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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1686/2021 R.G. promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Foti, giusta procura in atti
- OPPONENTE - contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Davide Perrotta, giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2021 – RG. 6577/2020, emesso dal Tribunale di Foggia in data 27.01.2021, su ricorso della , per il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di euro 50.107,93, oltre interessi di mora e spese di procedura monitoria, a titolo di fornitura di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione, l'intimata ha eccepito l'illegittimità del credito vantato in sede monitoria da con riferimento alla fattura n. T000035014 del 15.02.2016 di euro 44.674,69 - CP_1 contestandone la debenza sia a titolo di CMOR per l'importo di euro 12.618,75 che per l'arbitrarietà del calcolo dei consumi irregolari - nonché la violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, Ha concluso, pertanto, in via principale, per sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca ed, in via subordinata, accertato il credito vantato dall'opposta con riserva di gravame, per sentir provvedere con sentenza CP_1 sulla dedotta pretesa creditoria, riducendo le avverse pretese entro i limiti del credito provato e revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, con condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 6.12.2021, si è costituita in giudizio la CP_1 insistendo preliminarmente nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, laddove ritenuto fondato quanto rilevato dall'opposta rispetto all'importo richiesto a titolo di indennizzo CMOR della fattura n. T000035014, ha chiesto concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per il limitato importo di euro 37.489,18, pari alla differenza tra il credito ingiunto (euro 50.107,93) e l'importo richiesto a titolo di indennizzo CMOR (euro 12.618,75); nel merito ha concluso per il rigetto del giudizio di opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Concessa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 37.489,18, oltre interessi e accessori come liquidati in decreto (v. Ord. del 13.01.2022), espletata con esito negativo la procedura di mediazione, non accolta da parte opponente la proposta conciliativa formulata, ex art. 185 bis c.p.c., dal G.I. all'epoca assegnatario del procedimento, dott.ssa Diletta Calò, del seguente tenore:” rinuncia da parte dell'opponente agli atti del giudizio e contestuale accettazione da parte dell'opposta, con definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di cui all'ordinanza ex art. 648 c.p.c.; - spese di lite interamente compensate tra le parti”, la causa, in mancanza di richieste istruttorie, viene decisa dalla scrivente alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Giova osservare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo implica una domanda di accertamento negativo per il credito azionato e contestato: come sancito dalla Corte di legittimità, nel rito di opposizione a decreto si determina infatti un'inversione solo formale della posizione processuale delle parti, spettando dunque all'opposta, che è l'attrice sostanziale della presente controversia, fornire prova del suo credito in punto di an e di quantum debeatur;
onde l'onere di allegare e provare il credito incombe su chi si rivendica creditore (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
12.12.2014 n. 26158) .
pagina 2 di 6 In ordine al criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione contrattuale di adempimento svolta da contro lo stesso è regolato dal combinato disposto degli artt. CP_1 Parte_1
1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, per cui incombe su chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente;
ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto;
eguale distribuzione dell'onere della prova, a parti invertite, si ha quando il debitore a sua volta eccepisca l'inadempimento, totale o parziale, dell'altro contraente (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso, Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361).
Quanto precede va, naturalmente, coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica di cui agli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). In proposito, va osservato che il predetto principio di
"non contestazione" consacrato nel novellato art. 115,1. comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666; Trib. Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498;
Trib. Siena 11/12/2019 n. 1261).
Tanto premesso, va osservato che parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente, mentre ossia l'attrice in senso sostanziale, non ha allegato né provato adeguatamente Controparte_2 il fondamento della domanda di opposizione anche con riferimento alla richiesta di pagamento dell'importo di € 12.618,75 dovuto a titolo di indennizzo di morosità (c.d. CMor) per cui non è stata concessa la provvisoria esecuzione.
Ciò posto, nel caso di specie è documentalmente provato che il rapporto negoziale tra le parti risulta regolato da contratto concluso mediante accettazione, da parte della della proposta di Parte_1 fornitura proveniente dalla in data 14.03.2013 (all. 1 prod. monitoria) e della sottoscrizione CP_1 delle condizioni tecnico- economiche di fornitura del servizio di energia elettrica, allegata al modulo di adesione;
pertanto le fatture prodotte in giudizio e relative ai costi e consumi della fornitura di energia elettrica erogata dalla opposta (all. A 2 della comparsa di risposta) riguardano prestazioni contrattuali che trovano la loro fonte nel contratto scritto allegato, e non disconosciuto, con cui, fra l'altro, l'opponente ha dichiarato di conoscere ed accettare le condizioni generali relative alla fornitura del servizio.
La inoltre, ha fornito riscontro alla pretesa creditoria azionata, producendo in fase monitoria CP_1
l'estratto conto notarile (nel quale sono riportate le fatture emesse a carico dell'opponente), come tale sufficiente, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, e la lettera di diffida (2.7.2019) con cui ha chiesto all'opponente il pagamento del complessivo importo di euro 50.107,93 per le fatture rimaste insolute.
Anche sotto questo profilo non va sottaciuto che, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634
c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (ex multis Cass. 2001/
4638).
pagina 3 di 6 Tale documentazione è stata integrata da parte opposta in questa sede con il rinnovato deposito delle fatture oggetto di richiesta monitoria, relative al rapporto di fornitura di energia elettrica presso l'immobile sito in Rodi Garganico (FG), Località Pietre Nere SNC e della documentazione afferente all'accertato prelievo irregolare.
Dai documenti richiamati, e non contestati e/o disconosciuti nel corso del giudizio, si evince pertanto la prova dell'effettiva esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della fondatezza nel merito dell'azione contrattuale promossa dalla società opposta con il rito monitorio.
In ordine poi al quantum debeatur , oggetto della pretesa monitoria, va osservato prima di tutto che la documentazione allegata da parte opponente non è idonea a comprovare l'estinzione del debito per l'importo di euro 12.618,75, richiesto a titolo di CMOR per la morosità pregressa nei confronti della precedente società erogatrice del servizio di energia elettrica ( ; ed invero l'accordo Parte_2 transattivo (all. atto di opposizione), peraltro privo di intestazione, è incompleto;
inoltre non vi è traccia di avvenuti pagamenti a titolo di CMOR effettuati dalla società alla società Parte_1 erogatrice uscente;
infine, anche la “schermata portale gestore sistema indennitario con esito Cmor” (dep. in data 6.1.2022) sullo stato della pratica tra la opponente e la società erogatrice uscente, priva di alcun elemento di identificazione se non per il numero di POD, non comprova affatto l'estinzione del debito a titolo di CMOR da parte dell'opponente, dimostrando piuttosto la definizione dei rapporti tra le due società erogatrici di energia elettrica ma nulla sui rapporti tra la opposta e la la Parte_1
Va infine osservato che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di merito, il corrispettivo Cmor è una forma di indennizzo e non è quindi un passaggio di debito, ma un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato. Ciò significa che il fornitore uscente ha comunque la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito totale vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già attivata la procedura di Cmor di indennizzo. È inoltre previsto l'annullamento del Cmor laddove il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente con restituzione dell'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento cfr Trib. Bologna 740/2022).
Ne deriva, che all'eventuale pagamento da parte dell'odierna opponente del credito azionato dinanzi al
Tribunale di Brescia – laddove relativo alla pregressa morosità nei confronti di per i Parte_3 contratti di fornitura di gas ed energia elettrica – conseguirebbe in ogni caso il diritto della stessa opponente di ripetere da le somme versate a titolo di “CMOR” in esecuzione della presente Parte_3 pronuncia.
In ordine poi al residuo della somma ingiunta che viene determinato sulla base dei consumi di energia elettrica rilevati ed imputati alla opponente a seguito di prelievi irregolari accertati con verbale n.
326/2014 del 28.11.2014, va osservato che lo stesso non è stato tuttavia oggetto di debita e specifica contestazione da parte opponente nel corso del giudizio, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. Ed invero, nell'atto introduttivo è stato genericamente affermato che la società nel periodo Parte_1 gennaio-novembre 2014 durante il quale il punto di prel. POD IT001E04332137 era associato a è CP_1 stata inattiva per cui non può essere giustificato un simile consumo. Rispetto alle generiche ed evasive asserzioni difensive, l'opponente non ha indicato tuttavia le ragioni specifiche delle singole contestazioni ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., con la conseguenza che la fattispecie in esame sotto il profilo del quantum debeatur deve ritenersi non contestata.
pagina 4 di 6 Nemmeno in sede di prima memoria ex 183 c.p.c., ha ritenuto di precisare alcunchè, né Parte_1 ha assunto una contestazione specifica sulla avversa allegazione, avendo di fatto rinunciato al deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
In definitiva, mentre la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, la debitrice opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, tenuto conto anche della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione e dell'omessa articolazione di mezzi istruttori.
Ne consegue, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, che i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'opponente al pari degli importi ivi indicati.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 27/2021– RG. 6577/2020 emesso dal Tribunale di Foggia in data 5.1.2021 deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e successive integrazioni, in ragione dei valori minimi tariffari considerando l'attività difensiva espletata e non ravvisandosi questioni di particolare complessità.
Non sussistono, infine, i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'opposta - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo all'opponente (cfr. Cass. 11229/2019, Cass. SS. UU. 9912/2018, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e rende definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27/2021 emesso dal Tribunale di Foggia in data 5.1.2022 nel procedimento n. R.G. 6577/2020;
2.condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della opposta nella misura di euro 7.052,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi nei confronti del difensore, avv. David Perrotta, dichiaratosi pagina 5 di 6 antistatario.
Foggia, 14.1.2025
Il G.O.T. – avv .Ermelinda Inchingolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1686/2021 R.G. promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Foti, giusta procura in atti
- OPPONENTE - contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Davide Perrotta, giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2021 – RG. 6577/2020, emesso dal Tribunale di Foggia in data 27.01.2021, su ricorso della , per il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di euro 50.107,93, oltre interessi di mora e spese di procedura monitoria, a titolo di fornitura di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione, l'intimata ha eccepito l'illegittimità del credito vantato in sede monitoria da con riferimento alla fattura n. T000035014 del 15.02.2016 di euro 44.674,69 - CP_1 contestandone la debenza sia a titolo di CMOR per l'importo di euro 12.618,75 che per l'arbitrarietà del calcolo dei consumi irregolari - nonché la violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, Ha concluso, pertanto, in via principale, per sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca ed, in via subordinata, accertato il credito vantato dall'opposta con riserva di gravame, per sentir provvedere con sentenza CP_1 sulla dedotta pretesa creditoria, riducendo le avverse pretese entro i limiti del credito provato e revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, con condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 6.12.2021, si è costituita in giudizio la CP_1 insistendo preliminarmente nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, laddove ritenuto fondato quanto rilevato dall'opposta rispetto all'importo richiesto a titolo di indennizzo CMOR della fattura n. T000035014, ha chiesto concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per il limitato importo di euro 37.489,18, pari alla differenza tra il credito ingiunto (euro 50.107,93) e l'importo richiesto a titolo di indennizzo CMOR (euro 12.618,75); nel merito ha concluso per il rigetto del giudizio di opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Concessa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 37.489,18, oltre interessi e accessori come liquidati in decreto (v. Ord. del 13.01.2022), espletata con esito negativo la procedura di mediazione, non accolta da parte opponente la proposta conciliativa formulata, ex art. 185 bis c.p.c., dal G.I. all'epoca assegnatario del procedimento, dott.ssa Diletta Calò, del seguente tenore:” rinuncia da parte dell'opponente agli atti del giudizio e contestuale accettazione da parte dell'opposta, con definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di cui all'ordinanza ex art. 648 c.p.c.; - spese di lite interamente compensate tra le parti”, la causa, in mancanza di richieste istruttorie, viene decisa dalla scrivente alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Giova osservare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo implica una domanda di accertamento negativo per il credito azionato e contestato: come sancito dalla Corte di legittimità, nel rito di opposizione a decreto si determina infatti un'inversione solo formale della posizione processuale delle parti, spettando dunque all'opposta, che è l'attrice sostanziale della presente controversia, fornire prova del suo credito in punto di an e di quantum debeatur;
onde l'onere di allegare e provare il credito incombe su chi si rivendica creditore (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
12.12.2014 n. 26158) .
pagina 2 di 6 In ordine al criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione contrattuale di adempimento svolta da contro lo stesso è regolato dal combinato disposto degli artt. CP_1 Parte_1
1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, per cui incombe su chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente;
ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto;
eguale distribuzione dell'onere della prova, a parti invertite, si ha quando il debitore a sua volta eccepisca l'inadempimento, totale o parziale, dell'altro contraente (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso, Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361).
Quanto precede va, naturalmente, coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica di cui agli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). In proposito, va osservato che il predetto principio di
"non contestazione" consacrato nel novellato art. 115,1. comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666; Trib. Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498;
Trib. Siena 11/12/2019 n. 1261).
Tanto premesso, va osservato che parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente, mentre ossia l'attrice in senso sostanziale, non ha allegato né provato adeguatamente Controparte_2 il fondamento della domanda di opposizione anche con riferimento alla richiesta di pagamento dell'importo di € 12.618,75 dovuto a titolo di indennizzo di morosità (c.d. CMor) per cui non è stata concessa la provvisoria esecuzione.
Ciò posto, nel caso di specie è documentalmente provato che il rapporto negoziale tra le parti risulta regolato da contratto concluso mediante accettazione, da parte della della proposta di Parte_1 fornitura proveniente dalla in data 14.03.2013 (all. 1 prod. monitoria) e della sottoscrizione CP_1 delle condizioni tecnico- economiche di fornitura del servizio di energia elettrica, allegata al modulo di adesione;
pertanto le fatture prodotte in giudizio e relative ai costi e consumi della fornitura di energia elettrica erogata dalla opposta (all. A 2 della comparsa di risposta) riguardano prestazioni contrattuali che trovano la loro fonte nel contratto scritto allegato, e non disconosciuto, con cui, fra l'altro, l'opponente ha dichiarato di conoscere ed accettare le condizioni generali relative alla fornitura del servizio.
La inoltre, ha fornito riscontro alla pretesa creditoria azionata, producendo in fase monitoria CP_1
l'estratto conto notarile (nel quale sono riportate le fatture emesse a carico dell'opponente), come tale sufficiente, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, e la lettera di diffida (2.7.2019) con cui ha chiesto all'opponente il pagamento del complessivo importo di euro 50.107,93 per le fatture rimaste insolute.
Anche sotto questo profilo non va sottaciuto che, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634
c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (ex multis Cass. 2001/
4638).
pagina 3 di 6 Tale documentazione è stata integrata da parte opposta in questa sede con il rinnovato deposito delle fatture oggetto di richiesta monitoria, relative al rapporto di fornitura di energia elettrica presso l'immobile sito in Rodi Garganico (FG), Località Pietre Nere SNC e della documentazione afferente all'accertato prelievo irregolare.
Dai documenti richiamati, e non contestati e/o disconosciuti nel corso del giudizio, si evince pertanto la prova dell'effettiva esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della fondatezza nel merito dell'azione contrattuale promossa dalla società opposta con il rito monitorio.
