TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00405 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01101/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sui punti A.1, B.1 e C.1 dell'istanza di accesso (Doc. A) inoltrata in data 2.07.2025 (Doc. B). N. 01101/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
In data 29 aprile 2025 -OMISSIS- chiedeva all'Azienda socio sanitaria territoriale di
Mantova (di seguito, per brevità, A.S.S.T.) l'accesso al fascicolo sanitario relativo alla vaccinazione anti SARS - CoV - alla quale la stessa si era sottoposta nelle date nel
18.6.2021 (prima dose), 26.7.2021 (seconda dose) e in data 27.12.2021 (terza dose) presso il centro vaccinazioni di Gonzaga “al fine di tutelare le proprie situazioni giuridiche rilevanti”.
In particolare la stessa richiedeva una serie di documenti, indicati “a titolo esemplificativo”, tra i quali: 1.- Scheda anamnestica redatta in occasione dell'inoculazione delle dosi somministrate; 2.-Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell'inoculazione delle tre dosi; 3.- Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco e numero di lotto) in occasione delle tre dosi; 4.- Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione delle tre dosi; 5.-
Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sulla paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-somministrata.
L'ASST forniva riscontro alla richiesta trasmettendo i moduli di consenso sottoscritti dalla paziente e una certificazione di vaccinazione relativa alle inoculazioni effettuate. N. 01101/2025 REG.RIC.
Reputando incompleta la documentazione trasmessa, in data 2.07.2025, la RO avanzava una seconda istanza di accesso diretta ad ottenere la seguente documentazione “A) - in relazione alla vaccinazione somministrata alla stessa in data
18.06.2021, CO IZ - SARS - CoV - 2, codice lotto fornitore n. FC5089,
CODICE AIC 049269018, A.1 Copia della lettera di carico e scarico del farmaco indicato alla lettera A, dalla quale si evince la data di apertura del flacone, la data di eventuale scongelamento e di inoculazione, ivi compresa la quantità di farmaco somministrata alla paziente, B) - in relazione alla vaccinazione somministrata alla stessa in data 26.07.2021, CO IZ - SARS - CoV - 2, codice lotto fornitore
n. FF2752, CODIE AIC 049269018 B.1 Copia della lettera di carico e scarico del farmaco indicato alla lettera B, dalla quale si evince la data di apertura del flacone, la data di eventuale scongelamento e di inoculazione, ivi compresa la quantità di farmaco somministrata alla paziente, B.2 Copia della certificazione di vaccinazione, dalla quale si evince il codice di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco inoculato, C) - in relazione alla vaccinazione somministrata alla stessa in data 27.12.2021, Moderna Vaccine Covid 19, codice lotto fornitore n. 030G21A,
CODICE AIC 049283017, C.1 Copia della lettera di carico e scarico del farmaco indicato alla lettera B, dalla quale si evince la data di apertura del flacone, la data di eventuale scongelamento e di inoculazione, ivi compresa la quantità di farmaco somministrata alla paziente, C.2 Copia della certificazione di vaccinazione, dalla quale si evince il codice di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco inoculato”.
A detta richiesta forniva riscontro l'ASST di Mantova - Servizio di Medicina Legale
-, evidenziando di non essere in possesso dei documenti richiesti ed indirizzando la ricorrente a rivolgersi al Servizio Vaccinazioni della medesima ASST, al quale la richiesta veniva inoltrata nella medesima data del 2.7.2025. N. 01101/2025 REG.RIC.
In data 10.7.2025 l'ASST - Servizio Vaccinazioni - trasmetteva alla RO una serie di documenti con riferimento alle tre somministrazioni effettuate dalla paziente
(ricevuta di somministrazione, schede anamnestiche, moduli di consenso, codice di prenotazione utente, certificato vaccinale, schede di carico-scarico), rappresentando che: “Si precisa che la scheda di carico-scarico è informatizzata; il sistema calcola in modo automatico: - la scadenza per il vaccino Comimaty parte dal momento dello scongelamento alla diluizione del flaconcino multiuso. - La scadenza per il vaccino
KE (ex Covid-19 Vaccine Moderna) parte dal momento dello scongelamento all'apertura del flaconcino multidose pronto per l'uso” e che “La dose somministrata per il CO è di 0,3 ml dopo la diluizione del vaccino concentrato con 1,8 ml di soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mi (0,9%). La dose somministrata per
KE (ex Covid-19 Vaccine Moderna) è di 0,5 ml del flaconcino multidose”.
