Versione
24 aprile 1953
24 aprile 1953
Art. 12.
L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtu' delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74 , a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589 , per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664 .
Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni con i Comuni di cui sopra, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.
L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtu' delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74 , a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589 , per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664 .
Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni con i Comuni di cui sopra, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/10/2011, n. 1787Provvedimento: […] La Società ricorrente espone di essere affidataria delle reti interne di acquedotto e fognatura, realizzate nel Comune di Torricella dall'Ente Autonomo CQ GL (a cui è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi), giusta convenzione del 18/4/1959 in attuazione dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.Leggi di più...
- annullamento delibera di concessione·
- violazione di legge·
- continuità del servizio pubblico·
- concessione di opere pubbliche·
- art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333·
- risarcimento danni·
- privatizzazione enti pubblici·
- eccesso di potere·
- art. 35 D.Lgs. 31.3.1998 n. 80·
- regime di esclusiva