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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/11/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2222/2020 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2222/2020 r.g.
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con Parte_1 Parte_2
sede in Spoleto (PG) alla Via III Settembre snc – Centro Direzionale Due Pini, scala C (P. IVA
), rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce all'atto di citazione, anche disgiuntamente P.IVA_1
fra loro, dagli Avv.ti Raffaello Potalivo (Cod. Fisc. ; fax 0742/350301; pec C.F._1
e Cristiano Petterini (Cod. Fisc. ; fax Email_1 C.F._2
0742/350301; pec ed elettivamente domiciliata presso di Email_2
loro in Foligno al Viale Roma n. 5;
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(codice fiscale ), con sede legale in Scalea (CS), Via A. Pepe 62, codice fiscale e CodiceFiscale_3
partita Iva rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Scargiali P.IVA_2
(C.F. ; P.E.C. , e Giulio Panci (C.F. C.F._4 Email_3
pagina 1 di 5 , PEC ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5 Email_4
loro studio sito in Foligno, Via Roncalli 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e nei confronti di
, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_4 CP_5
quale legale rappresentante p.t. di rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio
[...] Controparte_6
Maria Sansi del Foro di Spoleto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spoleto, Via Trento e
Trieste n. 52, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza del 14/11/2024, 12/07/2024 e 07/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
[...]
chiedendo la risoluzione di una scrittura privata transattiva e il risarcimento del danno ex Controparte_2
art. 2051 e 2053 c.c. causato alla medesima dalla proprietà della convenuta.
Si è costituita poi in giudizio quest'ultima, con comparsa depositata il 18/02/2021, difendendosi nel merito e chiedendo il rigetto della domanda oltre alla chiamata in causa del terzo Controparte_4
[...]
Si è costituito anche il terzo chiamato contestando la domanda spiegata nei propri confronti.
All'esito della prima udienza, rinviata per tentare la conciliazione, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la causa è stata istruita mediante espletamento di una c.t.u.. Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo conciliativo;
a seguito di alcuni pagina 2 di 5 rinvii per la definizione dello stesso e l'ottenimento delle procure da parte dei difensori, all'udienza del
14/11/2024, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., si è preso atto che parte attrice ha rinunciato agli atti mentre le altre parti hanno accettato la medesima. Il giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
Ciò posto, si osserva che la difesa della parte attrice ha dichiarato con nota scritta depositata al p.c.t. in data
11/07/2024, di rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., allegando poi procura a conciliare con la successiva nota del 12/07/2024.
Tale rinuncia è stata accettata dalla convenuta, Spo con medesima nota da parte del Controparte_2
procuratore alle liti cui era allegata procura a conciliare sottoscritta dalla parte. Parimenti, il terzo chiamato ha depositato medesima nota di accettazione il 12/07/2024, salvo integrare la medesima con la procura a conciliare depositata il 07/10/2024.
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall'attrice sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta e dal terzo chiamato, in quanto tutte provenienti da procuratori autorizzati, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
È necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale pagina 3 di 5 impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese processuali, infine, le stesse ritenersi compensate, avendo le parti raggiunto l'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
- Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- spese compensate.
Spoleto, 21 novembre 2024
Il giudice pagina 5 di 5
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2222/2020 r.g.
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con Parte_1 Parte_2
sede in Spoleto (PG) alla Via III Settembre snc – Centro Direzionale Due Pini, scala C (P. IVA
), rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce all'atto di citazione, anche disgiuntamente P.IVA_1
fra loro, dagli Avv.ti Raffaello Potalivo (Cod. Fisc. ; fax 0742/350301; pec C.F._1
e Cristiano Petterini (Cod. Fisc. ; fax Email_1 C.F._2
0742/350301; pec ed elettivamente domiciliata presso di Email_2
loro in Foligno al Viale Roma n. 5;
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(codice fiscale ), con sede legale in Scalea (CS), Via A. Pepe 62, codice fiscale e CodiceFiscale_3
partita Iva rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Scargiali P.IVA_2
(C.F. ; P.E.C. , e Giulio Panci (C.F. C.F._4 Email_3
pagina 1 di 5 , PEC ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5 Email_4
loro studio sito in Foligno, Via Roncalli 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e nei confronti di
, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_4 CP_5
quale legale rappresentante p.t. di rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio
[...] Controparte_6
Maria Sansi del Foro di Spoleto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spoleto, Via Trento e
Trieste n. 52, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza del 14/11/2024, 12/07/2024 e 07/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
[...]
chiedendo la risoluzione di una scrittura privata transattiva e il risarcimento del danno ex Controparte_2
art. 2051 e 2053 c.c. causato alla medesima dalla proprietà della convenuta.
Si è costituita poi in giudizio quest'ultima, con comparsa depositata il 18/02/2021, difendendosi nel merito e chiedendo il rigetto della domanda oltre alla chiamata in causa del terzo Controparte_4
[...]
Si è costituito anche il terzo chiamato contestando la domanda spiegata nei propri confronti.
All'esito della prima udienza, rinviata per tentare la conciliazione, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la causa è stata istruita mediante espletamento di una c.t.u.. Nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo conciliativo;
a seguito di alcuni pagina 2 di 5 rinvii per la definizione dello stesso e l'ottenimento delle procure da parte dei difensori, all'udienza del
14/11/2024, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., si è preso atto che parte attrice ha rinunciato agli atti mentre le altre parti hanno accettato la medesima. Il giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
Ciò posto, si osserva che la difesa della parte attrice ha dichiarato con nota scritta depositata al p.c.t. in data
11/07/2024, di rinunciare agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., allegando poi procura a conciliare con la successiva nota del 12/07/2024.
Tale rinuncia è stata accettata dalla convenuta, Spo con medesima nota da parte del Controparte_2
procuratore alle liti cui era allegata procura a conciliare sottoscritta dalla parte. Parimenti, il terzo chiamato ha depositato medesima nota di accettazione il 12/07/2024, salvo integrare la medesima con la procura a conciliare depositata il 07/10/2024.
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall'attrice sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta e dal terzo chiamato, in quanto tutte provenienti da procuratori autorizzati, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
È necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
- invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale pagina 3 di 5 impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre
2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese processuali, infine, le stesse ritenersi compensate, avendo le parti raggiunto l'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
- Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- spese compensate.
Spoleto, 21 novembre 2024
Il giudice pagina 5 di 5