Reputando incompleta e comunque non esaustiva la documentazione ostesa, la ricorrente ha agito dinanzi a questo Tribunale con ricorso ex art. 116 c.p.a. chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del parziale silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso, onde ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente a rilasciare “tutta la documentazione indicata nell'istanza di accesso agli atti del 02.07.2025 e, segnatamente, quella indicata con i numeri A.1, B.1 e C.1 (Doc. A)”.
La ASST si è costituita in giudizio con atto di mero stile, insistendo per il rigetto del gravame.
In prossimità dell'udienza camerale del 3 dicembre 2025 fissata per la discussione del ricorso, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 5 dicembre 2025, il Collegio ha disposto la regolarizzazione della procura rilasciata dalla ricorrente al difensore, in quanto non asseverata, in violazione in violazione degli artt. 136, comma 2 ter c.p.a. e 8, comma
2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021. N. 01101/2025 REG.RIC.
Nei termini stabiliti, la ricorrente ha provveduto al suddetto adempimento.
In prossimità dell'udienza del 25 febbraio 2026, fissata per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso, A.S.S.T. ha effettuato nei termini di rito nuovo deposito dei documenti e della memoria conclusionale già prodotti, mentre la ricorrente ha depositato nuova replica e ulteriore documentazione.
All'udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo rubricato “Silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della Legge 7 agosto 1990, N. 241– Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 COST. e all'art. 3 L. 241/1990 – Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 cost. - violazione di legge”: la ricorrente lamenta sostanzialmente l'inidoneità della documentazione trasmessa a soddisfare le proprie esigenze conoscitive per “poter valutare l'esperimento delle opportune azioni legali
a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti”, posto che, quanto alle schede anamnestiche, le stesse non sarebbero riconducibili ad alcuna delle tre somministrazioni ricevute, riportando un codice di prenotazione che non consente di associare la scheda alle tre dosi effettuate (per le quali risultano indicati nei certificati di vaccinazione differenti codici prenotazione); quanto alle lettere di caricoscarico di ogni farmaco, la ricorrente sostiene che ASST non avrebbe “allegato ed indicato il documento attestante la reale apertura del flaconcino”, che i dati forniti “non rispondono al reale momento di apertura del flacone, in quanto frutto di un “carico- scarico è informatizzata; il sistema calcola in modo automatico”, né è stata fornita evidenza documentale della quantità di farmaco inoculato.
Innanzitutto appare opportuno precisare quale sia l'oggetto del presente giudizio, il quale va circoscritto all'ostensione dei documenti indicati nella istanza di accesso avanzata in data 2.7.2025 -contrassegnati dalle lettere “A.1, B.1, C.1” e riferiti alle
“lettere di carico-scarico”, restando estranee alla controversia - come peraltro N. 01101/2025 REG.RIC.
precisato dalla stessa ricorrente in sede di replica - le questioni relative alle schede anamnestiche e agli atti oggetto della precedente istanza del 29.4.2025.
Tanto precisato, nel merito il ricorso è infondato.
La ricorrente contesta che le schede di carico e scarico fornite dall'Amministrazione non riportino tutti i dati richiesti, quali la data di apertura del flacone e dello scongelamento e la quantità esatta di farmaco inoculato, ritenendo i documenti prodotti insufficienti in quanto frutto di un sistema automatizzato.
Sul punto, l'ASST resistente ha chiarito che l'intero processo vaccinale è integralmente informatizzato: il "lotto fiale" viene generato dalla Farmacia aziendale all'atto dello scongelamento (con ricalcolo automatico della scadenza secondo le indicazioni del produttore), mentre il "lotto dose" viene tracciato al momento della diluizione. Tale sistema di gestione garantisce la tracciabilità dell'intero ciclo preparatorio, pur non confluendo in un unico documento contenente tutti i dettagli analitici richiesti dalla parte.
Alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, reputa il Collegio che con la trasmissione documentale del 10 luglio 2025 l'Amministrazione abbia soddisfatto integralmente il bisogno conoscitivo della ricorrente, e che laddove l'ostensione non è avvenuta – in relazione ai dati relativi alla data di scongelamento e di apertura del flacone - ciò è dipeso dalla mancata disponibilità da parte della stessa
ASST di Mantova della documentazione anelata.
Trattasi di un aspetto dirimente in quanto la mancanza del possesso in capo all'Amministrazione dello specifico documento richiesto di per sé esclude la possibilità di dar corso all'accesso documentale, il quale, ex art. 22, comma 1 lett. d)
e comma 4, della legge n. 241/1990, può avere ad oggetto solo documenti già materialmente formati ed esistenti, non essendo configurabile a carico del destinatario della richiesta di accesso un onere di ricercare ed elaborare dati e informazioni comunque in altro modo detenuti (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, n. 745/2016). N. 01101/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha assolto l'onere ostensivo trasmettendo i documenti in proprio possesso. La mancanza dei dati specifici lamentati (data di scongelamento e apertura del flacone) deriva dall'insussistenza di uno specifico documento che li contenga o che li aggreghi nei termini richiesti dalla ricorrente, come confermato dalle difese della resistente che ha ribadito di non detenere ulteriori atti oltre a quelli già forniti.
Né può condurre a diversa conclusione il richiamo della ricorrente a documentazione analoga ottenuta da altre aziende sanitarie.
Tale produzione si rivela inidonea a dimostrare il possesso dei medesimi atti in capo all'ASST di Mantova: trattasi infatti di documenti di diversa tipologia e contenuto, nessuno dei quali (ad eccezione di quello, apparentemente proveniente dalla ASST di
Crema e contrassegnato sub doc. “M-quinquies”), riporta i dati di interesse della ricorrente. Ed anzi tra i suddetti documenti figura quello proveniente dal Policlinico
-B (doc. M-ter) il quale contiene le stesse informazioni riportate nelle schede di carico-scarico ostese dalla ASST di Mantova, senza alcuna indicazione della data di scongelamento, di apertura del flacone o della quantità di farmaco somministrata. In ogni caso, la circostanza che altre amministrazioni sanitarie detengano registri di carico e scarico - o altri supporti documentali - contenenti il complesso delle informazioni ambite dalla ricorrente, non implica ex se l'esistenza del documento presso la ASST di Mantova, né comprova l'identità di prassi compilative tra i diversi enti sanitari. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito prova, né ha debitamente allegato, che l'amministrazione resistente utilizzi modalità di gestione o registrazione dei dati analoghe a quelle seguite da altre aziende, né risulta dimostrato un obbligo per l'azienda sanitaria di detenere la specifica tipologia di documento o di informazione di cui la ricorrente lamenta l'omessa ostensione.
In definitiva la richiesta della ricorrente si riferisce a documenti inesistenti e comunque a dati ed informazioni non necessariamente contenuti in specifici documenti, N. 01101/2025 REG.RIC.
presumibilmente implicanti un'attività di elaborazione di dati alla quale l'ente resistente non può dirsi tenuto.
Considerazioni analoghe, infine, devono essere svolte con riferimento alla richiesta inerente alla “quantità di farmaco”.
Come chiarito dall'Amministrazione, la dose somministrata (0,3 ml per CO e
0,5 ml per KE) costituisce un parametro fisso e invariabile stabilito dalle
Autorità Sanitarie per ciascuna tipologia di vaccino, con conseguente inesistenza di un documento che riporti tale dato come variabile individuale.
Ne consegue che, anche sotto tale aspetto, le doglianze della ricorrente non possono essere favorevolmente apprezzate, in ragione dell'inesistenza della documentazione specificamente contenente il dato richiesto, circostanza peraltro avvalorata dalla stessa produzione documentale offerta dalla RO in giudizio e proveniente da altre aziende sanitarie, nessuna delle quali contiene l'indicazione della quantità di vaccino somministrata al paziente.
Alla luce di quanto precede la domanda azionata con il ricorso in epigrafe deve essere respinta.
