CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1699/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO
[...] P.IVA_1
SERGIO, c.f. C.F._1
Reclamante contro
, nato a [...] , il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. MONTEMAGNO C.F._2
SALVATORE, ; C.F._3
Reclamato
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA
[...]
; Parte_1
- 1 - Reclamato-contumace
Controparte_2
Reclamato contumace
°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Il reclamante impugna la sentenza del Tribunale di Catania n. 306/24, emessa il
21.11.2024, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. Assume di essere società cooperativa agricola che presenta il requisito della prevalenza e, come tale, esente dalla liquidazione giudiziale. Lamenta che tale qualità sarebbe stata ingiustamente negata dal tribunale in ragione della carenza del detto requisito per il solo anno 2018 con motivazione errata nella ricostruzione sistematica offerta.
Domanda, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca della liquidazione giudiziale.
Si è costituito il creditore istante per la liquidazione giudiziale domandando il rigetto del reclamo.
Le altre parti destinatarie del reclamo sono rimaste contumaci.
All'udienza del 28.02.2025 la causa è stata posta in decisione.
°°°
I motivi di reclamo proposti suggeriscono l'individuazione dei principi che regolano l'accertamento della assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'impresa che svolge attività agricola.
In proposito, organica (e condivisibile) ricostruzione dei principi si rinviene in recente pronunzia della corte di legittimità il cui contenuto può testualmente riferirsi
(pur se riferito alla “vecchia” legge fallimentare).
“Sul piano normativo, l'art. 1, comma 1, l.fall. dispone che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici». Per inveterata e incontrastata tradizione giuridica, tale disposizione comporta, ab implicito e a contrario, la non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore agricolo. L'art.
- 2 - 2135 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 228 del 2001 (che ha imperniato lo statuto dell'imprenditore agricolo non più sull'utilizzo del "fondo", bensì su cura e sviluppo del "ciclo biologico"), definisce tale l'imprenditore che esercita almeno una delle attività di «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse» (comma 1) e declina queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell'impresa agraria, purché «esercitate dal medesimo imprenditore agricolo» (comma 3).
Successivamente, il d.lgs. n. 99 del 2004 (modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005) ha classificato i soggetti professionali che operano in agricoltura come "imprenditore agricolo professionale" (IAP) e "società agricola", mentre la l. n. 296 del 2006 (art.
1, comma 1094) ha stabilito che sono considerati imprenditori agricoli le società di persone e le Srl costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.
Per quanto si dirà oltre, rileva sottolineare che l'art. 1, d.lgs. 99/2004 ha previsto che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e ricorrano gli ulteriori requisiti ivi indicati.
4.3. - Sul piano giurisprudenziale, e pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1 l.fall. (Corte cost. 104/2012; Cass. 12215/2012,
1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola, e ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass. 9308/2023, 32977/2023). Parimenti, lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019), quanto meno se in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, comma 1,
- 3 - c.c. (Cass. 16614/2016), pena la sostanziale elusione del principio posto dall'art. 1,
l.fall., che, come detto, assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori esercenti un'attività commerciale (Cass. 32977/2023, 9308/2023, 12215/2012). Si è anche detto che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività - con conseguente irrilevanza anche dell'attività agricola in tesi esercitata (Cass.
14180/2022) - poiché esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, e non già quale conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività, come avviene per gli imprenditori individuali. Ciò perché, mentre questi ultimi sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività, «per le società commerciali e lo statuto a compiere tale identificazione» (Cass. 23157/2018; cfr. Cass. 6968/2019,
28015/2013, 21991/2012). 4.4. - Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, e stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,
, grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la CP_3
riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3,
c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023,
3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016,
1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023) …. .4.6. - In siffatto contesto ermeneutico, assume sicura rilevanza lo scrutinio dell'oggetto sociale della società,
a prescindere dalla qualifica con la quale essa sia iscritta nel registro delle imprese
(cfr. anche Cass. 17343/2017, in motivazione, ove si riconosce che «l'apprezzamento
- 4 - di fatto, riservato al giudice di merito, può anche trarre indizi rilevanti dall'oggetto sociale»)” (Cass. 1577/24).
Con riferimento alle cooperative il criterio dirimente è quello della “prevalenza” dettato dall'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 228/2001 “
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
°°°°
Enunziati i principi regolatori, può ora vagliarsi il provvedimento reclamato, limitandosi alle questioni utili ai fini della decisione, cioè i temi dell'accertamento della prevalenza dell'attività commerciale della società e della valorizzazione della presenza nella compagine sociale della cooperativa di un socio non imprenditore agricolo sui quali il reclamo propone ampi motivi di censura.
Assenza della qualità di imprenditore agricolo in capo al socio SI SP RL
Il tribunale, valorizzando l'art. 1, co. 3, D. Lgs. 99/2004, rileva che SI SP RL non essendo imprenditore agricolo “non possedeva i requisiti per essere ammessa come socio della cooperativa” (cfr. p. 2- 3) e che la presenza di un socio non imprenditore agricolo assume rilevo, “con riguardo alla concreta attività svolta dalla cooperativa” (p. 4).
La norma citata così dispone “
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:….”.
In disparte la questione, dibattuta tra le parti, del se SI SP RL possa o meno qualificarsi come imprenditore agricolo, l'art. 1 del D.Lgs. 99/24 individua i requisiti
- 5 - che un soggetto deve possedere per essere qualificato imprenditore agricolo professionale (IAP) e tra tali requisiti non figura quello valorizzato dal tribunale.
La norma, infatti, attribuisce rilievo solo ai requisiti della società e non alla qualità dei suoi soci nel senso che debbano necessariamente svolgere attività agricola in via esclusiva o comunque rivestire la qualità di imprenditore agricolo.
Il motivo di reclamo sul punto appare, pertanto, fondato dovendosi escludere che la presenza di SI SP RL nella compagine sociale possa assumere ex sé valenza di indice rilevante dell'assenza della qualità di imprenditore agricolo in capo alla cooperativa anche perché non risulta che la detta Parte_1
cooperativa svolgesse attività connesse a quella agricola in favore dei propri soci.
Natura commerciale della Parte_1
La sentenza reclamata ha accertato che per l'anno 2018 difetta il requisito della prevalenza in quanto i prodotti acquistati da soggetti estranei alla cooperativa (non soci) risultano pari al 70,3 per cento del totale acquisti (proveniente per la residua quota del 29,7 da soci) mentre ha concluso che per gli anni successivi (2019,2020,
2021) la condizione di prevalenza risultava rispettata come accertato dalla consulenza tecnica (disposta dal tribunale). Negli anni 2022 e 2023 la cooperativa non ha svolto alcuna attività (fatto risultante dagli atti e confermato dal ctu).
La società reclamante, in prima battuta, propone una diversa lettura dei dati relativi all'anno 2018 assumendo che la prevalenza risulterebbe rispettata se si qualificassero forniture di beni eseguite da soci quelle effettuate da soggetti che sarebbero divenuti soci in un momento successivo alla fornitura ma entro l'esercizio di bilancio.
La tesi non è condivisibile per l'evidente ragione che la valutazione va eseguita al momento della fornitura della merce e nessun indice normativo consente di utilizzare il diverso parametro del successivo ingresso del fornitore nella compagine sociale.
Infondata è anche l'ipotesi proposta dal reclamante di quantificare il valore economico dei beni acquistati da terzi maggiorandone il valore (prezzo) con l'addizione di interessi e spese (connesse al tardivo pagamento), trattandosi di
- 6 - accessori eventuali che maturano solo in ragione del tardivo adempimento della controprestazione e, comunque, estranei al valore economico dei prodotti conferiti.
