª e 14ª).
4 | 9 -Sig. : assunto in data 11/10/2021, ma operativo nell'appalto fin dal 2008. Alla data dell'assunzione Pt_2 vantava 13 anni e 9 mesi di attività continuativa (165 mesi, dal 1/01/2008 al 30/09/2021), sufficienti a maturare 5 scatti biennali. Poiché il numero massimo di scatti riconoscibili è 5, egli aveva diritto a € 116,20 lordi mensili (€ 23,24 × 5). Dalle buste paga risulta però il riconoscimento di soli € 39,44, per cui egli ha diritto alla differenza di € 76,76 mensili, con incidenza su TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima.
La domanda in commento è, quindi, fondata.
***
Quanto alle ulteriori domande (comuni a tutti e quattro i lavoratori) si osserva quanto segue.
Deve, innanzitutto, considerarsi l'eccezione di parte convenuta circa l'erroneità della prospettazione di parte ricorrente che, nell'invocare il CCNL Trasporto Merci, non ha tenuto conto che tale contratto, oltre a disposizioni di carattere generale, prevede anche due distinte parti speciali, la Sezione Prima – CCNL Trasporti (dall'art. 59) e la Sezione Seconda –
[...]
(dall'art. 68). CP_14
Ebbene, è pacifico e non contestato nel presente giudizio che tutti e quattro gli odierni ricorrenti hanno lavorato nell'ambito di un appalto esclusivamente dedicato allo svolgimento di servizi logistici e di movimentazione merci e non già di trasporti.
La circostanza non è secondaria se si considera che parte ricorrente invoca, per contro, indiscriminatamente disposizioni della contrattazione collettiva relative all'una o all'altra sezione
(nel primo caso l'articolo 61 sulle voci che compongono la retribuzione e nel secondo caso,
l'articolo 75 sulla indennità mensa).
Parte ricorrente, inoltre, nel presente giudizio non ha contestato il fatto che, effettivamente,
l'unica sezione della contrattazione collettiva da applicarsi, salvo le disposizioni generali e comuni sulle quali si tornerà, sia per l'appunto la sezione seconda.
*
Tanto detto, in relazione alla domanda di riconoscimento dell'elemento perequativo, si osserva che lo stesso è disciplinato dall'articolo 38, punto 5 del CCNL a mente del quale, per quanto di interesse:
I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le
RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
5 | 9 Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicate l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le partì, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla proceduta di cui al comma
2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al
1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello.
Ora, deve essere disattesa la tesi difensiva di secondo cui la Controparte_1 disposizione non sarebbe invocabile dai ricorrenti in quanto andrebbe interpretata nel senso di escludere il diritto all'elemento perequativo considerato che, quantomeno da ottobre 2022, vi sarebbe un contratto aziendale che dovrebbe essere inteso alla stregua dell'accordo di secondo livello.
Senza dubbio vero, difatti, che l'articolo 38, al punto 3, fa espresso riferimento alla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale, ma è proprio tale distinzione che consente di interpretare il successivo punto 5, ove le parti sociali si riferiscono esclusivamente alla contrattazione territoriale e al mancato raggiungimento di un accordo per il riconoscimento dell'elemento in commento.
Se si considera, quindi, che è pacifico e non contestato in causa che nel corso del rapporto dedotto non sia mai stato raggiunto il citato accordo di secondo livello, ne deriva per l'effetto la fondatezza anche della domanda in commento.
***
Per quanto concerne il premio di operosità, lo stesso è previsto dall'articolo 61, n. 4) del
CCNL di settore.
Ora, a prescindere da ogni considerazione sulla permanenza del premio di operosità, resta il fatto che la disposizione in commento si trova nella sezione prima e, per quanto già detto ai paragrafi precedenti, non è applicabile ai ricorrenti.
Ciò tanto più avendo riguardo al fatto che la sezione seconda prevede una disciplina specifica per individuare gli elementi della retribuzione, ovvero l'articolo 74 che così recita:
Art. 74 - Elementi della retribuzione
Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il significato che a loro fianco viene precisato:
6 | 9 - minimo tabellare;
- retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità e superminimi;
- retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;
- retribuzione globale;
retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità/malarica e di lontananza, indennità di disagio e indennità maneggio denaro.
Pertanto, non essendovi alcun richiamo al premio evocato, la domanda va respinta.
***
È, invece, fondata la richiesta di riconoscimento della indennità di mensa, prevista dall'art. 75 secondo cui:
Art. 75 - Mense aziendali/Indennità di mensa
1. Qualora non. esista una mensa aziendale, verrà corrisposta ai lavoratori un'indennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
2. L'eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.
3. Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove esiste non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.
4. L'indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale.
A fronte dell'eccezione dei ricorrenti del diritto a tale indennità non essendovi presso l'appalto una mensa aziendale, la difesa di parte convenuta nulla ha dedotto, e trattandosi nel caso in commento di previsione espressamente destinata ai lavoratori del settore logistica, quali gli odierni ricorrenti, la domanda è fondata.
***
Il riconoscimento degli istituti sopra indicati, con esclusione del premio di operatività, comporta anche il diritto dei ricorrenti alla relativa incidenza sugli istituti di retribuzione differita ovvero 13ª e 14ª mensilità, ex festività, festività nazionali e infrasettimanali nonché straordinario e
TFR, trattandosi di importi che avrebbero dovuto essere corrisposti con regolarità e continuità e quindi idonei ad incidere anche sugli istituti in commento.
*
Tanto detto, in relazione ai conteggi di parte ricorrente, genericamente contestati dalla parte convenuta, possono riconoscersi tutte le differenze richieste con esclusione, come visto, del premio operosità, e relativa esclusione anche dal calcolo dell'incidenza sul TFR lordo.
7 | 9 La voce “premio operosità” è stata, quindi, detratta dal totale chiesto a titolo di differenze retributive di cui ai conteggi di parte, emergendo un credito lordo complessivo nei seguenti termini:
1) per euro 4.624,65; Parte_2
2) per euro 3781,92; Parte_3
3) per euro 2833,30; Parte_1
4) per euro 1740,75. Parte_4
*
Rispetto ai conteggi di parte ricorrente, inoltre, la voce “premio di operosità” relativa alla retribuzione di ciascun'annualità è stata divisa per il coefficiente 13,50 e, successivamente, detratta da quanto chiesto a titolo di incidenza sul TFR.
A titolo esemplificativo, per l'anno 2021 per il ricorrente l'importo totale Parte_2 riguardante al premio di operosità pari ad euro 122,55 è stato diviso per 13,5 ottenendo una somma pari ad euro 9,07 che, successivamente, è stata detratta dal totale chiesto a titolo di TFR, ossia 414,55 – 9,07 così procedendo per tutte le annualità e, per tutto i ricorrenti.
Per quanto detto, le somme a titolo di TFR da riconoscersi sono le seguenti:
1) quanto a un importo lordo pari ad euro 325,89; Parte_2
2) quanto a un importo lordo pari ad euro 263,59; Parte_3
3) quanto ad un importo pari ad euro 220,91; Parte_1
4) quanto a un importo lordo pari ad euro 118,40. Parte_4
deve, quindi, essere condanna a corrispondere ai ricorrenti le somme Controparte_1 sopra indicate, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
***
Il ricorso va accolto nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento e con le maggiorazioni per il numero di parte, potendosi collocare sui minimi non essendovi questioni di fatto di diritto di particolare rilievo.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
8 | 9 i) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e al riconoscimento Pt_2 Pt_1 Pt_3 dell'anzianità lavorativa presso l'appalto nei termini dedotti in ricorso;
ii) accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti ( , e a vedersi Pt_2 Pt_1 Pt_5 Pt_4 riconosciuti, per il periodo dedotto in causa:
• l'indennità mensa ex art. 75 CCNL,
• l'elemento perequativo ex art. 38 CCNL,
• la relativa incidenza su tutti gli istituti di retribuzione differita, ivi compreso il TFR, dedotti in causa;
iii) per l'effetto condanna a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi Controparte_1 lordi:
a) per complessivi euro 4.624,65 (oltre all'incidenza sul TFR per un Parte_2 importo lordo pari ad euro 325,89);
b) per complessivi euro 3781,92 (oltre all'incidenza Parte_3 sul TFR per un importo lordo pari ad euro 263,59);