Sussistono tuttavia giusti motivi, stante la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del N. 01101/2025 REG.RIC.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice ZZ AN BR
IL SEGRETARIO N. 01101/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00405 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01101/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sui punti A.1, B.1 e C.1 dell'istanza di accesso (Doc. A) inoltrata in data 2.07.2025 (Doc. B). N. 01101/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
In data 29 aprile 2025 -OMISSIS- chiedeva all'Azienda socio sanitaria territoriale di
Mantova (di seguito, per brevità, A.S.S.T.) l'accesso al fascicolo sanitario relativo alla vaccinazione anti SARS - CoV - alla quale la stessa si era sottoposta nelle date nel
18.6.2021 (prima dose), 26.7.2021 (seconda dose) e in data 27.12.2021 (terza dose) presso il centro vaccinazioni di Gonzaga “al fine di tutelare le proprie situazioni giuridiche rilevanti”.
In particolare la stessa richiedeva una serie di documenti, indicati “a titolo esemplificativo”, tra i quali: 1.- Scheda anamnestica redatta in occasione dell'inoculazione delle dosi somministrate; 2.-Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell'inoculazione delle tre dosi; 3.- Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco e numero di lotto) in occasione delle tre dosi; 4.- Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione delle tre dosi; 5.-
Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sulla paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-somministrata.
L'ASST forniva riscontro alla richiesta trasmettendo i moduli di consenso sottoscritti dalla paziente e una certificazione di vaccinazione relativa alle inoculazioni effettuate. N. 01101/2025 REG.RIC.
Reputando incompleta la documentazione trasmessa, in data 2.07.2025, la RO avanzava una seconda istanza di accesso diretta ad ottenere la seguente documentazione “A) - in relazione alla vaccinazione somministrata alla stessa in data
18.06.2021, CO IZ - SARS - CoV - 2, codice lotto fornitore n. FC5089,
CODICE AIC 049269018, A.1 Copia della lettera di carico e scarico del farmaco indicato alla lettera A, dalla quale si evince la data di apertura del flacone, la data di eventuale scongelamento e di inoculazione, ivi compresa la quantità di farmaco somministrata alla paziente, B) - in relazione alla vaccinazione somministrata alla stessa in data 26.07.2021, CO IZ - SARS - CoV - 2, codice lotto fornitore
n. FF2752, CODIE AIC 049269018 B.1 Copia della lettera di carico e scarico del farmaco indicato alla lettera B, dalla quale si evince la data di apertura del flacone, la data di eventuale scongelamento e di inoculazione, ivi compresa la quantità di farmaco somministrata alla paziente, B.2 Copia della certificazione di vaccinazione, dalla quale si evince il codice di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco inoculato, C) - in relazione alla vaccinazione somministrata alla stessa in data 27.12.2021, Moderna Vaccine Covid 19, codice lotto fornitore n. 030G21A,
CODICE AIC 049283017, C.1 Copia della lettera di carico e scarico del farmaco indicato alla lettera B, dalla quale si evince la data di apertura del flacone, la data di eventuale scongelamento e di inoculazione, ivi compresa la quantità di farmaco somministrata alla paziente, C.2 Copia della certificazione di vaccinazione, dalla quale si evince il codice di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco inoculato”.
A detta richiesta forniva riscontro l'ASST di Mantova - Servizio di Medicina Legale
-, evidenziando di non essere in possesso dei documenti richiesti ed indirizzando la ricorrente a rivolgersi al Servizio Vaccinazioni della medesima ASST, al quale la richiesta veniva inoltrata nella medesima data del 2.7.2025. N. 01101/2025 REG.RIC.
In data 10.7.2025 l'ASST - Servizio Vaccinazioni - trasmetteva alla RO una serie di documenti con riferimento alle tre somministrazioni effettuate dalla paziente
(ricevuta di somministrazione, schede anamnestiche, moduli di consenso, codice di prenotazione utente, certificato vaccinale, schede di carico-scarico), rappresentando che: “Si precisa che la scheda di carico-scarico è informatizzata; il sistema calcola in modo automatico: - la scadenza per il vaccino Comimaty parte dal momento dello scongelamento alla diluizione del flaconcino multiuso. - La scadenza per il vaccino
KE (ex Covid-19 Vaccine Moderna) parte dal momento dello scongelamento all'apertura del flaconcino multidose pronto per l'uso” e che “La dose somministrata per il CO è di 0,3 ml dopo la diluizione del vaccino concentrato con 1,8 ml di soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mi (0,9%). La dose somministrata per
KE (ex Covid-19 Vaccine Moderna) è di 0,5 ml del flaconcino multidose”.
