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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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- 1. Delibera condominio: tutti i termini entro cui impugnareMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 marzo 2026
Gli obblighi da rispettare quando si vuole contestare una decisione assembleare: la mediazione, la differenza tra nullità e annullabilità, l'interesse ad agire. La deliberazione condominiale è la decisione assunta dall'assemblea a seguito di regolare convocazione da parte dell'amministratore; è vincolante per tutti, anche per i dissenzienti, gli assenti e gli astenuti, i quali però possono contestarla in giudizio entro un certo lasso di tempo. Quale? Con il presente articolo parleremo proprio di ciò: vedremo cioè quali sono tutti i termini entro cui impugnare una deliberazione del condominio. Come diremo, la legge permette di annullare una decisione assembleare purché siano rispettate …
Leggi di più… - 2. Fondo speciale: quando non si può impugnare la delibera?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 9031/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Marina Guarinoni (C.F.: C.F._3
),
[...]
-attori opponenti- contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto opposto contumace- avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2024, emesso dal Tribunale di Venezia il 19/03/2024 e pubblicato il 20/03/2024 (r.g. n. 4018/2024). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice opponente:
Nel merito: dichiararsi nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto poiché pronunciato in violazione dell'art. 633 cpc e ss. e altresì revocarsi il decreto per tutte le ragioni sopra esposte
(ad eccezione della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c.) con tutte le conseguenze di legge;
- accertarsi e dichiararsi nulla/invalida ed inefficace la delibera assembleare del
23.5.2023 e quelle successive ad essa connesse per le ragioni esposte in premessa, ad eccezione della rinunciata violazione dell'art. 1136 co. 6 C.p.c., e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli odierni opponenti per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per tutti i lavori eseguiti in violazione delle norme sopra citate e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione In via subordinata: nella denegata ipotesi che non dovessero essere accolte le domande formulate nel merito in via principale dagli odierni attori opponenti, accertarsi e dichiararsi dovuto l'importo nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque nella misura inferiore rispetto alle pretese di cui al procedimento monitorio, salva la dichiarazione di revoca del titolo esecutivo. In ogni caso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto condannare il convenuto opposto al pagamento di spese e compensi professionali CP_1 di giudizio. Con riserva di indicare i capitoli di prova e i testi nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 2 C.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
e hanno tempestivamente opposto il Pt_1 Parte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 619/2024, pubblicato dal Tribunale di Venezia in data 20/03/2024, ottenuto dal CP_1
nei loro confronti, quali comproprietari di un'unità immobiliare
[...] al suo interno, per la somma capitale di € 14.855,05, a titolo di compartecipazione alle spese straordinarie deliberate dall'assemblea il
23/05/2023 per la manutenzione delle facciate e delle coperture dell'intero stabile.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno esposto che il plesso condominiale è costituito da due distinti ed indipendenti corpi di fabbrica (individuati convenzionalmente come “edificio A”, posizionato ad est fronte piazza, nel quale insistono tre unità abitative, ed “edificio
B”, in posizione arretrata a ovest, nel quale insistono due unità abitative), di diversa altezza ed ampiezza, ciascuno con un proprio tetto indipendente, fra loro collegati da una struttura centrale costituita da un vano scala, con accesso lato nord dell'edificio, a servizio di quattro unità (essendo la quinta, di proprietà degli odierni opponenti, collocata nell'“edificio A”, dotata di un autonomo accesso indipendente, lato est).
