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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13002/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13002/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cristina Giovando Parte_1
-ricorrente- contro on il patrocinio dell'avv. Maria Federica Nicola Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi
e in Torino, in data 15 giugno 1993, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di stato civile del Comune, con atto 00584, uff. 1, parte II, serie A, anno 1993; ordinare al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni. Per parte convenuta
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio concordatario contratto tra i signori e , in Torino, il Controparte_1 Parte_1 15/06/1993, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Torino, atto n. 00584, uff. 1, parte II, serie A, anno 1993;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO, il 15/06/1993.
pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 584 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993). Dal matrimonio sono nati i figli: , il 28 ottobre 1994 e , il 26 ottobre 1998 Per_1 Per_2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/03/2024. Con ricorso depositato il 17/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Parte resistente si costituiva in data 10/04/2025. All'udienza del 12/05/2025 avanti al G.D. le parti venivano sentite. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e parte resistente si rimetteva sul punto. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa in punto status. I difensori si richiamavano ai propri scritti introduttivi. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe. La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Poiché il giudizio deve continuare sulle domande economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile sono precisati in narrativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 2.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est. Dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13002/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cristina Giovando Parte_1
-ricorrente- contro on il patrocinio dell'avv. Maria Federica Nicola Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi
e in Torino, in data 15 giugno 1993, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di stato civile del Comune, con atto 00584, uff. 1, parte II, serie A, anno 1993; ordinare al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni. Per parte convenuta
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio concordatario contratto tra i signori e , in Torino, il Controparte_1 Parte_1 15/06/1993, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Torino, atto n. 00584, uff. 1, parte II, serie A, anno 1993;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO, il 15/06/1993.
pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 584 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993). Dal matrimonio sono nati i figli: , il 28 ottobre 1994 e , il 26 ottobre 1998 Per_1 Per_2 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/03/2024. Con ricorso depositato il 17/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Parte resistente si costituiva in data 10/04/2025. All'udienza del 12/05/2025 avanti al G.D. le parti venivano sentite. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e parte resistente si rimetteva sul punto. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa in punto status. I difensori si richiamavano ai propri scritti introduttivi. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe. La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Poiché il giudizio deve continuare sulle domande economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile sono precisati in narrativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 2.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est. Dott.ssa Isabella Messina
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