Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 24/06/2025, n. 12440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12440 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2022, proposto da Edilvi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cicoria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;
per l'annullamento
della nota del 30.11.2021, ricevuta dalla ricorrente via PEC in pari data, con oggetto: “ Istanza di applicazione dell'art. 56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, prot. SE/A20200151198 del 28 agosto 2020 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4, prot. SE/P20190006756 del 30 gennaio 2019 ”, con cui è stato comunicato alla ricorrente che “ l'istanza diretta all'annullamento del provvedimento di rigetto prot. n. SE/P20190006756 del 30 gennaio 2019 è improcedibile e comunque inammissibile e non accoglibile ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
nonché per l’accertamento
- del diritto della società Edilvi S.p.A. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4,
e la condanna
- del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026014R391_rev1#4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente, attiva nella realizzazione di progetti di efficienza energetica, agisce con il presente ricorso per l’annullamento della nota indicata in epigrafe, con cui il SE ha rigettato l’istanza di riesame del precedente provvedimento di diniego della RVC n. 0169925026014R391_rev1#4.
1.1. Va premesso in fatto che tale impugnazione si colloca a valle dell’impugnazione dell’originario provvedimento di diniego, incardinata sub RG n. 5030/2019, il cui esame di merito è stato fissato alla medesima udienza.
In fatto, il ricorrente rappresenta che:
- che l’intervento è stato attivato il 3.4.2012 ed è stato oggetto di monitoraggio nei cinque anni successivi, che il 3.6.2014 presentava la prima RVC al SE e che – a seguito di integrazioni documentali – riceveva infine esito positivo il 26.9.2014;
- che presentava ulteriori RVC in relazione ai successivi periodi di monitoraggio, con esito positivo, sino al ricevimento della comunicazione del 10.7.2018 con cui il SE rappresentava come, in relazione alla RVC relativa all’ultimo periodo di rendicontazione, la documentazione non fosse esaustiva;
- a seguito di integrazioni documentali, il SE inviava con nota del 12.10.2018 un preavviso di rigetto rappresentando che, dall’analisi della documentazione e delle osservazioni trasmesse, la RVC R391_rev1#4 non sarebbe stata conforme alle previsioni normative del D.M. 28 dicembre 2012;
- che, malgrado richieste di proroga e l’impegno diligente, non riusciva in particolare ad ottenere dal condominio interessato la documentazione relativa alla c.d. “ liberatoria ” (ossia, “ documentazione (…) che [attestasse]la volontà dei condomini a delegare l’amministratore di Condominio per la richiesta di titoli ”);
- che infine il SE rigettava la RVC relativa al menzionato periodo di monitoraggio (R391_Rev1#4), che la ricorrente impugnava con ricorso sub RG n. 5030/2019.
1.2. Successivamente, parte ricorrente formulava istanza di applicazione dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020, ai fini della revoca del provvedimento di rigetto.
Con provvedimento del 30.11.2021, il SE comunicava che “ l’istanza diretta all’annullamento del provvedimento di rigetto prot. n. SE/P20190006756 del 30 gennaio 2019 è improcedibile e comunque inammissibile e non accoglibile ” (doc. 1).
