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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 9410 /2024 R.G.
Promossa da
, , nato il Parte_1 C.F._1 giorno 23/04/1971, sposato, domiciliato in via Italia N°90, San Isidro de Lules, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , nata il giorno Controparte_1 C.F._2
13/06/1972, sposata, domiciliata in via Italia N°90, San Isidro de
Lules, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , nato il Parte_2 C.F._3 giorno 11/07/1981, celibe, domiciliato in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo,
Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
-
, Parte_3 C.F._4 nata il giorno 05/05/1986, nubile, domiciliati in via 9 de Julio e Ruta
301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo,
Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
1 - , nata il [...], sposata, Persona_1 domiciliata in via Emidio Posse N°263, San Isidro de Lules,
Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
- nato il giorno 21/06/1980, sposato, Persona_2 domiciliato in via Emidio Posse N°263, San Isidro de Lules,
Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , , nata il giorno Controparte_2 C.F._5
25/12/1967, coniugata, domiciliata in via Avenida Perón N°280, La
Reducción, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , Parte_4 C.F._6 nato il giorno 01/09/1964, divorziato, domiciliato in via San Martín
n°257, San Isidro de Lules, Dipartimento di Lules, Provincia di
Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , nato il Controparte_3 C.F._7 giorno 29/06/2001, celibe, domiciliato in via San Martín N°257, San
Isidro de Lules, Dipartimento di Lules, Provincia di Tucumàn,
Repubblica Argentina;
- , , nata il giorno CP_4 C.F._8
09/10/2005, nubile, domiciliata in via Alberdi n°255, San Isidro de
Lules, Dipartimento di Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , nato il giorno Parte_5 C.F._9
01/11/1966, celibe, domiciliato in via Ruta Provincial 17 Km. Casa No
3 senza numero, Santa María, Provincia di Catamarca, Repubblica
Argentina;
- , nata il Controparte_5 C.F._10
12/02/2007, argentina, nubile, domiciliata in via Italia N°90, San
Isidro de Lules, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn,
Repubblica Argentina;
2 - , , nato il Parte_6 C.F._11
25/02/2010, celibe, domiciliato in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo, Provincia di
Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , , nato il Persona_3 C.F._12 giorno 08/11/2012, celibe, domiciliato in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo,
Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , , nata il [...], Persona_1 C.F._13 argentini, nubile, domiciliata in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo, Provincia di
Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , nato il giorno Parte_7 C.F._14
10/02/2015, celibe, domiciliato in via Emidio Posse N°26 tutti rappresentati e difesi come da procura agli atti dall'avv.
MARAGUCCI SILVIO del Foro di Monza
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_6 dello Stato di Catania
Resistente contumace
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositatto prima dell'entrata in vigore della L. 36/2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , cittadina italiana, nato a [...] il Persona_4
10/10/1912, emigrata in Argentina, dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina argentina, la quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la Controparte_6 regolarità delle notifiche ragione per cui se ne dichiara la contumacia;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_6
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della
4 documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_6
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_6 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche
5 adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_6
04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
6 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti che l'ava italiana aveva perso la cittadinanza coniugandosi con cittadino straniero e l'aveva poi riacquistata nel 1948 con la Costituzione italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino all'odierno ricorrente.
La linea di discendenza dall'ava è così documentata:
• AVA: nata in [...], DI (SR), il Persona_4
10.10.1912;
• dal matrimonio tra e del Persona_4 Parte_8
22.09.1928 sono nati il 03.07.1929 Persona_5
e il 27.04.1935; Persona_6
• dal matrimonio tra e Persona_5 CP_7 del 26.12.1960 è nato l'odierno ricorrente
[...]
il 01.09.1964; Parte_4
7 • dal matrimonio tra e Parte_4 del 05.01.2001 sono nati gli Persona_7 odierni ricorrenti il Controparte_3
09.10.2005 e il 09.10.2005; CP_4
• dal matrimonio tra e Persona_6 CP_8
del 29.12.1965 sono nati gli odierni
[...] ricorrenti il 01.11.1966, Parte_5 [...]
il 23.04.1971, Parte_1 Persona_1 il 12- 10.1974 e il 11.07.1981; Parte_2
• dal matrimonio tra e Parte_1 CP_1
del 22.11.2014 è nata l'odierna ricorrente
[...] [...]
il 12.01.2007; CP_5
• dal matrimonio tra e Persona_1 [...] del 03.04.2013 è nato l'odierno ricorrente Persona_2
il 10.02.2015 ; Parte_7
• dall'unione tra e Parte_2 Parte_3 sono nati gli odierni ricorrenti
[...] [...]
il 25.02.2010, Parte_6 Persona_3
il 13.11.2012 e il 18.11.2013
[...] Persona_1
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
8 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_4
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4
, Parte_5 Parte_1 Persona_1
, ,
[...] Parte_2 Controparte_5 Parte_7
, ,
[...] Parte_6 Persona_3
e sono cittadini italiani iure sanguinis per via di Persona_1 discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_6
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 9410 /2024 R.G.