Secondo gli attori, la delibera del 23/05/2023, posta a fondamento del ricorso monitorio, con cui l'assemblea del ha approvato il CP_1 menzionato intervento di manutenzione straordinaria a maggioranza dei millesimi generali, relativamente a tutto il plesso senza tenere conto della sussistenza, in concreto, di due condomìni parziali, sarebbe nulla per contrarietà all'art. 1123, co. 3, c.c., poiché adottata con maggioranze diverse da quelle prescritte, cioè con la commistione dei voti di
Pag. 2 di 13 condòmini che non avrebbero avuto alcun diritto a concorrere all'approvazione delle opere di ristrutturazione afferenti la palazzina nella quale non insistono le loro unità abitative. In particolare, gli attori hanno rappresentato che alla suddetta assemblea avrebbero partecipato quattro condomini su cinque e che l'insieme dei lavori sarebbe stato complessivamente approvato con i voti favorevoli dei due condomini appartenenti all'“edificio B” e di un solo condomino appartenente all'“edificio A” (nell'assenza dell'altro ed avendo espresso voto contrario
), con la conseguenza che i condomini dell'“edificio A” Parte_1 non avrebbero raggiunto il quorum previsto per l'approvazione dei lavori di ristrutturazione afferenti la propria palazzina. In definitiva, per gli opponenti, la delibera in esame sarebbe nulla, in quanto viziata da incompetenza assoluta dell'assemblea, da difetto assoluto di attribuzioni e in quanto avente un oggetto giuridicamente impossibile.
Gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità dell'anzidetta delibera poiché non sarebbe stato costituito il fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, in violazione dell'art. 1135, co. 1, n. 4), c.c.
Gli opponenti hanno poi eccepito la carenza di legittimazione attiva del in favore dell'impresa appaltatrice, per effetto dell'art. CP_1
15 del contratto di appalto che riserverebbe solamente all'impresa il diritto di escutere direttamente i condomini morosi.
Infine, gli opponenti hanno contestato il requisito della certezza del credito vantato dal nei loro confronti, in quanto l'importo CP_1 di cui al piano di ripartizione e prospetto rate sub doc. 14, sul quale il
Tribunale ha concesso l'ingiunzione, non risulta essere stato oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, oltre a presentare un divario rispetto ad un precedente piano di riparto. Peraltro, secondo gli opponenti, da un lato alcune delle opere indicate nel preventivo dell'appaltatrice non sarebbero state eseguite o, comunque, sarebbero state eseguite parzialmente oppure con modalità e quantità diverse;
dall'altro, sarebbero state realizzate opere extra-preventivo mai approvate.
Pag. 3 di 13 Il convenuto, benché ritualmente evocato in giudizio, è CP_1 rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante CTU che ha fornito risposta al seguente quesito: “[…] 1. descriva, preliminarmente, lo stato dei luoghi, anche con l'ausilio di planimetrie e rilievi fotografici;
2. dica se il condominio in questione costituisca o meno, da un punto di vista strutturale, un unico corpo di fabbrica, specificando se la porzione condominiale identificata in atti come
“edificio A” sia o meno materialmente congiunta alla porzione condominiale identificata in atti come “edificio B” e se le due porzioni siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni;
3. dica, in particolare, se all'interno della porzione condominiale identificata in atti come “edificio A” siano presenti servizi e/o beni strutturalmente e funzionalmente destinati a servire anche le unità abitative collocate nella porzione condominiale identificata in atti come “edificio B” (quali, a mero titolo esemplificativo, contatori, cassette postali, scale, ascensore, accesso principale a tutte le abitazioni e/o alle cantine/soffitte) e viceversa;
4. dica, quindi, se è possibile affermare, anche alla luce delle pertinenti normative tecniche e regolamentari, che la copertura e le facciate della porzione condominiale identificata in atti come “edificio A” e la copertura e le facciate della porzione condominiale identificata in atti come “edificio B” siano elementi destinati, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto del complessivo edificio condominiale, segnatamente e rispettivamente della porzione condominiale identificata in atti come “edificio
A” e della porzione condominiale identificata in atti come “edificio B”, 5. dica, infine, se e in che misura gli interventi manutentivi descritti in atti potevano essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle normative tecniche e regolamentari, limitatamente ad una sola delle due menzionate porzioni condominiali”.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice ha assegnato agli attori opponenti un termine perentorio, sino al 13/03/2025, per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., riservandosi successivamente il deposito della
Pag. 4 di 13 sentenza.
