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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9455/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PIETRO VIZZINI anche in sostituzione dell'avv. FEDERICO BRUNO per parte ricorrente nonché l'avv. AGATA
CORDIO, Procuratore dello Stato per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:22 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9455 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti VIZZINI PIETRO Parte_1
e BRUNO FEDERICO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
- resistente - oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_2
[...
[...] proponendo opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D. n.639/1910, n.348 del
29/04/2024" con cui le veniva intimato il pagamento di € 657,00 per recupero arretrati contrattuali, deducendone l'illegittimità per vizi formali dell'atto, per prescrizione del credito, nonché per irripetibilità del credito e nullità dell'ingiunzione per carenza di certezza liquidità ed esigibilità del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva il convenuto , CP_1
contestando la fondatezza dl ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce il ricorrente la nullità dell'atto per la mancata indicazione dei mezzi d'impugnazione e dell'autorità giudiziaria presso la quale tutelare le proprie ragioni.
Argomenta poi nel merito, l'irripetibilità del credito vantato dall' , CP_1
per intercorsa prescrizione, essendo stata emessa e notificata l'ingiunzione di pagamento a distanza di 17 anni dai fatti da scaturiva il pagamento chiesto in restituzione, nonché infine sulla generale irripetibilità di quanto pagato al lavoratore in buona fede e, pertanto, sul legittimo affidamento di quest'ultimo.
L'Assessorato resistente deduce l'insorgenza dell'indebito e la legittimità della ripetizione da parte propria, sulla scorta delle pronunce della Suprema
Corte (355/2016 e 16839/2018) con le quali veniva stabilita l'inapplicabilità al comparto dell'amministrazione forestale della Regione Siciliana del CCNL nazionale di categoria 2006~2009 (idraulico forestale e idraulico agrario), mai recepito dalla e, conseguentemente, l'illegittimità delle somme Controparte_3
da quest'ultima erogate a titolo di “arretrati contrattuali”, come previsti dal suddetto contratto collettivo e come approvati e pagati ai lavoratori – dopo protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione, i Dirigenti Generali del e del Controparte_4 CP_4
, e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per i lavoratori.
[...]
3 Protocollo d'intesa che però non veniva mai più ratificato dalla Giunta regionale, rimanendo quindi una mera dichiarazione d'intenti, così non potendo quindi rivestire valore di contratto collettivo vincolante le parti.
Imputando quindi al mancato recepimento retroattivo della parte economica del prefato contratto collettivo da parte della Giunta Regionale, la qualità di indebita erogazione delle somme in contestazione corrisposte a titolo di
“arretrati” tra il 2010 e il 2012 dal ai lavoratori Controparte_4
forestali.
Deduce ancora che al fine di evitare un consistente danno erariale, già nel
2020 provvedeva ad inviare diffide al pagamento delle somme erogate pro quota (nel caso di specie notificata 10.8.2020, tornata al mittente per compiuta giacenza il 23.9.2020).
Contesta inoltre l'intercorsa prescrizione decennale, atteso che la stessa non può decorrere dalla data di recepimento pro-futuro della parte economica del
CCNL (1.9.2008), né dal periodo di competenza degli arretrati (2006~2008) ma dalle date di pagamento dall'ottobre 2010 al marzo 2012.
______
Con riferimento al primo motivo di opposizione, ossia la mancata indicazione di termini e modalità d'impugnazione dell'atto, appare utile osservare che la legittimità formale del provvedimento amministrativo, pur essendo in sé censurabile, non può essere oggetto di declaratoria di annullamento da parte del Tribunale ordinario, essendo ciò giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo e, per questo dovendosi in questa sede circoscrivere l'oggetto del giudizio al solo rapporto tra le parti.
Così, consequenzialmente, dato anche l'esercizio del diritto di difesa da ritenersi comunque soddisfatto, questo motivo va disatteso.
Nel merito, in ordine all'esistenza o meno del diritto dei lavoratori della a ricevere le contestate indennità a titolo di arretrati, e quindi Controparte_3
sul diritto di ritenzione delle somme percepite, nonché in ordina alla contrapposta valutazione della portata applicativa del prefato CCNL, deve rilevarsi che il principio di diritto applicabile al caso de quo, può essere ben
4 individuato in quanto già affermato da Cass. sent. 13544/2008 e dalla ancor più risalente sentenza n. 1147/1988, per le quali: “il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che è invece rilevante solo nell'ipotesi di successione di contratti del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività”.
Principi poi ripresi dalla citata sentenza n.356/2016 e poi dalla n.16839/2018 la quale, in ultimo, specifica ulteriormente che: “anche i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto di cui all'articolo 2077 del Cc, fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello”.
