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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/02/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2545 / 2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione II Civile il Giudice Unico
dott. Roberto Simone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'avv. Vincenzo Calvani, presso lo stesso elettivamente domiciliate, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel proc. 1082/2021,
- attrici - contro
, in proprio, Controparte_1
- convenuto – in punto: responsabilità professionale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite
Per le attrici:
“CAVALLARO/SEMENZATO
Le sig.re e chiedono che sia accertato il Parte_1 Parte_2 grave inadempimento agli obblighi professionali allegati in narrativa, in relazione al giudizio rubricato al n. 10447/19 di R.G. del Tribunale di
Venezia e per l'effetto
Chiedono che venga accertato il loro legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. –
a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , CP_1 stante il suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì
Pag. 1 di 20 Chiedono di essere risarcite dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. Tonetto
CAVALLARO
La sig.ra chiede che sia accertato il grave inadempimento agli Parte_1 obblighi professionali, allegati in narrativa, in relazione al giudizio rubricato al n. 11628/19 di R.G. del Tribunale di Venezia e per l'effetto
Chiede che venga accertato il suo legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. – a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , CP_1 stante il suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì
Chiede di essere risarcita dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. ”. CP_1
Per il convenuto:
“Nel merito: rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie perché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni svolte in narrativa”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Il presente procedimento trae origine da quello rubricato al n.
1081/2021 R.G. Tribunale di Venezia, nel quale le odierne attrici erano state evocate in giudizio dall'avv. per il pagamento delle Controparte_1 competenze professionali maturate, tra le altre, nei loro confronti per le prestazioni rese nei procedimenti nn. 10447/2019 e 11628/2019 R.G.
Tribunale di Venezia. Definito con ordinanza dell'11.4.2022 il procedimento n. 1081/2022, la domanda riconvenzionale ivi svolta da e Parte_1
è stata separata. Parte_2
Hanno dedotto le attrici che nell'ambito del procedimento n.
10447/2019 l'avv. aveva impugnato la rinuncia all'eredità da parte CP_1 di , ad essa pervenuta per delazione testamentaria in Persona_1 morte di a favore del proprio figlio Persona_2 CP_2
. Detta azione era stata promossa nell'interesse della e
[...] Parte_1 della in qualità di eredi testamentarie della defunta Parte_2 Per_2
Pag. 2 di 20 Le attrici hanno prospettato nei confronti dell'avv. una CP_1 omissione informativa ed una colpa grave ex art. 2236 c.c., poiché l'azione non avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di successo quand'anche correttamente proposta.
Infatti, a sostegno della domanda svolta l'avv. aveva allegato CP_1 che:
✓ , e erano state chiamate all'eredità in Parte_1 Parte_2 Per_1 morte della a seguito di delazione testamentaria;
Per_2
✓ e avevano accettato espressamente l'eredità, Parte_1 Parte_2 mentre la con atto notarile aveva rinunciato all'eredità in Per_1 favore del figlio;
Controparte_3
✓ la rinuncia a favore del figlio doveva intendersi inidonea ai sensi dell'art. 523 c.c. a trasmettere per rappresentazione al figlio il diritto di accettare e, per l'effetto, la quota della rinunciante per accrescimento sarebbe andata a favore delle altre due eredi testamentarie, che avevano accettato i lasciti in loro favore.
La sintetica esposizione fatta nell'atto di citazione non si confrontava con la problematica se il rapporto di parentela, in linea retta o collaterale, alla base della rappresentazione sia quello tra il de cuius ed il rappresent[ato], come sostenuto dal diritto vivente, o sia sufficiente il solo rapporto di parentela tra il rappresentante ed il rappresentato. Nel caso di specie, per essere chiamato all'eredità un estraneo, non poteva operare l'istituto della rappresentazione per rinuncia, dovendo operare l'accrescimento ex art. 523 c.c. in favore delle altre due eredi testamentarie.
In ogni caso, l'azione era stata proposta correttamente.
L'avv. aveva qualificato la ridetta rinuncia come atto illegittimo CP_1
e non come “rinuncia traslativa”. Sennonché a seguito di tale rinuncia “da parte della ” non si sarebbe dovuto prospettare l'accrescimento, Per_1
“poiché – di fatto – nessuna rinuncia vi era stata da parte della ”. Per_1
In altri termini, quella operata dalla era una rinuncia traslativa che Per_1 aveva determinato in realtà l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 478
c.c. L'avv. non aveva informato adeguatamente le clienti circa gli CP_1 effetti della rinuncia della in favore del figlio. Tale valutazione, se Per_1 correttamente effettuata, avrebbe dovuto dissuadere dall'intraprendere il giudizio informando le clienti.
L'avv. , inoltre e sempre sul piano della preventiva CP_1 informazione, non aveva considerato prima dell'avvio del giudizio che
Pag. 3 di 20 , e avevano venduto un immobile in Parte_1 Parte_2 CP_2
Conegliano nella qualità di coeredi della Con tale vendita la Per_2
e la avevano implicitamente rinunciato in modo Parte_1 Parte_2 abdicativo all'ipotetico accrescimento, avendo riconosciuto la qualità di erede del e conseguentemente precluso l'esercizio di qualsiasi CP_2 azione diretta a negare la qualità di erede del predetto. In ogni caso, oltre al rilevato difetto informativo in favore delle clienti, l'operato del professionista doveva ritenersi gravemente colposo per non aver adeguatamente soppesato gli effetti della rinuncia traslativa della e Per_1 della rinuncia abdicativa implicitamente effettuata dalla e dalla Parte_1
. Parte_2
La non considerazione del problema della rinuncia abdicativa era stata vieppiù ignorata dall'avv. anche a seguito dell'eccezione svolta dal CP_1
limitandosi ad argomentare che la rinuncia da parte della CP_2
era stata fatta in frode ai creditori, così proponendo una domanda Per_1 nuova irrituale ed in assenza di legittimazione.
L'operato dell'avv. , pertanto, doveva ritenersi totalmente CP_1 inadempiente e fonte di un danno risarcibile rapportato alle spese legali liquidate in sentenza a carico delle soccombenti e quelle successive derivanti da un pignoramento presso terzi, al quale era seguita una transazione. Il tutto pari ad euro 13.000, oltre euro 1.000 per l'assistenza legale intervenuta transazione.
Il procedimento rubricato al n. 11628/2019 R.G. Tribunale di Venezia è stato promosso dall'avv. per la revoca della donazione del CP_1
27.6.2014 di un immobile fatta dalla in favore del Parte_1 CP_2
A sostegno della domanda l'avv. allegava che: CP_1
✓ la era coerede ed esecutrice testamentaria della sig.ra Parte_1
Per_2
✓ vi era una controversia tra la e , coerede Parte_1 Persona_1 della e madre del Per_2 CP_2
✓ aveva inviato “la diffida 27.9.19 … con cui si addebitano CP_2 all'attrice gravi comportamenti di mala gestio con riferimento all'eredità della defunta”;
✓ “… ritiene l'attrice che i comportamenti posti in essere dal sig.
e sopra segnalati, realizzino l'ingratitudine Controparte_2 di cui all'art. 800 c.c., consentendo la revoca della donazione sia per grave ingiuria che per il grave pregiudizio minacciato al
Pag. 4 di 20 patrimonio dell'attrice, ragione per le quali la medesima intende agire giudizialmente ex art. 801”.
Revocato il mandato alle liti all'avv. , il nuovo procuratore CP_1 della , ritenendo l'azione infondata, concordava con la cliente la Parte_1 rinuncia all'azione. Infatti, la condotta valorizzata ai fini della chiesta revoca era limitata al solo invio della raccomandata del 27.9.2019 da parte del di per sé inidonea ad integrare la nozione di ingratitudine per CP_2 ingiuria, tale essendo quella che lede in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario e tale da apparire ripugnante alla coscienza collettiva.
Tuttavia, nella raccomandata del 27.9.2019 il aveva CP_2 chiesto che:
✓ gli fosse consegnato 1/3 del prezzo ricavato dalla vendita di un bene ereditario, corrispondente alla sua quota di proprietà;
✓ i beni ereditari fossero gestiti secondo i principi della comunione stante l'assenza di disposizioni testamentarie da eseguire e quindi non ravvisandosi la necessità di una attività da parte dell'esecutore testamentario, alla cui funzione era stata nominata la e, per Parte_1
l'effetto, diffidandola dal porre in essere attività in tale veste.
Il pertanto, non aveva addebitato alla “gravi CP_3 Parte_1 comportamenti di mala gestio”, con conseguente “ingratitudine … sia per grave ingiuria che per il grave pregiudizio minacciato al patrimonio dell'attrice”; come invece sostenuto dall'avv. , peraltro limitandosi a CP_1 una ripetizione tautologica di quanto scritto nell'art. 801 c.c., quanto meno in relazione all'asserito grave pregiudizio minacciato al patrimonio della
, che prevede il dolo neanche enunciato. Parte_1
Di qui la doppia prospettazione della responsabilità dell'avv. in CP_1 merito alla violazione informativa verso la cliente e l'imperizia grave nell'invocazione dell'art. 801 c.c.
Anche in questo caso l'operato dell'avv. , pertanto, doveva CP_1 ritenersi totalmente inadempiente e fonte di un danno risarcibile a carico della rapportato alle spese legali che sarebbero state liquidate a Parte_1 carico del rinunciante, oltre quelle dovute in favore del nuovo difensore pari ad euro 2.450, oltre spese generali e accessori di legge.
L'avv. si è costituito nel presente procedimento ed ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda svolta, posto che con il provvedimento
Pag. 5 di 20 conclusivo del procedimento n. 1081/2021 R.G. era stato ritenuto il diligente svolgimento delle prestazioni professionali.
L'avv. , inoltre, ha rilevato che il proc. 11628/2019 neppure CP_1 si era concluso al momento della revoca del mandato professionale da parte della , mentre il proc. 10447/2019 era stato promosso su espressa Parte_1 insistenza delle clienti e contro il suo parere negativo, confidando nel fatto che la ed il una volta citati in giudizio avrebbero Per_1 CP_2 conciliato le varie controversie.
A seguito di istruttoria documentale ed orale, sulle conclusioni epigrafate la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli ex art. 190 c.p.c.
2) Alla fattispecie della responsabilità del professionista avvocato sono applicabili le regole che vigono in tema di responsabilità contrattuale: il cliente che affermi l'inesatto adempimento ha l'onere di provare l'esistenza del titolo consistente nel contratto di opera professionale e di allegare un inadempimento causalmente qualificato, ossia causalmente idoneo a determinare l'evento di danno oggetto di doglianza.
Quanto al professionista avvocato l'obbligazione derivante dall'esercizio della sua attività deve intendersi a risultato non predeterminato, o, per un usare un lessico largamente invalso, una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Anche a voler fare a meno della riferita dicotomia (mezzi/risultato) come reiteratamente sostenuto dalle Sezioni unite (v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
28 luglio 2005, n. 15781; 11 gennaio 2008, n. 577), nondimeno la prestazione deve essere valutata alla stregua del parametro della diligenza professionale tale da rendere possibile il conseguimento del risultato atteso.
Detto diversamente, se non è possibile valutare la lesione dell'interesse del creditore per effetto del mancato raggiungimento del risultato atteso se non alla stregua della diligenza estrinsecata dal professionista, nondimeno non
è possibile valutare l'adeguatezza della prestazione se non in funzione del risultato conseguibile attraverso l'enucleazione di quelle regole di condotta tipizzate per il tipo di prestazione.
Ai fini del giudizio di responsabilità, si ripete, rileva non già il conseguimento, o no, del risultato utile per il cliente, ma le modalità
Pag. 6 di 20 concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. ex multis Cass., 5.8.2013, n. 18612), ivi compreso quello della compiuta rappresentazione degli eventuali elementi favorevoli e di quelli avversi, che dovrebbero propiziare la scelta di assumere i rischi connessi all'attività richiesta.
Ad ogni modo, la responsabilità del professionista legale può affermarsi nei casi di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata. Per questo motivo l'affermazione della responsabilità del professionista implica l'indagine, positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la 'certezza morale' che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. Cass., 11-08-2005, n. 16846). Ancora, la responsabilità del professionista legale può ritenersi allorché esso ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio (cfr. Cass. 01-10-2018, n. 23740; 10-06-2016, n. 11906).
Nel caso di specie, considerato che la responsabilità declinata tanto in termini di violazione dell'obbligo di informare il cliente, quanto della colpa grave per l'errata impostazione della linea difensiva senza tenere conto delle eccezioni svolte dai convenuti, è stata prospettata con riferimento a due distinti procedimenti, mette conto procedere all'esame separato delle questioni sollevate.
Pag. 7 di 20 3) Relativamente al procedimento n. 10447/2019 promosso nell'interesse della e della ed avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
l'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte di , a lei Persona_1 pervenuta per delazione testamentaria in morte di , ed in Persona_2 favore del figlio , non pare determinante che le Controparte_2 odierne attrici nel costituirsi nel procedimento n. 1081/2021 (quello promosso dall'avv. per la liquidazione delle sue competente) CP_1 abbiano riconosciuto, “sotto il profilo sostanziale”, come solo in parte incongruo il compenso preteso dal professionista, appuntando i loro rilievi solo su quanto preteso per la fase decisionale. Infatti, nelle loro conclusioni le attrici, sul rilievo del duplice inadempimento, hanno chiesto l'accertamento del legittimo rifiuto al pagamento ex art. 1460 c.c. ed il risarcimento dei danni patiti ragguagliati alle spese lite, al cui pagamento sono state condannate con la sentenza n. 855/2020 (v. doc. 15 attrici), oltre quelle sostenute per l'intervenuta transazione con il e la CP_2 Per_1
(v. ibid., doc. 21).
Come già detto, le attrici lamentano nei confronti del convenuto la violazione dell'obbligo “di informare il cliente sull'opportunità o meno di intraprendere un giudizio e sui possibili esiti”. Tale violazione dell'obbligo di diligenza professionale, ad avviso delle attrici, ha fatto il paio con la colpa grave, per aver non adeguatamente soppesato le molte criticità legate all'impugnazione della rinuncia fatta dalla tali da minare la Per_1 possibilità di successo dell'azione quand'anche correttamente proposta.
Infatti, quella operata dalla era una rinuncia traslativa che aveva Per_1 determinato in realtà l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 478 c.c. Di tali circostanze l'avv. non aveva informato adeguatamente le clienti CP_1 circa gli effetti della rinuncia della in favore del figlio. Valutazione Per_1 quest'ultima, se correttamente effettuata, avrebbe dovuto dissuadere dall'intraprendere il giudizio informando le clienti.
L'avv. , inoltre e sempre sul piano della preventiva CP_1 informazione, non aveva considerato che prima dell'avvio del giudizio che
, e avevano venduto un immobile in Parte_1 Parte_2 CP_2
Conegliano nella qualità di coeredi della così effettuando una Per_2 rinuncia abdicativa all'ipotetico accrescimento per aver riconosciuto la qualità di erede del e conseguentemente precluso l'esercizio di CP_2 qualsiasi azione diretta a negare la qualità di erede del predetto.
Pag. 8 di 20 Per contro, l'avv. ha eccepito che il procedimento n. CP_1
10447/2019 era stato promosso su “espressa richiesta ed insistenza delle sig.re e e contro, il parere negativo, del Parte_1 Parte_2 legale in quanto le stesse avevano avuto assicurazioni che, citati a giudizio, i sig.ri e avrebbero conciliato le varie Per_1 CP_2 controversie”.
L'istruttoria orale svolta ha permesso di corroborare l'assunto del convenuto, dovendo rilevare preliminarmente che l'essere il teste il figlio del convenuto non ne incrina l'attendibilità. Pur avendo il teste collaborato allo studio della controversia, all'epoca era un praticante in attesa di fare la prova orale per l'esame di avvocato, di per sé non intacca la coerenza e la linearità dell'apporto informativo dato.
Sentito all'udienza del 15.3.2022 il teste ha Testimone_1 riferito di aver conosciuto la e la nel 2019 in occasione Parte_1 Parte_2 dei loro accessi presso lo studio professionale, partecipando agli incontri avuti dal padre con le clienti. Il teste ha collocato l'inizio degli incontri nell'estate del 2019 o “un po' prima”. Dato quest'ultimo, coerente con la tempistica della controversia, poiché l'atto di citazione è stato notificato il
7.10.2019 (v. doc. 16 attrici).
Il teste ha riferito di numerosi incontri fatti presso la sala riunioni dello studio tra l'estate del 2019 o “un po' prima” fino all'inizio del 2020 prima del Covid (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 5). Questi incontri sono stati di durata compresa tra i venti minuti o un'ora (“erano incontri che duravano.. potevano essere più brevi come una ventina di minuti, mezz'ora, come degli incontri anche un po' più lunghi di un'ora, un'ora.. adesso non so quantificare, signor Giudice, però, insomma, erano anche degli appuntamenti più lunghi”, v. verbale stenotipico del 15.2.2022, pag. 6). Oltre alle sessioni in presenza, il teste, premesso che la sua stanza è collocata in fronte a quella del padre e che entrambi lavorano con le porte aperte, ha riferito di numerose telefonate fatte dal padre con le clienti: “si parla di un numero comunque cospicuo di telefonate, dove io associavo la telefonata subito a questa problematica perché i discorsi ovviamente capivo che interessavano questa controversia e quindi associavo.. sentivo, insomma, che comunque stava parlando di questo, quindi sì” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 7).
Con riferimento alla natura del contenzioso ed al tenore delle conversazioni tra il professionista e le clienti, il teste ha dichiarato: “… si
Pag. 9 di 20 trattava dell'impugnazione di una rinuncia che era stata formalizzata, raccolta da un notaio, rinuncia all'eredità formalizzata da una erede, una coerede delle due signore, a beneficio del figlio e mi ricordo che appunto la loro intenzione era quella di impugnare questa rinuncia per.. il fine ultimo era quello di ottenere l'accrescimento della propria quota ereditaria. Mi ricordo anche che sin da subito sono state segnalate quelle che erano le difficoltà di questo.. ricordo che, tra l'altro, il procedimento si incardinava in un insieme di contenziosi molto più ampi, loro avevano un altro procedimento mi pare pendenze avviato da un altro legale e chiedevano.. oltre all'avviamento di questo procedimento, erano intenzionate anche a promuoverne uno ulteriore” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 3 e s.).
Sempre a proposito del contenuto dei dialoghi con il professionista, il teste ha aggiunto che “in ogni caso c'erano delle questioni giuridiche sottese che potevano risultare assorbenti quali l'operatività dell'istituto della rappresentazione, prima ancora quello dell'accrescimento, e di conseguenza è ovvio che erano state segnalate le difficoltà di intraprendere questo tipo di procedimento, ma la volontà delle signore è stata ferma a tal punto di insistere in questo procedimento perché nella loro.. facevano presente che la loro.. il fine ultimo era quello di promuovere più azioni giudiziarie possibili per poter in qualche modo creare pressione, a questo punto giudiziaria, nei confronti della coerede, per poter transigere da ultimo le varie controversie che state avviate…” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 4 e s.).
Il teste, riguardo alla prospettazione ad opera del professionista del rischio di perdere la lite ha precisato “Assolutamente sì”, facendo presente anche il rischio di subire una condanna alla rifusione delle spese di lite, ed ha aggiunto “Questo è stato ribadito, mi ricordo, anche dopo avere letto quelle che erano le difese avversarie, dove venivano di fatto ripresentate le eccezioni che avevamo avuto modo di esaminare, che avrebbero potuto essere assorbenti e anche in quella circostanza le signore hanno insistito nel procedere con la controversia, perché avevano questo..” (DOMANDA – Ma erano tutte e due ugualmente determinate o..?) ... Mi pare di ricordare di sì, tutte e due, sì” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 5).
Dalla narrazione fatta dal teste emerge in modo univoco come il professionista abbia rappresentato alle clienti, non solo nei colloqui di
Pag. 10 di 20 avvio, ma anche in quelli successivi, le molte criticità, anche alla luce delle eccezioni svolte dai convenuti, incluso i rischi di perdere la lite e di subire la condanna alle spese di lite, adducendo le clienti che era loro intenzione di determinare sulle controparti una pressione di tipo giudiziario per potere arrivare ad una transazione. Per quanto si possa stigmatizzare l'uso distorto del processo, se non proprio l'abuso di esso, nondimeno deve ritenersi che nella presente vicenda vi sia stata una consapevole assunzione del rischio che la lite potesse chiudersi con un esito sfavorevole, sì che la scelta di una determinata strategia processuale non può essere foriera di responsabilità da parte del professionista a fronte della preventiva rappresentazione al cliente dei rischi relativi.
In questo contesto, posto che il giudizio è stato definito con il rigetto della domanda svolta dalle attrici sul rilievo che il aveva visto CP_2 riconosciuta la qualità di erede per effetto dell'accettazione tacita dell'eredità della a seguito della vendita fatta in data 18.4.2019 Per_2 insieme alle attrici di una unità immobiliare sita in Conegliano (v. pag. 5 della sentenza 855/2020, doc. 15 attrici), è irrilevante quanto dedotto a proposito dell'erronea qualificazione della rinuncia fatta dalla quale Per_1 atto illecito e non rinuncia traslativa. Le sorti dell'azione proposta discendevano dalla già intervenuta accettazione tacita dell'eredità della da parte del fatta in occasione dell'atto del 18.4.2019 Per_2 CP_2 unitamente alla ed alla , ma come, sopra esposto, le Parte_1 Parte_2 clienti erano state avvertite dell'elevato rischio di soccombenza, rispetto al quale ha prevalso il bisogno di esercitare una pressione giudiziaria, che, nella specie, avrebbe dovuto ritardare l'incameramento della parte del prezzo della vendita del predetto immobile spettante al (v. pag. CP_2
4, doc. 15 citato).
4) Il procedimento rubricato al n. 11628/2019 R.G. Tribunale di
Venezia è stato promosso dall'avv. per la revoca della donazione del CP_1
27.6.2014 di un immobile fatta dalla in favore del Parte_1 CP_2
L'attrice, ferma la duplice contestazione per la violazione dell'obbligo informativo e per la colpa grave nell'impostazione della lite, ha fatto presente che, revocato il mandato alle liti all'avv. , il nuovo CP_1 procuratore ritenendo l'azione infondata concordava con la cliente la rinuncia all'azione. Infatti, la condotta valorizzata ai fini della chiesta revoca era limitata al solo invio della raccomandata del 27.9.2019 da parte del
Pag. 11 di 20 inidonea ad integrare la nozione di ingratitudine per ingiuria, CP_2 tale essendo quella che lede in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario e tale da apparire ripugnante alla coscienza collettiva. Requisiti, questi ultimi, non rinvenibili nella raccomandata del 27.9.2019 con cui il aveva chiesto che: CP_2
✓ gli fosse consegnato 1/3 del prezzo ricavato dalla vendita di un bene ereditario, corrispondente alla sua quota di proprietà;
✓ i beni ereditari fossero gestiti secondo i principi della comunione stante l'assenza di disposizioni testamentarie da eseguire e quindi non ravvisandosi la necessità di una attività da parte dell'esecutore testamentario, alla cui funzione era stata nominata la e, per Parte_1
l'effetto, diffidandola dal porre in essere attività in tale veste.
Diversamente, dalla precedente controversia, l'avv. non ha CP_1 svolto l'eccezione di sopra riferita in merito alla compiutezza dell'attività informativa anche in ordine al rischio di rigetto della domanda.
Nell'ambito di tale procedimento, intervenuta la revoca del mandato all'avv. , il nuovo procuratore della depositava una CP_1 Parte_1 rinuncia all'azione, sì che, dichiarata cessata la materia del contendere, con sentenza 2306/2021 del Tribunale di Venezia (v. doc. 27 attrici), la
è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 in base al principio della soccombenza virtuale attesa la piana CP_2 insussistenza dei presupposti per far luogo alla pretesa revoca della donazione per ingratitudine del donatario.
Al riguardo, la domanda svolta dalla in via riconvenzionale Parte_1 deve essere accolta, fermo restando che la stessa non ha chiesto altresì la risoluzione del contratto di prestazione d'opera così da giustificare una pretesa restitutoria di quanto in tesi versato.
Come si ricava dalla sentenza 2306/2021 gli elementi valorizzati al fine di promuovere la domanda di revoca della donazione erano totalmente distonici rispetto a quanto previsto dall'art. 801 c.c.: “dalla semplice lettura della diffida in parola non si scorgono parole od espressioni volte a configurare «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e
d'irrispettosità della dignità del donante» (Cass. 8752/2012), ma si percepisce semmai un disappunto del convenuto, coerede della relitta eredità della defunta signora circa la modalità di gestione del Per_3 comune patrimonio ereditario da parte dell'attrice, la quale avrebbe versato
Pag. 12 di 20 su un proprio conto corrente personale quanto ricavato dalla vendita dei beni caduti in eredità, omettendo di corrispondere agli altri coeredi la quota di loro spettanza. Tale missiva, dunque, non può integrare i presupposti di cui all'art. 801 c.c., non configurando la stessa un'offesa all'onore ed al decoro della persona della donante – attrice, - essendo peraltro predetta missiva indirizzata solo a quest'ultima e non resa nota a terzi -, né tantomeno foriera di nocumento al di lei patrimonio, limitandosi la richiesta del donatario – coerede a vedersi riconosciuta la quota di propria spettanza sul ricavato della vendita del cespite immobiliare appartenuto alla de cuius”.
Deve, pertanto, ritenersi integrato il duplice rilievo sollevato dall'attrice per non essere stata informata a proposito dei rischi connessi alla controversia e per non aver il professionista valutato adeguatamente l'irrilevanza delle ragioni addotte a sostegno della revoca.
Sul piano della perimetrazione del pregiudizio ai sensi dell'art. 1223 c.c. devono essere prese in considerazione le spese di lite a cui la è Parte_1 stata condannata: euro 2.768,00 per compensi di avvocato, euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Totale dovuto euro 3.791,86, di cui euro 545 per esborsi, euro 2.768 per compenso professionale, euro 415,2 per spese generali ed euro 63,66 per cassa previdenziale. Per contro, nel computo non può essere compresa l'iva, che si applica in sede di rivalsa, sì che, non avendo l'attrice provato di aver assolto al relativo pagamento, non è possibile includerla nell'ambito della liquidazione del danno.
Ancora, dal computo del danno deve essere escluso il compenso preteso dall'odierno procuratore dell'attrice in autoliquidazione maturato in epoca successiva nella difesa della parte, posto che non risulta emesso nemmeno un preavviso di parcella. A ciò deve aggiungersi che, alla luce di quanto rappresentato sarebbe stato più ragionevole provvedere alla rinuncia agli atti del giudizio nell'immediatezza dell'avvicendamento nel mandato, così riducendo la liquidazione delle spese alle sole fasi di studio ed introduttiva, nel caso di non accettazione (della rinuncia agli atti) a spese compensate.
Per essere quello risarcitorio un debito di valore, l'importo di euro
3.791,86 deve essere attualizzato in euro 4.246,88.
Rigettata la domanda svolta dalle attrici in relazione all'opera prestata dall'avv. nel procedimento n. 10447/2019 R.G. Tribunale CP_1
Pag. 13 di 20 di Venezia, deve essere accolta quella avanzata da in Parte_1 relazione all'opera prestata dal convenuto nel procedimento n. 11628/2019
R.G. Tribunale di Venezia e, per l'effetto, deve essere Controparte_1 condannato al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
4.264,88, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda
(31.5.2021) di euro 3.715,05 e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo.
5) Osserva il giudicante come la determinazione all'attualità del danno sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla
Cassazione nell'ambito dei debiti valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n. 12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-
1990, n. 6209). Sta di fatto che negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova (come nel caso di specie), sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che, in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 24-10-2007, n. 22347; 24.9.2017, n. 22451; 8-11-2016, n.
22607; 16-11-2005, n. 23225).
Sennonché, tale ricostruzione vale con riferimento alla richiesta di riconoscimento degli interessi c.d. compensativi a far tempo dall'evento di danno. Altro e ben diverso ragionamento, invece, può essere fatto per
Pag. 14 di 20 quanto concerne gli interessi moratori a decorrere dalla data della domanda alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 1284, comma 4°, c.c.
Al riguardo è stato statuito che “Il saggio d'interesse legale pari a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, a valere dal momento della proposizione della domanda giudiziale, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale abbia ad oggetto
l'inadempimento di un accordo contrattuale” (cfr. Cass. 25-03-2019, n.
8289; 7.11.2018, n. 28409), poiché “l'incipit della disposizione normativa di cui art. 1284 comma 4°, c.c., aggiunto dall'art. 17, comma 1°, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre
2014, n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), in effetti abbia la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti. Dunque, sia la struttura letterale della norma, sia la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell'incipit quale delimitazione all'applicabilità della disposizione in questione. Ciò esclude che la citata proposizione iniziale della norma de qua abbia natura di mero inciso per far salva l'autonomia delle parti - già fatta salva in apposita norma - in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d'interesse unicamente all'avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte”.
Contro tale interpretazione, come acutamente osservato in dottrina, non è sufficiente far leva sull'inciso iniziale della disposizione “Se le parti non ne hanno determinato la misura” per ritenere che l'intera disciplina si muova nell'area dell'obbligazione contrattuale. Infatti, sul piano interpretativo non è possibile trarre da una proposizione limitativa (“Se le parti non ne hanno determinato la misura”) di un effetto normativo che sia
Pag. 15 di 20 possibile ricavare l'ambito di quest'ultimo. “L'effetto potrebbe infatti avere una portata sua propria, e questo vuol dire che sarà la proposizione limitativa a valere nel proprio ristretto ambito. Più semplicemente, dalla facoltà di stabilire nei rapporti contrattuali un tasso convenzionale in deroga all'effetto legale si ricava non che l'effetto legale sia limitato a tali obbligazioni, ma che il limite riguarda invece la deroga”.
Per converso, non è possibile addurre a sostegno della vis espansiva della proposizione limitativa che, diversamente opinando, l'art. 1284, comma 4°, c.c. «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio di interesse superiore a quello legale statuito dalle parti». Infatti, sempre come osservato dalla stessa dottrina, “mentre l'art. 1224 c.c. detta il regime degli interessi in ragione della mora del debitore, l'art. 1284, comma 4°, c.c. regola il regime degli interessi in funzione della proposizione della domanda. Non si occupa di imporre comunque il rispetto dell'interesse legale (quale che sia la sua misura) in sostituzione di eventuali tassi superiori in precedenza dovuti, bensì si limita a stabilire quale sia la misura del saggio dell'interesse legale una volta che il credito sia azionato in giudizio”. In breve, di là dalla questione dell'applicabilità, o no, della disciplina di derivazione comunitaria in funzione della natura dell'operazione, il legislatore ha prefigurato un forte incentivo all'adempimento a carico del debitore di portata generalizzata.
Come osservato da altra attenta dottrina, la norma in esame contiene una regola (“dalla domanda sono dovuti interessi maggiorati”) ed una eccezione (“dalla domanda sono dovuti gli interessi convenzionali”), ma “il presupposto di tale eccezione è che le parti abbiano pattuito interessi convenzionali”. Da ciò deriva che “il presupposto dell'eccezione non può mai essere il presupposto anche della regola, altrimenti
l'eccezione non avrebbe senso … Ma l'espressione 'se le parti non ne hanno determinato la misura' è per l'appunto il presupposto per l'applicazione dell'eccezione, non della regola generale. La Corte di Cassazione invece ha preteso di estrarre dal fondamento fattuale dell'eccezione, il presupposto applicativo della regola”.
Più di recente, il Supremo collegio (Cass. 3.1.2023, n. 61) in dialogo fecondo con la dottrina ha stabilito che “L'art. 1284, comma 4°, c.c.
Pag. 16 di 20 individua il tasso degli interessi applicabile (salva diversa disposizione legale o sovranazionale) a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di matrice contrattuale”. Tale conclusione è stata fondata primariamente su una interpretazione finalistica della norma, la quale è stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu «deflativa» del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre”.
Sul piano logico-giuridico, è stato osservato, “le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4,
c.c. riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra… Anche riconoscendo alla norma in esame
(1284, comma 4°, c.c. n.d.r..) il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.” Sul piano sistematico, è stato aggiunto che “… anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed
Pag. 17 di 20 eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale «ordinario» di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c. implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale”.
Poco prima di tale ultima pronuncia, sia pure in materia di crediti di professionisti legali (v. Cass.16.3.2022, n. 8611) è stato affermato che “… nel nostro ordinamento non è stato riproposto il principio romanistico in illiquidis non fit mora … sussiste la mora del debitore e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere al fatto doloso o colposo, quale è il suo legittimo comportamento processuale per avere egli a torto contestato la propria obbligazione. Ne consegue che la sentenza ovvero l'ordinanza che liquidano l'obbligazione inadempiuta legittimamente stabiliscono la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio, sempre che la stessa permetta al debitore di comprendere le ragioni in base alle quali il pagamento gli viene richiesto. La liquidità del credito non è … un requisito per la mora, anche nel caso in cui ad essere oggetto della domanda sia un'obbligazione di valuta, quale il credito professionale dell'avvocato.
Infatti, ancorché la mora presupponga la colpa del debitore, tale colpa va esclusa nel caso in cui il debitore sia impossibilitato in maniera assoluta, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a quantificare la prestazione dovuta, ma non anche nel diverso caso in cui, pur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell'avvenuto espletamento e nella qualificazione”.
Combinando queste due ultime pronunce, ma tenendo a mente quanto detto a proposito della possibilità di cumulo tra interessi e rivalutazione nelle obbligazioni di valore si può dire che:
Pag. 18 di 20 a. nei debiti di valore il ricorso agli interessi è una mera modalità di liquidazione del danno e questo osta al cumulo di rivalutazione ed interessi dalla data del fatto in assenza di prova resa dal creditore circa l'impiego più remunerativo dell'equivalente pecuniario se lo avesse tempestivamente ricevuto (cfr. Cass. Cass. 16.2.2023, n. 4938; 24-10-
2007, n. 22347; 24.9.2017, n. 22451; 8-11-2016, n. 22607; 16-11-2005,
n. 23225);
b. nel nostro ordinamento non vale il principio in illiquidis non fit mora, tanto più che la condotta del debitore non si giustifica laddove esistano dei parametri per la determinazione (v. tabelle di origine pretoria o predeterminazione legislativa dei parametri di liquidazione) e in materia di fatti illeciti il debitore è in mora dalla data del fatto ex art. art. 1219 c.c.;
c. non esistono ragioni di ordine logico-giuridico, sistematico e finalistico per limitare il campo di applicazione dell'art. 1284, comma 4°, c.c. alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale (Cass. 61/2023).
Da ciò deriva che anche per i debiti di valore, senza per questo attingere all'argomento della naturale fruttuosità del denaro, si possono riconoscere gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla data della domanda. Così facendo, non si entra in contrasto con quanto detto a proposito del cumulo di interessi e rivalutazione dalla data del fatto, dovendo il creditore provare il danno da lucro cessante se avesse potuto disporre dell'equivalente pecuniario sin dalla del fatto, perché altrimenti il danno sarebbe in re ipsa.
Riconoscere il predetto tasso d'interesse dalla data della domanda consegue ad una predeterminazione ex lege in chiave sanzionatoria rispetto a condotte dilatorie del debitore. In altri termini, vale la stessa logica del
1224 c.c. di predeterminazione forfetizzata del danno da parte del legislatore. Detta soluzione, peraltro, appare coerente con la finalità della disposizione in esame, la quale prevede che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, manifestandosi in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, intendendo in ogni caso assicurare che la
Pag. 19 di 20 durata del processo non possa andare a danno del creditore (v. Cass.
8611/2022; 61/2023).
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, ponendo il residuo liquidato come da dispositivo in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014, a carico del convenuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda svolta dalle attrici in relazione all'opera prestata convenuto nel procedimento n. 10447/2019 R.G. Tribunale di Venezia;
2. accoglie la domanda avanzata da in relazione all'opera Parte_1 prestata dal convenuto nel procedimento n. 11628/2019 R.G. Tribunale di Venezia e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 4.264,88, oltre gli Parte_1 interessi al tasso ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda (31.5.2021) di euro
3.715,05 e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo;
3. compensa per la metà le spese di lite e condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di del residuo, liquidato in euro 72,75 Parte_1 per esborsi ed euro 2.538,5 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa se dovuti per legge;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva.