Venendo alla questione principale, il tribunale, ricordato l'indirizzo espresso dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 831/2018, ha ritenuto – ed è questo il punto decisivo della sentenza sul quale si incentra il motivo di reclamo in esame - che “ … non esiste una nozione di prevalenza nel corso della vita di un imprenditore per essere un imprenditore agricolo o un imprenditore puramente commerciale: se nel corso anche di un solo esercizio (perché è l'esercizio commerciale che rileva, a chiusura del bilancio) un imprenditore è stato un imprenditore commerciale, per questo solo motivo egli è fallibile e non potrà mai invocare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale (sussistendone ovviamente le atre soglie), perché solo in un esercizio della sua vita imprenditoriale è stato imprenditore commerciale semplice, mentre per gli altri esercizi imprenditore agricolo. La nozione di imprenditore commerciale -se una impresa commerciale viene ad esistenza- non si può più perdere ai fini del fallimento (oggi liquidazione giudiziale), perlomeno sin tanto che non si è cancellati dal registro delle imprese e nei limiti dell'anno successivo alla cancellazione. Non importa per quanto tempo l'impresa abbia mantenuto la natura giuridica di imprenditore commerciale, è sufficiente che lo sia stato anche per un solo esercizio, ciò basterà per essere sottoposto a liquidazione giudiziale”.
Secondo il reclamante tale criterio sarebbe errato in quanto occorrerebbe valutare in concreto l'attività svolta nel suo complesso per accertare lo svolgimento in modo sistematico di attività commerciale (e non occasionale cioè, come nel caso, limitata ad un solo esercizio).
Il tema posto dalla controversia attiene un profilo di obiettiva incerta interpretazione posto che la legge non indica quale sia il criterio di valutazione della prevalenza ed escluso che possa ricorrersi ai criteri dettati dall'art. 2545 octies c.c. valevoli ai fini della (perdita) della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Una risposta – quanto meno sul piano della regola generale da seguire – può rinvenirsi nella pronunzia valorizzata dal tribunale e dal reclamante (seppure a
- 7 - diverso ed opposto fine) ove si legge “Gli elementi identificativi dell'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 2082 c.c., sono invero la professionalità e
l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali (così, e multis, Cass. 6 giugno 2003, n. 9102). Se, in altri termini, la nozione di "prevalenza" può avere un significato uniforme (ossia più del 50%) in vari contesti e, dunque, si presta ad essere utilizzato, se si vuole, nell'ambito sia della mutualità che dei conferimenti o della vendita dei prodotti ai fini della natura agricola dell'impresa (ma anche, es., per indicare l'opinione maggioritaria dei membri di un organo collegiale), ciò non deve trarre in inganno, conducendo ad una commistione di piani e di norme, aventi invece distinti rationes ed ambiti di applicazione. Peraltro, anche nell'art. 2512 c.c., richiamato dalla corte d'appello, è richiesta la continuità della situazione ivi descritta - svolgere l'attività prevalentemente in favore dei soci, avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, utilizzare prevalentemente gli apporti di beni o servizi da parte dei soci - non certo limitata ad uno, e neppure a due, o a pochi esercizi sociali, ma in via tendenzialmente o programmaticamente costante: tanto è vero che l'art. 2545-octies c.c., dal suo canto richiamato non a proposito dalla corte territoriale, si limita a prevedere la decadenza dalla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi quella condizione non sia rispettata (e non a richiederla per due esercizi soltanto).
Sarebbe dunque viziato quel ragionamento che volesse (così come, del resto, accertare la prevalenza della mutualità per due soli esercizi ai fini cui tende l'art.
2545-octies c.c.) accontentarsi del prevalente apporto dei soci per due esercizi qualsiasi, al fine di qualificare la cooperativa come agricola” (Cass. 831/2018).
L'argomentazione della corte di legittimità - condivisa da accreditata dottrina di settore - appare condivisibile e conduce ad escludere, nell'ambito della valutazione cui la corte è chiamata, la possibilità di parcellizzazione dell'attività d'impresa, limitando la verifica ad uno o due esercizi (ricordandosi in proposito la non rilevanza al fine della verifica della natura agricola del parametro dettato dall'art. 254 octies
- 8 - c.c.), dovendosi piuttosto verificare se i prodotti conferiti dai soci o comunque altra delle attività indicate dall'art. 2135 c.c. siano prevalenti secondo un criterio misto che combini il profilo quantitativo/economico a quello temporale della continuità.
Affermato e condiviso tale principio, si palesa per un verso la necessità di individuare dei criteri in base ai quali valutare quando si ha la continuità nella prevalenza dei conferimenti dei soci e per altro verso l'incertezza della soluzione, determinata dall'assenza di un dato normativo utile.
