Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/04/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03050/2025REG.PROV.COLL.
N. 07398/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7398 del 2023, proposto da Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino e Michele Briamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08573/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avv. Benedetto Cimino e l’avv. Francesco Celestino in sostituzione dell'avv. Michele Briamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 12 dicembre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la pratica commerciale scorretta posta in essere da Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.a., in violazione degli artt. 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del d.lgs. 206/2005, “con riferimento alla carenza di informazioni fornite sulla confezione del prodotto PlayStation 4 , nonché con riferimento alla carenza e/o omissione di informazioni fornite ai consumatori durante il processo di acquisto di videogiochi tramite PlayStation Store , in ordine ad un elemento rilevante delle caratteristiche dei prodotti, riguardante la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter utilizzare la console e i videogiochi in modalità multiplayer online ”. In conseguenza di tale accertamento l’Autorità ha vietato la continuazione della pratica e ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di due milioni di euro.
Le società interessate hanno impugnato il predetto provvedimento davanti al Tar Lazio deducendo quattro motivi di illegittimità, con cui hanno contestato l’esistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito (attinenza delle informazioni omesse o carenti al prodotto acquistato; idoneità della carenza informativa a indurre in errore il consumatore medio portandolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso), l’esistenza dell’elemento soggettivo e, in ogni caso, la congruità della sanzione inflitta.
Il Tribunale, dopo aver erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza annullata dal Consiglio di Stato, ha successivamente rigettato nel merito tutti i motivi di ricorso. In particolare il Tribunale ha evidenziato che: l’illecito in esame ha natura di illecito di pericolo, con la conseguente irrilevanza del numero di segnalazioni ricevute dai consumatori; l’Autorità ha correttamente individuato il consumatore medio facendo riferimento non al limitato gruppo degli appassionati ai videogiochi, ma alla generalità dei consumatori; la valutazione dell’Autorità circa l’ingannevolezza è corretta, in quanto il passaggio dalla fruibilità gratuita a quella onerosa conseguente all’immissione sul mercato della PlayStation 4 non è stata adeguatamente evidenziata dal professionista, risultando quindi possibile lo sviamento del consumatore; il servizio PlayStation Plus non è slegato dalla vendita della console dal momento che, se è vero che è possibile giocare gratuitamente in modalità offline , il mercato dei videogiochi si è evoluto sempre di più verso il gioco online , come confermato dal successo del titolo NI e dalla circostanza che sulla confezione della PlayStation 4 fosse indicata la compatibilità con la modalità online , circostanze suscettibili di indurre il consumatore medio a ritenere che il gioco online fosse incluso tra le caratteristiche proprie di una console di ultima generazione; la circostanza che alcuni giochi siano fruibili in modalità online senza abbonamento, è un ulteriore elemento idoneo ad indurre il consumatore a ritenere che ciò costituisca la regola, rendendo così più grave ed ingannevole l’omissione informativa; l’informazione non era del tutto omessa ma era comunque fornita con modalità tali da non consentirne al consumatore l’immediata e chiara percezione; l’elemento soggettivo deve presumersi e le società non hanno fornito elementi idonei a superare tale presunzione, limitandosi a sostenere la bontà delle informazioni fornite; la sanzione è conforme a legge in quanto proporzionata alla gravità dell’illecito e al fatturato delle società sanzionate.
Avverso la sentenza del Tribunale le società interessate hanno proposto appello articolando tre motivi, con cui hanno dedotto: l’erroneità della sentenza per mancato riconoscimento dell’insussistenza dell’elemento oggettivo e del requisito dell’ingannevolezza della pratica commerciale contestata; l’erroneità della sentenza per mancato riconoscimento dell’insussistenza dell’elemento soggettivo; l’erroneità della sentenza sotto il profilo del calcolo della sanzione irrogata.
Si è costituita in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, difendendo la correttezza della sentenza appellata e del proprio provvedimento.
All’udienza del 27 marzo 2025, a seguito del deposito di memorie, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Con il primo articolato motivo di impugnazione le società appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado sotto diversi profili.
2.1. In primo luogo la sentenza impugnata viene contestata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il numero di segnalazioni inoltrate dai consumatori all’Autorità, ai fini della qualificazione della pratica come ingannevole (punto 2.1. dell’atto di appello).
Tale censura è infondata.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza richiamata anche dal Tribunale, il carattere ingannevole della pratica commerciale non può essere escluso in ragione dell’esiguità delle segnalazioni inoltrate dai consumatori all’Autorità, atteso che, ai fini della configurazione dell’illecito in esame, l’art. 22 d.lgs. 206/2005 considera sufficiente l’idoneità della condotta commerciale ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Si tratta, in altri termini, di un illecito di pericolo e non di danno, diretto a tutelare la libertà di autodeterminazione negoziale del consumatore, con la conseguenza che l’eventuale limitato numero dei soggetti effettivamente lesi dalla condotta ingannevole è irrilevante ai fini dell’esclusione dell’idoneità decettiva della pratica (v., tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, n. 4422/2024), che va accertata in base ad un giudizio prognostico ex ante a prescindere dal dato di fatto concreto, variabile per le più svariate ragioni, soggettive e oggettive, legato all’esito concretamente lesivo prodotto dalla condotta del professionista (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 245/2025).
2.2. Parte appellante ha contestato poi la sentenza del Tribunale nella parte in cui, condividendo sul punto le valutazioni dell’Autorità, ha assunto a parametro della nozione di consumatore medio, inteso come “consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, la generalità dei consumatori e, quindi, anche soggetti completamente estranei al mercato di riferimento e privi di conoscenze in materia di videogiochi (ad esempio il genitore che acquista il prodotto per il figlio). Secondo le appellanti, fare rientrare nella nozione di consumatore medio soggetti che acquistano per sentito dire o per procura vanificherebbe l’utilità della nozione stessa, mentre al contrario grava sul consumatore un onere preventivo di informazione diretto a colmare le lacune conoscitive (punto 2.2. dell’atto di appello).
Anche tale profilo di censura è infondato.
La nozione di consumatore medio è contenuta al considerando 18 della direttiva 2005/29/CE, nel quale si legge: “È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l’effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia”.
La nozione di consumatore medio è stata poi precisata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, da ultimo con la sentenza del 14 novembre 2024, emessa nella causa C-646/22.
Ai fini del presente giudizio rileva, in particolare, quanto evidenziato dalla citata sentenza al punto 52 della motivazione. Secondo la Corte di Giustizia, “dato che, conformemente all’articolo 7 della direttiva 2005/29, spetta al professionista fornire ai consumatori le informazioni rilevanti di cui questi ultimi hanno bisogno, nella fattispecie concreta, per prendere la loro decisione, tale caratteristica del consumatore medio, di essere «normalmente informato», deve essere intesa come riferita alle informazioni che si possono ragionevolmente presumere note ad ogni consumatore, tenendo conto dei pertinenti fattori sociali, culturali e linguistici, e non alle informazioni proprie dell’operazione di cui trattasi. Di conseguenza, detta caratteristica non esclude che una pratica commerciale possa falsare in misura rilevante il comportamento economico di tale consumatore virtuale a causa di una carenza informativa di quest’ultimo”.
Pertanto, la nozione di consumatore medio cui hanno aderito sia l’Autorità che il Tribunale, comprensiva di qualsiasi soggetto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ancorché privo di conoscenze specifiche relative al settore dei videogiochi e, quindi, al prodotto da acquistare, è conforme al diritto dell’Unione europea, come sopra interpretato. Opinare diversamente, significherebbe d’altronde svuotare di contenuto l’obbligo informativo del professionista e l’illecito previsto dall’art. 7 della direttiva 2005/29/CE.
A ciò si aggiunga che il riferimento ad una nozione non restrittiva di consumatore medio è nel caso in esame particolarmente corretta in considerazione dell’ampia diffusione del prodotto, utilizzato da soggetti molto diversi tra loro per età, condizioni economiche e sociali. Nel delineare il consumatore medio non si può quindi non tenere conto anche del genitore che acquista il prodotto per il figlio minore, così come di un soggetto che per la prima volta si avvicina al mondo dei videogiochi o, ancora, di un giocatore occasionale.
2.3. Parte appellante ha poi contestato la sentenza di primo grado per le ragioni di seguito esposte.
a) Il Tribunale ha erroneamente affermato che il servizio PlayStation Plus, prima gratuito, è divenuto oneroso: lo stesso, infatti, è sempre stato a pagamento, mentre la circostanza che il servizio sia divenuto necessario per usufruire della modalità multiplayer di alcuni videogiochi è stata ampiamente pubblicizzata dal professionista su tutti i canali di informazione (punto 2.3. dell’atto di appello).
b) La PlayStation 4 è un prodotto diverso dalla PlayStation 3, con la conseguenza che il consumatore medio non può nutrire alcuna aspettativa affinché un contenuto o un tipo di servizio di cui usufruiva con la console precedente venga mantenuto, con le stesse modalità, anche in quella successiva (punto 2.3. dell’atto di appello).
c) Tramite la sottoscrizione dell’abbonamento PlayStation Plus per il gioco multiplayer online , le società sanzionate hanno garantito un servizio addizionale e facoltativo, volto a consentire l’accesso ai videogiochi non solo di Sony ma anche di tutti gli altri produttori indipendenti (punto 2.3. dell’atto di appello).
d) La modalità multiplayer online non rappresenta un elemento essenziale del prodotto ma un’opzione di gioco facoltativa, che non preclude in alcun modo la fruizione completa della console e dei titoli sulla stessa installati; la circostanza che la modalità di gioco individuale sia oramai residuale è del tutto infondata, come confermato dalla circostanza che tra i dieci videogiochi più venduti in Italia nel 2022 figurano titoli privi di funzionalità multiplayer o comunque fruibili anche in modalità offline . Anche la circostanza segnalata dal Tribunale, secondo cui la confezione della PlayStation 4 e la descrizione dei giochi sulla piattaforma di acquisto evidenziassero in primo piano la compatibilità con il gioco online, dimostra che quest’ultimo è un valore aggiunto e non una componente essenziale della console, giacché altrimenti tale avvertenza non avrebbe avuto alcun senso (punto 2.4. dell’atto di appello).
e) L’affermazione del Tribunale, secondo cui la circostanza che alcuni videogiochi siano fruibili online senza abbonamento costituisce un elemento a sostegno della sanzione in quanto il potenziale acquirente potrebbe supporre che ciò costituisca la regola, stravolge la stessa motivazione del provvedimento impugnato ed è comunque infondata (punto 2.5. dell’atto di appello).
f) Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente la carenza informativa in ordine alla necessità di sottoscrizione dell’abbonamento PS Plus per usufruire del gioco in modalità multiplayer online ; infatti, le informazioni sarebbero state correttamente fornite sia sulla scatola dell’ hardware sia nella voce “dettagli” inserita nella pagina per l’acquisto dei singoli giochi sulla piattaforma PlayStation Store (punto 2.6. dell’atto di appello).
Anche queste censure sono infondate per le seguenti ragioni.
a1) Effettivamente il Tribunale ha erroneamente affermato che ciò che è divenuto oneroso è l’abbonamento PlayStation Plus mentre, come affermato dalle appellanti, ciò che è divenuta onerosa è la fruizione della modalità di gioco online , oggi subordinata alla sottoscrizione dell’abbonamento a pagamento PlayStation Plus.
Tuttavia tale errore, che costituisce probabilmente una mera svista, non incide di per sé sulla complessiva correttezza della decisione di primo grado, fondata sull’inadeguatezza delle informazioni fornite dal professionista in ordine alle nuove condizioni, economicamente più onerose, per la fruizione della modalità di gioco online .