Venezia, li 15.1.2024
Il Giudice Unico
Roberto Simone
Pag. 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione II Civile il Giudice Unico
dott. Roberto Simone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'avv. Vincenzo Calvani, presso lo stesso elettivamente domiciliate, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel proc. 1082/2021,
- attrici - contro
, in proprio, Controparte_1
- convenuto – in punto: responsabilità professionale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite
Per le attrici:
“CAVALLARO/SEMENZATO
Le sig.re e chiedono che sia accertato il Parte_1 Parte_2 grave inadempimento agli obblighi professionali allegati in narrativa, in relazione al giudizio rubricato al n. 10447/19 di R.G. del Tribunale di
Venezia e per l'effetto
Chiedono che venga accertato il loro legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. –
a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , CP_1 stante il suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì
Pag. 1 di 20 Chiedono di essere risarcite dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. Tonetto
CAVALLARO
La sig.ra chiede che sia accertato il grave inadempimento agli Parte_1 obblighi professionali, allegati in narrativa, in relazione al giudizio rubricato al n. 11628/19 di R.G. del Tribunale di Venezia e per l'effetto
Chiede che venga accertato il suo legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. – a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , CP_1 stante il suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì
Chiede di essere risarcita dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. ”. CP_1
Per il convenuto:
“Nel merito: rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie perché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni svolte in narrativa”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Il presente procedimento trae origine da quello rubricato al n.
1081/2021 R.G. Tribunale di Venezia, nel quale le odierne attrici erano state evocate in giudizio dall'avv. per il pagamento delle Controparte_1 competenze professionali maturate, tra le altre, nei loro confronti per le prestazioni rese nei procedimenti nn. 10447/2019 e 11628/2019 R.G.
Tribunale di Venezia. Definito con ordinanza dell'11.4.2022 il procedimento n. 1081/2022, la domanda riconvenzionale ivi svolta da e Parte_1
è stata separata. Parte_2
Hanno dedotto le attrici che nell'ambito del procedimento n.
10447/2019 l'avv. aveva impugnato la rinuncia all'eredità da parte CP_1 di , ad essa pervenuta per delazione testamentaria in Persona_1 morte di a favore del proprio figlio Persona_2 CP_2
. Detta azione era stata promossa nell'interesse della e
[...] Parte_1 della in qualità di eredi testamentarie della defunta Parte_2 Per_2
Pag. 2 di 20 Le attrici hanno prospettato nei confronti dell'avv. una CP_1 omissione informativa ed una colpa grave ex art. 2236 c.c., poiché l'azione non avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di successo quand'anche correttamente proposta.
Infatti, a sostegno della domanda svolta l'avv. aveva allegato CP_1 che:
✓ , e erano state chiamate all'eredità in Parte_1 Parte_2 Per_1 morte della a seguito di delazione testamentaria;
Per_2
✓ e avevano accettato espressamente l'eredità, Parte_1 Parte_2 mentre la con atto notarile aveva rinunciato all'eredità in Per_1 favore del figlio;
Controparte_3
✓ la rinuncia a favore del figlio doveva intendersi inidonea ai sensi dell'art. 523 c.c. a trasmettere per rappresentazione al figlio il diritto di accettare e, per l'effetto, la quota della rinunciante per accrescimento sarebbe andata a favore delle altre due eredi testamentarie, che avevano accettato i lasciti in loro favore.
La sintetica esposizione fatta nell'atto di citazione non si confrontava con la problematica se il rapporto di parentela, in linea retta o collaterale, alla base della rappresentazione sia quello tra il de cuius ed il rappresent[ato], come sostenuto dal diritto vivente, o sia sufficiente il solo rapporto di parentela tra il rappresentante ed il rappresentato. Nel caso di specie, per essere chiamato all'eredità un estraneo, non poteva operare l'istituto della rappresentazione per rinuncia, dovendo operare l'accrescimento ex art. 523 c.c. in favore delle altre due eredi testamentarie.
In ogni caso, l'azione era stata proposta correttamente.
L'avv. aveva qualificato la ridetta rinuncia come atto illegittimo CP_1
e non come “rinuncia traslativa”. Sennonché a seguito di tale rinuncia “da parte della ” non si sarebbe dovuto prospettare l'accrescimento, Per_1
“poiché – di fatto – nessuna rinuncia vi era stata da parte della ”. Per_1
In altri termini, quella operata dalla era una rinuncia traslativa che Per_1 aveva determinato in realtà l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 478
c.c. L'avv. non aveva informato adeguatamente le clienti circa gli CP_1 effetti della rinuncia della in favore del figlio. Tale valutazione, se Per_1 correttamente effettuata, avrebbe dovuto dissuadere dall'intraprendere il giudizio informando le clienti.
L'avv. , inoltre e sempre sul piano della preventiva CP_1 informazione, non aveva considerato prima dell'avvio del giudizio che
Pag. 3 di 20 , e avevano venduto un immobile in Parte_1 Parte_2 CP_2
Conegliano nella qualità di coeredi della Con tale vendita la Per_2
e la avevano implicitamente rinunciato in modo Parte_1 Parte_2 abdicativo all'ipotetico accrescimento, avendo riconosciuto la qualità di erede del e conseguentemente precluso l'esercizio di qualsiasi CP_2 azione diretta a negare la qualità di erede del predetto. In ogni caso, oltre al rilevato difetto informativo in favore delle clienti, l'operato del professionista doveva ritenersi gravemente colposo per non aver adeguatamente soppesato gli effetti della rinuncia traslativa della e Per_1 della rinuncia abdicativa implicitamente effettuata dalla e dalla Parte_1
. Parte_2
La non considerazione del problema della rinuncia abdicativa era stata vieppiù ignorata dall'avv. anche a seguito dell'eccezione svolta dal CP_1
limitandosi ad argomentare che la rinuncia da parte della CP_2
era stata fatta in frode ai creditori, così proponendo una domanda Per_1 nuova irrituale ed in assenza di legittimazione.
L'operato dell'avv. , pertanto, doveva ritenersi totalmente CP_1 inadempiente e fonte di un danno risarcibile rapportato alle spese legali liquidate in sentenza a carico delle soccombenti e quelle successive derivanti da un pignoramento presso terzi, al quale era seguita una transazione. Il tutto pari ad euro 13.000, oltre euro 1.000 per l'assistenza legale intervenuta transazione.
Il procedimento rubricato al n. 11628/2019 R.G. Tribunale di Venezia è stato promosso dall'avv. per la revoca della donazione del CP_1
27.6.2014 di un immobile fatta dalla in favore del Parte_1 CP_2
A sostegno della domanda l'avv. allegava che: CP_1
✓ la era coerede ed esecutrice testamentaria della sig.ra Parte_1
Per_2
✓ vi era una controversia tra la e , coerede Parte_1 Persona_1 della e madre del Per_2 CP_2
✓ aveva inviato “la diffida 27.9.19 … con cui si addebitano CP_2 all'attrice gravi comportamenti di mala gestio con riferimento all'eredità della defunta”;
✓ “… ritiene l'attrice che i comportamenti posti in essere dal sig.
e sopra segnalati, realizzino l'ingratitudine Controparte_2 di cui all'art. 800 c.c., consentendo la revoca della donazione sia per grave ingiuria che per il grave pregiudizio minacciato al
Pag. 4 di 20 patrimonio dell'attrice, ragione per le quali la medesima intende agire giudizialmente ex art. 801”.
Revocato il mandato alle liti all'avv. , il nuovo procuratore CP_1 della , ritenendo l'azione infondata, concordava con la cliente la Parte_1 rinuncia all'azione. Infatti, la condotta valorizzata ai fini della chiesta revoca era limitata al solo invio della raccomandata del 27.9.2019 da parte del di per sé inidonea ad integrare la nozione di ingratitudine per CP_2 ingiuria, tale essendo quella che lede in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario e tale da apparire ripugnante alla coscienza collettiva.
Tuttavia, nella raccomandata del 27.9.2019 il aveva CP_2 chiesto che:
✓ gli fosse consegnato 1/3 del prezzo ricavato dalla vendita di un bene ereditario, corrispondente alla sua quota di proprietà;
✓ i beni ereditari fossero gestiti secondo i principi della comunione stante l'assenza di disposizioni testamentarie da eseguire e quindi non ravvisandosi la necessità di una attività da parte dell'esecutore testamentario, alla cui funzione era stata nominata la e, per Parte_1
l'effetto, diffidandola dal porre in essere attività in tale veste.
Il pertanto, non aveva addebitato alla “gravi CP_3 Parte_1 comportamenti di mala gestio”, con conseguente “ingratitudine … sia per grave ingiuria che per il grave pregiudizio minacciato al patrimonio dell'attrice”; come invece sostenuto dall'avv. , peraltro limitandosi a CP_1 una ripetizione tautologica di quanto scritto nell'art. 801 c.c., quanto meno in relazione all'asserito grave pregiudizio minacciato al patrimonio della
, che prevede il dolo neanche enunciato. Parte_1
Di qui la doppia prospettazione della responsabilità dell'avv. in CP_1 merito alla violazione informativa verso la cliente e l'imperizia grave nell'invocazione dell'art. 801 c.c.
Anche in questo caso l'operato dell'avv. , pertanto, doveva CP_1 ritenersi totalmente inadempiente e fonte di un danno risarcibile a carico della rapportato alle spese legali che sarebbero state liquidate a Parte_1 carico del rinunciante, oltre quelle dovute in favore del nuovo difensore pari ad euro 2.450, oltre spese generali e accessori di legge.