Reputando incompleta e comunque non esaustiva la documentazione ostesa, la ricorrente ha agito dinanzi a questo Tribunale con ricorso ex art. 116 c.p.a. chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del parziale silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso, onde ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente a rilasciare “tutta la documentazione indicata nell'istanza di accesso agli atti del 02.07.2025 e, segnatamente, quella indicata con i numeri A.1, B.1 e C.1 (Doc. A)”.
La ASST si è costituita in giudizio con atto di mero stile, insistendo per il rigetto del gravame.
In prossimità dell'udienza camerale del 3 dicembre 2025 fissata per la discussione del ricorso, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 5 dicembre 2025, il Collegio ha disposto la regolarizzazione della procura rilasciata dalla ricorrente al difensore, in quanto non asseverata, in violazione in violazione degli artt. 136, comma 2 ter c.p.a. e 8, comma
2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021. N. 01101/2025 REG.RIC.
Nei termini stabiliti, la ricorrente ha provveduto al suddetto adempimento.
In prossimità dell'udienza del 25 febbraio 2026, fissata per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso, A.S.S.T. ha effettuato nei termini di rito nuovo deposito dei documenti e della memoria conclusionale già prodotti, mentre la ricorrente ha depositato nuova replica e ulteriore documentazione.
All'udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo rubricato “Silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della Legge 7 agosto 1990, N. 241– Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 COST. e all'art. 3 L. 241/1990 – Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 cost. - violazione di legge”: la ricorrente lamenta sostanzialmente l'inidoneità della documentazione trasmessa a soddisfare le proprie esigenze conoscitive per “poter valutare l'esperimento delle opportune azioni legali
a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti”, posto che, quanto alle schede anamnestiche, le stesse non sarebbero riconducibili ad alcuna delle tre somministrazioni ricevute, riportando un codice di prenotazione che non consente di associare la scheda alle tre dosi effettuate (per le quali risultano indicati nei certificati di vaccinazione differenti codici prenotazione); quanto alle lettere di caricoscarico di ogni farmaco, la ricorrente sostiene che ASST non avrebbe “allegato ed indicato il documento attestante la reale apertura del flaconcino”, che i dati forniti “non rispondono al reale momento di apertura del flacone, in quanto frutto di un “carico- scarico è informatizzata; il sistema calcola in modo automatico”, né è stata fornita evidenza documentale della quantità di farmaco inoculato.
Innanzitutto appare opportuno precisare quale sia l'oggetto del presente giudizio, il quale va circoscritto all'ostensione dei documenti indicati nella istanza di accesso avanzata in data 2.7.2025 -contrassegnati dalle lettere “A.1, B.1, C.1” e riferiti alle
“lettere di carico-scarico”, restando estranee alla controversia - come peraltro N. 01101/2025 REG.RIC.
precisato dalla stessa ricorrente in sede di replica - le questioni relative alle schede anamnestiche e agli atti oggetto della precedente istanza del 29.4.2025.
Tanto precisato, nel merito il ricorso è infondato.
La ricorrente contesta che le schede di carico e scarico fornite dall'Amministrazione non riportino tutti i dati richiesti, quali la data di apertura del flacone e dello scongelamento e la quantità esatta di farmaco inoculato, ritenendo i documenti prodotti insufficienti in quanto frutto di un sistema automatizzato.
Sul punto, l'ASST resistente ha chiarito che l'intero processo vaccinale è integralmente informatizzato: il "lotto fiale" viene generato dalla Farmacia aziendale all'atto dello scongelamento (con ricalcolo automatico della scadenza secondo le indicazioni del produttore), mentre il "lotto dose" viene tracciato al momento della diluizione. Tale sistema di gestione garantisce la tracciabilità dell'intero ciclo preparatorio, pur non confluendo in un unico documento contenente tutti i dettagli analitici richiesti dalla parte.
Alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, reputa il Collegio che con la trasmissione documentale del 10 luglio 2025 l'Amministrazione abbia soddisfatto integralmente il bisogno conoscitivo della ricorrente, e che laddove l'ostensione non è avvenuta – in relazione ai dati relativi alla data di scongelamento e di apertura del flacone - ciò è dipeso dalla mancata disponibilità da parte della stessa
ASST di Mantova della documentazione anelata.
Trattasi di un aspetto dirimente in quanto la mancanza del possesso in capo all'Amministrazione dello specifico documento richiesto di per sé esclude la possibilità di dar corso all'accesso documentale, il quale, ex art. 22, comma 1 lett. d)
e comma 4, della legge n. 241/1990, può avere ad oggetto solo documenti già materialmente formati ed esistenti, non essendo configurabile a carico del destinatario della richiesta di accesso un onere di ricercare ed elaborare dati e informazioni comunque in altro modo detenuti (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, n. 745/2016). N. 01101/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha assolto l'onere ostensivo trasmettendo i documenti in proprio possesso. La mancanza dei dati specifici lamentati (data di scongelamento e apertura del flacone) deriva dall'insussistenza di uno specifico documento che li contenga o che li aggreghi nei termini richiesti dalla ricorrente, come confermato dalle difese della resistente che ha ribadito di non detenere ulteriori atti oltre a quelli già forniti.
Né può condurre a diversa conclusione il richiamo della ricorrente a documentazione analoga ottenuta da altre aziende sanitarie.
Tale produzione si rivela inidonea a dimostrare il possesso dei medesimi atti in capo all'ASST di Mantova: trattasi infatti di documenti di diversa tipologia e contenuto, nessuno dei quali (ad eccezione di quello, apparentemente proveniente dalla ASST di
Crema e contrassegnato sub doc. “M-quinquies”), riporta i dati di interesse della ricorrente. Ed anzi tra i suddetti documenti figura quello proveniente dal Policlinico
-B (doc. M-ter) il quale contiene le stesse informazioni riportate nelle schede di carico-scarico ostese dalla ASST di Mantova, senza alcuna indicazione della data di scongelamento, di apertura del flacone o della quantità di farmaco somministrata. In ogni caso, la circostanza che altre amministrazioni sanitarie detengano registri di carico e scarico - o altri supporti documentali - contenenti il complesso delle informazioni ambite dalla ricorrente, non implica ex se l'esistenza del documento presso la ASST di Mantova, né comprova l'identità di prassi compilative tra i diversi enti sanitari. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito prova, né ha debitamente allegato, che l'amministrazione resistente utilizzi modalità di gestione o registrazione dei dati analoghe a quelle seguite da altre aziende, né risulta dimostrato un obbligo per l'azienda sanitaria di detenere la specifica tipologia di documento o di informazione di cui la ricorrente lamenta l'omessa ostensione.
In definitiva la richiesta della ricorrente si riferisce a documenti inesistenti e comunque a dati ed informazioni non necessariamente contenuti in specifici documenti, N. 01101/2025 REG.RIC.
presumibilmente implicanti un'attività di elaborazione di dati alla quale l'ente resistente non può dirsi tenuto.
Considerazioni analoghe, infine, devono essere svolte con riferimento alla richiesta inerente alla “quantità di farmaco”.
Come chiarito dall'Amministrazione, la dose somministrata (0,3 ml per CO e
0,5 ml per KE) costituisce un parametro fisso e invariabile stabilito dalle
Autorità Sanitarie per ciascuna tipologia di vaccino, con conseguente inesistenza di un documento che riporti tale dato come variabile individuale.
Ne consegue che, anche sotto tale aspetto, le doglianze della ricorrente non possono essere favorevolmente apprezzate, in ragione dell'inesistenza della documentazione specificamente contenente il dato richiesto, circostanza peraltro avvalorata dalla stessa produzione documentale offerta dalla RO in giudizio e proveniente da altre aziende sanitarie, nessuna delle quali contiene l'indicazione della quantità di vaccino somministrata al paziente.
Alla luce di quanto precede la domanda azionata con il ricorso in epigrafe deve essere respinta.
Sussistono tuttavia giusti motivi, stante la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del N. 01101/2025 REG.RIC.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice ZZ AN BR
IL SEGRETARIO N. 01101/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.