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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 27/02/2025
Causa iscritta al n. 2432 /2024 R.A.L., promossa da Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. , elett.te C.F._1 domiciliato in Frosinone, Via Marcello Mastroianni n. 351, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Sodani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente
OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità ex art. 1 L. n.222/1984 CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 1 L. n.222/1984, giacché si trovava nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c.,
1 conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del CP_1 ricorso e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza, sostituita dal deposito in telematico di note scritte, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze CP_1 peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta permanentemente in misura superiore ai 2/3, ma non totale.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico- legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di CP_1 lite, in base al novellato art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' .. CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 06/03/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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