c) per complessivi euro 2833,30 (oltre all'incidenza sul TFR per un Parte_1 importo pari ad euro 220,91);
d) per complessivi essere euro 1740,75 (oltre all'incidenza sul TFR per Parte_4 un importo lordo pari ad euro 118,40), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
iv) respinge per il resto il ricorso;
v) condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi euro 5.120,50 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 22/07/2025
Il Giudice
LI LO
9 | 9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con l'Avv.to Biagio Cartillone, con domicilio eletto in Milano, Via
[...] C.F._4
Besana 9
RICORRENTI contro
), con l'Avv.to Sara Tanieli, con domicilio eletto in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Lodovico Muratori 30
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/04/2025,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Dichiarare che i ricorrenti, ad eccezione di per aver prestato la loro attività lavorativa in modo ininterrotto Pt_4 nell'appalto concesso nel tempo dalla hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio Controparte_2 convenzionale dovuta per la prestazione lavorativa eseguita negli anni nello stesso appalto concesso alle varie imprese indicate in narrativa, con la maturazione degli scatti di anzianità pregressi previsti dal CCNL, con incidenza su tutti gli istituti di retribuzione differita. Dichiarare che tutti i ricorrenti hanno diritto a vedersi riconosciuti e corrisposti:
• l'indennità mensa ex art. 75 CCNL,
• l'elemento perequativo ex art. 38 CCNL,
• il premio di operosità ex art. 61 CCNL (art. 45 CCNL 1991),
• con incidenza su TFR, ferie, 13ª, 14ª mensilità e ogni ulteriore istituto contrattuale.
Condannare la resistente al pagamento degli importi lordi (come da conteggi analitici allegati o da determinare in corso di causa) per:
• differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento della corretta anzianità convenzionale,
• differenze su indennità mensa, elemento perequativo, premio operosità,
• relativi arretrati di 13ª, 14ª, ferie, permessi, ex festività, straordinari, t.f.r. e ogni ulteriore voce contrattuale non retribuita correttamente, […]
In ogni caso
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari con esplicito richiamo ai principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; da distrarsi a favore del procuratore per averli anticipati e non riscossi.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
I ricorrenti, dipendenti di presso la sede operativa di , quali Controparte_1 CP_3 addetti al magazzino e alla movimentazione merci, hanno esposto che, ad eccezione del solo ricorrente lavoravano già da tempo presso tale appalto per varie imprese appaltatrici, Pt_4 senza tuttavia il corretto riconoscimento dell'anzianità e, conseguentemente, degli scatti di anzianità; tutti i ricorrenti, inoltre, lamentano che non sarebbero stati riconosciuti loro taluni istituti previsti dalla contrattazione collettiva, con il conseguente diritto alle relative differenze retributive.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla difesa di sulla Controparte_1 inammissibilità delle domande dei ricorrenti , e in quanto, con distinti Pt_1 Pt_2 Pt_5
2 | 9 verbali di conciliazione del 15 febbraio 2022 (doc. 4 res.), sottoscrivevano con e il CP_2 precedente datore di lavoro dei verbali di conciliazione con ampie rinunce a far CP_4 valere pretese pregresse (ivi comprese, secondo la tesi difensiva, anche quelle oggetto del presente giudizio) si osserva che detti verbali debbano essere incidentalmente dichiarati nulli.
In diritto va, difatti, richiamato il qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass., ordinanza n. 10065 del
15/04/2024).
Ed allora, è agevole osservare che i verbali di conciliazione del febbraio 2022 risultano tutti e tre sottoscritti presso la sede di CP_2
Tanto basta per escluderne la validità, non trattandosi di sede protetta in grado di garantire quella necessaria ed indispensabile neutralità a tutela dei diritti dei lavoratori.
Considerazioni analoghe possano svolgersi in relazione ai verbali di conciliazione del
14/01/2020 tra le medesime parti, del pari sottoscritti presso la sede (doc. 3 bis CP_2 res).
Vi sono, infine, i verbali di conciliazione dei ricorrenti e del 7 novembre Pt_1 Pt_5
[... 2017 (non essendo, peraltro, contestato che analogo accordo sia stato sottoscritto anche da
, sottoscritto con le medesime parti e con la cooperativa M.A.J.O.B. Pt_2
Detto verbale risulta, invece, formalmente sottoscritto in sede sindacale, ma deve convenirsi con la difesa della parte ricorrente circa l'assoluta assenza di una res dubia o litigiosa in forza della quale si possa ritenere che effettivamente tra le parti sia intercorsa una transazione secondo la previsione dell'articolo 1965 c.c.
Difatti, nel verbale si dà unicamente atto della intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con M.A.J.O.B., senza darsi conto di quali avrebbero dovuto essere le ragioni di attuale o potenziale contenzioso e senza nemmeno che si possano individuare reciproche concessioni dalle parti, atteso che i lavoratori si limitavano a rinunciare ad ogni diritto nei confronti delle società sottoscrittrici dell'accordo, il quale ultimo, pertanto, non può essere nemmeno qualificato come transazione.
*
3 | 9 Tanto detto, nel merito deve osservarsi che la difesa di non ha Controparte_1 minimamente contestato quanto allegato dalla parte ricorrente in relazione ai pregressi rapporti di lavoro per società appaltatrici di ai fini della valorizzazione della anzianità di servizio e CP_2 in particolare:
• 01/01/2008 - (decorrenza adibizione Controparte_5 Controparte_6
e ) Pt_1 Pt_2
• 04/03/2008 - (adibizione da agosto CP_5 Controparte_7 Pt_5
2010)
• 01/10/2010 - CP_4 CP_8
• 01/01/2014 - Controparte_9
• 01/05/2015 - CP_10
• 01/10/2015 - CP_11 Controparte_12
• 01/11/2017 - CP_4 Controparte_13
La circostanza è assolutamente rilevante in relazione alle rivendicazioni dei ricorrenti , Pt_1
e in quanto, escluso come visto ai paragrafi precedenti, che il diritto sia stato Pt_2 Pt_5 rinunciato, l'adibizione presso l'appalto dal gennaio 2008 (quanto ad e e Pt_1 Pt_2 dall'agosto 2010 (quanto a avrebbe comportato il diritto ad una diversa decorrenza Pt_5 dello scatto biennale, nei termini dedotti in ricorso (pag. 4), ovvero:
-Sig. assunto in data 11/10/2021. Dalle buste paga risulta riconosciuta un'anzianità convenzionale a Pt_1 decorrere dal 1/11/2017, mentre in realtà egli ha prestato attività lavorativa nell'appalto fin dal 2008. La sua anzianità convenzionale effettiva decorre, dunque, dal 1° gennaio 2008. Alla data di assunzione del 2021 aveva già maturato cinque scatti biennali. Considerato il livello (4°) e il relativo valore unitario di € 23,24, egli aveva diritto a percepire € 116,20 lordi mensili per scatti di anzianità. Avendone percepiti solo € 87,80, gli spetta una differenza mensile lorda di € 28,40, con incidenza su TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima.
-Sig. : assunto in data 11/10/2021. Dalle buste paga risulta un'anzianità convenzionale a decorrere Pt_3 dal 1/11/2017, con riconoscimento di € 63,53 per scatti biennali. In realtà, alla data di assunzione (ottobre
2021), il sig. vantava 11 anni e 2 mesi di servizio, pari a 134 mesi (dal 1/08/2010 al Pt_3
30/09/2021). Tenuto conto che lo scatto biennale matura ogni 24 mesi, egli aveva diritto a 5 scatti interi. Il valore uninominale dello scatto (4° livello) è € 23,24, quindi gli spettavano € 116,20 lordi mensili. Avendone percepiti solo € 63,53, ha diritto alla differenza di € 52,67 per ogni mese successivo all'assunzione, con incidenza sugli istituti differiti (TFR, ratei di ferie, 13ª e 14ª).
4 | 9 -Sig. : assunto in data 11/10/2021, ma operativo nell'appalto fin dal 2008. Alla data dell'assunzione Pt_2 vantava 13 anni e 9 mesi di attività continuativa (165 mesi, dal 1/01/2008 al 30/09/2021), sufficienti a maturare 5 scatti biennali. Poiché il numero massimo di scatti riconoscibili è 5, egli aveva diritto a € 116,20 lordi mensili (€ 23,24 × 5). Dalle buste paga risulta però il riconoscimento di soli € 39,44, per cui egli ha diritto alla differenza di € 76,76 mensili, con incidenza su TFR, ferie, tredicesima e quattordicesima.