In ordine poi al quantum debeatur , oggetto della pretesa monitoria, va osservato prima di tutto che la documentazione allegata da parte opponente non è idonea a comprovare l'estinzione del debito per l'importo di euro 12.618,75, richiesto a titolo di CMOR per la morosità pregressa nei confronti della precedente società erogatrice del servizio di energia elettrica ( ; ed invero l'accordo Parte_2 transattivo (all. atto di opposizione), peraltro privo di intestazione, è incompleto;
inoltre non vi è traccia di avvenuti pagamenti a titolo di CMOR effettuati dalla società alla società Parte_1 erogatrice uscente;
infine, anche la “schermata portale gestore sistema indennitario con esito Cmor” (dep. in data 6.1.2022) sullo stato della pratica tra la opponente e la società erogatrice uscente, priva di alcun elemento di identificazione se non per il numero di POD, non comprova affatto l'estinzione del debito a titolo di CMOR da parte dell'opponente, dimostrando piuttosto la definizione dei rapporti tra le due società erogatrici di energia elettrica ma nulla sui rapporti tra la opposta e la la Parte_1
Va infine osservato che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di merito, il corrispettivo Cmor è una forma di indennizzo e non è quindi un passaggio di debito, ma un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato. Ciò significa che il fornitore uscente ha comunque la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito totale vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già attivata la procedura di Cmor di indennizzo. È inoltre previsto l'annullamento del Cmor laddove il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente con restituzione dell'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento cfr Trib. Bologna 740/2022).
Ne deriva, che all'eventuale pagamento da parte dell'odierna opponente del credito azionato dinanzi al
Tribunale di Brescia – laddove relativo alla pregressa morosità nei confronti di per i Parte_3 contratti di fornitura di gas ed energia elettrica – conseguirebbe in ogni caso il diritto della stessa opponente di ripetere da le somme versate a titolo di “CMOR” in esecuzione della presente Parte_3 pronuncia.
In ordine poi al residuo della somma ingiunta che viene determinato sulla base dei consumi di energia elettrica rilevati ed imputati alla opponente a seguito di prelievi irregolari accertati con verbale n.
326/2014 del 28.11.2014, va osservato che lo stesso non è stato tuttavia oggetto di debita e specifica contestazione da parte opponente nel corso del giudizio, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. Ed invero, nell'atto introduttivo è stato genericamente affermato che la società nel periodo Parte_1 gennaio-novembre 2014 durante il quale il punto di prel. POD IT001E04332137 era associato a è CP_1 stata inattiva per cui non può essere giustificato un simile consumo. Rispetto alle generiche ed evasive asserzioni difensive, l'opponente non ha indicato tuttavia le ragioni specifiche delle singole contestazioni ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., con la conseguenza che la fattispecie in esame sotto il profilo del quantum debeatur deve ritenersi non contestata.
pagina 4 di 6 Nemmeno in sede di prima memoria ex 183 c.p.c., ha ritenuto di precisare alcunchè, né Parte_1 ha assunto una contestazione specifica sulla avversa allegazione, avendo di fatto rinunciato al deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
In definitiva, mentre la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, la debitrice opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, tenuto conto anche della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione e dell'omessa articolazione di mezzi istruttori.
Ne consegue, in difetto di specifica contestazione e di idonea prova contraria, che i consumi dettagliatamente indicati in ogni singola fattura devono ritenersi effettivamente imputabili all'opponente al pari degli importi ivi indicati.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 27/2021– RG. 6577/2020 emesso dal Tribunale di Foggia in data 5.1.2021 deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e successive integrazioni, in ragione dei valori minimi tariffari considerando l'attività difensiva espletata e non ravvisandosi questioni di particolare complessità.
Non sussistono, infine, i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'opposta - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo all'opponente (cfr. Cass. 11229/2019, Cass. SS. UU. 9912/2018, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e rende definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27/2021 emesso dal Tribunale di Foggia in data 5.1.2022 nel procedimento n. R.G. 6577/2020;
2.condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della opposta nella misura di euro 7.052,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi nei confronti del difensore, avv. David Perrotta, dichiaratosi pagina 5 di 6 antistatario.
Foggia, 14.1.2025
Il G.O.T. – avv .Ermelinda Inchingolo
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