Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°10382 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. URSELLI MASSIMO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo per altre malattie professionali riconosciute giudizialmente nella misura del 9% ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per altra malattia professionale “tendinite del sovraspinoso e cuffia dei rotatori”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al CP_1
pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “tendinite del sovraspinato bilaterale” e che detta patologia sia da ascrivere a causa
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio carpentiere in ferro e ponteggiatore ed è stato esposto in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre la malattia.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari a 4% (quattro per cento: 2% più 2%), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che in cumulo con le precedenti malattie riconosciute nella misura del 9% conduce ad un danno biologico complessivo pari al 12% con decorrenza dalla domanda (21.03.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze di indennizzo in capitale CP_1
maturato e maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal
121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire un maggior indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del
12% a far data dal 21.03.2023, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione CP_1
e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 2.697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 20.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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