Rilevando che la causa dell'erogazione degli arretrati potrebbe trovare il proprio titolo necessariamente nella lettera del contratto collettivo a suo tempo applicato, (giudicato poi come non applicabile in tale circostanza), il suo valore di lex contractus e così la sua cogenza o meno quale norma contrattuale appare l'elemento determinante ai fini della decisione sul punto.
Vista quindi la carenza d'obbligatorietà di applicazione dei CCNL di settore ex sé, che sia per motivi gerarchici o temporali, in ragione del mancato recepimento da parte dell'Ente territoriale autonomo, non può che valorizzare la non applicabilità del CCNL dedotto in giudizio non avendo mai effettivamente assunto la valenza di vincolo contrattuale tra le parti.
Dacché, se contestato da chi il pagamento abbia effettuato, non può trovare la propria salvaguardia in un contratto effettivamente vigente tra le parti.
Essendo quindi i pagamenti stati effettuati in assenza di una valida
5 normativa, devono reputarsi privi di causa e, per questo, avvenuti sine titulo;
non potendo infatti un accordo sindacale successivo o un “protocollo d'intesa”, stretto sulla base di una normativa (contrattuale) giuridicamente inesistente
(perché non applicabile) legittimare l'impiego di risorse dell'Erario.
Così, in ragione delle allegazioni (peraltro comprovate documentalmente) della parte resistente, i pagamenti effettuati in carenza di un titolo valido
(quale, appunto, la norma contrattuale) devono in sé ritenersi fonte d'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c.).
Ciò posto, in merito all'eccepita prescrizione, non potendo che far discendere il dies a quo del termine prescrizionale di cui all'art. 2946 C.c., dalle date di effettivo pagamento delle somme chieste in restituzione e, inoltre, preso atto della diffida al pagamento che tale termine ha interrotto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Avuto infine riguardo al legittimo affidamento invocato dalla parte ricorrente deve osservarsi che, posta l'operatività dell'art. 1 comma 1° del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale), nonché del principio espresso dal
Consiglio di Stato con sent. 5014/2021 (Non può ipotizzarsi la ripetizione di indebito trattamento economico al pubblico dipendente, nel caso di imputabilità dell'errore interpretativo posto a base della erogazione in via esclusiva alla Amministrazione procedente. Ferma restando, dunque,
l'eventuale responsabilità erariale dell'autore dell'errore, viola il principio di proporzionalità previsto dall'art. 1 del Protocollo alla Convenzione la richiesta restitutoria sopraggiunta a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, purché le stesse siano riconducibili all'attività professionale ordinaria del dipendente e non ad una prestazione effettuata una tantum e “isolata”, non vi sia stato un mero errore di calcolo ovvero
l'esplicita indicazione della riserva di ripetizione),
6 deve purtuttavia osservarsi (come peraltro rilevato in qualche modo dal resistente Assessorato) che ciò non si traduce in una generale irripetibilità di quanto erogato a titolo di retribuzione o indennità in costanza di buona fede del percipiente, ma va contemperato con la fondamentale esigenza
(costituzionalmente parimenti garantita) di rispetto sia delle norme poste o da porre in applicazione che dell'interesse pubblico sotteso alla ripetizione medesima.
La Corte Costituzionale, con la più che nota sentenza n. 8/2023, rilevando che “La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione” chiarisce che La Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e, in genere, riscontra la legalità dell'intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (…) Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole (…) In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art.
1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica
7 e non, nonché retributiva.
E quindi, con riferimento alla disciplina legislativa nazionale, individuando negli artt. 1175 e 1337 C.c. il perno normativo intorno al quale fissare il principio di diritto conseguente e, così, definire la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata, circoscrive l'operatività del protocollo EDU alla ricorrenza di circostanze di fatto e di diritto ben individuabili “In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti
l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed
è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Concludendo pertanto che la reale portata precettiva del protocollo, non può concretarsi in una generale e incondizionata irripetibilità basata sulla buona
8 fede dell'accipiens ingenerante in sé un legittimo affidamento, ma sulla ricorrenza di un preciso numero di circostanze oggettive, vincolando quindi i paesi ad evitare che la ripetizione d'indebito costituisca una misura sproporzionata rispetto all'affidamento, ipotizzando una serie di cautele e garanzie (eliminazione degli interessi legali e sanzioni, rateizzazione del debito rapportato alle condizioni del percipiente, sua sospensione o eliminazione ove incida su diritti fondamentali dell'uomo), collegate alla concreta situazione di fatto.
Nel caso di specie, posto come assodata l'erogazione di un emolumento una tantum (quindi non duraturo e ripetuto) privo di un titolo valido (per sopra descritta carenza di presupposto normativo) e quindi, goduto sine titulo, e non derivante dall'istituzione di una voce retributiva ordinaria, non pare invocabile dalla parte ricorrente il legittimo affidamento tratteggiato dalla CEDU.
Per questi motivi
, il ricorso non può essere accolto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9455/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PIETRO VIZZINI anche in sostituzione dell'avv. FEDERICO BRUNO per parte ricorrente nonché l'avv. AGATA
CORDIO, Procuratore dello Stato per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:22 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9455 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti VIZZINI PIETRO Parte_1
e BRUNO FEDERICO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
- resistente - oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_2
[...
[...] proponendo opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D. n.639/1910, n.348 del
29/04/2024" con cui le veniva intimato il pagamento di € 657,00 per recupero arretrati contrattuali, deducendone l'illegittimità per vizi formali dell'atto, per prescrizione del credito, nonché per irripetibilità del credito e nullità dell'ingiunzione per carenza di certezza liquidità ed esigibilità del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva il convenuto , CP_1
contestando la fondatezza dl ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce il ricorrente la nullità dell'atto per la mancata indicazione dei mezzi d'impugnazione e dell'autorità giudiziaria presso la quale tutelare le proprie ragioni.
Argomenta poi nel merito, l'irripetibilità del credito vantato dall' , CP_1
per intercorsa prescrizione, essendo stata emessa e notificata l'ingiunzione di pagamento a distanza di 17 anni dai fatti da scaturiva il pagamento chiesto in restituzione, nonché infine sulla generale irripetibilità di quanto pagato al lavoratore in buona fede e, pertanto, sul legittimo affidamento di quest'ultimo.
L'Assessorato resistente deduce l'insorgenza dell'indebito e la legittimità della ripetizione da parte propria, sulla scorta delle pronunce della Suprema
Corte (355/2016 e 16839/2018) con le quali veniva stabilita l'inapplicabilità al comparto dell'amministrazione forestale della Regione Siciliana del CCNL nazionale di categoria 2006~2009 (idraulico forestale e idraulico agrario), mai recepito dalla e, conseguentemente, l'illegittimità delle somme Controparte_3
da quest'ultima erogate a titolo di “arretrati contrattuali”, come previsti dal suddetto contratto collettivo e come approvati e pagati ai lavoratori – dopo protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione, i Dirigenti Generali del e del Controparte_4 CP_4
, e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per i lavoratori.
[...]
3 Protocollo d'intesa che però non veniva mai più ratificato dalla Giunta regionale, rimanendo quindi una mera dichiarazione d'intenti, così non potendo quindi rivestire valore di contratto collettivo vincolante le parti.
Imputando quindi al mancato recepimento retroattivo della parte economica del prefato contratto collettivo da parte della Giunta Regionale, la qualità di indebita erogazione delle somme in contestazione corrisposte a titolo di
“arretrati” tra il 2010 e il 2012 dal ai lavoratori Controparte_4
forestali.
Deduce ancora che al fine di evitare un consistente danno erariale, già nel
2020 provvedeva ad inviare diffide al pagamento delle somme erogate pro quota (nel caso di specie notificata 10.8.2020, tornata al mittente per compiuta giacenza il 23.9.2020).
Contesta inoltre l'intercorsa prescrizione decennale, atteso che la stessa non può decorrere dalla data di recepimento pro-futuro della parte economica del
CCNL (1.9.2008), né dal periodo di competenza degli arretrati (2006~2008) ma dalle date di pagamento dall'ottobre 2010 al marzo 2012.
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Con riferimento al primo motivo di opposizione, ossia la mancata indicazione di termini e modalità d'impugnazione dell'atto, appare utile osservare che la legittimità formale del provvedimento amministrativo, pur essendo in sé censurabile, non può essere oggetto di declaratoria di annullamento da parte del Tribunale ordinario, essendo ciò giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo e, per questo dovendosi in questa sede circoscrivere l'oggetto del giudizio al solo rapporto tra le parti.
Così, consequenzialmente, dato anche l'esercizio del diritto di difesa da ritenersi comunque soddisfatto, questo motivo va disatteso.
Nel merito, in ordine all'esistenza o meno del diritto dei lavoratori della a ricevere le contestate indennità a titolo di arretrati, e quindi Controparte_3
sul diritto di ritenzione delle somme percepite, nonché in ordina alla contrapposta valutazione della portata applicativa del prefato CCNL, deve rilevarsi che il principio di diritto applicabile al caso de quo, può essere ben
4 individuato in quanto già affermato da Cass. sent. 13544/2008 e dalla ancor più risalente sentenza n. 1147/1988, per le quali: “il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che è invece rilevante solo nell'ipotesi di successione di contratti del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività”.
Principi poi ripresi dalla citata sentenza n.356/2016 e poi dalla n.16839/2018 la quale, in ultimo, specifica ulteriormente che: “anche i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto di cui all'articolo 2077 del Cc, fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello”.
Rilevando che la causa dell'erogazione degli arretrati potrebbe trovare il proprio titolo necessariamente nella lettera del contratto collettivo a suo tempo applicato, (giudicato poi come non applicabile in tale circostanza), il suo valore di lex contractus e così la sua cogenza o meno quale norma contrattuale appare l'elemento determinante ai fini della decisione sul punto.
Vista quindi la carenza d'obbligatorietà di applicazione dei CCNL di settore ex sé, che sia per motivi gerarchici o temporali, in ragione del mancato recepimento da parte dell'Ente territoriale autonomo, non può che valorizzare la non applicabilità del CCNL dedotto in giudizio non avendo mai effettivamente assunto la valenza di vincolo contrattuale tra le parti.
Dacché, se contestato da chi il pagamento abbia effettuato, non può trovare la propria salvaguardia in un contratto effettivamente vigente tra le parti.
Essendo quindi i pagamenti stati effettuati in assenza di una valida
5 normativa, devono reputarsi privi di causa e, per questo, avvenuti sine titulo;
non potendo infatti un accordo sindacale successivo o un “protocollo d'intesa”, stretto sulla base di una normativa (contrattuale) giuridicamente inesistente
(perché non applicabile) legittimare l'impiego di risorse dell'Erario.
Così, in ragione delle allegazioni (peraltro comprovate documentalmente) della parte resistente, i pagamenti effettuati in carenza di un titolo valido
(quale, appunto, la norma contrattuale) devono in sé ritenersi fonte d'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c.).
Ciò posto, in merito all'eccepita prescrizione, non potendo che far discendere il dies a quo del termine prescrizionale di cui all'art. 2946 C.c., dalle date di effettivo pagamento delle somme chieste in restituzione e, inoltre, preso atto della diffida al pagamento che tale termine ha interrotto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Avuto infine riguardo al legittimo affidamento invocato dalla parte ricorrente deve osservarsi che, posta l'operatività dell'art. 1 comma 1° del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale), nonché del principio espresso dal
Consiglio di Stato con sent. 5014/2021 (Non può ipotizzarsi la ripetizione di indebito trattamento economico al pubblico dipendente, nel caso di imputabilità dell'errore interpretativo posto a base della erogazione in via esclusiva alla Amministrazione procedente. Ferma restando, dunque,
l'eventuale responsabilità erariale dell'autore dell'errore, viola il principio di proporzionalità previsto dall'art. 1 del Protocollo alla Convenzione la richiesta restitutoria sopraggiunta a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, purché le stesse siano riconducibili all'attività professionale ordinaria del dipendente e non ad una prestazione effettuata una tantum e “isolata”, non vi sia stato un mero errore di calcolo ovvero
l'esplicita indicazione della riserva di ripetizione),
6 deve purtuttavia osservarsi (come peraltro rilevato in qualche modo dal resistente Assessorato) che ciò non si traduce in una generale irripetibilità di quanto erogato a titolo di retribuzione o indennità in costanza di buona fede del percipiente, ma va contemperato con la fondamentale esigenza
(costituzionalmente parimenti garantita) di rispetto sia delle norme poste o da porre in applicazione che dell'interesse pubblico sotteso alla ripetizione medesima.
La Corte Costituzionale, con la più che nota sentenza n. 8/2023, rilevando che “La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione” chiarisce che La Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e, in genere, riscontra la legalità dell'intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (…) Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole (…) In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art.
1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica
7 e non, nonché retributiva.
E quindi, con riferimento alla disciplina legislativa nazionale, individuando negli artt. 1175 e 1337 C.c. il perno normativo intorno al quale fissare il principio di diritto conseguente e, così, definire la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata, circoscrive l'operatività del protocollo EDU alla ricorrenza di circostanze di fatto e di diritto ben individuabili “In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti
l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed
è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Concludendo pertanto che la reale portata precettiva del protocollo, non può concretarsi in una generale e incondizionata irripetibilità basata sulla buona
8 fede dell'accipiens ingenerante in sé un legittimo affidamento, ma sulla ricorrenza di un preciso numero di circostanze oggettive, vincolando quindi i paesi ad evitare che la ripetizione d'indebito costituisca una misura sproporzionata rispetto all'affidamento, ipotizzando una serie di cautele e garanzie (eliminazione degli interessi legali e sanzioni, rateizzazione del debito rapportato alle condizioni del percipiente, sua sospensione o eliminazione ove incida su diritti fondamentali dell'uomo), collegate alla concreta situazione di fatto.
Nel caso di specie, posto come assodata l'erogazione di un emolumento una tantum (quindi non duraturo e ripetuto) privo di un titolo valido (per sopra descritta carenza di presupposto normativo) e quindi, goduto sine titulo, e non derivante dall'istituzione di una voce retributiva ordinaria, non pare invocabile dalla parte ricorrente il legittimo affidamento tratteggiato dalla CEDU.
Per questi motivi
, il ricorso non può essere accolto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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