IN DIRITTO.
Seguendo l'ordine con cui gli attori hanno esposto le proprie doglianze, va subito chiarito che nel caso di specie non si è in presenza di un condominio parziale.
Occorre premettere che laddove nell'ambito dell'edificio condominiale, delle parti comuni risultino destinate al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato, secondo la giurisprudenza di legittimità è automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale ex lege: tutte le volte, cioè, in cui un bene rientrante tra quelli di cui all'art. 1117 c.c. risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condòmini su quel bene (cfr. Cass. 791/2020). Il fondamento normativo, che limita in tal senso la proprietà di cose, servizi ed impianti dell'edificio, è individuato, per giurisprudenza pacifica, nell'art. 1123, co. 3, c.c. che consente di affermare che se il bene è destinato a servire una parte del fabbricato riferibile a un numero limitato di condomini, le spese relative alla manutenzione di esse sono a carico del gruppo dei condomini che ne ha tratto utilità (cfr. Cass. 4127/2016); con la conseguenza che i membri del gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare (cfr.
Cass., n. 791/2020).
La questione portata dagli opponenti all'attenzione del Tribunale è, dunque, se le facciate e le coperture delle due palazzine di cui si compone il siano elementi destinati, per obiettive Controparte_1 caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo delle rispettive palazzine.
Pag. 5 di 13 Ebbene, dalle risultanze della CTU a firma dell'Arch. Persona_1 depositata il 12/02/2025 – dalle quali, viepiù in assenza di specifiche contestazioni da parte degli opponenti, non vi è motivo di discostarsi –
è emerso che il è formato da due corpi di fabbrica Controparte_1 uniti dal vano scala (comune alle unità immobiliari residenziali) e da un'estensione di copertura del corpo A sopra le scale comuni fino a soprastare il corpo B, indi a servizio e godimento anche del corpo B. Il
CTU ha poi accertato che nell'edificio B è collocato il locale contatori con condotte ed impianti comuni all'edificio A e che in quest'ultimo sono presenti le condotte comuni e il vano scala a servizio delle unità residenziali presenti nei corpi A e B. In ultima analisi, altresì considerato sulla scorta della CTU che le due porzioni condominiali sono dotate di strutture portanti indipendenti ma unite da chiamate o giunti che consentono il funzionamento omogeneo del fabbricato, è possibile affermare che le facciate e le coperture delle due palazzine sono elementi destinati, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e godimento comune dell'intero Condominio;
di tal ché della manutenzione di tali componenti dell'edificio A beneficiano anche i condòmini dell'edificio B e viceversa. A ciò aggiungasi che del decoro architettonico e dunque dell'estetica complessiva del condominio, senz'altro interessata dagli interventi manutentivi di cui trattasi, beneficiano indistintamente tutti i condomini.
La possibilità, riscontrata dal CTU, di eseguire a regola d'arte e nel rispetto delle normative tecniche e regolamentari gli interventi manutentivi descritti in atti limitatamente ad una sola delle due menzionate porzioni condominiali, non assume, nell'economia complessiva dell'accertamento effettuato, alcuna rilevanza.
Si consideri, peraltro, che proprio in ragione dell'accertata unitarietà delle strutture portanti del che garantiscono il CP_1 funzionamento omogeneo del fabbricato (cfr. CTU, pag. 18), in analoghe circostanze la giurisprudenza ha condivisibilmente avuto modo di affermare che la ripartizione delle spese di manutenzione
Pag. 6 di 13 proporzionate all'uso delle cose comuni o correlate all'utilità che se ne tragga non si giustifica con riferimento a quelle parti, come il tetto o la facciata, che costituiscono le strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato (cfr. App. Bari, Sent.,
15/05/2020, n. 706).
Ne consegue che la delibera impugnata deve considerarsi, con riferimento al profilo in contestazione, valida.
Ad ogni modo – fermo il rilievo che nell'edificio B è inglobato il locale dei contatori di tutte le unità immobiliari, con condotte ed impianti comuni all'edificio A e, quindi, ferma l'incontestabile appartenenza a tutti i condomini, anche a quelli dell'edificio A, della copertura e della facciata dell'edificio B (con conseguente legittimità del voto dei condòmini della palazzina A di approvazione dei lavori sull'intero plesso condominiale) –, qualora si volesse sostenere – contrariamente a quanto sopra affermato – che il vano scala comune non sia ricompreso nell'edificio A e che la presenza nel medesimo edificio di condotte comuni anche all'altro edificio sia insufficiente a configurare, con riferimento alla facciata e alla copertura dell'edificio A, un condominio unitario (donde un'ipotetica illegittimità del voto dei condòmini dell'edificio B in merito all'approvazione dei lavori relativi alla copertura e alla facciata della palazzina A), non potrebbe comunque dichiararsi la nullità della delibera impugnata. Manca infatti la prova dell'appartenenza all'edificio A o B dei singoli condomini che hanno deliberato nella seduta del 23/05/2023 e quindi la prova che la maggioranza sia stata effettivamente raggiunta, come sostenuto dagli attori, proprio grazie al voto determinante dei condomini dell'edificio B
(cfr. doc. 8). Ciò è senz'altro rilevante, posto che gli attori non hanno domandato l'annullamento della delibera, eccependone tout-court
l'annullabilità per erronea composizione dell'assemblea e per erroneo calcolo dei quorum: nelle deduzioni attoree, infatti, tali profili rilevano esclusivamente quale fondamento dell'indistinta allegazione di
“incompetenza assoluta dell'assemblea/difetto assoluto di
Pag. 7 di 13 attribuzioni/oggetto giuridicamente impossibile”, presupposti dell'unica domanda formulata di nullità per violazione dell'art. 1123, co.
3, c.c., come sopra precisato. Si consideri, peraltro, che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia
[costitutiva] di annullamento” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 9839/2021). Nel caso in esame, gli attori, essendosi limitati a chiedere una pronuncia dichiarativa (“accertarsi e dichiararsi nulla/invalida ed inefficace la delibera assembleare”), a tutto concedere hanno formulato una mera eccezione di annullabilità, come tale inammissibile in questo giudizio.
L'asserita appartenenza di due condomini votanti, su tre, all'edificio
B sostanzia un fatto principale posto a fondamento dell'esperita domanda di nullità della delibera assembleare;
fatto che, come detto, non emerge certamente provato dalla documentazione in atti e nemmeno è stato oggetto di accertamenti istruttori, in assenza di specifica richiesta da parte degli attori. Tardiva appare, inoltre, la seguente allegazione, contenuta nella nota conclusiva ex art. 127-ter depositata dagli opponenti il 13/03/2025: “Dal verbale dell'assemblea condominiale del 25 luglio 2023 (doc. 12) si evince che 'La sig.ra e il sig. Parte_3
comunicano che procederanno con l'installazione di una Parte_4 canna fumaria esterna a servizio delle nuove caldaie a condensazione. Da questa circostanza, confermata anche dagli elaborati fotografici dimessi da parte attrice e dal CTU, si ricava che i condomini e Parte_3
intenzionati a incaricare la ditta Michelan alla Parte_4
Pag. 8 di 13 realizzazione della canna fumaria esterna, poi effettivamente realizzata, risiedono entrambi nell'edificio B;
gli elaborati fotografici ritraggono i terminali di espulsione fumi delle due caldaie a condensazione solo ed esclusivamente nell'edificio dei medesimi: uno posizionato sul tetto (cfr. pagg.
1 e 17 doc. E), l'altro installato sulla parete esterna (cfr. pagg. 1 e 19)”.
Trattasi invero di allegazione di un “fatto secondario” (privo cioè di efficacia probatoria diretta, ma funzionale alla dimostrazione di un fatto principale) che può essere bensì introdotto nel processo solo ad iniziativa di parte (essendone interdetto il rilievo ufficioso), ma la cui allegazione, non trattandosi di un fatto sopravvenuto, è senz'altro preclusa oltre il termine per il deposito della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. (cfr. Cass., n. 7002/2023 e Cass., n.
8525/2020).
Parimenti infondata è poi l'ulteriore eccezione di nullità dell'anzidetta delibera per mancata costituzione del fondo speciale, in violazione dell'art. 1135, co. 1, n. 4), c.c.
Costituisce principio generale quello per cui la nullità può essere fatta valere da chiunque, purché vi abbia interesse;
interesse che a sua volta presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, inverantesi giustappunto in quello tutelato dalla comminatoria di nullità. Orbene, l'art. 1135, co. 1, n. 4), c.c., nel prevedere che l'assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori è volto alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, declinato nella salvaguardia dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora stabilito dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. (arg. ex Cass., n. 9388/2023).
Appare, invece, nel caso di specie, che gli opponenti – che peraltro nulla hanno dedotto sul punto – abbiano eccepito l'invalidità della
Pag. 9 di 13 delibera sotto il profilo in esame al solo fine di sottrarsi all'obbligo – mai accettato – di contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria, legittimamente (per quanto detto sopra) approvate dall'assemblea. Epperò tale fine non risponde ad alcun interesse sostanziale meritevole di legittimare l'azione di nullità invocata, tale essendo, invece, quello protetto dalla ratio del menzionato art. 1135, co.
1, n. 4), c.c., cioè, si ribadisce, quello di veder escluso il rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai condomini morosi.
Di tale interesse, tuttavia, non vi è prova che siano portatori gli opponenti, non apparendo concretizzabile nel caso di specie il rischio che la norma è preposta a scongiurare, posto che, a fronte della già avvenuta esecuzione dei lavori per come descritta nel ricorso monitorio, da un lato non è stato allegato che vi siano altri condomini morosi all'infuori degli opponenti stessi, dall'altro, in ogni caso, risulta che l'appaltatore, ai sensi dell'art. 15 del contratto concluso con il
Condominio, abbia espressamente e incondizionatamente rinunciato al vincolo della solidarietà tra condomini per le quote non pagate, obbligandosi ad agire unicamente nei confronti dell'eventuale condomino moroso (cfr. doc. 13). Per tale ragione, la delibera non potrà essere dichiarata nulla.
A tal proposito, va anche respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del sollevata dagli opponenti in CP_1 favore della ditta appaltatrice proprio sulla scorta del menzionato art. 15 del contratto di appalto. Con tale clausola, diversamente dall'interpretazione offertane dagli opponenti, il non ha CP_1
certo rinunciato ad agire nei confronti dei condòmini morosi. In altri termini, l'art. 15 non stabilisce un obbligo di preventiva escussione da parte della ditta appaltatrice e non esclude né limita in alcun modo il diritto del ad agire per il recupero delle quote non riscosse CP_1 nei confronti dei singoli condomini morosi.
Infine, in ordine alla prospettata “incertezza” del credito azionato in via monitoria, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a
Pag. 10 di 13 decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la CP_1 produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione CP_1 piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr., ex plurimis, Cass., nn.
9388/2023 e 21094/2023; Trib. Venezia, Sent. 13/09/2023, n. 1539).