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti nel motivo di impugnazione in esame, non può ritenersi che l’obbligo informativo in ordine alla necessità di sottoscrivere l’abbonamento per poter giocare online sia stato soddisfatto mediante l’utilizzo di altri canali di informazione, diversi da quelli esaminati dall’Autorità nel provvedimento impugnato. Ed infatti, se è pur vero che la giurisprudenza europea, al fine di escludere il carattere ingannevole della pratica, richiede di tenere conto di ogni misura che il professionista ha adottato per mettere a disposizione del consumatore l’informazione rilevante (Corte di Giustizia, 26 ottobre 2016, in C-611/14), nel caso in esame le informazioni fornite con altri mezzi (specificati nel doc. 11-all. 012 al ricorso introduttivo di primo grado) non possono ritenersi per diverse ragioni idonee e sufficienti: alcune sono state fornite in un periodo successivo a quello di contestazione (volantino del periodo 18 – 24 ottobre e presumibilmente anche pagina Facebook del 17 ottobre); alcune riguardano specificamente il prodotto Playstation Plus, cosicché le stesse potevano essere acquisite per lo più da chi fosse già interessato all’acquisto di tale abbonamento; altre ancora non sono comunque chiare nel subordinare necessariamente il gioco online alla sottoscrizione dell’abbonamento; altre riguardano modalità di vendita del prodotto diverse da quelle in contestazione (vendita dei singoli giochi su supporto materiale).
b1) In primo luogo, la circostanza che la PlayStation 3 e la PlayStation 4 siano due prodotti diversi, cosicché l’acquirente di quest’ultima non può nutrire alcun affidamento sul mantenimento delle modalità di fruizione di un contenuto o un servizio, non esime comunque il professionista dall’obbligo di fornire ogni informazione rilevante, relativa al nuovo prodotto in commercio, che consenta al consumatore di assumere una decisione consapevole.
In ogni caso, ancorché si tratti di due prodotti diversi che per un periodo restano sul mercato anche contestualmente, è un dato di comune esperienza che la versione successiva costituisca, anche a livello commerciale, un’evoluzione di quella precedente (non a caso il prodotto ha lo stesso nome con numeri in progressione). In questo contesto, è corretto pretendere dal professionista un’informazione qualificata in ordine alle caratteristiche che differenziano il prodotto precedente da quello successivo giacché, in mancanza di un’adeguata segnalazione delle novità, il consumatore potrebbe ritenere che valgano le condizioni precedenti.
c1) Le ragioni per le quali la modalità di gioco online è stata subordinata alla sottoscrizione di un abbonamento a pagamento sono del tutto irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’illecito; ciò che rileva a tali fini è infatti solamente la condotta commerciale tenuta dal professionista nel rapporto con il consumatore.
d1) Le informazioni di cui trattasi, diversamente da quanto ritenuto dalle appellanti, attengono alle caratteristiche principali del prodotto ed al suo prezzo e la mancanza delle stesse è idonea ad indurre il consumatore ad adottare una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Sotto il primo profilo, va rilevato che l’art. 21 del codice del consumo fornisce una definizione molto ampia delle caratteristiche del prodotto comprensiva, tra l’altro, degli accessori, dell’idoneità allo scopo e degli usi.
Ciò premesso, la PlayStation 4 può essere pacificamente utilizzata sia in modalità di gioco offline sia in modalità di gioco online , come peraltro desumibile dall’espressa indicazione, contenuta sulla confezione, in ordine alla compatibilità con il gioco online . Le condizioni in base alle quali è possibile fruire del prodotto con modalità online attengono quindi alle caratteristiche principali del prodotto, come sopra definite, e non ad un prodotto diverso, cioè l’abbonamento PlayStation Plus: l’Autorità, infatti, contesta al professionista, non di avere fornito informazioni inadeguate in ordine al contenuto e alle condizioni specifiche dell’abbonamento PlayStation Plus, bensì di avere fornito informazioni inadeguate in ordine alle condizioni, anche economiche, di utilizzo con modalità online della PlayStation e dei singoli giochi acquistati sul PlayStation Store.
Parimenti condivisibile è la rilevanza dell’informazione in esame ai fini della determinazione del prezzo di vendita. Il costo dell’abbonamento Playstation Plus diviene, infatti, un costo ulteriore da sostenere per usufruire in modo completo della modalità di gioco online .
Per quanto attiene, infine, all’incidenza della condotta del professionista sulla decisione commerciale del consumatore, le deduzioni di parte appellante non sono sufficienti a ritenere l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Ed infatti, ancorché la PlayStation 4 possa essere utilizzata anche con modalità offline ( singleplayer o multiplayer ), è altrettanto vero che una quota sempre maggiore di giocatori è interessata al gioco online . Tale circostanza, anche a volere ritenere che le statistiche menzionate dall’Autorità siano riferibili alla generalità dei videogiochi in commercio, risulta confermata dalle allegazioni delle appellanti, secondo cui il numero di iscritti al Playstation Plus (quindi certamente interessati al gioco online ) ha raggiunto l’apprezzabile percentuale del 37%. Inoltre, è incontestato che un’ulteriore percentuale di giocatori della Playstation sia comunque interessata al gioco online , approfittando delle limitate possibilità di gioco online gratuito (v. al riguardo anche il successivo punto e1) della motivazione) e che alcuni famosi titoli di gioco possono essere utilizzati solo con modalità online (v. Call of Duty citato alla nota 36 del provvedimento impugnato).
In questo quadro, quindi, per una rilevante parte dei consumatori è certamente importante conoscere le condizioni alle quali è possibile utilizzare la modalità online e ciò, evidentemente, non soltanto per decidere se acquistare o non acquistare il prodotto in esame, ma anche per decidere se acquistare l’attuale o la precedente versione della Playstation o, ancora, se acquistare la console in esame o altra console disponibile sul mercato, comparando le condizioni economiche alle quali possa fruirsi del gioco online (per una nozione ampia di decisione di natura commerciale v. sentenza della Corte di Giustizia, 19 dicembre 2013, in C-281/12).
e1) La circostanza che alcuni dei giochi possano essere svolti in modalità multiplayer online gratuitamente, a prescindere dalla condivisibile sua idoneità a sviare ulteriormente i consumatori in ordine al carattere oneroso del gioco online , non è comunque sufficiente a sconfessare la valutazione operata dall’Autorità, atteso che la predetta possibilità riguarda un numero estremamente limitato di giochi rispetto a quelli in commercio.
Anche la circostanza che il titolo di gioco citato, in ragione del suo successo, nel provvedimento impugnato a sostegno della diffusione del gioco online (Fortnite) sia gratuito non incide sulle valutazioni dell’Autorità, in quanto non smentisce (ma per l’appunto conferma) l’interesse per la modalità online della generalità dei giocatori che, quando non sottoscrivono l’abbonamento PlayStation Plus, devono limitarsi ad usufruire dei giochi Free to Play messi a loro disposizione.
f1) Con riguardo all’esistenza di un’omissione informativa, la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo evidenziato, anche in aderenza all’art. 22, comma 2, del codice del consumo, che “ anche le modalità grafiche ed espressive con cui gli elementi del prodotto vengono rappresentati all’interno del messaggio rientrano tra gli standard di chiarezza, completezza e intelligibilità degli elementi rilevanti del prodotto, la cui mancanza può integrare una omissione ingannevole. La trasparenza della comunicazione commerciale contribuisce ad implementare l’efficienza del mercato attraverso la riduzione delle asimmetrie informative ” (v. tra le altre Cons. Stato, sez. VI, n. 4378/2017).
Inoltre, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza, “ l’informazione deve essere quanto più possibile “completa” e “autosufficiente”, fin dal primo significativo contatto tra consumatore e professionista (che qui si è individuato nella homepage del sito), senza che possa rinviarsi a momenti successivi o a documenti informativi o pagine web rinvenibili altrove e, dunque, di non immediata individuazione e comprensione. Infatti, una volta catturata l'attenzione del consumatore (specie se vulnerabile) la circostanza per la quale, in altri e successivi momenti, lo stesso consumatore possa approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso e le sue effettive qualità in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto con evidenza grafica primaria risulta irrilevante ai fini del giudizio di ingannevolezza della pratica commerciale ” (v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 2462/2025)
Nel caso in esame, è condivisibile e non irragionevole la valutazione operata sia dall’Autorità sia dal Tribunale in ordine all’insufficienza dell’informazione fornita.
Ed infatti, con riferimento all’ hardware , dal 2013 al 2015 sulla confezione non è stata fornita alcuna informazione in ordine alla circostanza che la fruizione della modalità di gioco online fosse subordinata alla sottoscrizione dell’abbonamento a pagamento PlayStation Plus, mentre dopo il 2015 tale informazione è stata fornita sulla parte posteriore della confezione, con caratteri molto piccoli e insieme a numerosi altri avvisi, aspetti grafici che, ragionevolmente, non ne consentivano l’adeguata ed immediata percezione. A favore delle appellanti non è poi possibile valorizzare il limitato spazio a disposizione presente sulla confezione, dal momento che, come evincibile dalle foto inserite nel provvedimento impugnato, nella parte anteriore vi era ampio spazio libero e la parte posteriore era per buona parte occupata da immagini.
Con riguardo alla vendita dei singoli giochi sulla piattaforma Playstation Store, va rilevato che l’informazione relativa alla necessità di sottoscrivere l’abbonamento a pagamento PlayStation Plus per poter usare il gioco in modalità multiplayer online è stata completamente omessa per un numero limitato di giochi; per gli altri giochi, invece, nella schermata iniziale di primo contatto era presente solo una piccola icona stilizzata PlayStation Plus seguita dalla voce “2-12 giocatori” , mentre l’informazione completa era inserita nella voce “dettagli”, la cui apertura non era obbligatoria per l’acquisto del prodotto, che poteva essere concluso selezionando il tasto “Aggiungi al carrello” dalla schermata di primo contatto. Alla luce della citata giurisprudenza quindi, in disparte la sicura illiceità dell’omissione totale di informazione per alcuni dei giochi, quanto agli altri è evidente che l’indicazione sintetica del logo PlayStation Plus “2-12 giocatori” non è sufficientemente chiara e completa anche in ragione delle sue ridotte dimensioni (v. fig. 3 del provvedimento impugnato), mentre l’informazione completa, inserita nella voce “dettagli”, non è fornita in sede di primo contatto con il consumatore.
3. Con il secondo motivo di appello si è dedotta l’erroneità della sentenza per mancato riconoscimento dell’insussistenza dell’elemento soggettivo.
Il motivo è infondato.
Come riaffermato di recente in giurisprudenza, “ in tema di sanzioni amministrative, la l. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016) ” (Cassazione civile, Sez. II, 10 agosto 2023, n. 24386; Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 525).
Nel caso in esame, le società appellanti hanno genericamente dedotto di non avere posto in essere alcuna condotta ingannevole cosciente e volontaria e di avere dimostrato l’insussistenza di negligenza, imperizia ed imprudenza nella commercializzazione della PS4.
Tale prova non risulta tuttavia specificamente fornita ed è al contrario smentita dalla ricostruzione della condotta tenuta dalle appellanti, dalla quale emerge, quanto meno, la violazione di regole precauzionali a tutela del consumatore il cui rispetto è particolarmente esigibile da parte di imprese qualificate di grandi dimensioni che introducono sul mercato beni di ampia diffusione.
4. Con il terzo motivo di appello, le società interessate hanno dedotto l’erroneità della sentenza sotto il profilo del calcolo della sanzione.
Anche tale motivo è infondato.
Le valutazioni compiute dall’Autorità in relazione alla gravità della condotta possono essere condivise. Come ampiamente evidenziato, l’illecito commesso non è un illecito di danno ma di pericolo e non richiede l’accertamento di una effettiva lesione, con la conseguenza che deve ritenersi corretta la considerazione da parte dell’Autorità della potenzialità offensiva della condotta basata sul numero di consumatori interessati al prodotto e sulla diffusione territoriale dello stesso.
Quanto poi alla mancata considerazione della condotta collaborativa tenuta dalle società appellanti, deve ritenersi che la stessa sia stata tenuta presente ai fini della quantificazione della sanzione, atteso che l’Autorità fa riferimento alla stessa al punto 81, pur non descrivendola specificamente.
Relativamente, infine, alla richiesta di riduzione della sanzione considerata anche “la carente indicazione nel gravato provvedimento di elementi idonei a supportare l’asserita durata della violazione”, il Collegio osserva che la durata della violazione è precisamente indicata al paragrafo 84 del detto provvedimento sulla base degli “elementi disponibili in atti” e che al riguardo parte appellante non apporta alcun elemento di prova in senso contrario.
In ogni caso, la somma irrogata non risulta eccessiva e sproporzionata tenuto conto dei limiti edittali (la sanzione massima è di euro 5.000.000) e del fatturato complessivo delle società interessate.
5. Pertanto, l’appello va respinto e le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società appellanti in solido al pagamento, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese del presente grado di giudizio nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO