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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1332/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.10.2025 e per repliche fino al
27.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. dagli avv.ti P. Guerra e M. Guerra;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, chiedeva, Parte_1 previa disapplicazione del provvedimento impugnato, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere d) ed e) del comma 563, dell'art. 1, L. 266/2005, essendo stata riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività di “soccorso” e di
“tutela della pubblica incolumità”.
Chiedeva di conseguenza di dichiarare il ricorrente vittima del dovere, con obbligo del di inserire il suo nominativo Controparte_1 nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del
26% di invalidità complessiva e, in particolare, di obbligare il CP_1 intimato:
- a liquidare al ricorrente la speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 26%;
- a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i. di €
500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dal
4.2.2007, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L.
244/2007 di € 1.033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
Si costituiva il chiedendo il rigetto domanda Controparte_2 avversaria essendo ogni diritto azionato da estinto per Parte_1 prescrizione e comunque respingere ogni pretesa in quanto inammissibile ed infondata.
I fatti storici sono del tutto pacifici tra le parti e non oggetto di contrasto alcuno.
2 Riferisce il ricorrente, all'epoca Maresciallo Capo in forza al N.O.R.
Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cesenatico che In data 4.2.2007 era in servizio, quale capo equipaggio, a bordo di autoradio munita di colori di Istituto, condotta dall' , allorquando Alle ore Parte_2
04:00 circa, la Centrale Operativa allertava la pattuglia di portarsi con urgenza in territorio del Comune di TT (FC), lungo la SP 33, ove era stata segnalata un'autovettura fuoriuscita dalla sede stradale e finita nel fossato laterale.
Giunti sul posto i due carabinieri rintracciavano incidentato, e dopo aver preso atto delle gravi condizioni in cui versava il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, chiedevano l'immediato intervento dei sanitari del
118 e dei Vigili del fuoco.
Il ricorrente ed il PA mettevano subito in sicurezza il tratto di strada, scarsamente illuminato e, oltretutto, avvolto da una nebbia fittissima che ne rendeva assai difficoltosa la visibilità. posizionando l'autoradio di servizio ai limiti della carreggiata, con il faro direzionale e i dispositivi luminosi di emergenza attivi, nonché le torce antivento sull'asfalto.
I Vigili del Fuoco, intanto sopraggiunti, estraevano la persona dall'abitacolo.
Quindi i carabinieri procedevano ai rilievi fotoplanimetrici e sovrintendevano alle operazioni di recupero del veicolo incidentato.
Si legge nella relazione di servizio de Luogotenente Persona_1
: “Una volta terminate le operazioni di soccorso, la veniva
[...] CP_3 rimossa e posizionata con la parte anteriore rivolta verso TT per rendere meglio visibile la zona interessata dal sinistro e per meglio segnalare alle autovetture provenienti da tale direzione, la presenza degli automezzi di soccorso.
Appena tutti i mezzi di soccorso sono andati via il personale provvedeva a spegnere la torce a vento, erano circa le ore 05.00 circa quando mentre eravamo a ridosso dei mezzi militari intenti a ripartire, lo scrivente notava il sopraggiungere con direzione TT-Savignano, un'autovettura a velocità sostenuta, nel capire che non avrebbe fatto in tempo a frenare, urlando, attirava l'attenzione di tutto il personale e con uno slancio si buttava nella scarpata in modo tale da non essere investito. Tale
3 richiamo veniva subito recepito dagli altri militari i quali: il Persona_2 si lanciava nella scarpata, l , unitamente
[...] Parte_3 all si defilavano sulla destra verso il centro della Parte_4 carreggiata. L'autovettura MINI COOPER targata (…), condotta da (…), dopo una sostenuta frenata al fine di arrestare la corsa, a causa anche del fondo stradale bagnato, urtava per primo con la parte anteriore destra contro un segnale stradale verticale sito sul manto erboso posto alla destra del ciglio della strada e poi nel cercare di controllare il mezzo,
contro
- sterzava verso sinistra andando a cozzare violentemente con la parte anteriore sx/ruota, nella parte anteriore/laterale sx dell'autovettura di servizio
AT TO (…), cagionando ingenti danni al parafango, mozzo, ruota, portiera e finestrino. A seguito del sinistro, il M.C. Parte_1 lamentava un dolore alla gamba e ricorreva alle cure mediche del 118…”.
