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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n.2684 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
t r a
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Ascolese, giusta procura in atti e come in atti dom.to
- opponente -
e
nato a [...] il [...], (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Luisa Nunziata, giusta procura in atti e come in atti dom.to
-opposto–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione tardiva ex art 650 cpc avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1586/2021 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e con il quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 158.700,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto di aver avuto conoscenza di tale decreto notificato ex art. 143 c.p.c. soltanto in data 04/05/2023 quando gli è stata notificata, a mezzo raccomandata a/r, l'avvio della procedura esecutiva immobiliare RGE 166/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore. Ha, altresì, dedotto di aver avuto sempre residenza nel comune di Sarno in via San Valentino Torio 129, dove peraltro ha avuto la notifica del pignoramento. Ritualmente si è costituito in giudizio che ha contestato l'opposizione concludendo per Controparte_1 la conferma del D.I. 1586/2021.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa di natura interamente documentale, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti
(20+20).
***
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione va rigettata.
Ai sensi dell' art 650 cpc “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.”
Ora, è orientamento pacifico e condiviso quello per cui la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/07/2019,
n.17922); ed ancora: “Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa (C.
3769/2001; C. 8561/1998; C. 3271/1989; C. 3769/2001).
L'opponente ha l'onere di provare il caso fortuito o la forza maggiore ed il nesso di causalità con il vizio di notificazione (C. 12215/1995).
Ciò premesso, nel caso di specie l'opponente non ha dedotto nè dimostrato alcuna circostanza tale da poter essere considerata alla stregua delle suddette fattispecie.
Quanto poi alla “irregolarità” della notifica, si è limitato a dedurre della non corretta notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo ex art. 143 cpc, comprovata a suo dire dal fatto che poi, a distanza di anni, presso lo stesso indirizzo è stato correttamente notificato il pignoramento avviato in suo danno sulla base di quello stesso titolo.
Ora, giovi ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c.., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art.143 c.p.c. per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto
(Cass. n. 24107 del 2016), il che vale a dire, come affermato da Cass. 18358/2003 che "l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente. concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione". Nella fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione in atti, nella relata di notifica, l'ufficiale giudiziario ha dato contezza delle ricerche effettuate attestando “destinatario sconosciuto” “non figura ai citofoni
e alle cassette postali” e solo al terzo tentativo ha proceduto alla notifica ai sensi dell' art 143 cpc allegando certificato di residenza aggiornato ogni volta.
Dal punto di vista formale dunque, la notifica appare correttamente eseguita e del resto nemmeno l'opponente ha evidenziato specifiche irregolarità.
Nel merito poi delle attestazioni effettuate dall'Ufficiale giudiziario nella relata di notifica, si ricorda che essa fa fede fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal Pubblico ufficiale procedente che nel caso specifico sono consistite nell'attestazione dell'assenza di qualunque utile riferimento alla persona del destinatario presso l'indirizzo indicato, con conseguente irreperibilità.
Quanto poi alla circostanza per cui effettivamente presso quello stesso indirizzo sia poi stato correttamente notificato un pignoramento immobiliare, la stessa non appare risolutiva.
In primo luogo tale seconda notifica è avvenuta nell'anno 2023, ben due anni dopo quella del decreto ingiuntivo.
Inoltre, in tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto
(ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti, come nel caso di specie, le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ( decreto ingiuntivo notificato nell'anno
2021) ed altri, a distanza di tempo, come nel caso de quo la successiva notifica (procedura immobiliare) sia andata a buon fine ed e avvenuta ben 2 anni dopo ovvero nel 2023 ( cfr. Cassazione civile sez. I,
11/05/2022, n.14879).
Sulla base di quanto precede, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1586/2021 va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 1586/2021;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese in misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07.04.2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo