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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
IL GIUDICE DEL LAVORO
Letti gli atti del proc. N. 1753/2024
(INSOLIA / ), Parte_1 Pt_2
rilevato che il nominato C.T.U. ha terminato le operazioni di consulenza ed ha depositato in
Cancelleria l'elaborato peritale, e che è decorso il termine di giorni trenta di cui all'art.445 bis, quarto comma, Cod.Proc.Civ.; preso atto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, della assenza di contestazioni e della congruità della relazione;
visto l'art.445 bis, quinto comma, Cod.Proc.Civ.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio in atti;
PONE definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come Pt_2
da separato decreto.
Considerata la decorrenza, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa ma anteriore all'instaurazione della presente procedura, della maggiore invalidità risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, compensa per la metà le spese di procedura, ponendo a carico dell' la restante parte, liquidata in €. 600,00 per onorario, oltre rimborso (15%), IVA e Pt_2
CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente Avv. CONTI MARIA, dichiaratosi antistatario.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Pescara, 14/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Andrea Pulini