Riferisce il di aver sentito uno pneumatico passare sopra il Pt_1 piede sinistro all'altezza della caviglia, che poi proseguiva la corsa sul polpaccio. A seguito della caduta finiva nel fossato laterale, profondo due metri, ritrovandosi in posizione supina e con dolori lancinanti sia al piede che al polpaccio di sinistro.
Trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cesena, i sanitari, nell'immediatezza, gli diagnosticato “Trauma da schiacciamento della gamba sinistra. Contrattura polpaccio sinistro, modesto dolore ai movimenti del piede” con prognosi di giorni 7 salvo complicazioni.
Il resistente, pur non contestando la ricostruzione dei fatti CP_1 come operata dal ricorrente, tuttavia esclude che l'evento in questione possa rientrare tra le fattispecie previste dall'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 in quanto l'operazione d'ausilio al personale sanitario in cui era impegnato il ricorrente era terminata e il ricorrente era incorso in un sinistro stradale con un veicolo terzo, estraneo al contesto operativo e quindi le lesioni patite dal ricorrente, occorse al termine dell'intervento, erano state causate da un fatto del tutto accidentale e fortuito, ovvero un incidente stradale.
Non si ritiene condivisibile quanto osservato dal resistente sul CP_1 punto. E' un dato di fatto incontrovertibile che il ricorrente si fosse recato sul
4 posto per strette ragioni di servizio e cioè per effettuare un'operazione di soccorso (lettera d comma 563) ed un'attività di tutela della pubblica incolumità.
Orbene non c'è dubbio alcuno che le lesioni siano state riportate dal roprio nel contesto delle operazioni sopra indicate. Pt_1
Infatti i militari erano in quel punto specifico non per un caso fortuito o per una coincidenza, ma perché appunto impegnati nelle attività sopra richiamate e l'incidente stradale in questione si è verificato proprio nel punto in cui i militari avevano appena effettuato le ultime operazioni di ripristino della circolazione, rimuovendo le torce a vento, prima che gli stessi potessero risalire a bordo dei veicoli.
La presenza dei carabinieri su quel tratto di strada in quel momento
è inscindibilmente connessa alle operazioni di soccorso e di tutela della pubblica incolumità e dunque non può che ritenersi la piena contestualità dell'episodio lesivo con lo svolgimento dell'attività di istituto.
Quanto alla riconducibilità delle lesioni all'evento sopra descritto, la stessa è stata già acclarata dalla CMO di Chieti, la quale, con verbale del
20.10.2008 formulava diagnosi di “Esiti di politrauma stradale con pregresso strappo tendineo della spalla sinistra;
pregresso strappo del legamento collaterale mediale del ginocchio destro;
pregresso strappo muscolare del polpaccio sinistro, pregressa distorsione del rachide cervicale” giudicati dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per la Cause di
Servizio con parere reso in data 20.3.2012.
Alla luce di quanto sopra esposto deve, quindi, riconoscersi che la fattispecie in esame rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 1, comma 563, della legge n.266 del 2005 e che, pertanto, il ricorrente ha diritto alla tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere.
L'eccezione di prescrizione
Il resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione sia della CP_1 richiesta del riconoscimento dello status di vittima del dovere e, in subordine, la prescrizione decennale di ogni beneficio a carattere economico richiesto da controparte.
5 Come osservato dalla Suprema Corte “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440, ma vedi anche tra le molte, Cass. nn.
37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025;
Cass. n. 5426 del 2025).
In presenza delle situazioni indicate dai più volte citati commi 563 e
564 si concretizzi una condizione giuridica che non può estinguersi per prescrizione, mentre sono soggetti a prescrizione, secondo le comuni regole,
i diritti che derivano da tale condizione.
Le Sezioni Unite della Suprema Certe hanno infatti statuito “in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse” (Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n.8982 del 11/04/2018).
L'eccezione di prescrizione sollevata dal va, allora, ritenuta CP_1 fondata solo in parte e soltanto limitatamente agli emolumenti economici da erogare al in epoca anteriore al decennio decorrente a ritroso Pt_1 dalla proposizione della domanda amministrativa risalente al 3.6.2021.
Infatti “Per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto” (Cass. Sez. L., sent. 17276/2025).
Quanto, infine, alla quantificazione della percentuale di invalidità a carico dell'odierno ricorrente, si ritengono corrette le valutazioni effettuate dal ctu nominato, in ordine al riconoscimento dell'invalidità complessiva nella misura del 21%, atteso che il appellante non ha addotto CP_1
6 specifici argomenti a smentita della intrinseca validità e correttezza dell'accertamento condotto dall'ausiliario del giudice.
Quanto ai benefici spettanti, applicando ad essi la prescrizione decennale va pienamente accolta la domanda relativamente all'assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art. 4 del DPR 243/2006 di importo pari a Euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L. 358/2003 e allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 1.033,00 di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 3.6.2021, non essendo affatto contestato l'ammontare di tali emolumenti come indicati nelle conclusioni poste in calce al ricorso.
Sul punto la recente pronuncia della Suprema Corte n. 13556/2025, ha osservato: “quanto all'assegno vitalizio mensile (ex art. 2 L. n. 407/1998) ed allo speciale assegno vitalizio (ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004), avendo questa Corte già affermato che i suddetti assegni formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del 2023; Cass. n. 5426 del 2025).”
Al contrario, risulta prescritta la pretesa relativa alla speciale elargizione prevista dalla L. n. 206/2004, art. 5, comma 1, D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla
L. n. 222/2007, da corrispondersi in unica soluzione.
La speciale elargizione oggetto della controversia trova origine nell'art. 1, comma 1, della legge 20/10/1990, n. 302 recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la cui disciplina è stata di seguito ridefinita dall'art.5, comma 1, della legge 03/08/2004, n. 206 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. a) del dPR n.
243/2006 e dall'art. 34, comma 1 del d.l. 01/10/2007, n. 159, conv. con mod. dalla l. 29/09/2007, n.222.
Dal momento in cui sussistono i relativi requisiti di legge il diritto alla speciale elargizione può essere esercitato ed è soggetto alle ordinarie regole
7 circa il termine di prescrizione decennale e la sua decorrenza (art. 2935 cod.civ.).
La speciale elargizione è costituita dalla corresponsione di una somma una tantum, predeterminata dalla legge;
il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente, secondo le regole generali, dal momento in cui si concretizza la effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto.
Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status. (Cass. Sez. L., 26/06/2025, n. 17276, Rv.
675664 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente ha avuto piena contezza della maturazione di detti presupposti fattuali in allorquando allo stesso veniva riconosciuta la causa di servizio dalla CMO di Chieti il 20.10.2008.
Nel caso che ci occupa la domanda andava proposta entro l'anno
2018, risultando dunque prescritto il diritto alla data di presentazione della domanda del 3.6.2021.
Dall'accoglimento parziale del ricorso come sopra indicato deriva la compensazione per metà delle spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del resistente per il principio di soccombenza.
Per le medesime ragioni le spese di CTU liquidate come da separato decreto vanno poste per ¾ a carico del e per ¼ a Controparte_1 carico del ricorrente con vincolo di solidarietà in favore del consulente.
P.Q.M.
II Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara vittima Parte_1 del dovere ex art. 1 comma 563 legge 266/2005 con invalidità complessiva del 21%:
2) condanna il all'inserimento del suo Controparte_1 nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, nonché all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art. 4 del DPR 243/2006 di importo pari a Euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L.
358/2003 e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro
1.033,00 di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 03.06.2021;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura pari a ¾ a carico del e ¼ a carico di Controparte_1 Parte_1
con vincolo di solidarietà in favore del consulente;
[...]
5)Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il a rifondere a la residua metà che Controparte_1 Parte_1 liquida in Euro 1.900,00 per compenso professionale ed Euro 21,50 per esborsi, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancona, il 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1332/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.10.2025 e per repliche fino al
27.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. dagli avv.ti P. Guerra e M. Guerra;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, chiedeva, Parte_1 previa disapplicazione del provvedimento impugnato, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere d) ed e) del comma 563, dell'art. 1, L. 266/2005, essendo stata riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività di “soccorso” e di
“tutela della pubblica incolumità”.
Chiedeva di conseguenza di dichiarare il ricorrente vittima del dovere, con obbligo del di inserire il suo nominativo Controparte_1 nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del
26% di invalidità complessiva e, in particolare, di obbligare il CP_1 intimato:
- a liquidare al ricorrente la speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 26%;
- a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e s.m.i. di €
500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dal
4.2.2007, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L.
244/2007 di € 1.033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, con liquidazione degli importi a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
Si costituiva il chiedendo il rigetto domanda Controparte_2 avversaria essendo ogni diritto azionato da estinto per Parte_1 prescrizione e comunque respingere ogni pretesa in quanto inammissibile ed infondata.
I fatti storici sono del tutto pacifici tra le parti e non oggetto di contrasto alcuno.
2 Riferisce il ricorrente, all'epoca Maresciallo Capo in forza al N.O.R.
Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cesenatico che In data 4.2.2007 era in servizio, quale capo equipaggio, a bordo di autoradio munita di colori di Istituto, condotta dall' , allorquando Alle ore Parte_2
04:00 circa, la Centrale Operativa allertava la pattuglia di portarsi con urgenza in territorio del Comune di TT (FC), lungo la SP 33, ove era stata segnalata un'autovettura fuoriuscita dalla sede stradale e finita nel fossato laterale.
Giunti sul posto i due carabinieri rintracciavano incidentato, e dopo aver preso atto delle gravi condizioni in cui versava il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, chiedevano l'immediato intervento dei sanitari del
118 e dei Vigili del fuoco.
Il ricorrente ed il PA mettevano subito in sicurezza il tratto di strada, scarsamente illuminato e, oltretutto, avvolto da una nebbia fittissima che ne rendeva assai difficoltosa la visibilità. posizionando l'autoradio di servizio ai limiti della carreggiata, con il faro direzionale e i dispositivi luminosi di emergenza attivi, nonché le torce antivento sull'asfalto.
I Vigili del Fuoco, intanto sopraggiunti, estraevano la persona dall'abitacolo.
Quindi i carabinieri procedevano ai rilievi fotoplanimetrici e sovrintendevano alle operazioni di recupero del veicolo incidentato.
Si legge nella relazione di servizio de Luogotenente Persona_1
: “Una volta terminate le operazioni di soccorso, la veniva
[...] CP_3 rimossa e posizionata con la parte anteriore rivolta verso TT per rendere meglio visibile la zona interessata dal sinistro e per meglio segnalare alle autovetture provenienti da tale direzione, la presenza degli automezzi di soccorso.
Appena tutti i mezzi di soccorso sono andati via il personale provvedeva a spegnere la torce a vento, erano circa le ore 05.00 circa quando mentre eravamo a ridosso dei mezzi militari intenti a ripartire, lo scrivente notava il sopraggiungere con direzione TT-Savignano, un'autovettura a velocità sostenuta, nel capire che non avrebbe fatto in tempo a frenare, urlando, attirava l'attenzione di tutto il personale e con uno slancio si buttava nella scarpata in modo tale da non essere investito. Tale
3 richiamo veniva subito recepito dagli altri militari i quali: il Persona_2 si lanciava nella scarpata, l , unitamente
[...] Parte_3 all si defilavano sulla destra verso il centro della Parte_4 carreggiata. L'autovettura MINI COOPER targata (…), condotta da (…), dopo una sostenuta frenata al fine di arrestare la corsa, a causa anche del fondo stradale bagnato, urtava per primo con la parte anteriore destra contro un segnale stradale verticale sito sul manto erboso posto alla destra del ciglio della strada e poi nel cercare di controllare il mezzo,
contro
- sterzava verso sinistra andando a cozzare violentemente con la parte anteriore sx/ruota, nella parte anteriore/laterale sx dell'autovettura di servizio
AT TO (…), cagionando ingenti danni al parafango, mozzo, ruota, portiera e finestrino. A seguito del sinistro, il M.C. Parte_1 lamentava un dolore alla gamba e ricorreva alle cure mediche del 118…”.
Riferisce il di aver sentito uno pneumatico passare sopra il Pt_1 piede sinistro all'altezza della caviglia, che poi proseguiva la corsa sul polpaccio. A seguito della caduta finiva nel fossato laterale, profondo due metri, ritrovandosi in posizione supina e con dolori lancinanti sia al piede che al polpaccio di sinistro.
Trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cesena, i sanitari, nell'immediatezza, gli diagnosticato “Trauma da schiacciamento della gamba sinistra. Contrattura polpaccio sinistro, modesto dolore ai movimenti del piede” con prognosi di giorni 7 salvo complicazioni.
Il resistente, pur non contestando la ricostruzione dei fatti CP_1 come operata dal ricorrente, tuttavia esclude che l'evento in questione possa rientrare tra le fattispecie previste dall'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 in quanto l'operazione d'ausilio al personale sanitario in cui era impegnato il ricorrente era terminata e il ricorrente era incorso in un sinistro stradale con un veicolo terzo, estraneo al contesto operativo e quindi le lesioni patite dal ricorrente, occorse al termine dell'intervento, erano state causate da un fatto del tutto accidentale e fortuito, ovvero un incidente stradale.
Non si ritiene condivisibile quanto osservato dal resistente sul CP_1 punto. E' un dato di fatto incontrovertibile che il ricorrente si fosse recato sul
4 posto per strette ragioni di servizio e cioè per effettuare un'operazione di soccorso (lettera d comma 563) ed un'attività di tutela della pubblica incolumità.
Orbene non c'è dubbio alcuno che le lesioni siano state riportate dal roprio nel contesto delle operazioni sopra indicate. Pt_1
Infatti i militari erano in quel punto specifico non per un caso fortuito o per una coincidenza, ma perché appunto impegnati nelle attività sopra richiamate e l'incidente stradale in questione si è verificato proprio nel punto in cui i militari avevano appena effettuato le ultime operazioni di ripristino della circolazione, rimuovendo le torce a vento, prima che gli stessi potessero risalire a bordo dei veicoli.
La presenza dei carabinieri su quel tratto di strada in quel momento
è inscindibilmente connessa alle operazioni di soccorso e di tutela della pubblica incolumità e dunque non può che ritenersi la piena contestualità dell'episodio lesivo con lo svolgimento dell'attività di istituto.
Quanto alla riconducibilità delle lesioni all'evento sopra descritto, la stessa è stata già acclarata dalla CMO di Chieti, la quale, con verbale del
20.10.2008 formulava diagnosi di “Esiti di politrauma stradale con pregresso strappo tendineo della spalla sinistra;
pregresso strappo del legamento collaterale mediale del ginocchio destro;
pregresso strappo muscolare del polpaccio sinistro, pregressa distorsione del rachide cervicale” giudicati dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per la Cause di
Servizio con parere reso in data 20.3.2012.
Alla luce di quanto sopra esposto deve, quindi, riconoscersi che la fattispecie in esame rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 1, comma 563, della legge n.266 del 2005 e che, pertanto, il ricorrente ha diritto alla tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere.
L'eccezione di prescrizione
Il resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione sia della CP_1 richiesta del riconoscimento dello status di vittima del dovere e, in subordine, la prescrizione decennale di ogni beneficio a carattere economico richiesto da controparte.
5 Come osservato dalla Suprema Corte “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440, ma vedi anche tra le molte, Cass. nn.
37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025;
Cass. n. 5426 del 2025).
In presenza delle situazioni indicate dai più volte citati commi 563 e
564 si concretizzi una condizione giuridica che non può estinguersi per prescrizione, mentre sono soggetti a prescrizione, secondo le comuni regole,
i diritti che derivano da tale condizione.
Le Sezioni Unite della Suprema Certe hanno infatti statuito “in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse” (Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n.8982 del 11/04/2018).