1.3. Il presente ricorso si limita a profili di illegittimità propri del rigetto dell’istanza di riesame, a sostegno dei quali il ricorrente deduce:
I) “ Violazione dell’art. 20, comma 1 della L. 241/1990 con riferimento all’istanza presentata da Edilvi S.p.A. ai sensi degli articoli 42, comma 3 del d.lgs. n. 28/2011 e 56 del c.d. “Decreto Semplificazioni”, per essersi già perfezionato il silenzio assenso sull’istanza con conseguente inefficacia del provvedimento del 30.11.2021 ex art. 2, comma 8bis della L. 241/1990 ”, con cui ritiene che il termine “annullamento” previsto nella norma di cui all’art. 56, co. 8, d.l. n. 76/2020 includa anche i provvedimenti di rigetto, come è quello di cui alla nota SE/P20190006756 del 30 gennaio 2019 e che in virtù del silenzio assenso formatosi sull’istanza, la stessa debba intendersi accolta;
II) “ Violazione degli articoli 5, 12 e 16 delle Linee Guida Allegato A della Deliberazione ARERA del 27 ottobre 2011 n. EEN9/11 - Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, 1° protocollo addizionale alla Cedu - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Falsità dei presupposti - Violazione ed erronea applicazione dell’art. 43, commi 3, 3-bis e 3 -ter del d.lgs. n. 28/2011 nonché dell’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ”, con cui contesta il presupposto erroneo su cui si fonda, ossia la lacunosità della documentazione prodotta in sede di richiesta di beneficio, ritenuta tale sulla base di una normativa sopravvenuta (D.M. 11 ottobre 2017) alla prima richiesta di certificazione e non applicabile; ritiene inoltre che sia erronea la motivazione alla base del rigetto di riesame, ricadendo nell’ambito applicativo dell’art. 56 anche il provvedimento di rigetto;
III) “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza - Irregolarità del procedimento per violazione degli articoli 8 e 18- bis della L. 241/1990 - Violazione del procedimento e difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, della L. n. 241/1990 - Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - Difetto di motivazione – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione ”, con cui infine censura la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, avendo il SE omesso di rendere note le ragioni del rigetto prima dell’atto impugnato, nonché contesta il difetto di motivazione del rigetto del riesame, in quanto non vi è alcuna motivazione in merito alla situazione fattuale e ai presupposti per l’applicabilità dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
1.4. Si è costituito il SE per resistere al ricorso.
1.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in vista della trattazione del merito del ricorso.
2. - Alla udienza straordinaria di smaltimento del giorno 30.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. - Il ricorso è infondato per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. Va premesso in diritto che con l’introduzione dell'art. 56, co. 7 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale "), è stato modificato l'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ai sensi del novellato art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 (nella versione risultante dalla modifica apportata dall’art. 56, comma 7 del D.L. n. 76/2020), “ nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il SE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate ”. Il comma 8 del predetto art. 56 del D.L. n. 76/2020, ha disposto altresì: “ le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del SE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ”.
In data 28 settembre 2020, la Società ha presentato al GS “ Istanza ai sensi dell'art. 56, commi 7 e 8, del D.L. n. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011 per la revoca dei provvedimenti emanati dal del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., segnatamente, di: annullamento d'ufficio (prot. SE/P20180041895 e prot. SE/P20180041896), decadenza (prot. SE/P20190008741) e rigetto (prot. SE/P20190006756); nonché di tutti gli atti e provvedimenti emessi dal medesimo Ente e impugnati innanzi al tar Lazio – Roma nell’ambito dei rispettivi procedimenti R.G. nn.: 13739/2018, 10055/2018, 5266/2019, 5030/2019, compresa la relativa richiesta di restituzione dei titoli conseguiti con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0169925026016R459, n. 0169925026016R460, n. 0169925026012R031, 0169925026014R391_REV1#4” .
L’atto in questa sede impugnato rigetta l’istanza nella parte in cui la ricorrente ha chiesto di revocare il provvedimento di rigetto prot. SE (prot. SE/P20190006756).
3.2. Così ricostruito il quadro normativo, ed esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, il Collegio rileva che:
- non sussiste la dedotta formazione del silenzio assenso sull’istanza in esame, in quanto secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, “ l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990 non si applica ai provvedimenti di secondo grado, neppure quando il relativo esercizio sia doveroso nell'an, in quanto l'istanza presentata dalla società ex art. 56, comma 8 del DL 76/2020 sollecita l'esercizio di un potere che, per espressa previsione di legge, soggiace ai medesimi presupposti di cui all'art. 21 nonies della predetta legge 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 19 aprile 2023, n. 3995; TAR Lazio, 7 settembre 2022, n. 1164; TAR Lazio, 26 luglio 2024, n. 15353) ” (cfr. TAR Lazio, V, n. 5154/2025; in senso conforme v. Cons. St., n. 2423/2025, anche in ragione della riferibilità alla materia dell’ambiente – esclusa dal campo di applicazione del silenzio-assenso – dei procedimenti in questione);
- non è fondato il motivo di ricorso con il quale la società contesta l’omesso invio del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis, l. n. 241/1990, in quanto – come questo TAR ha avuto modo di precisare - “ Non può [...] ritenersi rilevante [...] la dedotta violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, trattandosi di disposizione applicabile ai procedimenti ad istanza di parte, e non anche ai procedimenti avviati d'ufficio, come il procedimento ispettivo del SE del caso di specie . Valga inoltre considerare che l'art. 10 bis, della legge n. 241/1990 deve essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, che nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come ampiamente dimostrato nel caso di specie (Cons. St., Sez. IV, n. 2953/2017; Cons. St., Sez. IV, n. 1001/2017; Cons. St., Sez. IV, n. 3948/2016; Cons. St., Sez. IV, n. 2902/2016)" (T.A.R. Lazio, Sez. V stralcio, 5 luglio 2024, n. 13658; in senso conforme T.A.R. Lazio, Sez. V-ter, 24 gennaio 2025, n. 1491)” ... “secondo diffuso orientamento giurisprudenziale, "l'onere di cui all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca [...] che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento" (in questi termini Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6593)" (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 22 dicembre 2024, n. 22420) ” (cfr. TAR Lazio-Roma, n. 5636/2025).
Nel merito della motivazione contenuto nel provvedimento gravato a sostegno del rigetto, ad avviso del Collegio, la posizione espressa del SE in termini di inammissibilità dell’istanza appare fondata, in quanto non appaiono sussistenti – quantomeno con riferimento all’istanza relativa al provvedimento di rigetto della RVC n. 0169925026014R391_rev1#4 – i presupposti per addivenire al riesame del provvedimento in questione nei termini indicati dalla ricorrente con la propria istanza.
Infatti, il provvedimento oggetto dell’istanza di riesame (prot. SE/P20190006756 del 30.1.2019), nella sostanza, non dispone l’annullamento o la decadenza integrale dagli incentivi corrisposti, ma ne determina la parziale riduzione con esclusivo riferimento all’ultima RVC, ciò che lo sottrae all’applicazione dell’art. 56, comma 8, del decreto “Semplificazioni”.
In tal senso, è stato chiarito che: “ 5.2. Tanto premesso, si osserva che l'espresso riferimento operato dal comma 8 ai soli provvedimenti di decadenza (non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva) e non anche a quelli di rigetto delle RVC "postula una consapevole scelta del legislatore, il quale ha ritenuto, ai fini dell'applicazione dello speciale procedimento di riesame previsto dal comma 8, di selezionare tra le fattispecie di cui all'art. 42, comma 3, nelle quali si sostanzia il potere di verifica del Gse (‘il Gse in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi'), soltanto quella della decadenza dagli incentivi" (così Tar Lazio, sez. III-ter, 21 ottobre 2022, n. 13594 e precedenti ivi richiamati. In termini la recente id., V-ter, n. 872 del 2025)” (Tar Lazio Roma, Sez. IV, 14.3.2025, n. 5335); “33.2. Non sono fondate poi le censure con cui le ricorrenti hanno contestato quanto dedotto dal SE in ordine all’inapplicabilità dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 e hanno genericamente prospettato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina. … (omissis) … un conto, infatti, è la decadenza dagli incentivi contemplata dall’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, in relazione alla quale il legislatore ha previsto un eccezionale meccanismo di sanatoria a fronte del rischio, valutato ex lege inopportuno, che l’impresa interessata rimanga senza alcun beneficio nonostante l’originaria ammissione al sistema incentivante; altro è il caso che occupa, dove non viene in rilievo un problema di all or nothing, ma di mera riduzione degli incentivi spettanti ” (Tar Lazio, V-Ter, n. 11172/2024; nello stesso senso, v. anche TAR Lazio, V-ter, n. 8703/2025).
Pertanto, anche nel caso in esame, l’istanza ex art. 56 c. 8 cit. rivolta verso il rigetto (e non verso l’annullamento/decadenza di atti già adottati) di RVC non può ritenersi ammissibile, come giustamente disposto dal SE che pertanto non era tenuto a rivalutare la legittimità del provvedimento di rigetto alla luce dei presupposti di cui all’art 21- nonies l. n. 241/1990.
Da ciò consegue anche l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la legittimità – non del provvedimento in questa sede impugnato – ma dell’atto di rigetto presupposto (e come detto oggetto del giudizio RG n. 5030/2019), dovendo la relativa censura essere mossa nell’ambito del predetto ricorso giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento di verifica della RVC 0169925026014R391_rev1#4 è stato condotto ai sensi della delibera AEEG EEN 9/2011 e le richieste di integrazione documentali appaiono conformi alle previsioni normative applicabili; infatti, “ ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ” (TAR Lazio, sent. n. 3729/2025).
4. – Per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
5. – La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO