Articolo 2 della Legge 21 luglio 1961, n. 686
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 agosto 1961
Art. 2.
Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato. L'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo la entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano gia' alle loro dipendenze uno o piu' massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data.
Entrata in vigore il 18 agosto 1961