Va quindi detto che nel caso di specie il ha approvato con CP_1 delibera del 23/05/2023 la spesa per i lavori di cui trattasi, sulla scorta del preventivo allegato alla delibera (cfr. docc. 8 e 17), per complessivi
€ 78.023,75 (IVA esclusa), nonché, con successiva delibera, i criteri di riparto della spesa (suddivisione in parti uguali fra i cinque condomini, cfr. doc. 12; criterio che, peraltro, non è stato oggetto di specifica impugnativa). Il che determina in capo al un credito, nei CP_1 confronti degli opponenti, per € 15.604,75. Ciononostante, il
Condominio ha liberamente deciso di azionare la propria pretesa per un importo minore, pari ad € 14.855,05, come da piano di riparto sub doc. 4
(fascicolo monitorio). Da questo importo, tuttavia, andrà in ogni caso scomputata la quota di spettanza degli opponenti di € 945,00 relativa al compenso del geom. (indicata, nel solo piano di riparto CP_2 menzionato, in complessivi € 4.725,00). Tale compenso è bensì stato approvato con delibera assembleare, sulla scorta, tuttavia, di un preventivo che, ivi menzionato, non risulta prodotto e quindi documentato in atti (cfr. doc. 12: “2) L'assemblea ad unanimità incarica il geom. […]. Si allega il preventivo del costo che diventa parte CP_2 integrata del presente verbale. 3) L'assemblea ad unanimità decide che per
[…] i costi del professionista di cui al punto 2) di suddividere il tutto in parti
Pag. 11 di 13 uguali”); dacché non può considerarsi raggiunta in parte qua la prova del quantum di tale credito.
Un tanto considerato, il fatto che nel contratto di appalto sia stato previsto che l'importo dei lavori “potrà essere suscettibile di variazioni […] in base alle effettive quantità, verificate in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'appaltatore […]”, non assume il rilievo che vorrebbero attribuirvi gli opponenti a sostegno della lamentata “indeterminatezza degli importi richiesti”, posto che sarebbe stato onere di questi ultimi dimostrare che all'esito di tali verifiche (se intervenute) il corrispettivo per i lavori ha subito variazioni in diminuzione. Non merita quindi nemmeno di essere presa in considerazione la generica e indimostrata affermazione secondo cui “alcune delle opere indicate nel preventivo dell'appaltatrice (doc. 17) non sono state eseguite oppure sono state eseguite parzialmente oppure con modalità e quantità diverse”; del pari la seguente affermazione “Aggiungasi, altresì, che sono state realizzate anche opere extra- preventivo dall'impresa (doc. 18) senza che vi sia stata alcuna deliberazione della loro approvazione da parte dell'assemblea”, tanto più che, quanto a quest'ultima affermazione, non risulta che di tali opere (se realizzate) sia stato chiesto il pagamento agli odierni opponenti.
Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato e il credito azionato dal per la minor somma sul maggior dovuto, rideterminato in CP_1
€ 13.910,05, oltre interessi come da domanda monitoria. Gli odierni opponenti andranno altresì condannati a rifondere al le CP_1 spese processuali – liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., con maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1-bis – relative alla fase monitoria, nulla dovendo essere disposto in ordine alle spese processuali relative alla fase di opposizione, stante la contumacia della parte convenuta complessivamente vittoriosa.
I costi di CTU, come liquidati con decreto dd. 28/03/2025, andranno posti definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
PER QUESTI MOTIVI
Pag. 12 di 13 il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 619/2024, emesso dal Tribunale di Venezia il 19/03/2024 e pubblicato il 20/03/2024 (r.g. n.
4018/2024);
2. CONDANNA gli opponenti a pagare alla parte opposta la somma di € 13.910,05, oltre interessi come da domanda monitoria;
3. CONDANNA gli opponenti a rifondere alla parte opposta le spese processuali della fase monitoria che si liquidano in € 737,10 per compensi professionali ed € 145,50 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4. NULLA sulle spese del giudizio di opposizione;
5. PONE definitivamente a carico degli opponenti le spese di CTU per come liquidate in € 2.668,28, oltre IVA e accessori, con decreto del
28/03/2025.
Venezia, così deciso il 07/04/2025
IL GIUDICE Tobia Aceto
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