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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 376/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...]S. Elena ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a AG presso lo Studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]S. Elena ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a AG presso lo studio dell'avv. Franco Tului, che, unitamente all'avv. Maria Simona Chelo, lo rappresenta e difende,
appellato e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza:
1. dichiarare la separazione con addebito di colpa al CP_1
2. confermare l'assegnazione del domicilio coniugale alla Pt_1
3. porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della in ragione CP_1 Pt_1
di € 1.000,00 mensili;
4. porre a carico del un assegno di mantenimento per la figlia non inferiore ad € CP_1
1.000,00 mensili, confermando l'obbligo del a farsi carico delle spese universitarie CP_1
della figlia;
5. disporre la condivisione delle spese straordinarie in proporzione alle condizioni reddituali e, pertanto, in ragione dell'80% a carico del e del residuo 20% a carico della CP_1
Pt_1
6. vinte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio.
nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di AG, respinta ogni CP_1
contraria eccezione e domanda voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra , in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre gli oneri di legge sugli stessi gravanti ed accessori.
per il Pubblico Ministero: rigetto dell'appello, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 22.01.2020 dopo aver premesso che, a Parte_1
seguito di una lunga convivenza, aveva contratto matrimonio in data 27.08.2005 con CP_1
e che dalla loro unione era nata il [...] la figlia aveva chiesto al
[...] Persona_1
Tribunale di AG di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, il quale, secondo la ricorrente, conduceva una vita parallela con frequentazioni di donne con le
quali non si faceva scrupolo di incontrarsi anche in luoghi destinati all'uso comune alle
parti.
inoltre, aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale dove conviveva Parte_1
con la figlia, studentessa universitaria non economicamente indipendente, e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle una somma non inferiore a 2.000,00 euro mensili quale contributo al proprio mantenimento e a quello della figlia.
Con memoria difensiva depositata il 20.05.2020 si era costituito in giudizio CP_1
ed aveva aderito alla domanda di separazione, ma aveva chiesto il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione a sé della casa coniugale di cui era esclusivo proprietario e l'imposizione a suo carico di un contributo non superiore a 400,00 euro al mese per il mantenimento della figlia, da corrispondersi direttamente alla stessa fino al termine del percorso di studi, oltre il 50% delle spese straordinarie, e alcunché in favore della moglie.
Con ordinanza del 16.06.2020 il Presidente f.f., osservando che non vi siano allo stato presupposti per l'assegnazione della casa coniugale né sussista la legittimazione della Pt_1
a domandare un assegno per il mantenimento della figlia, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati ed aveva disposto che corrispondesse a la somma di CP_1 Parte_1
700,00 euro a titolo di contributo al suo mantenimento (per sostenere i costi di reperimento di altra sistemazione abitativa).
Tale provvedimento era stato reclamato da entrambi i coniugi e, con decreto del
22.10.2020, la Corte d'Appello di AG, in riforma dell'ordinanza presidenziale:
1. aveva assegnato la casa coniugale alla signora convivente con la figlia Parte_1 Per_2
2. aveva determinato in euro 350,00 mensili l'assegno posto a carico di
[...] CP_1
per il mantenimento della moglie ed in euro 400,00 l'assegno per il mantenimento della
[...]
figlia, da corrispondere, entro i primi cinque giorni del mese, alla ricorrente;
3. aveva stabilito che le spese universitarie di iscritta presso l'Università Bocconi di Milano, Persona_2
fossero sopportate in via esclusiva dal resistente.
Con sentenza non definitiva n. 699 del 23.2.2021 il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale tra e e con separata ordinanza, in pari Parte_1 CP_1
data, aveva disposto la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di addebito formulata da e alla regolamentazione delle questioni economiche tra i Parte_1
coniugi, nonché con riguardo alle determinazioni da assumere in ordine al mantenimento della figlia Persona_1
1.2 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prove testimoniali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 1031 pubblicata il
19.03.2024, aveva rigettato la domanda di addebito, assegnato la casa coniugale alla e Pt_1
confermato le altre statuizioni già adottate dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, ponendo, quindi, a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 350,00 a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento della moglie e l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Persona_2
straordinarie, precisando, peraltro, che lo stesso era tenuto in via esclusiva a fare fronte CP_1
alle spese universitarie della figlia.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva, innanzi tutto, osservato che l'infedeltà del
resistente, scoperta dalla solo nel luglio 2019, successivamente all'avvio delle Pt_1
trattative per la separazione e quando già tra i coniugi la convivenza era divenuta
intollerabile e vivevano da separati in casa, non possa porsi – alla luce degli elementi
probatori offerti dalle parti- in rapporto causale con la fine del vincolo coniugale. Pertanto,
in mancanza di risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di
adeguata consistenza in ordine al rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del
matrimonio e la cessazione dell'affectio coniugalis, la domanda di addebito della separazione
al marito formulata dalla non può trovare accoglimento. Pt_1
Con riferimento, invece, alle questioni patrimoniali, il Tribunale aveva evidenziato, innanzi tutto, che nella specie la condizione economica dei coniugi è decisamente squilibrata in
favore del resistente.
Alla luce degli elementi emersi in corso di causa, si osserva che la ricorrente presta
attività lavorativa come impiegata presso il Comune di Quartu Sant'Elena e percepisce una
retribuzione mensile netta di circa 1700,00 euro (comprensiva di 13ma mensilità); risulta
inoltre gravata dal pagamento di una rata mensile di importo pari a 500,00 euro (relativa ad
un prestito Agos). Non risulta possedere beni immobili.
Il resistente, di contro, imprenditore edile, ha certamente una condizione reddituale e patrimoniale florida, i cui redditi mensili dichiarati, attestano un reddito medio di euro
3.300,00 (come risulta dalle dichiarazioni reddituali agli atti). Tali introiti derivano da
rapporti di locazione in essere e dai guadagni che il resistente percepisce mensilmente dalla
Rileva inoltre come lo stesso possa giovare di provviste finanziarie Parte_2
importanti (dall'estratto conto del C.C. deposito n. 10095, in atti, risulta un saldo finale di
euro 200.000).
Invero, la ricorrente ha evidenziato, una capacità economico/patrimoniale del resistente
superiore a quella dichiarata e che le dichiarazioni dei redditi in atti non siano
rappresentative della sua reale situazione economica, considerati gli ingenti costi che
sostiene e i saldi finali risultanti dagli estratti conto a lui intestati.
Il risulterebbe, secondo quanto allegato dalla ricorrente, partecipare a vario titolo CP_1
sia alla società intestataria di ulteriori immobili, che della società A.R. Vacca Parte_2
s.r.l. e Unione Imprese s.r.l., inoltre risulta possedere un totale di 15 immobili (compresa la
casa familiare).
Il Collegio, in merito alla reale consistenza economica del resistente, rileva di aderire a
quanto dedotto nel decreto della Corte d'Appello del 22.10.2020, ovvero che sussistano nella
specie elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che fanno presumere una capacità
economico reddituale del resistente superiore a quella emersa dalle dichiarazioni fiscali. Egli
stesso di fatto ha allegato (e in parte documentato) di provvedere integralmente al
mantenimento della figlia (spese universitarie, vitto, alloggio) sostenute dalla figlia per
studiare fuori sede (peraltro in città notoriamente costose come Milano e Roma), nonché di
sopportare in proprio e in via esclusiva le ingenti spese di gestione della casa (che ha
quantificato in euro 3.402,64), oltreché manutenzione ordinaria e straordinaria. Risulta inoltre possedere provviste finanziarie (dall'estratto conto del C.C deposito n.
10095, in atti, risulta un saldo finale di euro 200.000).
Ciò posto, tenuto conto della durata del matrimonio (15 anni preceduti da una lunga
convivenza), della condizione patrimoniale dei coniugi, nonché della differenza di reddito
esistente tra gli stessi e soprattutto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si
conferma l'obbligo a carico del di corrispondere alla a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
l'importo mensile di euro 350,00.
Quanto al regime di mantenimento della figlia il Tribunale aveva poi osservato Per_1
che nel caso oggetto del presente giudizio, dall'istruttoria è emerso che la figlia ha Per_1
conseguito la laurea triennale a Milano e che all'attualità, superato il test di ammissione per
accedere all'Università Luiss di Roma, prosegue il percorso di studi universitario.
Considerato, pertanto, che, così come evidenziato dal provvedimento della Corte d'Appello,
alla figlia deve essere garantito il medesimo tenore di vita e di formazione che i Per_1
genitori avevano scelto per lei, il sarà tenuto a corrispondere per intero le spese CP_1
relative al percorso universitario scelto per la figlia (così come avveniva prima della
separazione) e corrispondere alla un importo di euro 400,00 mensili per il Pt_1
mantenimento della ragazza (la quale non ha formulato richiesta in causa a che l'assegno sia
corrisposto direttamente a lei), mentre la contribuirà in via diretta al mantenimento Pt_1
della figlia.
In ordine alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di il Persona_2
Tribunale, infine, aveva evidenziato che considerato che le spese straordinarie devono essere
stabilite “in proporzione” alle risorse dei coniugi, il Collegio ritiene congruo porre a carico
del l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia CP_1 nella misura del 50%, considerato l'onere in capo allo stesso relativo al pagamento delle
spese universitarie e di soggiorno a Roma.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando il Parte_1
rigetto della domanda di addebito della separazione proposta nei confronti del marito CP_1
e lamentando l'esiguità dell'assegno di mantenimento disposto a proprio favore e a
[...]
favore della figlia, nonché la ripartizione paritaria tra i coniugi delle spese straordinarie nell'interesse della ragazza.
La in particolare, con il primo articolato motivo di gravame ha lamentato che il Pt_1
Tribunale non richiama e non considera le puntuali precisazioni formulate dalla figlia della
coppia, che ha puntualmente ricostruito le vicende che hanno condotto la signora a Pt_1
formulare la domanda di separazione con addebito, aggiungendo poi che detta puntuale e
circostanziata testimonianza sull'inizio della crisi coniugale consente di formulare un
ragionamento logico relativamente alla repentinità dell'accadimento preceduto da una
tranquilla ed armoniosa vita coniugale, che giustifica ampiamente la valutazione della
relativa all'esistenza di una relazione con altra donna che ha avuto inizio in quel Pt_1
momento e che ha nuociuto all'armonia familiare, giacché è impossibile, contro ogni logica e
contro quanto è patrimonio comune, che il abbia deciso che la crisi coniugale che, CP_1
secondo il suo assunto, era in atto da svariati anni, dovesse “esplodere” in concomitanza con
le festività natalizie del 2018, dopo un viaggio di piacere a Parigi e dopo una normale ed
affettuosa condotta tenuta fino a quel momento. È di tutta evidenza che si è inserito
nell'organizzazione di vita del un “fatto nuovo” che ha scatenato la sua reazione CP_1
aggressiva finalizzata presumibilmente ad avere una “scusa” per poter trascorrere le festività
natalizie come a lui piaceva in quel momento e senza l'impegno familiare consueto. Con il secondo motivo di appello, invece, ha osservato che, con riguardo Parte_1
alla situazione economica del Vacca si deve precisare che dagli atti di causa è emerso
chiaramente come egli abbia una elevatissima capacità economico/patrimoniale come
sottolineato anche dalla Corte di Appello di AG (con il decreto reso a seguito dei
reclami proposti dalle parti avverso l'ordinanza presidenziale), la quale ha evidenziato
chiaramente come le dichiarazioni dei redditi in atti del resistente non siano rappresentative
della sua reale situazione economica, considerati gli ingenti costi che sostiene e i saldi finali
risultanti dagli estratti dei conti correnti a lui intestati. Secondo l'appellante, il Tribunale ha
richiamato la decisione assunta dal Giudice di appello in sede di reclamo, omettendo di
valutare gli elementi presuntivi, fondati su fatti certi e concreti, che dovevano condurlo alla
determinazione di un contributo economico consono a quanto era facile presumere dalla
documentazione depositata, ma anche sotto detto profilo, con una interpretazione inadeguata,
ha ritenuto di dover confermare gli importi stabiliti in sede di reclamo senza curare neppure
la valutazione del tempo trascorso che poteva condurre ad una rivalutazione ed
aggiornamento degli importi originariamente stabiliti. La differenza reddituale fra le parti in
causa è rilevante e pacifica giacché la gode esclusivamente della sua retribuzione da Pt_1
pubblica dipendente ed è gravata da una rata per un finanziamento pari ad € 500,00 al mese.