L'avv. si è costituito nel presente procedimento ed ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda svolta, posto che con il provvedimento
Pag. 5 di 20 conclusivo del procedimento n. 1081/2021 R.G. era stato ritenuto il diligente svolgimento delle prestazioni professionali.
L'avv. , inoltre, ha rilevato che il proc. 11628/2019 neppure CP_1 si era concluso al momento della revoca del mandato professionale da parte della , mentre il proc. 10447/2019 era stato promosso su espressa Parte_1 insistenza delle clienti e contro il suo parere negativo, confidando nel fatto che la ed il una volta citati in giudizio avrebbero Per_1 CP_2 conciliato le varie controversie.
A seguito di istruttoria documentale ed orale, sulle conclusioni epigrafate la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli ex art. 190 c.p.c.
2) Alla fattispecie della responsabilità del professionista avvocato sono applicabili le regole che vigono in tema di responsabilità contrattuale: il cliente che affermi l'inesatto adempimento ha l'onere di provare l'esistenza del titolo consistente nel contratto di opera professionale e di allegare un inadempimento causalmente qualificato, ossia causalmente idoneo a determinare l'evento di danno oggetto di doglianza.
Quanto al professionista avvocato l'obbligazione derivante dall'esercizio della sua attività deve intendersi a risultato non predeterminato, o, per un usare un lessico largamente invalso, una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Anche a voler fare a meno della riferita dicotomia (mezzi/risultato) come reiteratamente sostenuto dalle Sezioni unite (v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
28 luglio 2005, n. 15781; 11 gennaio 2008, n. 577), nondimeno la prestazione deve essere valutata alla stregua del parametro della diligenza professionale tale da rendere possibile il conseguimento del risultato atteso.
Detto diversamente, se non è possibile valutare la lesione dell'interesse del creditore per effetto del mancato raggiungimento del risultato atteso se non alla stregua della diligenza estrinsecata dal professionista, nondimeno non
è possibile valutare l'adeguatezza della prestazione se non in funzione del risultato conseguibile attraverso l'enucleazione di quelle regole di condotta tipizzate per il tipo di prestazione.
Ai fini del giudizio di responsabilità, si ripete, rileva non già il conseguimento, o no, del risultato utile per il cliente, ma le modalità
Pag. 6 di 20 concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. ex multis Cass., 5.8.2013, n. 18612), ivi compreso quello della compiuta rappresentazione degli eventuali elementi favorevoli e di quelli avversi, che dovrebbero propiziare la scelta di assumere i rischi connessi all'attività richiesta.
Ad ogni modo, la responsabilità del professionista legale può affermarsi nei casi di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata. Per questo motivo l'affermazione della responsabilità del professionista implica l'indagine, positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la 'certezza morale' che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. Cass., 11-08-2005, n. 16846). Ancora, la responsabilità del professionista legale può ritenersi allorché esso ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio (cfr. Cass. 01-10-2018, n. 23740; 10-06-2016, n. 11906).
Nel caso di specie, considerato che la responsabilità declinata tanto in termini di violazione dell'obbligo di informare il cliente, quanto della colpa grave per l'errata impostazione della linea difensiva senza tenere conto delle eccezioni svolte dai convenuti, è stata prospettata con riferimento a due distinti procedimenti, mette conto procedere all'esame separato delle questioni sollevate.
Pag. 7 di 20 3) Relativamente al procedimento n. 10447/2019 promosso nell'interesse della e della ed avente ad oggetto Parte_1 Parte_2
l'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte di , a lei Persona_1 pervenuta per delazione testamentaria in morte di , ed in Persona_2 favore del figlio , non pare determinante che le Controparte_2 odierne attrici nel costituirsi nel procedimento n. 1081/2021 (quello promosso dall'avv. per la liquidazione delle sue competente) CP_1 abbiano riconosciuto, “sotto il profilo sostanziale”, come solo in parte incongruo il compenso preteso dal professionista, appuntando i loro rilievi solo su quanto preteso per la fase decisionale. Infatti, nelle loro conclusioni le attrici, sul rilievo del duplice inadempimento, hanno chiesto l'accertamento del legittimo rifiuto al pagamento ex art. 1460 c.c. ed il risarcimento dei danni patiti ragguagliati alle spese lite, al cui pagamento sono state condannate con la sentenza n. 855/2020 (v. doc. 15 attrici), oltre quelle sostenute per l'intervenuta transazione con il e la CP_2 Per_1
(v. ibid., doc. 21).
Come già detto, le attrici lamentano nei confronti del convenuto la violazione dell'obbligo “di informare il cliente sull'opportunità o meno di intraprendere un giudizio e sui possibili esiti”. Tale violazione dell'obbligo di diligenza professionale, ad avviso delle attrici, ha fatto il paio con la colpa grave, per aver non adeguatamente soppesato le molte criticità legate all'impugnazione della rinuncia fatta dalla tali da minare la Per_1 possibilità di successo dell'azione quand'anche correttamente proposta.
Infatti, quella operata dalla era una rinuncia traslativa che aveva Per_1 determinato in realtà l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 478 c.c. Di tali circostanze l'avv. non aveva informato adeguatamente le clienti CP_1 circa gli effetti della rinuncia della in favore del figlio. Valutazione Per_1 quest'ultima, se correttamente effettuata, avrebbe dovuto dissuadere dall'intraprendere il giudizio informando le clienti.
L'avv. , inoltre e sempre sul piano della preventiva CP_1 informazione, non aveva considerato che prima dell'avvio del giudizio che
, e avevano venduto un immobile in Parte_1 Parte_2 CP_2
Conegliano nella qualità di coeredi della così effettuando una Per_2 rinuncia abdicativa all'ipotetico accrescimento per aver riconosciuto la qualità di erede del e conseguentemente precluso l'esercizio di CP_2 qualsiasi azione diretta a negare la qualità di erede del predetto.
Pag. 8 di 20 Per contro, l'avv. ha eccepito che il procedimento n. CP_1
10447/2019 era stato promosso su “espressa richiesta ed insistenza delle sig.re e e contro, il parere negativo, del Parte_1 Parte_2 legale in quanto le stesse avevano avuto assicurazioni che, citati a giudizio, i sig.ri e avrebbero conciliato le varie Per_1 CP_2 controversie”.
L'istruttoria orale svolta ha permesso di corroborare l'assunto del convenuto, dovendo rilevare preliminarmente che l'essere il teste il figlio del convenuto non ne incrina l'attendibilità. Pur avendo il teste collaborato allo studio della controversia, all'epoca era un praticante in attesa di fare la prova orale per l'esame di avvocato, di per sé non intacca la coerenza e la linearità dell'apporto informativo dato.
Sentito all'udienza del 15.3.2022 il teste ha Testimone_1 riferito di aver conosciuto la e la nel 2019 in occasione Parte_1 Parte_2 dei loro accessi presso lo studio professionale, partecipando agli incontri avuti dal padre con le clienti. Il teste ha collocato l'inizio degli incontri nell'estate del 2019 o “un po' prima”. Dato quest'ultimo, coerente con la tempistica della controversia, poiché l'atto di citazione è stato notificato il
7.10.2019 (v. doc. 16 attrici).
Il teste ha riferito di numerosi incontri fatti presso la sala riunioni dello studio tra l'estate del 2019 o “un po' prima” fino all'inizio del 2020 prima del Covid (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 5). Questi incontri sono stati di durata compresa tra i venti minuti o un'ora (“erano incontri che duravano.. potevano essere più brevi come una ventina di minuti, mezz'ora, come degli incontri anche un po' più lunghi di un'ora, un'ora.. adesso non so quantificare, signor Giudice, però, insomma, erano anche degli appuntamenti più lunghi”, v. verbale stenotipico del 15.2.2022, pag. 6). Oltre alle sessioni in presenza, il teste, premesso che la sua stanza è collocata in fronte a quella del padre e che entrambi lavorano con le porte aperte, ha riferito di numerose telefonate fatte dal padre con le clienti: “si parla di un numero comunque cospicuo di telefonate, dove io associavo la telefonata subito a questa problematica perché i discorsi ovviamente capivo che interessavano questa controversia e quindi associavo.. sentivo, insomma, che comunque stava parlando di questo, quindi sì” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 7).
Con riferimento alla natura del contenzioso ed al tenore delle conversazioni tra il professionista e le clienti, il teste ha dichiarato: “… si
Pag. 9 di 20 trattava dell'impugnazione di una rinuncia che era stata formalizzata, raccolta da un notaio, rinuncia all'eredità formalizzata da una erede, una coerede delle due signore, a beneficio del figlio e mi ricordo che appunto la loro intenzione era quella di impugnare questa rinuncia per.. il fine ultimo era quello di ottenere l'accrescimento della propria quota ereditaria. Mi ricordo anche che sin da subito sono state segnalate quelle che erano le difficoltà di questo.. ricordo che, tra l'altro, il procedimento si incardinava in un insieme di contenziosi molto più ampi, loro avevano un altro procedimento mi pare pendenze avviato da un altro legale e chiedevano.. oltre all'avviamento di questo procedimento, erano intenzionate anche a promuoverne uno ulteriore” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 3 e s.).
Sempre a proposito del contenuto dei dialoghi con il professionista, il teste ha aggiunto che “in ogni caso c'erano delle questioni giuridiche sottese che potevano risultare assorbenti quali l'operatività dell'istituto della rappresentazione, prima ancora quello dell'accrescimento, e di conseguenza è ovvio che erano state segnalate le difficoltà di intraprendere questo tipo di procedimento, ma la volontà delle signore è stata ferma a tal punto di insistere in questo procedimento perché nella loro.. facevano presente che la loro.. il fine ultimo era quello di promuovere più azioni giudiziarie possibili per poter in qualche modo creare pressione, a questo punto giudiziaria, nei confronti della coerede, per poter transigere da ultimo le varie controversie che state avviate…” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 4 e s.).
Il teste, riguardo alla prospettazione ad opera del professionista del rischio di perdere la lite ha precisato “Assolutamente sì”, facendo presente anche il rischio di subire una condanna alla rifusione delle spese di lite, ed ha aggiunto “Questo è stato ribadito, mi ricordo, anche dopo avere letto quelle che erano le difese avversarie, dove venivano di fatto ripresentate le eccezioni che avevamo avuto modo di esaminare, che avrebbero potuto essere assorbenti e anche in quella circostanza le signore hanno insistito nel procedere con la controversia, perché avevano questo..” (DOMANDA – Ma erano tutte e due ugualmente determinate o..?) ... Mi pare di ricordare di sì, tutte e due, sì” (v. verbale stenotipico del 15.3.2022, pag. 5).
Dalla narrazione fatta dal teste emerge in modo univoco come il professionista abbia rappresentato alle clienti, non solo nei colloqui di
Pag. 10 di 20 avvio, ma anche in quelli successivi, le molte criticità, anche alla luce delle eccezioni svolte dai convenuti, incluso i rischi di perdere la lite e di subire la condanna alle spese di lite, adducendo le clienti che era loro intenzione di determinare sulle controparti una pressione di tipo giudiziario per potere arrivare ad una transazione. Per quanto si possa stigmatizzare l'uso distorto del processo, se non proprio l'abuso di esso, nondimeno deve ritenersi che nella presente vicenda vi sia stata una consapevole assunzione del rischio che la lite potesse chiudersi con un esito sfavorevole, sì che la scelta di una determinata strategia processuale non può essere foriera di responsabilità da parte del professionista a fronte della preventiva rappresentazione al cliente dei rischi relativi.
In questo contesto, posto che il giudizio è stato definito con il rigetto della domanda svolta dalle attrici sul rilievo che il aveva visto CP_2 riconosciuta la qualità di erede per effetto dell'accettazione tacita dell'eredità della a seguito della vendita fatta in data 18.4.2019 Per_2 insieme alle attrici di una unità immobiliare sita in Conegliano (v. pag. 5 della sentenza 855/2020, doc. 15 attrici), è irrilevante quanto dedotto a proposito dell'erronea qualificazione della rinuncia fatta dalla quale Per_1 atto illecito e non rinuncia traslativa. Le sorti dell'azione proposta discendevano dalla già intervenuta accettazione tacita dell'eredità della da parte del fatta in occasione dell'atto del 18.4.2019 Per_2 CP_2 unitamente alla ed alla , ma come, sopra esposto, le Parte_1 Parte_2 clienti erano state avvertite dell'elevato rischio di soccombenza, rispetto al quale ha prevalso il bisogno di esercitare una pressione giudiziaria, che, nella specie, avrebbe dovuto ritardare l'incameramento della parte del prezzo della vendita del predetto immobile spettante al (v. pag. CP_2
4, doc. 15 citato).
4) Il procedimento rubricato al n. 11628/2019 R.G. Tribunale di
Venezia è stato promosso dall'avv. per la revoca della donazione del CP_1
27.6.2014 di un immobile fatta dalla in favore del Parte_1 CP_2
L'attrice, ferma la duplice contestazione per la violazione dell'obbligo informativo e per la colpa grave nell'impostazione della lite, ha fatto presente che, revocato il mandato alle liti all'avv. , il nuovo CP_1 procuratore ritenendo l'azione infondata concordava con la cliente la rinuncia all'azione. Infatti, la condotta valorizzata ai fini della chiesta revoca era limitata al solo invio della raccomandata del 27.9.2019 da parte del
Pag. 11 di 20 inidonea ad integrare la nozione di ingratitudine per ingiuria, CP_2 tale essendo quella che lede in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario e tale da apparire ripugnante alla coscienza collettiva. Requisiti, questi ultimi, non rinvenibili nella raccomandata del 27.9.2019 con cui il aveva chiesto che: CP_2
✓ gli fosse consegnato 1/3 del prezzo ricavato dalla vendita di un bene ereditario, corrispondente alla sua quota di proprietà;
✓ i beni ereditari fossero gestiti secondo i principi della comunione stante l'assenza di disposizioni testamentarie da eseguire e quindi non ravvisandosi la necessità di una attività da parte dell'esecutore testamentario, alla cui funzione era stata nominata la e, per Parte_1
l'effetto, diffidandola dal porre in essere attività in tale veste.
Diversamente, dalla precedente controversia, l'avv. non ha CP_1 svolto l'eccezione di sopra riferita in merito alla compiutezza dell'attività informativa anche in ordine al rischio di rigetto della domanda.
Nell'ambito di tale procedimento, intervenuta la revoca del mandato all'avv. , il nuovo procuratore della depositava una CP_1 Parte_1 rinuncia all'azione, sì che, dichiarata cessata la materia del contendere, con sentenza 2306/2021 del Tribunale di Venezia (v. doc. 27 attrici), la
è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 in base al principio della soccombenza virtuale attesa la piana CP_2 insussistenza dei presupposti per far luogo alla pretesa revoca della donazione per ingratitudine del donatario.
Al riguardo, la domanda svolta dalla in via riconvenzionale Parte_1 deve essere accolta, fermo restando che la stessa non ha chiesto altresì la risoluzione del contratto di prestazione d'opera così da giustificare una pretesa restitutoria di quanto in tesi versato.
Come si ricava dalla sentenza 2306/2021 gli elementi valorizzati al fine di promuovere la domanda di revoca della donazione erano totalmente distonici rispetto a quanto previsto dall'art. 801 c.c.: “dalla semplice lettura della diffida in parola non si scorgono parole od espressioni volte a configurare «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e
d'irrispettosità della dignità del donante» (Cass. 8752/2012), ma si percepisce semmai un disappunto del convenuto, coerede della relitta eredità della defunta signora circa la modalità di gestione del Per_3 comune patrimonio ereditario da parte dell'attrice, la quale avrebbe versato
Pag. 12 di 20 su un proprio conto corrente personale quanto ricavato dalla vendita dei beni caduti in eredità, omettendo di corrispondere agli altri coeredi la quota di loro spettanza. Tale missiva, dunque, non può integrare i presupposti di cui all'art. 801 c.c., non configurando la stessa un'offesa all'onore ed al decoro della persona della donante – attrice, - essendo peraltro predetta missiva indirizzata solo a quest'ultima e non resa nota a terzi -, né tantomeno foriera di nocumento al di lei patrimonio, limitandosi la richiesta del donatario – coerede a vedersi riconosciuta la quota di propria spettanza sul ricavato della vendita del cespite immobiliare appartenuto alla de cuius”.
Deve, pertanto, ritenersi integrato il duplice rilievo sollevato dall'attrice per non essere stata informata a proposito dei rischi connessi alla controversia e per non aver il professionista valutato adeguatamente l'irrilevanza delle ragioni addotte a sostegno della revoca.
Sul piano della perimetrazione del pregiudizio ai sensi dell'art. 1223 c.c. devono essere prese in considerazione le spese di lite a cui la è Parte_1 stata condannata: euro 2.768,00 per compensi di avvocato, euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Totale dovuto euro 3.791,86, di cui euro 545 per esborsi, euro 2.768 per compenso professionale, euro 415,2 per spese generali ed euro 63,66 per cassa previdenziale. Per contro, nel computo non può essere compresa l'iva, che si applica in sede di rivalsa, sì che, non avendo l'attrice provato di aver assolto al relativo pagamento, non è possibile includerla nell'ambito della liquidazione del danno.
Ancora, dal computo del danno deve essere escluso il compenso preteso dall'odierno procuratore dell'attrice in autoliquidazione maturato in epoca successiva nella difesa della parte, posto che non risulta emesso nemmeno un preavviso di parcella. A ciò deve aggiungersi che, alla luce di quanto rappresentato sarebbe stato più ragionevole provvedere alla rinuncia agli atti del giudizio nell'immediatezza dell'avvicendamento nel mandato, così riducendo la liquidazione delle spese alle sole fasi di studio ed introduttiva, nel caso di non accettazione (della rinuncia agli atti) a spese compensate.
Per essere quello risarcitorio un debito di valore, l'importo di euro
3.791,86 deve essere attualizzato in euro 4.246,88.
Rigettata la domanda svolta dalle attrici in relazione all'opera prestata dall'avv. nel procedimento n. 10447/2019 R.G. Tribunale CP_1
Pag. 13 di 20 di Venezia, deve essere accolta quella avanzata da in Parte_1 relazione all'opera prestata dal convenuto nel procedimento n. 11628/2019
R.G. Tribunale di Venezia e, per l'effetto, deve essere Controparte_1 condannato al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
4.264,88, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda
(31.5.2021) di euro 3.715,05 e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo.
5) Osserva il giudicante come la determinazione all'attualità del danno sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla
Cassazione nell'ambito dei debiti valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n. 12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-
1990, n. 6209). Sta di fatto che negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova (come nel caso di specie), sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che, in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 24-10-2007, n. 22347; 24.9.2017, n. 22451; 8-11-2016, n.
22607; 16-11-2005, n. 23225).
Sennonché, tale ricostruzione vale con riferimento alla richiesta di riconoscimento degli interessi c.d. compensativi a far tempo dall'evento di danno. Altro e ben diverso ragionamento, invece, può essere fatto per
Pag. 14 di 20 quanto concerne gli interessi moratori a decorrere dalla data della domanda alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 1284, comma 4°, c.c.
Al riguardo è stato statuito che “Il saggio d'interesse legale pari a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, a valere dal momento della proposizione della domanda giudiziale, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale abbia ad oggetto
l'inadempimento di un accordo contrattuale” (cfr. Cass. 25-03-2019, n.
8289; 7.11.2018, n. 28409), poiché “l'incipit della disposizione normativa di cui art. 1284 comma 4°, c.c., aggiunto dall'art. 17, comma 1°, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre
2014, n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), in effetti abbia la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti. Dunque, sia la struttura letterale della norma, sia la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell'incipit quale delimitazione all'applicabilità della disposizione in questione. Ciò esclude che la citata proposizione iniziale della norma de qua abbia natura di mero inciso per far salva l'autonomia delle parti - già fatta salva in apposita norma - in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d'interesse unicamente all'avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte”.
Contro tale interpretazione, come acutamente osservato in dottrina, non è sufficiente far leva sull'inciso iniziale della disposizione “Se le parti non ne hanno determinato la misura” per ritenere che l'intera disciplina si muova nell'area dell'obbligazione contrattuale. Infatti, sul piano interpretativo non è possibile trarre da una proposizione limitativa (“Se le parti non ne hanno determinato la misura”) di un effetto normativo che sia
Pag. 15 di 20 possibile ricavare l'ambito di quest'ultimo. “L'effetto potrebbe infatti avere una portata sua propria, e questo vuol dire che sarà la proposizione limitativa a valere nel proprio ristretto ambito. Più semplicemente, dalla facoltà di stabilire nei rapporti contrattuali un tasso convenzionale in deroga all'effetto legale si ricava non che l'effetto legale sia limitato a tali obbligazioni, ma che il limite riguarda invece la deroga”.
Per converso, non è possibile addurre a sostegno della vis espansiva della proposizione limitativa che, diversamente opinando, l'art. 1284, comma 4°, c.c. «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio di interesse superiore a quello legale statuito dalle parti». Infatti, sempre come osservato dalla stessa dottrina, “mentre l'art. 1224 c.c. detta il regime degli interessi in ragione della mora del debitore, l'art. 1284, comma 4°, c.c. regola il regime degli interessi in funzione della proposizione della domanda. Non si occupa di imporre comunque il rispetto dell'interesse legale (quale che sia la sua misura) in sostituzione di eventuali tassi superiori in precedenza dovuti, bensì si limita a stabilire quale sia la misura del saggio dell'interesse legale una volta che il credito sia azionato in giudizio”. In breve, di là dalla questione dell'applicabilità, o no, della disciplina di derivazione comunitaria in funzione della natura dell'operazione, il legislatore ha prefigurato un forte incentivo all'adempimento a carico del debitore di portata generalizzata.
Come osservato da altra attenta dottrina, la norma in esame contiene una regola (“dalla domanda sono dovuti interessi maggiorati”) ed una eccezione (“dalla domanda sono dovuti gli interessi convenzionali”), ma “il presupposto di tale eccezione è che le parti abbiano pattuito interessi convenzionali”. Da ciò deriva che “il presupposto dell'eccezione non può mai essere il presupposto anche della regola, altrimenti
l'eccezione non avrebbe senso … Ma l'espressione 'se le parti non ne hanno determinato la misura' è per l'appunto il presupposto per l'applicazione dell'eccezione, non della regola generale. La Corte di Cassazione invece ha preteso di estrarre dal fondamento fattuale dell'eccezione, il presupposto applicativo della regola”.
Più di recente, il Supremo collegio (Cass. 3.1.2023, n. 61) in dialogo fecondo con la dottrina ha stabilito che “L'art. 1284, comma 4°, c.c.
Pag. 16 di 20 individua il tasso degli interessi applicabile (salva diversa disposizione legale o sovranazionale) a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di matrice contrattuale”. Tale conclusione è stata fondata primariamente su una interpretazione finalistica della norma, la quale è stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu «deflativa» del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre”.
Sul piano logico-giuridico, è stato osservato, “le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4,
c.c. riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra… Anche riconoscendo alla norma in esame
(1284, comma 4°, c.c. n.d.r..) il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.” Sul piano sistematico, è stato aggiunto che “… anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed
Pag. 17 di 20 eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale «ordinario» di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c. implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale”.
Poco prima di tale ultima pronuncia, sia pure in materia di crediti di professionisti legali (v. Cass.16.3.2022, n. 8611) è stato affermato che “… nel nostro ordinamento non è stato riproposto il principio romanistico in illiquidis non fit mora … sussiste la mora del debitore e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere al fatto doloso o colposo, quale è il suo legittimo comportamento processuale per avere egli a torto contestato la propria obbligazione. Ne consegue che la sentenza ovvero l'ordinanza che liquidano l'obbligazione inadempiuta legittimamente stabiliscono la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio, sempre che la stessa permetta al debitore di comprendere le ragioni in base alle quali il pagamento gli viene richiesto. La liquidità del credito non è … un requisito per la mora, anche nel caso in cui ad essere oggetto della domanda sia un'obbligazione di valuta, quale il credito professionale dell'avvocato.
Infatti, ancorché la mora presupponga la colpa del debitore, tale colpa va esclusa nel caso in cui il debitore sia impossibilitato in maniera assoluta, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a quantificare la prestazione dovuta, ma non anche nel diverso caso in cui, pur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell'avvenuto espletamento e nella qualificazione”.
Combinando queste due ultime pronunce, ma tenendo a mente quanto detto a proposito della possibilità di cumulo tra interessi e rivalutazione nelle obbligazioni di valore si può dire che:
Pag. 18 di 20 a. nei debiti di valore il ricorso agli interessi è una mera modalità di liquidazione del danno e questo osta al cumulo di rivalutazione ed interessi dalla data del fatto in assenza di prova resa dal creditore circa l'impiego più remunerativo dell'equivalente pecuniario se lo avesse tempestivamente ricevuto (cfr. Cass. Cass. 16.2.2023, n. 4938; 24-10-
2007, n. 22347; 24.9.2017, n. 22451; 8-11-2016, n. 22607; 16-11-2005,
n. 23225);
b. nel nostro ordinamento non vale il principio in illiquidis non fit mora, tanto più che la condotta del debitore non si giustifica laddove esistano dei parametri per la determinazione (v. tabelle di origine pretoria o predeterminazione legislativa dei parametri di liquidazione) e in materia di fatti illeciti il debitore è in mora dalla data del fatto ex art. art. 1219 c.c.;
c. non esistono ragioni di ordine logico-giuridico, sistematico e finalistico per limitare il campo di applicazione dell'art. 1284, comma 4°, c.c. alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale (Cass. 61/2023).
Da ciò deriva che anche per i debiti di valore, senza per questo attingere all'argomento della naturale fruttuosità del denaro, si possono riconoscere gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla data della domanda. Così facendo, non si entra in contrasto con quanto detto a proposito del cumulo di interessi e rivalutazione dalla data del fatto, dovendo il creditore provare il danno da lucro cessante se avesse potuto disporre dell'equivalente pecuniario sin dalla del fatto, perché altrimenti il danno sarebbe in re ipsa.
Riconoscere il predetto tasso d'interesse dalla data della domanda consegue ad una predeterminazione ex lege in chiave sanzionatoria rispetto a condotte dilatorie del debitore. In altri termini, vale la stessa logica del
1224 c.c. di predeterminazione forfetizzata del danno da parte del legislatore. Detta soluzione, peraltro, appare coerente con la finalità della disposizione in esame, la quale prevede che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, manifestandosi in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, intendendo in ogni caso assicurare che la
Pag. 19 di 20 durata del processo non possa andare a danno del creditore (v. Cass.
8611/2022; 61/2023).
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, ponendo il residuo liquidato come da dispositivo in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014, a carico del convenuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda svolta dalle attrici in relazione all'opera prestata convenuto nel procedimento n. 10447/2019 R.G. Tribunale di Venezia;
2. accoglie la domanda avanzata da in relazione all'opera Parte_1 prestata dal convenuto nel procedimento n. 11628/2019 R.G. Tribunale di Venezia e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 4.264,88, oltre gli Parte_1 interessi al tasso ex art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda (31.5.2021) di euro
3.715,05 e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo;
3. compensa per la metà le spese di lite e condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di del residuo, liquidato in euro 72,75 Parte_1 per esborsi ed euro 2.538,5 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa se dovuti per legge;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva.
Venezia, li 15.1.2024
Il Giudice Unico
Roberto Simone
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