Si tratta, tuttavia, di questione che non sarà necessario affrontare per quanto di seguito esposto.
Una volta escluso che la valorizzazione di un solo anno di “mancata prevalenza” possa essere fatto decisivo per qualificare la società reclamante come commerciale, occorre stabilire se sussistono in atti ulteriori elementi di prova che consentono di pervenire alla soluzione sposata dal tribunale con la sentenza reclamata.
Giova, in proposito, ricordare che è onere della parte istante per la liquidazione giudiziale allegare e provare, trattandosi di fatto costitutivo della domanda,
l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola con carattere di prevalenza mentre grava su chi invochi l'esenzione dalla procedura concorsuale l'onere probatorio del fatto impeditivo (oltre a Cass. 1577/24 sopra citata, si vedano
Cass. 2153/2023, 3647/2023) ed in assenza di tale prova «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021, 9353/2022,
9308/2023, 32977/2023).
Nel caso in esame è pacifico che negli anni 2019, 2020, 2021 il criterio della prevalenza è stato rispettato e che negli anni 2014-2017 e 2022-2023 la società è stata inattiva (si vedano la c.t.u. e la comparsa di risposta del reclamato).
Per il periodo che va dalla costituzione della società (2010) al 2017 il reclamante lamenta che il tribunale nessun accertamento abbia compiuto ed afferma che, comunque, dai bilanci, libri giornali e mastrini (prodotti in atti, sub doc. 5) emerge che negli anni dal 2010 al 2013 l'attività d'impresa è consistita esclusivamente nella
- 9 - rivendita di prodotto conferito dai soci, come da prospetto alla p. 9 del reclamo (detto prospetto, in vero, rappresenta per l'anno 2011 anche acquisti da terzi ma si tratta di un valore prodotti che non fa venire meno la prevalenza dei conferimenti dei soci).
Il reclamato nega che la documentazione prodotta per gli anni 2010-2013 sia rilevante sia per la sua incompletezza che per l'inattendibilità dei dati riportati nei relativi bilanci (cfr. p. 10).
La valutazione di tale eccezione risulta, tuttavia, superflua.
Come sopra ricordato, l'onere della prova della “commercialità” dell'attività
d'impresa in concreto svolta spetta alla parte che domanda l'apertura della liquidazione giudiziale.
Valutando il compendio probatorio sopra riassunto risulta agevole concludere che ad eccezione dell'anno 2018 non v'è prova dell'esistenza di altri esercizi in cui la prevalenza non risulta rispettata e, per contro, v'è certezza del rispetto della prevalenza negli esercizi 2019, 2020,2021 e dell'inattività della società negli anni
2014-2017 e 2022-2023.
In conclusiva sintesi, non risulta adeguatamente provato che la società svolgesse in concreto attività commerciale secondo il criterio sopra individuato che valorizza il profilo quantitativo/economico della prevalenza e quello temporale della continuità.
Il motivo in esame risulta, pertanto, fondato e determina l'accoglimento del reclamo.
°°°
Le spese del giudizio, tenuto conto della obiettiva incertezza della questione giuridica rivelatasi decisiva per la decisione, possono compensarsi tra le parti costituite, risultando integrati i gravi motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c., e dichiararsi irripetibili nei confronti della liquidazione giudiziale rimasta contumace.
Nulla deve statuirsi sulle spese nei confronti della società cooperativa
[...]
trattandosi di litisconsorte processuale, non costituito, nei cui Controparte_4
confronti nessuna domanda è stata proposta.
- 10 - Ai sensi degli articoli 53 e 147 DPR 115/2002 non va disposto il recupero delle spese della procedura e del compenso del curatore che resteranno a carico dell'Erario non rinvenendosi in capo all'istante una condotta che abbia dato causa alla procedura.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 1699/2024 R.G, così statuisce: in accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società cooperativa;
ai sensi dell'art. 53, co. 4, D. Lgs. 14/19 dispone che la cooperativa adempia, con relazione da depositare ogni Parte_1
trenta giorni a far data dalla comunicazione della presente decisione, agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; dichiara irripetibili le spese del giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale rimasta contumace e compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello, il 02.04.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1699/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO
[...] P.IVA_1
SERGIO, c.f. C.F._1
Reclamante contro
, nato a [...] , il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. MONTEMAGNO C.F._2
SALVATORE, ; C.F._3
Reclamato
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA
[...]
; Parte_1
- 1 - Reclamato-contumace
Controparte_2
Reclamato contumace
°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Il reclamante impugna la sentenza del Tribunale di Catania n. 306/24, emessa il
21.11.2024, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. Assume di essere società cooperativa agricola che presenta il requisito della prevalenza e, come tale, esente dalla liquidazione giudiziale. Lamenta che tale qualità sarebbe stata ingiustamente negata dal tribunale in ragione della carenza del detto requisito per il solo anno 2018 con motivazione errata nella ricostruzione sistematica offerta.
Domanda, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca della liquidazione giudiziale.
Si è costituito il creditore istante per la liquidazione giudiziale domandando il rigetto del reclamo.
Le altre parti destinatarie del reclamo sono rimaste contumaci.
All'udienza del 28.02.2025 la causa è stata posta in decisione.
°°°
I motivi di reclamo proposti suggeriscono l'individuazione dei principi che regolano l'accertamento della assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'impresa che svolge attività agricola.
In proposito, organica (e condivisibile) ricostruzione dei principi si rinviene in recente pronunzia della corte di legittimità il cui contenuto può testualmente riferirsi
(pur se riferito alla “vecchia” legge fallimentare).
“Sul piano normativo, l'art. 1, comma 1, l.fall. dispone che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici». Per inveterata e incontrastata tradizione giuridica, tale disposizione comporta, ab implicito e a contrario, la non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore agricolo. L'art.
- 2 - 2135 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 228 del 2001 (che ha imperniato lo statuto dell'imprenditore agricolo non più sull'utilizzo del "fondo", bensì su cura e sviluppo del "ciclo biologico"), definisce tale l'imprenditore che esercita almeno una delle attività di «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse» (comma 1) e declina queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell'impresa agraria, purché «esercitate dal medesimo imprenditore agricolo» (comma 3).
Successivamente, il d.lgs. n. 99 del 2004 (modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005) ha classificato i soggetti professionali che operano in agricoltura come "imprenditore agricolo professionale" (IAP) e "società agricola", mentre la l. n. 296 del 2006 (art.
1, comma 1094) ha stabilito che sono considerati imprenditori agricoli le società di persone e le Srl costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.
Per quanto si dirà oltre, rileva sottolineare che l'art. 1, d.lgs. 99/2004 ha previsto che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e ricorrano gli ulteriori requisiti ivi indicati.
4.3. - Sul piano giurisprudenziale, e pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1 l.fall. (Corte cost. 104/2012; Cass. 12215/2012,
1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola, e ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass. 9308/2023, 32977/2023). Parimenti, lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019), quanto meno se in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, comma 1,
- 3 - c.c. (Cass. 16614/2016), pena la sostanziale elusione del principio posto dall'art. 1,
l.fall., che, come detto, assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori esercenti un'attività commerciale (Cass. 32977/2023, 9308/2023, 12215/2012). Si è anche detto che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività - con conseguente irrilevanza anche dell'attività agricola in tesi esercitata (Cass.
14180/2022) - poiché esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, e non già quale conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività, come avviene per gli imprenditori individuali. Ciò perché, mentre questi ultimi sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività, «per le società commerciali e lo statuto a compiere tale identificazione» (Cass. 23157/2018; cfr. Cass. 6968/2019,
28015/2013, 21991/2012). 4.4. - Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, e stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,
, grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la CP_3
riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3,
c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023,
3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016,
1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023) …. .4.6. - In siffatto contesto ermeneutico, assume sicura rilevanza lo scrutinio dell'oggetto sociale della società,
a prescindere dalla qualifica con la quale essa sia iscritta nel registro delle imprese
(cfr. anche Cass. 17343/2017, in motivazione, ove si riconosce che «l'apprezzamento
- 4 - di fatto, riservato al giudice di merito, può anche trarre indizi rilevanti dall'oggetto sociale»)” (Cass. 1577/24).
Con riferimento alle cooperative il criterio dirimente è quello della “prevalenza” dettato dall'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 228/2001 “
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
°°°°
Enunziati i principi regolatori, può ora vagliarsi il provvedimento reclamato, limitandosi alle questioni utili ai fini della decisione, cioè i temi dell'accertamento della prevalenza dell'attività commerciale della società e della valorizzazione della presenza nella compagine sociale della cooperativa di un socio non imprenditore agricolo sui quali il reclamo propone ampi motivi di censura.
Assenza della qualità di imprenditore agricolo in capo al socio SI SP RL
Il tribunale, valorizzando l'art. 1, co. 3, D. Lgs. 99/2004, rileva che SI SP RL non essendo imprenditore agricolo “non possedeva i requisiti per essere ammessa come socio della cooperativa” (cfr. p. 2- 3) e che la presenza di un socio non imprenditore agricolo assume rilevo, “con riguardo alla concreta attività svolta dalla cooperativa” (p. 4).
La norma citata così dispone “
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:….”.
In disparte la questione, dibattuta tra le parti, del se SI SP RL possa o meno qualificarsi come imprenditore agricolo, l'art. 1 del D.Lgs. 99/24 individua i requisiti
- 5 - che un soggetto deve possedere per essere qualificato imprenditore agricolo professionale (IAP) e tra tali requisiti non figura quello valorizzato dal tribunale.
La norma, infatti, attribuisce rilievo solo ai requisiti della società e non alla qualità dei suoi soci nel senso che debbano necessariamente svolgere attività agricola in via esclusiva o comunque rivestire la qualità di imprenditore agricolo.
Il motivo di reclamo sul punto appare, pertanto, fondato dovendosi escludere che la presenza di SI SP RL nella compagine sociale possa assumere ex sé valenza di indice rilevante dell'assenza della qualità di imprenditore agricolo in capo alla cooperativa anche perché non risulta che la detta Parte_1
cooperativa svolgesse attività connesse a quella agricola in favore dei propri soci.
Natura commerciale della Parte_1
La sentenza reclamata ha accertato che per l'anno 2018 difetta il requisito della prevalenza in quanto i prodotti acquistati da soggetti estranei alla cooperativa (non soci) risultano pari al 70,3 per cento del totale acquisti (proveniente per la residua quota del 29,7 da soci) mentre ha concluso che per gli anni successivi (2019,2020,
2021) la condizione di prevalenza risultava rispettata come accertato dalla consulenza tecnica (disposta dal tribunale). Negli anni 2022 e 2023 la cooperativa non ha svolto alcuna attività (fatto risultante dagli atti e confermato dal ctu).
La società reclamante, in prima battuta, propone una diversa lettura dei dati relativi all'anno 2018 assumendo che la prevalenza risulterebbe rispettata se si qualificassero forniture di beni eseguite da soci quelle effettuate da soggetti che sarebbero divenuti soci in un momento successivo alla fornitura ma entro l'esercizio di bilancio.
La tesi non è condivisibile per l'evidente ragione che la valutazione va eseguita al momento della fornitura della merce e nessun indice normativo consente di utilizzare il diverso parametro del successivo ingresso del fornitore nella compagine sociale.
Infondata è anche l'ipotesi proposta dal reclamante di quantificare il valore economico dei beni acquistati da terzi maggiorandone il valore (prezzo) con l'addizione di interessi e spese (connesse al tardivo pagamento), trattandosi di
- 6 - accessori eventuali che maturano solo in ragione del tardivo adempimento della controprestazione e, comunque, estranei al valore economico dei prodotti conferiti.
Venendo alla questione principale, il tribunale, ricordato l'indirizzo espresso dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 831/2018, ha ritenuto – ed è questo il punto decisivo della sentenza sul quale si incentra il motivo di reclamo in esame - che “ … non esiste una nozione di prevalenza nel corso della vita di un imprenditore per essere un imprenditore agricolo o un imprenditore puramente commerciale: se nel corso anche di un solo esercizio (perché è l'esercizio commerciale che rileva, a chiusura del bilancio) un imprenditore è stato un imprenditore commerciale, per questo solo motivo egli è fallibile e non potrà mai invocare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale (sussistendone ovviamente le atre soglie), perché solo in un esercizio della sua vita imprenditoriale è stato imprenditore commerciale semplice, mentre per gli altri esercizi imprenditore agricolo. La nozione di imprenditore commerciale -se una impresa commerciale viene ad esistenza- non si può più perdere ai fini del fallimento (oggi liquidazione giudiziale), perlomeno sin tanto che non si è cancellati dal registro delle imprese e nei limiti dell'anno successivo alla cancellazione. Non importa per quanto tempo l'impresa abbia mantenuto la natura giuridica di imprenditore commerciale, è sufficiente che lo sia stato anche per un solo esercizio, ciò basterà per essere sottoposto a liquidazione giudiziale”.
Secondo il reclamante tale criterio sarebbe errato in quanto occorrerebbe valutare in concreto l'attività svolta nel suo complesso per accertare lo svolgimento in modo sistematico di attività commerciale (e non occasionale cioè, come nel caso, limitata ad un solo esercizio).
Il tema posto dalla controversia attiene un profilo di obiettiva incerta interpretazione posto che la legge non indica quale sia il criterio di valutazione della prevalenza ed escluso che possa ricorrersi ai criteri dettati dall'art. 2545 octies c.c. valevoli ai fini della (perdita) della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Una risposta – quanto meno sul piano della regola generale da seguire – può rinvenirsi nella pronunzia valorizzata dal tribunale e dal reclamante (seppure a
- 7 - diverso ed opposto fine) ove si legge “Gli elementi identificativi dell'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 2082 c.c., sono invero la professionalità e
l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali (così, e multis, Cass. 6 giugno 2003, n. 9102). Se, in altri termini, la nozione di "prevalenza" può avere un significato uniforme (ossia più del 50%) in vari contesti e, dunque, si presta ad essere utilizzato, se si vuole, nell'ambito sia della mutualità che dei conferimenti o della vendita dei prodotti ai fini della natura agricola dell'impresa (ma anche, es., per indicare l'opinione maggioritaria dei membri di un organo collegiale), ciò non deve trarre in inganno, conducendo ad una commistione di piani e di norme, aventi invece distinti rationes ed ambiti di applicazione. Peraltro, anche nell'art. 2512 c.c., richiamato dalla corte d'appello, è richiesta la continuità della situazione ivi descritta - svolgere l'attività prevalentemente in favore dei soci, avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, utilizzare prevalentemente gli apporti di beni o servizi da parte dei soci - non certo limitata ad uno, e neppure a due, o a pochi esercizi sociali, ma in via tendenzialmente o programmaticamente costante: tanto è vero che l'art. 2545-octies c.c., dal suo canto richiamato non a proposito dalla corte territoriale, si limita a prevedere la decadenza dalla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi quella condizione non sia rispettata (e non a richiederla per due esercizi soltanto).
Sarebbe dunque viziato quel ragionamento che volesse (così come, del resto, accertare la prevalenza della mutualità per due soli esercizi ai fini cui tende l'art.
2545-octies c.c.) accontentarsi del prevalente apporto dei soci per due esercizi qualsiasi, al fine di qualificare la cooperativa come agricola” (Cass. 831/2018).
L'argomentazione della corte di legittimità - condivisa da accreditata dottrina di settore - appare condivisibile e conduce ad escludere, nell'ambito della valutazione cui la corte è chiamata, la possibilità di parcellizzazione dell'attività d'impresa, limitando la verifica ad uno o due esercizi (ricordandosi in proposito la non rilevanza al fine della verifica della natura agricola del parametro dettato dall'art. 254 octies
- 8 - c.c.), dovendosi piuttosto verificare se i prodotti conferiti dai soci o comunque altra delle attività indicate dall'art. 2135 c.c. siano prevalenti secondo un criterio misto che combini il profilo quantitativo/economico a quello temporale della continuità.
Affermato e condiviso tale principio, si palesa per un verso la necessità di individuare dei criteri in base ai quali valutare quando si ha la continuità nella prevalenza dei conferimenti dei soci e per altro verso l'incertezza della soluzione, determinata dall'assenza di un dato normativo utile.
Si tratta, tuttavia, di questione che non sarà necessario affrontare per quanto di seguito esposto.
Una volta escluso che la valorizzazione di un solo anno di “mancata prevalenza” possa essere fatto decisivo per qualificare la società reclamante come commerciale, occorre stabilire se sussistono in atti ulteriori elementi di prova che consentono di pervenire alla soluzione sposata dal tribunale con la sentenza reclamata.
Giova, in proposito, ricordare che è onere della parte istante per la liquidazione giudiziale allegare e provare, trattandosi di fatto costitutivo della domanda,
l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola con carattere di prevalenza mentre grava su chi invochi l'esenzione dalla procedura concorsuale l'onere probatorio del fatto impeditivo (oltre a Cass. 1577/24 sopra citata, si vedano
Cass. 2153/2023, 3647/2023) ed in assenza di tale prova «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021, 9353/2022,
9308/2023, 32977/2023).
Nel caso in esame è pacifico che negli anni 2019, 2020, 2021 il criterio della prevalenza è stato rispettato e che negli anni 2014-2017 e 2022-2023 la società è stata inattiva (si vedano la c.t.u. e la comparsa di risposta del reclamato).
Per il periodo che va dalla costituzione della società (2010) al 2017 il reclamante lamenta che il tribunale nessun accertamento abbia compiuto ed afferma che, comunque, dai bilanci, libri giornali e mastrini (prodotti in atti, sub doc. 5) emerge che negli anni dal 2010 al 2013 l'attività d'impresa è consistita esclusivamente nella
- 9 - rivendita di prodotto conferito dai soci, come da prospetto alla p. 9 del reclamo (detto prospetto, in vero, rappresenta per l'anno 2011 anche acquisti da terzi ma si tratta di un valore prodotti che non fa venire meno la prevalenza dei conferimenti dei soci).
Il reclamato nega che la documentazione prodotta per gli anni 2010-2013 sia rilevante sia per la sua incompletezza che per l'inattendibilità dei dati riportati nei relativi bilanci (cfr. p. 10).
La valutazione di tale eccezione risulta, tuttavia, superflua.
Come sopra ricordato, l'onere della prova della “commercialità” dell'attività
d'impresa in concreto svolta spetta alla parte che domanda l'apertura della liquidazione giudiziale.
Valutando il compendio probatorio sopra riassunto risulta agevole concludere che ad eccezione dell'anno 2018 non v'è prova dell'esistenza di altri esercizi in cui la prevalenza non risulta rispettata e, per contro, v'è certezza del rispetto della prevalenza negli esercizi 2019, 2020,2021 e dell'inattività della società negli anni
2014-2017 e 2022-2023.
In conclusiva sintesi, non risulta adeguatamente provato che la società svolgesse in concreto attività commerciale secondo il criterio sopra individuato che valorizza il profilo quantitativo/economico della prevalenza e quello temporale della continuità.
Il motivo in esame risulta, pertanto, fondato e determina l'accoglimento del reclamo.
°°°
Le spese del giudizio, tenuto conto della obiettiva incertezza della questione giuridica rivelatasi decisiva per la decisione, possono compensarsi tra le parti costituite, risultando integrati i gravi motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c., e dichiararsi irripetibili nei confronti della liquidazione giudiziale rimasta contumace.
Nulla deve statuirsi sulle spese nei confronti della società cooperativa
[...]
trattandosi di litisconsorte processuale, non costituito, nei cui Controparte_4
confronti nessuna domanda è stata proposta.
- 10 - Ai sensi degli articoli 53 e 147 DPR 115/2002 non va disposto il recupero delle spese della procedura e del compenso del curatore che resteranno a carico dell'Erario non rinvenendosi in capo all'istante una condotta che abbia dato causa alla procedura.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 1699/2024 R.G, così statuisce: in accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società cooperativa;
ai sensi dell'art. 53, co. 4, D. Lgs. 14/19 dispone che la cooperativa adempia, con relazione da depositare ogni Parte_1
trenta giorni a far data dalla comunicazione della presente decisione, agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; dichiara irripetibili le spese del giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale rimasta contumace e compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello, il 02.04.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 11 -