L'eccezione di prescrizione sollevata dal va, allora, ritenuta CP_1 fondata solo in parte e soltanto limitatamente agli emolumenti economici da erogare al in epoca anteriore al decennio decorrente a ritroso Pt_1 dalla proposizione della domanda amministrativa risalente al 3.6.2021.
Infatti “Per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto” (Cass. Sez. L., sent. 17276/2025).
Quanto, infine, alla quantificazione della percentuale di invalidità a carico dell'odierno ricorrente, si ritengono corrette le valutazioni effettuate dal ctu nominato, in ordine al riconoscimento dell'invalidità complessiva nella misura del 21%, atteso che il appellante non ha addotto CP_1
6 specifici argomenti a smentita della intrinseca validità e correttezza dell'accertamento condotto dall'ausiliario del giudice.
Quanto ai benefici spettanti, applicando ad essi la prescrizione decennale va pienamente accolta la domanda relativamente all'assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art. 4 del DPR 243/2006 di importo pari a Euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L. 358/2003 e allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 1.033,00 di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 3.6.2021, non essendo affatto contestato l'ammontare di tali emolumenti come indicati nelle conclusioni poste in calce al ricorso.
Sul punto la recente pronuncia della Suprema Corte n. 13556/2025, ha osservato: “quanto all'assegno vitalizio mensile (ex art. 2 L. n. 407/1998) ed allo speciale assegno vitalizio (ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004), avendo questa Corte già affermato che i suddetti assegni formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del 2023; Cass. n. 5426 del 2025).”
Al contrario, risulta prescritta la pretesa relativa alla speciale elargizione prevista dalla L. n. 206/2004, art. 5, comma 1, D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla
L. n. 222/2007, da corrispondersi in unica soluzione.
La speciale elargizione oggetto della controversia trova origine nell'art. 1, comma 1, della legge 20/10/1990, n. 302 recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, la cui disciplina è stata di seguito ridefinita dall'art.5, comma 1, della legge 03/08/2004, n. 206 ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. a) del dPR n.
243/2006 e dall'art. 34, comma 1 del d.l. 01/10/2007, n. 159, conv. con mod. dalla l. 29/09/2007, n.222.
Dal momento in cui sussistono i relativi requisiti di legge il diritto alla speciale elargizione può essere esercitato ed è soggetto alle ordinarie regole
7 circa il termine di prescrizione decennale e la sua decorrenza (art. 2935 cod.civ.).
La speciale elargizione è costituita dalla corresponsione di una somma una tantum, predeterminata dalla legge;
il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente, secondo le regole generali, dal momento in cui si concretizza la effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto.
Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status. (Cass. Sez. L., 26/06/2025, n. 17276, Rv.
675664 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente ha avuto piena contezza della maturazione di detti presupposti fattuali in allorquando allo stesso veniva riconosciuta la causa di servizio dalla CMO di Chieti il 20.10.2008.
Nel caso che ci occupa la domanda andava proposta entro l'anno
2018, risultando dunque prescritto il diritto alla data di presentazione della domanda del 3.6.2021.
Dall'accoglimento parziale del ricorso come sopra indicato deriva la compensazione per metà delle spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del resistente per il principio di soccombenza.
Per le medesime ragioni le spese di CTU liquidate come da separato decreto vanno poste per ¾ a carico del e per ¼ a Controparte_1 carico del ricorrente con vincolo di solidarietà in favore del consulente.
P.Q.M.
II Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara vittima Parte_1 del dovere ex art. 1 comma 563 legge 266/2005 con invalidità complessiva del 21%:
2) condanna il all'inserimento del suo Controparte_1 nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, nonché all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art. 4 del DPR 243/2006 di importo pari a Euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L.
358/2003 e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro
1.033,00 di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 03.06.2021;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura pari a ¾ a carico del e ¼ a carico di Controparte_1 Parte_1
con vincolo di solidarietà in favore del consulente;
[...]
5)Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il a rifondere a la residua metà che Controparte_1 Parte_1 liquida in Euro 1.900,00 per compenso professionale ed Euro 21,50 per esborsi, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancona, il 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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