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15 marzo 1963
15 marzo 1963
Art. 3. Oggetto della professione
Formano oggetto dell'attivita' professionale del geologo:
a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e cio' anche in sottofondo marino;
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
L'elencazione, di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra, attivita' professionale consentita ai geologi, iscritti all'albo, ne' pregiudica, quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e, di regolamenti.
Formano oggetto dell'attivita' professionale del geologo:
a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e cio' anche in sottofondo marino;
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
L'elencazione, di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra, attivita' professionale consentita ai geologi, iscritti all'albo, ne' pregiudica, quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e, di regolamenti.
Giurisprudenza • 27
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 11/12/2012, n. 2954Provvedimento: […] 4) Violazione di legge ed in particolare dell'art. 3 della Legge n. 112/1963 e dell'art. 41 D.P.R. n. 328/2001 laddove definiscono le inderogabili competenze professionali dei geologi. […] 3\C) Infine, la censura dedotta col quarto motivo (violazione di legge ed in particolare dell'art. 3 Legge n. 112/1963 e dell'art. 41 D.P.R. n. 328/2001, che definiscono le competenze dei geologi), è da ritenersi inammissibile per genericità, siccome basata su di una mera petizione di principio, che prescinde dalla indicata peculiarità della fattispecie, che - come già detto - non incide sull'inderogabile competenza professionale propria dei geologi.Leggi di più...
- Discrezionalità amministrativa·
- Logica e ragionevolezza·
- Art. 57 D.lgs 163/2006·
- Procedura negoziata·
- D.P.R. 328/2001·
- Art. 91 D.lgs 163/2006·
- Competenze geologiche·
- Appalto misto servizi e lavori·
- Subappalto·
- Legge 112/1963·
- Consulenza geologica·
- Ricorso infondato·
- Violazione di legge