Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza breve 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 12/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10968 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico fisici con cui è stata decretata la non idoneità del ricorrente nel Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 28° corso biennale (2025/2027) per n. 266 Allievi Marescialli della Marina Militare,
per la seguente motivazione, 22 Microcitemia costituzionale con valori di Hb inferiori ai limiti (10,2 g/dl) con lievi note di emolisi, codice 22 della Direttiva Tecnica del 04.06.2024 AV EI 3.
Provvedimento notificato il 09.07.2025.
- del presupposto, non noto, verbale degli accertamenti psico fisici, limitatamente agli esami diagnostici afferenti l'infermità, causa di non idoneità oggetto del presente ricorso;
- della graduatoria finale di merito relativa al concorso in oggetto, non ancora pubblicata, limitatamente alla parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l'odierno ricorrente.
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non noti, lesivi dell'interesse del ricorrente
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente ad essere riammesso al concorso in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. NN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti della ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe;
- il giudizio di inidoneità è stato espresso in quanto il candidato è stata ritenuto affetto da: “Microcitemia costituzionale con valori di Hb inferiori ai limiti (10,2 g/dl) con lievi note di emolisi, codice 22 della Direttiva Tecnica del 04.06.2024 AV EI 3”;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Difesa e per il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
- con ordinanza n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura della Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare;
- il 19 novembre 2025 l’organo verificatore ha depositato la relazione, in esito alla quale ha accertato la sussistenza dell’affezione contestata: “Anemia microcitica con valori di HB inferiori ai limiti (11 g/dL), con segni di emolisi), inquadrabile nella fattispecie normativa del codice 22 del DM 4 giugno 2014 “tutti gli altri microcitemici costituzionali” (profilo 3 AV-RI), NON compatibile con il reclutamento”;
Rilevato che
- nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che non persiste interesse alla decisione del ricorso;
- nella stessa camera di consiglio del 7 gennaio 2026, previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto
di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati” (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, in considerazione di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il giudizio, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali;
Ritenuto che le spese di verificazione, invece, debbano essere poste a carico della ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.