Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3912 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per il riconoscimento
del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (33 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dall’On. Tribunale adito,
NONCHE’, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA:
A) del provvedimento assegnazione ore di sostegno per l’a.s. 2023/2024 all’alunno -OMISSIS-– Scuola primaria, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” Via -OMISSIS-, -OMISSIS-, prot.n.-OMISSIS- con cui sono state assegnate n. 22 ore settimanali per l’anno scolastico 2023-2024 all’alunno, a fronte delle 33 ore di cui necessita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la ricorrente grava:
- il provvedimento di assegnazione di ore di sostegno per l’a.s. 2023/2024 Alunno -OMISSIS-– Scuola primaria, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” Via -OMISSIS-, -OMISSIS-, prot.n.-OMISSIS- (all.12 del ric.), con cui sono state assegnate n. 22 ore settimanali per l’anno scolastico 2023-2024 all’alunno, a fronte delle 33 ore di cui necessita; minore -OMISSIS-, e riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3,, co.3, l. n. 104/1992 ) (all.3 del ric.);
- ogni altro atto, ancorché interno o non noto comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici e del P.E.I, relativo all'A.S. 2023/24 nella parte in cui non assegna al minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico.
Agisce inoltre per ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della permanenza dell’alunno a scuola (33 ore settimanali), o in subordine, l’assegnazione allo stesso di un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dalla Sezione.
La Sezione, con Ordinanza n. 1661 del 5 ottobre 2023 accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto del minore per cui è causa:
“Ritenuto che, in particolare, il ricorso sia provvisto sia del prescritto fumus boni juris, con riferimento al difetto di motivazione, avuto riguardo alla patologia sofferta dal minore, di accertata gravità della stessa e al verbale del GLO che indica la copertura totale delle ore scolastiche per l’assegnazione delle ore di sostegno, non seguito da ulteriori atti istruttori che tengano conto della specifica situazione soggettiva dell’alunno;
Ritenuto che sussista anche il periculum in mora in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’istituto scolastico intimato debba provvedere:
-a redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per l’anno scolastico 2023/2024 entro il termine previsto dal legislatore;
-ad assegnare conseguentemente al minore un insegnante di sostegno per il numero di ore, allo stato e in attesa della redazione del PEI, con copertura integrale dell’orario scolastico e con rapporto in deroga 1:1;
Ritenuto di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 6 marzo 2024, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’amministrazione a depositare nota sull’effettivo adempimento almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
Ritenuto di riservare la regolazione delle spese per la fase cautelare all’esito della predetta camera di consiglio”.
Il Ministero dell’Istruzione e del merito si è costituito per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con memoria formale del 23 settembre 2023 allegando l’impugnato decreto di assegnazione delle ore di sostegno, poi depositando il 18 dicembre 2023 ulteriore documentazione attestante l’assegnazione al minore di altre 11 ore di sostegno, che, peraltro, non trovavano fondamento nel P.E.I.
Pertanto, con successiva ordinanza cautelare n. 468 del 7 marzo 2024 la Sezione accoglieva nuovamente la domanda cautelare nei termini che seguono, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della fase cautelare liquidate in euro 750 (settecentocinquanta) oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario.
“Rilevato che:
- il minore indicato in epigrafe è affetto da gravi patologie ex art. 3, comma 3 della legge 104/1992, come accertato dal verbale della Commissione medica ASL-OMISSIS-, verbale del 15.06.2021;
- con ordinanza n. 1661 del 05.10.2023 il Collegio ha chiesto tra di redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per l’anno scolastico 2023/2024 entro il termine previsto dal legislatore e di assegnare conseguentemente al minore un insegnante di sostegno per il numero di ore, allo stato e in attesa della redazione del PEI, con copertura integrale dell’orario scolastico e con rapporto in deroga 1:1, rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 6 marzo 2024, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, e sollecitando l’amministrazione a depositare nota sull’effettivo adempimento almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
Osservato che in pendenza del giudizio, l’I.C. S. “-OMISSIS-” ha depositato in data 18.12.2023 documentazione con la quale attesta l’ottemperanza dell’ordinanza n. 1661 del 05.10.2023, limitatamente all’attribuzione di ulteriore 10 ore + 1 ora per la programmazione, senza però che tale assegnazione trovi fondamento nel PEI che è, come noto, l'unico documento tecnico deputato, in ragione della particolare e qualificata composizione dell'equipe cui è affidata la sua redazione, alla quantificazione delle ore attribuibili in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore; attraverso il citato documento, sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, vengono individuati gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, giungendo alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 27 gennaio 2022, n. 217);
Ritenuto pertanto che debba confermarsi l’ordinanza cautelare, sussistendone i presupposti sia di periculum in mora, essendo l’anno scolastico giunto alla sua seconda fase e non essendo l’assegnazione supportata dal PEI, che di fumus boni iuris vista l’assenza dell’atto collegiale presupposto in relazione alla quantificazione delle ore;
Ritenuto di dover rinviare il giudizio all’udienza pubblica al 18 dicembre 2024”.
Con memoria prodotta il 5 marzo 2024 il procuratore della ricorrente ha rappresentato al Collegio che l’Istituto scolastico resistente ha ottemperato all’ordinanza cautelare ed ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna alle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario.
Alla pubblica Udienza del 18 dicembre 2024 il sostituto processuale del procuratore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, stante l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e ha insistito sulle spese, là dove l’Avvocatura dello Stato presente ne ha chiesto la compensazione.
Su dette conclusioni la causa passava in decisione.
Il Collegio opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., piuttosto che la cessazione della materia del contendere, non essendo stato prodotto alcun contrarius actus dell’Amministrazione, che abbia annullato o riformato in maniera satisfattiva per la ricorrente, il provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che debbano essere riconosciute alla ricorrente, poiché il ricorso, notificato il e depositato 12 settembre 2023 ha, all’evidenza, avuto efficacia causale sull’attribuzione al minore per cui è causa, delle ulteriori ore richieste dalla ricorrente.
Le spese stesse sono liquidate, a favore del procuratore antistatario, nella misura di cui al dispositivo, considerato che sono state già riconosciute per la fase cautelare in € 750,000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv.Gilda Carla Sannino, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.