Articolo 4 della Legge 25 maggio 1970, n. 362
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 luglio 1970
Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , e' cosi' modificato:
"I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7 , 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 ".
Il terzo comma dello stesso articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , e' cosi' modificato:
"Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati".
Entrata in vigore il 4 luglio 1970