TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 405
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della Legge 7 agosto 1990, N. 241

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia soddisfatto integralmente il bisogno conoscitivo della ricorrente con la trasmissione documentale, e che laddove l'ostensione non è avvenuta (relativamente alla data di scongelamento e apertura del flacone) ciò sia dipeso dalla mancata disponibilità da parte dell'ASST di Mantova della documentazione richiesta. L'accesso documentale può avere ad oggetto solo documenti già materialmente formati ed esistenti. La richiesta si riferisce a documenti inesistenti o a dati che implicano un'attività di elaborazione a cui l'ente non è tenuto. La dose somministrata è un parametro fisso stabilito dalle Autorità Sanitarie, non un dato variabile individuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 405
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 405
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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