È, pertanto, pacifico che la ha diritto ad un assegno di mantenimento, in sintonia con Pt_1
i più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. 16740/2020) ma anche tale da
garantire un tenore di vita simile a quello tenuto nel matrimonio. Nel nostro caso il tenore di
vita era riconoscibile ancora una volta dalle dichiarazioni rese dalla figliola, dai costi
relativi al percorso universitario della stessa, dal personale subalterno che era al servizio
della villa che rappresenta il domicilio coniugale. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al mantenimento della figlia che è dovuto fino al raggiungimento dell'autonomia
economica, con la conseguenza che la richiesta formulata nelle conclusioni, meritava
accoglimento ovvero una motivazione adeguata e non un generico richiamo alla decisione
della Corte d'Appello.
ha resistito ribadendo, in sintesi, quanto sostenuto nel giudizio di primo CP_1
grado e cioè, da un lato, che, essendo il matrimonio giunto al capolinea ben prima della relazione extraconiugale, che aveva intrapreso nel maggio 2019, dopo che erano già in corso,
tra l'altro, le trattative per la separazione dalla moglie, la relazione extraconiugale è del tutto
ininfluente ai fini della declaratoria di addebito della separazione al predetto e, dall'altro lato, che i redditi e gli emolumenti del sono solo quelli emersi e documentati nel corso CP_1
del giudizio di primo grado e in data odierna.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 Orbene, la censura sollevata da in merito al rigetto della domanda di Parte_1
addebito della separazione al marito è infondata.
Il fatto che la coppia non fosse più affiatata e fosse solo formalmente legata dal vincolo matrimoniale già prima dell'inizio della relazione extraconiugale del resistente, in realtà,
emergeva chiaramente già dalla narrazione degli stessi fatti operata da nel Parte_1
ricorso per separazione.
invero, aveva fondato la sua domanda di addebito sulla infedeltà del Parte_1
marito scoperta nel mese di luglio del 2019, ma nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio aveva sostenuto non solo che “l'unione coniugale, preceduta da una lunga
convivenza, è stata felice per breve tempo connotata da un apparente e comune progetto di
vita”, ma anche che “nel corso del tempo il rapporto matrimoniale è mutato connotato da una progressiva indifferenza del alle esigenze affettive della moglie e da un comportamento CP_1
di progressiva estraneità anche ai rapporti intimi con frequenti e immotivate assenze dal
domicilio coniugale e da una volontaria trascuratezza delle esigenze della famiglia”
aggiungendo poi che “la ricorrente non ha mai cessato di sollecitare il coniuge per un
chiarimento franco e leale sulla natura e validità del loro rapporto, non sopportando il ruolo
di semplice “coinquilina” di un coniuge disinteressato e progressivamente sempre più
estraneo” e che “già alla fine del 2018 esasperata dal comportamento del , connotato CP_1
oltreché dalle continue assenza dal domicilio coniugale, anche da ingiuriose e immotivate
esplosioni d'ira accompagnate da frasi ingiuriose che creavano un continuo clima di tensione
nel quale era coinvolta anche la figlia proponeva al una separazione consensuale e per CP_1
confermare la sua volontà di porre fine alla convivenza si allontanava anche fisicamente
dalla camera matrimoniale, vanamente sollecitando un accordo amichevole” e, infine, che
“solo nel mese di marzo 2019, verificata la indisponibilità del si attivava per CP_1
formalizzare la richiesta di separazione sempre nell'ottica di raggiungere un giusto
accordo”.
La stessa appellante, in definitiva, aveva dato atto che l'affectio coniugalis era cessato da tempo ed in maniera progressiva.
L'istruttoria condotta nel primo grado di giudizio, comunque, ha ulteriormente comprovato che i coniugi vivessero in un contesto familiare irreversibilmente disgregato già Parte_3
verso il mese di settembre/ottobre 2018, dunque ben prima della relazione adulterina iniziata da nel mese di maggio 2019 (come da lui stesso ammesso) e scoperta da CP_1
nel mese di luglio 2019. Parte_1
In particolare, l'anteriorità della irreversibile crisi matrimoniale rispetto all'accertata relazione extraconiugale del resistente aveva trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni,
che avevano descritto una convivenza tra marito e moglie segnata da comportamenti evitanti e da assenza di comunicazione ( figlia della coppia, sentita all'udienza del Persona_1
22.09.2022 aveva dichiarato : dopo il viaggio a Parigi avvenuto a fine ottobre 2018 mamma e
PÀ hanno smesso di parlare e facevo io da intermediario tra loro finché non si sono
separati a inizio luglio 2019), da disaffezione e distacco reciproco ( , Testimone_1
collaboratrice domestica presso la dimora dei coniugi, all'udienza del 22.09.2022 aveva riferito di essere a conoscenza che i coniugi dormivano in locali separati e vivevano da separati in casa già dagli ultimi mesi del 2018 e di aver lei stessa sistemato la mansarda: “la
signora mi ha fatto sistemare la mansarda e si è trasferita lì, ciò mi è stato riferito da lei
difatti ogni tanto mi chiedeva di pulirgliela”), da estrema conflittualità e tensione ( Per_1
figlia della coppia, aveva riferito “PÀ urlava contro con mamma litigava spesso”) e
[...]
da ripetute crisi ( amica della coppia, escussa nell'udienza del 26 gennaio Persona_3
2023 aveva riferito “quando è morto mio padre, in particolare, il 18 gennaio 2019, dopo
pochi giorni è vento a trovarmi , da solo a casa, e in quell'occasione sapendo che CP_1
c'erano delle difficoltà e volevano separarsi e la situazione si stava inasprendo, ho chiesto se
ci fosse la possibilità di trovare una soluzione tra persone civili e venirsi incontro senza dover
finire in tribunale. Mentre altre volte c'era la possibilità di una mediazione che poteva dare
risultati, in quel momento la mia mediazione non dava buon esito. In altro momento ho
chiamato e ci siamo visti a maggio 2019 e anche in quella occasione ho capito che CP_1
non ci fosse possibilità di trovare una soluzione).
In questo quadro, dunque si può fondatamente ritenere che l'infedeltà di CP_1
non fosse stata la vera causa del naufragio della vita coniugale delle parti, in quanto il matrimonio tra e era in crisi già da prima, connotato, com'era, Parte_1 CP_1
da un deterioramento dei rapporti risalente nel tempo che aveva finito con il logorare progressivamente il matrimonio, verosimilmente per l'incapacità dei coniugi di dar vita ad un solido progetto di vita insieme.
La Suprema Corte, del resto, ha affermato che l'infedeltà coniugale, pur costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, non è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile qualora si accerti, attraverso un indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta meramente formale (Cass. civ. sez. 1 ord. N. 11394 del 29.04.2024).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, il rigetto della domanda di addebito della separazione deve essere confermato.
2.2 Come si è accennato, con il secondo motivo di appello, la ha lamentato anche Pt_1
l'esiguità dell'assegno disposto a favore suo e della figlia nonché la ripartizione Per_1
paritaria delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della ragazza, evidenziando, tra l'altro, che la decisione è insufficiente e/o contradditoria con riferimento al confronto
reddituale fra le parti.
Anche tale censura, tuttavia, è infondata.
In vero, come aveva già osservato il Tribunale, presta attività lavorativa Parte_1
come impiegata presso il Comune di Quartu Sant'Elena e percepisce una retribuzione mensile netta di circa 1700.00 euro (comprensiva di 13^ mensilità); risulta inoltre gravata dal pagamento di una rata mensile documentata di importo pari ad euro 500.00 (relativa ad un prestito Agos). Non risulta possedere beni immobili.
Il resistente, di contro, ha una condizione reddituale e patrimoniale migliore. CP_1
infatti, come risulta dalla documentazione fiscale in atti, aveva dichiarato di avere
[...]
percepito nel 2019 un reddito lordo pari ad euro 37.660,00, nel 2021 un reddito lordo pari a d euro 38.897,00, nel 2002 un reddito lordo pari ad euro 38.301,00 e del 2023 un reddito lordo pari a circa 35.628,00. Tali introiti sono costituiti pacificamente da alcuni rapporti di locazione in essere e dalle somme erogate dalle società di cui è socio (sulle quali si tornerà tra breve).
La Corte d'Appello, in verità, in sede di reclamo aveva affermato che deve fondatamente
presumersi che, in realtà, le sue disponibilità finanziarie siano notevolmente superiori.
Esistono, infatti, una serie di elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, da cui la
relativa circostanza può agevolmente trarsi e che sono: a) il fatto che egli provveda
integralmente alle spese universitarie della figlia , che hanno un importo annuale Per_1
di 23.316,29 euro, che egli stesso ha allegato e documentato (cfr.- nota 2. della pag. 7 del
reclamo e documenti richiamati) - quanto a tasse universitarie, spese di vitto, alloggio, e tutto
quanto possa occorrere ad una ragazza dell'età di che vive in una città di Italia il Per_1
cui costo di vita è notoriamente non basso e che non possono certo essere fronteggiate con il
versamento diretto a lei di 400,00 euro mensili, che sono sufficienti per le piccole esigenze
personali della ragazza. Inoltre, lo stesso reclamante ha allegato sia pure ad altri fini- di
sopportare in proprio e in via esclusiva le ingenti spese di gestione della casa coniugale, pari
a 3402,64 euro (v. nota 1. a pag. 7 del reclamo). Un ulteriore elemento da cui può trarsi
l'entità dei redditi del è costituito da quanto emerge dall'estratto del C/C deposito n. CP_1 10095 che attesta un saldo finale di 200.000 euro. Non rileva, in proposito, quanto dedotto
nelle note autorizzate circa il vincolo che graverebbe sull'importo (vincolo di duplice natura)
perché detto vincolo non smentisce la disponibilità finanziaria in capo al , mentre il CP_1
documento aggiunge un elemento ulteriore per la ricostruzione in via presuntiva di una
capacità patrimoniale che non si esaurisce nei redditi emergenti dalle dichiarazioni
reddituali. L'importo di tali esborsi attesta quindi, da un lato, una capacità reddituale
sicuramente ben al di sopra di quanto dichiarato ed emergente dalle documentazioni
reddituali, sia, per altro verso, è sintomatico di un tenore di vita, che, per la giurisprudenza
della recentissima corte di cassazione, deve essere salvaguardato in sede di separazione sia
con riferimento al coniuge che con riguardo ai figli.
La stessa Corte d'Appello, peraltro, proprio sulla base di tali considerazioni (che, a giudizio della erano state frutto di una “dettagliata e capillare disamina”), aveva Pt_1
ritenuto che la disparità reddituale riscontrata legittimava l'imposizione, a carico del di CP_1
un assegno per il mantenimento della pari ad euro 350,00 mensili (riducendone così la Pt_1
misura rispetto a quanto stabilito in sede presidenziale, ove si era evidentemente tenuto conto della necessità del reperimento di una casa in locazione) e di un assegno per il mantenimento della figlia di importo pari ad euro 400,00 mensili, ponendo, altresì, per intero a carico del le spese universitarie della medesima (la quale, del resto, dopo aver conseguito la CP_1
laurea triennale a Milano, sta proseguendo il suo percorso di studi presso l'università Luiss di
Roma). E, a ben vedere, la non fornito elementi di valutazione tali da giustificare Pt_1
conclusioni diverse.
L'appellante, in verità, ha evidenziato come risulti che il partecipi a vario titolo sia CP_1
alla società EDIL.CO.VA. S.r.l. – intestataria di ulteriori immobili – che alla società A.R. Vacca Srl e Unione Imprese SRL, ma non ha poi fornito elementi concreti dai quali desumere la esistenza di redditi provenienti da tali società ed occultati dall'appellato.
La stessa appellante, inoltre, ha sostenuto che i redditi del coniuge siano rappresentati dai
canoni di locazione derivanti da 5 immobili di sua proprietà, il cui reddito da locazione
risulta fiscalmente dichiarato, ma anche di ulteriori 10 immobili ad uso commerciale e
abitativo siti nei Comuni di AG e Quartu – inclusa la casa coniugale - per un totale di
15 immobili, ma, a ben vedere, gli immobili intestati ad per la piena proprietà CP_1
risultano tredici e quest'ultimo ha regolarmente inserito nelle sue dichiarazioni fiscali i redditi derivanti dalla locazione di sei di questi, spiegando poi, anche sulla base della documentazione in atti, che cinque degli immobili restanti sono, in realtà, costituiti da posti auto scoperti che costituiscono pertinenze della casa coniugale assegnata alla e che Pt_1
l'ultimo, invece, è costituito da un box auto situato in Comune di Quartu e rimasto sfitto.
In questo quadro, dunque, appare evidente che l'appellante non ha fornito elementi sufficienti a comprovare che percepisca redditi maggiori di quelli posti alla CP_1
base delle valutazioni della Corte d'Appello prima e del Tribunale poi.
Lo stesso del resto, oltre all'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento CP_1
della e della figlia, ha in via esclusiva l'onere di provvedere al pagamento delle spese Pt_1
occorrenti perché quest'ultima possa frequentare l'Università Luiss, le quali, considerate anche le necessità di vitto e alloggio, sono evidentemente notevoli.
In definitiva, dunque, tenuto conto anche della conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, del reddito emergente dalla documentazione fiscale delle parti ed ancora degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, deve ritenersi pienamente congrua l'entità dell'assegno stabilita dal Tribunale.
2.3 L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1031 del 20.10.2024 Parte_1
del Tribunale di AG;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 6.946,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in AG in data 18 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco