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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4767/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4767 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
e , entrambe rappresentate e difese, giusta procura in Parte_1 Controparte_1
atti, dall'avv.to RAFFAELE GAVARRO;
ATTRICI
E
, in qualità di unico erede rimasto in vita del sig. , Controparte_2 Persona_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di S. Maria C.V.
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.5.2017, le attrici, rappresentavano di essere nate l'8.11.1988, e il 31.3.1987, , dalla relazione extraconiugale che il sig. CP_1 Pt_1
ha intrattenuto con la di loro madre, ; riferivano che il sig. Persona_1 Parte_2
si era sempre rifiutato di riconoscerle, atteso che, all'epoca della loro nascita, era CP
1 coniugato con altra donna e già padre di altri due figli. Le attrici rappresentavano però che la che la relazione extraconiugale dei propri genitori era stata duratura, sebbene nascosta alla di lui coniuge;
che venivano battezzate in San Prisco alla presenza di entrambe i genitori;
che il sig. si comportava responsabilmente nei loro confronti, CP
assumendo di fatto il ruolo di padre;
che tali circostanze erano ben note nella comunità
e che anche la moglie del sig. , venuta a conoscenza della loro esistenza, le CP
accettava e, a volte, le ospitava in casa sua. Le stesse riferivano di avere intrattenuto rapporti assidui anche con i figli legittimi del sig. , cioè , poi deceduto, CP Persona_2
e ; che in data 16 febbraio 1996 veniva a mancare il sig. ; Controparte_2 Persona_1
che, al momento del ricorso, unico erede rimasto in vita del sig. risultava Persona_1
essere , ristretto in carcere. Pertanto, chiedevano al Tribunale adito di Controparte_2
accertare e dichiarare che il sig. era loro padre naturale e, per l'effetto, Persona_1
attribuire loro il cognome paterno.
Il Giudice istruttore , alla prima udienza, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di Controparte_2
Era espletata l'istruttoria, prima con l'escussione dei testimoni sui capi ammessi e poi con incarico al c.t.u. per le indagini ematologiche e genetiche.
In particolare, erano ascoltate- come testimoni- , madre delle attrici, e Parte_2
, zia delle stesse, che confermavano tutto quanto dedotto nel ricorso. Testimone_1
Veniva espletata c.t.u., previa estumulazione delle spoglie mortali del sig.
[...]
. Per_1
Depositata la relazione del CTU, all'udienza del 26.11.2024, le attrici concludevano chiedendo il riconoscimento dello status di figlie naturali del sig. e, per Persona_1
l'effetto, l'attribuzione del cognome paterno.
Il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Orbene, occorre evidenziare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza, in particolare, ha in più occasioni evidenziato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA possono assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cass. civ. sentenza n. 28647 del
2 24.12.2013).
Dalla CTU del dott. , si evince che le analisi effettuate sul DNA delle attrici e del Persona_3
presunto padre naturale (ricavato dalle spoglie mortali) hanno dimostrato che, per ogni regione studiata, gli stessi condividono almeno un allele con la conseguenza che le attrici sono figlie di
[...]
con una probabilità del 99,99 %. Il Collegio fa proprie le conclusioni del lavoro peritale in Per_1
quanto logico, dettagliato e approfondito. Inoltre, quanto asserito dalle attrici, è stato confermato dai testi escussi .
Ciò posto, essendo stato accertato che , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] sono figlie di Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] ( deceduto il 16.2.1996) va di conseguenza disposto, così come espressamente richiesto dalle attrici che le stesse assumano il cognome paterno.
Le spese di giudizio stante la mancata costituzione del convenuto e la natura del giudizio devono essere dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata Santa Maria Capua Parte_1
Vetere (CE) il 31.3.1987 e , nata a [...] Controparte_1
l'8.11.1988, sono figlie di , nato a [...] il [...] ( e deceduto Persona_1
il 16.2.1996);
• dispone che e assumano altresì il cognome paterno “ Parte_1 Controparte_1
” in sostituzione di quello materno “ ”; CP Pt_1
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (per atto n. 36, Parte_1
parte II, serie A, reg. atti di nascita dell'anno 1987; per atto n. 139, Controparte_1
parte II, serie A, reg. atti di nascita dell'anno 1988);
• Spese non ripetibili
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.5.2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa
Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4767 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
e , entrambe rappresentate e difese, giusta procura in Parte_1 Controparte_1
atti, dall'avv.to RAFFAELE GAVARRO;
ATTRICI
E
, in qualità di unico erede rimasto in vita del sig. , Controparte_2 Persona_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di S. Maria C.V.
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.5.2017, le attrici, rappresentavano di essere nate l'8.11.1988, e il 31.3.1987, , dalla relazione extraconiugale che il sig. CP_1 Pt_1
ha intrattenuto con la di loro madre, ; riferivano che il sig. Persona_1 Parte_2
si era sempre rifiutato di riconoscerle, atteso che, all'epoca della loro nascita, era CP
1 coniugato con altra donna e già padre di altri due figli. Le attrici rappresentavano però che la che la relazione extraconiugale dei propri genitori era stata duratura, sebbene nascosta alla di lui coniuge;
che venivano battezzate in San Prisco alla presenza di entrambe i genitori;
che il sig. si comportava responsabilmente nei loro confronti, CP
assumendo di fatto il ruolo di padre;
che tali circostanze erano ben note nella comunità
e che anche la moglie del sig. , venuta a conoscenza della loro esistenza, le CP
accettava e, a volte, le ospitava in casa sua. Le stesse riferivano di avere intrattenuto rapporti assidui anche con i figli legittimi del sig. , cioè , poi deceduto, CP Persona_2
e ; che in data 16 febbraio 1996 veniva a mancare il sig. ; Controparte_2 Persona_1
che, al momento del ricorso, unico erede rimasto in vita del sig. risultava Persona_1
essere , ristretto in carcere. Pertanto, chiedevano al Tribunale adito di Controparte_2
accertare e dichiarare che il sig. era loro padre naturale e, per l'effetto, Persona_1
attribuire loro il cognome paterno.
Il Giudice istruttore , alla prima udienza, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di Controparte_2
Era espletata l'istruttoria, prima con l'escussione dei testimoni sui capi ammessi e poi con incarico al c.t.u. per le indagini ematologiche e genetiche.
In particolare, erano ascoltate- come testimoni- , madre delle attrici, e Parte_2
, zia delle stesse, che confermavano tutto quanto dedotto nel ricorso. Testimone_1
Veniva espletata c.t.u., previa estumulazione delle spoglie mortali del sig.
[...]
. Per_1
Depositata la relazione del CTU, all'udienza del 26.11.2024, le attrici concludevano chiedendo il riconoscimento dello status di figlie naturali del sig. e, per Persona_1
l'effetto, l'attribuzione del cognome paterno.
Il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Orbene, occorre evidenziare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza, in particolare, ha in più occasioni evidenziato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA possono assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cass. civ. sentenza n. 28647 del
2 24.12.2013).
Dalla CTU del dott. , si evince che le analisi effettuate sul DNA delle attrici e del Persona_3
presunto padre naturale (ricavato dalle spoglie mortali) hanno dimostrato che, per ogni regione studiata, gli stessi condividono almeno un allele con la conseguenza che le attrici sono figlie di
[...]
con una probabilità del 99,99 %. Il Collegio fa proprie le conclusioni del lavoro peritale in Per_1
quanto logico, dettagliato e approfondito. Inoltre, quanto asserito dalle attrici, è stato confermato dai testi escussi .
Ciò posto, essendo stato accertato che , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] sono figlie di Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] ( deceduto il 16.2.1996) va di conseguenza disposto, così come espressamente richiesto dalle attrici che le stesse assumano il cognome paterno.
Le spese di giudizio stante la mancata costituzione del convenuto e la natura del giudizio devono essere dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata Santa Maria Capua Parte_1
Vetere (CE) il 31.3.1987 e , nata a [...] Controparte_1
l'8.11.1988, sono figlie di , nato a [...] il [...] ( e deceduto Persona_1
il 16.2.1996);
• dispone che e assumano altresì il cognome paterno “ Parte_1 Controparte_1
” in sostituzione di quello materno “ ”; CP Pt_1
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (per atto n. 36, Parte_1
parte II, serie A, reg. atti di nascita dell'anno 1987; per atto n. 139, Controparte_1
parte II, serie A, reg. atti di nascita dell'anno 1988);
• Spese non ripetibili
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.5.2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa
Giovanna Caso
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