La domanda in commento è, quindi, fondata.
***
Quanto alle ulteriori domande (comuni a tutti e quattro i lavoratori) si osserva quanto segue.
Deve, innanzitutto, considerarsi l'eccezione di parte convenuta circa l'erroneità della prospettazione di parte ricorrente che, nell'invocare il CCNL Trasporto Merci, non ha tenuto conto che tale contratto, oltre a disposizioni di carattere generale, prevede anche due distinte parti speciali, la Sezione Prima – CCNL Trasporti (dall'art. 59) e la Sezione Seconda –
[...]
(dall'art. 68). CP_14
Ebbene, è pacifico e non contestato nel presente giudizio che tutti e quattro gli odierni ricorrenti hanno lavorato nell'ambito di un appalto esclusivamente dedicato allo svolgimento di servizi logistici e di movimentazione merci e non già di trasporti.
La circostanza non è secondaria se si considera che parte ricorrente invoca, per contro, indiscriminatamente disposizioni della contrattazione collettiva relative all'una o all'altra sezione
(nel primo caso l'articolo 61 sulle voci che compongono la retribuzione e nel secondo caso,
l'articolo 75 sulla indennità mensa).
Parte ricorrente, inoltre, nel presente giudizio non ha contestato il fatto che, effettivamente,
l'unica sezione della contrattazione collettiva da applicarsi, salvo le disposizioni generali e comuni sulle quali si tornerà, sia per l'appunto la sezione seconda.
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Tanto detto, in relazione alla domanda di riconoscimento dell'elemento perequativo, si osserva che lo stesso è disciplinato dall'articolo 38, punto 5 del CCNL a mente del quale, per quanto di interesse:
I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le
RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
5 | 9 Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicate l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le partì, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla proceduta di cui al comma
2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al
1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello.
Ora, deve essere disattesa la tesi difensiva di secondo cui la Controparte_1 disposizione non sarebbe invocabile dai ricorrenti in quanto andrebbe interpretata nel senso di escludere il diritto all'elemento perequativo considerato che, quantomeno da ottobre 2022, vi sarebbe un contratto aziendale che dovrebbe essere inteso alla stregua dell'accordo di secondo livello.
Senza dubbio vero, difatti, che l'articolo 38, al punto 3, fa espresso riferimento alla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale, ma è proprio tale distinzione che consente di interpretare il successivo punto 5, ove le parti sociali si riferiscono esclusivamente alla contrattazione territoriale e al mancato raggiungimento di un accordo per il riconoscimento dell'elemento in commento.
Se si considera, quindi, che è pacifico e non contestato in causa che nel corso del rapporto dedotto non sia mai stato raggiunto il citato accordo di secondo livello, ne deriva per l'effetto la fondatezza anche della domanda in commento.
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Per quanto concerne il premio di operosità, lo stesso è previsto dall'articolo 61, n. 4) del
CCNL di settore.
Ora, a prescindere da ogni considerazione sulla permanenza del premio di operosità, resta il fatto che la disposizione in commento si trova nella sezione prima e, per quanto già detto ai paragrafi precedenti, non è applicabile ai ricorrenti.
Ciò tanto più avendo riguardo al fatto che la sezione seconda prevede una disciplina specifica per individuare gli elementi della retribuzione, ovvero l'articolo 74 che così recita:
Art. 74 - Elementi della retribuzione
Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate, abbiano il significato che a loro fianco viene precisato:
6 | 9 - minimo tabellare;
- retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti periodici di anzianità e superminimi;
- retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione;
- retribuzione globale;
retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale indennità/malarica e di lontananza, indennità di disagio e indennità maneggio denaro.
Pertanto, non essendovi alcun richiamo al premio evocato, la domanda va respinta.
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È, invece, fondata la richiesta di riconoscimento della indennità di mensa, prevista dall'art. 75 secondo cui:
Art. 75 - Mense aziendali/Indennità di mensa
1. Qualora non. esista una mensa aziendale, verrà corrisposta ai lavoratori un'indennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
2. L'eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.
3. Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove esiste non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.
4. L'indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale.
A fronte dell'eccezione dei ricorrenti del diritto a tale indennità non essendovi presso l'appalto una mensa aziendale, la difesa di parte convenuta nulla ha dedotto, e trattandosi nel caso in commento di previsione espressamente destinata ai lavoratori del settore logistica, quali gli odierni ricorrenti, la domanda è fondata.
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Il riconoscimento degli istituti sopra indicati, con esclusione del premio di operatività, comporta anche il diritto dei ricorrenti alla relativa incidenza sugli istituti di retribuzione differita ovvero 13ª e 14ª mensilità, ex festività, festività nazionali e infrasettimanali nonché straordinario e
TFR, trattandosi di importi che avrebbero dovuto essere corrisposti con regolarità e continuità e quindi idonei ad incidere anche sugli istituti in commento.
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Tanto detto, in relazione ai conteggi di parte ricorrente, genericamente contestati dalla parte convenuta, possono riconoscersi tutte le differenze richieste con esclusione, come visto, del premio operosità, e relativa esclusione anche dal calcolo dell'incidenza sul TFR lordo.
7 | 9 La voce “premio operosità” è stata, quindi, detratta dal totale chiesto a titolo di differenze retributive di cui ai conteggi di parte, emergendo un credito lordo complessivo nei seguenti termini:
1) per euro 4.624,65; Parte_2
2) per euro 3781,92; Parte_3
3) per euro 2833,30; Parte_1
4) per euro 1740,75. Parte_4
*
Rispetto ai conteggi di parte ricorrente, inoltre, la voce “premio di operosità” relativa alla retribuzione di ciascun'annualità è stata divisa per il coefficiente 13,50 e, successivamente, detratta da quanto chiesto a titolo di incidenza sul TFR.
A titolo esemplificativo, per l'anno 2021 per il ricorrente l'importo totale Parte_2 riguardante al premio di operosità pari ad euro 122,55 è stato diviso per 13,5 ottenendo una somma pari ad euro 9,07 che, successivamente, è stata detratta dal totale chiesto a titolo di TFR, ossia 414,55 – 9,07 così procedendo per tutte le annualità e, per tutto i ricorrenti.
Per quanto detto, le somme a titolo di TFR da riconoscersi sono le seguenti:
1) quanto a un importo lordo pari ad euro 325,89; Parte_2
2) quanto a un importo lordo pari ad euro 263,59; Parte_3
3) quanto ad un importo pari ad euro 220,91; Parte_1
4) quanto a un importo lordo pari ad euro 118,40. Parte_4
deve, quindi, essere condanna a corrispondere ai ricorrenti le somme Controparte_1 sopra indicate, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
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Il ricorso va accolto nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento e con le maggiorazioni per il numero di parte, potendosi collocare sui minimi non essendovi questioni di fatto di diritto di particolare rilievo.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
8 | 9 i) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e al riconoscimento Pt_2 Pt_1 Pt_3 dell'anzianità lavorativa presso l'appalto nei termini dedotti in ricorso;
ii) accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti ( , e a vedersi Pt_2 Pt_1 Pt_5 Pt_4 riconosciuti, per il periodo dedotto in causa:
• l'indennità mensa ex art. 75 CCNL,
• l'elemento perequativo ex art. 38 CCNL,
• la relativa incidenza su tutti gli istituti di retribuzione differita, ivi compreso il TFR, dedotti in causa;
iii) per l'effetto condanna a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi Controparte_1 lordi:
a) per complessivi euro 4.624,65 (oltre all'incidenza sul TFR per un Parte_2 importo lordo pari ad euro 325,89);
b) per complessivi euro 3781,92 (oltre all'incidenza Parte_3 sul TFR per un importo lordo pari ad euro 263,59);
c) per complessivi euro 2833,30 (oltre all'incidenza sul TFR per un Parte_1 importo pari ad euro 220,91);
d) per complessivi essere euro 1740,75 (oltre all'incidenza sul TFR per Parte_4 un importo lordo pari ad euro 118,40), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
iv) respinge per il resto il ricorso;
v) condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi euro 5.120,50 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 22/07/2025
Il Giudice
LI LO
9 | 9