Promossa da
, , nato il Parte_1 C.F._1 giorno 23/04/1971, sposato, domiciliato in via Italia N°90, San Isidro de Lules, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , nata il giorno Controparte_1 C.F._2
13/06/1972, sposata, domiciliata in via Italia N°90, San Isidro de
Lules, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , nato il Parte_2 C.F._3 giorno 11/07/1981, celibe, domiciliato in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo,
Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
-
, Parte_3 C.F._4 nata il giorno 05/05/1986, nubile, domiciliati in via 9 de Julio e Ruta
301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo,
Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
1 - , nata il [...], sposata, Persona_1 domiciliata in via Emidio Posse N°263, San Isidro de Lules,
Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
- nato il giorno 21/06/1980, sposato, Persona_2 domiciliato in via Emidio Posse N°263, San Isidro de Lules,
Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , , nata il giorno Controparte_2 C.F._5
25/12/1967, coniugata, domiciliata in via Avenida Perón N°280, La
Reducción, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , Parte_4 C.F._6 nato il giorno 01/09/1964, divorziato, domiciliato in via San Martín
n°257, San Isidro de Lules, Dipartimento di Lules, Provincia di
Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , nato il Controparte_3 C.F._7 giorno 29/06/2001, celibe, domiciliato in via San Martín N°257, San
Isidro de Lules, Dipartimento di Lules, Provincia di Tucumàn,
Repubblica Argentina;
- , , nata il giorno CP_4 C.F._8
09/10/2005, nubile, domiciliata in via Alberdi n°255, San Isidro de
Lules, Dipartimento di Lules, Provincia di Tucumàn, Repubblica
Argentina;
- , , nato il giorno Parte_5 C.F._9
01/11/1966, celibe, domiciliato in via Ruta Provincial 17 Km. Casa No
3 senza numero, Santa María, Provincia di Catamarca, Repubblica
Argentina;
- , nata il Controparte_5 C.F._10
12/02/2007, argentina, nubile, domiciliata in via Italia N°90, San
Isidro de Lules, Dipartimento Lules, Provincia di Tucumàn,
Repubblica Argentina;
2 - , , nato il Parte_6 C.F._11
25/02/2010, celibe, domiciliato in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo, Provincia di
Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , , nato il Persona_3 C.F._12 giorno 08/11/2012, celibe, domiciliato in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo,
Provincia di Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , , nata il [...], Persona_1 C.F._13 argentini, nubile, domiciliata in via 9 de Julio e Ruta 301 senza numero, San Isidro de Lules, Dipartimento homónimo, Provincia di
Tucumàn, Repubblica Argentina;
- , nato il giorno Parte_7 C.F._14
10/02/2015, celibe, domiciliato in via Emidio Posse N°26 tutti rappresentati e difesi come da procura agli atti dall'avv.
MARAGUCCI SILVIO del Foro di Monza
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_6 dello Stato di Catania
Resistente contumace
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositatto prima dell'entrata in vigore della L. 36/2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , cittadina italiana, nato a [...] il Persona_4
10/10/1912, emigrata in Argentina, dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina argentina, la quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la Controparte_6 regolarità delle notifiche ragione per cui se ne dichiara la contumacia;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_6
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della
4 documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_6
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_6 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche
5 adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_6
04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
6 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti che l'ava italiana aveva perso la cittadinanza coniugandosi con cittadino straniero e l'aveva poi riacquistata nel 1948 con la Costituzione italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino all'odierno ricorrente.
La linea di discendenza dall'ava è così documentata:
• AVA: nata in [...], DI (SR), il Persona_4
10.10.1912;
• dal matrimonio tra e del Persona_4 Parte_8
22.09.1928 sono nati il 03.07.1929 Persona_5
e il 27.04.1935; Persona_6
• dal matrimonio tra e Persona_5 CP_7 del 26.12.1960 è nato l'odierno ricorrente
[...]
il 01.09.1964; Parte_4
7 • dal matrimonio tra e Parte_4 del 05.01.2001 sono nati gli Persona_7 odierni ricorrenti il Controparte_3
09.10.2005 e il 09.10.2005; CP_4
• dal matrimonio tra e Persona_6 CP_8
del 29.12.1965 sono nati gli odierni
[...] ricorrenti il 01.11.1966, Parte_5 [...]
il 23.04.1971, Parte_1 Persona_1 il 12- 10.1974 e il 11.07.1981; Parte_2
• dal matrimonio tra e Parte_1 CP_1
del 22.11.2014 è nata l'odierna ricorrente
[...] [...]
il 12.01.2007; CP_5
• dal matrimonio tra e Persona_1 [...] del 03.04.2013 è nato l'odierno ricorrente Persona_2
il 10.02.2015 ; Parte_7
• dall'unione tra e Parte_2 Parte_3 sono nati gli odierni ricorrenti
[...] [...]
il 25.02.2010, Parte_6 Persona_3
il 13.11.2012 e il 18.11.2013
[...] Persona_1
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
8 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_4
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4
, Parte_5 Parte_1 Persona_1
, ,
[...] Parte_2 Controparte_5 Parte_7
, ,
[...] Parte_6 Persona_3
e sono cittadini italiani iure sanguinis per via di Persona_1 discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_6
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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