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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giorgio Sensale Consigliere
Dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4791 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6523/2019 del Tribunale di
LI, pubblicata in data 25 giugno 2019, notificata in data 1° ottobre 2019, vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. Renato Veneruso presso il cui studio in Portici alla via Diaz 3/d elettivamente domiciliano appellanti
E
( , quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
( , già in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Esposito presso il cui studio in al CP_3
Corso Umberto I n. 259 elettivamente domicilia appellata
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_3
Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Correggio n. 43 interventrice
E
1 ( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino presso il cui studio in Milano alla via Correggio n. 43 elettivamente domicilia interventrice
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.5.2013 la quale Parte_4 procuratrice del conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_6
LI , e per sentire accertare e Parte_2 Parte_3 Parte_1 dichiarare che la compravendita immobiliare stipulata tra quest'ultimo – fideiussore della mutuataria – e la figlia e il genero , con atto per CP_7 Pt_3 Parte_2
Notar in data 29.12.2009, aveva recato pregiudizio al Persona_1 [...] annullando la garanzia patrimoniale del fideiussore CP_6 Parte_1
Chiedeva, pertanto, dichiararsi in via principale l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della banca creditrice del richiamato atto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in alla via G.B. Vela 280/E e, in subordine, la CP_3 simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto pubblico.
L'istante deduceva di essere creditrice nei confronti della per l'importo CP_7 complessivo di € 63.452,32, oltre interessi, derivante da un'esposizione debitoria maturata sul conto corrente bancario n. 1000/00001393, acceso in data 28 luglio 2003, e da rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 0850051332158 per € 50.000,00 concesso in data 1° marzo 2007. Rappresentava che le obbligazioni assunte dalla debitrice principale erano assistite da duplice garanzia fideiussoria prestata da
[...] ovvero da una fideiussione omnibus, originariamente rilasciata in data 1° Pt_1 marzo 2007 per l'importo di € 32.500,00, successivamente elevato fino alla concorrenza di € 52.000,00 con atto del 4 agosto 2008, nonché da una fideiussione specifica a garanzia del predetto finanziamento, anch'essa sottoscritta in data 1° marzo 2007.
Aggiungeva che, nonostante la revoca degli affidamenti e la formale costituzione in mora dei debitori, il credito era rimasto insoddisfatto, rendendo necessari specifici accertamenti sulla situazione patrimoniale del fideiussore i cui esiti avevano rivelato che con atto per notar del 29.12.2009, aveva Parte_1 Persona_1
2 alienato ad ed la proprietà dell'immobile sito in Parte_3 Parte_2 CP_3 località Barra, alla via Giambattista Vela n. 280/E, identificato al catasto fabbricati del comune di al foglio 10, particella 553, sub 10, primo piano, int.
5. Assumeva, CP_3 pertanto, l'istante che tale operazione di dismissione immobiliare, realizzata in costanza del rapporto di garanzia e dell'esposizione debitoria, avesse cagionato pregiudizio concreto e attuale alle proprie ragioni creditorie in quanto idonea a depauperare il patrimonio del garante e, conseguentemente, a compromettere la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., rendendo ardua o addirittura impedendo l'eventuale azione esecutiva.
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, contestando, altresì, la validità della fideiussione omnibus per difetto di data certa, circostanza questa che ne avrebbe comportato la nullità ai sensi della normativa di settore;
nel merito, negava di aver avuto consapevolezza del pregiudizio che l'alienazione dell'immobile avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie della banca, evidenziando di rivestire una posizione meramente marginale nella compagine societaria della debitrice principale, della quale deteneva una quota di minoranza pari al 10% senza ricoprire alcuna carica amministrativa. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano, altresì, e i quali eccepivano la mancanza Parte_2 Parte_3 del consilium fraudis ovvero della participatio fraudis, rappresentando di aver concluso il contratto di compravendita in buona fede e ignorando sia l'esistenza del debito gravante sul venditore sia i rapporti di garanzia assunti da nei Parte_1 confronti dell'istituto bancario. Quanto alla prospettata simulazione assoluta dell'atto di compravendita, i convenuti ne contestavano radicalmente i presupposti, eccependo che il negozio era stato posto in essere a titolo oneroso, con effettivo pagamento del prezzo pattuito, la cui provvista - per la parte corrisposta in contanti - era stata fornita dalla madre di , , a titolo di donazione indiretta. Parte_2 Controparte_8
Rappresentavano, inoltre, la congruità del prezzo convenuto rispetto al valore di mercato dell'immobile al momento della stipulazione dell'atto di compravendita. A sostegno della genuinità dell'operazione negoziale i convenuti deducevano che il venditore, ad alienazione avvenuta, non aveva continuato a risiedere
3 nell'appartamento oggetto di compravendita, trasferendosi in un diverso alloggio ubicato nel medesimo stabile.
Ammessi ed espletati gli interrogatori formali dei convenuti e Parte_2 [...]
ordinata l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari, Pt_3 delle ricevute relative ai pagamenti delle rate del mutuo, delle bollette delle utenze, degli oneri condominiali, della copia dell'assegno circolare utilizzato per il pagamento del prezzo e di ulteriore documentazione, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il valore di mercato dell'immobile tanto al momento attuale quanto alla data di stipulazione dell'atto notarile di compravendita.
All'esito, il Tribunale, con sentenza n. 6593/2019, pronunciata in data 25 giugno 2019, così decideva: “a) accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell' , del seguente atto: 1) atto di compravendita del 29.12.2009 tra Parte_4
e redatto in San Giorgio a Cremano presso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 notaio Dott. rep. 9036 raccolta n. 48215 trascritti in data 30.12.2009 ai nn. Persona_2
48215 RG/33888 RP;
a) capo non provvisoriamente esecutivo;
b) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 16.2.2018, a carico dei convenuti, in solido tra loro;
c) condanna le parti convenute in solido fra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 668,00 per spese ed € 5200,00 per compensi oltre cpa
e iva come per legge, in favore della parte attrice”.
In particolare, il Tribunale, esclusa la simulazione assoluta del contratto di compravendita in quanto non provata, riteneva integrati i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. accertando l'esistenza di un credito certo e attuale nei confronti di e che la vendita dell'unico immobile di sua proprietà Parte_1 costituisse un atto di disposizione idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale.
Pur riconoscendo che il prezzo pattuito (€ 143.381,76) era pressoché corrispondente al valore di mercato stimato con la consulenza tecnica d'ufficio (per circa € 150.000,00), il
Tribunale affermava che, anche nella vendita a prezzo di mercato, la conversione di un immobile in denaro avrebbe potuto rendere più difficoltosa l'esecuzione forzata, integrando così l'eventus damni. Infine, condivideva la presunzione che sia il venditore sia gli acquirenti (in particolare, la figlia fossero consapevoli del Parte_3 pregiudizio arrecato al creditore, stante il loro stretto rapporto di parentela e la conoscenza della posizione debitoria di Conseguentemente, Parte_1 dichiarava inefficace l'atto di compravendita nei confronti della Parte_4
4 Con ordinanza del 18 settembre 2019 veniva accolta l'istanza di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c. proposta da che otteneva la Controparte_2 sostituzione di con quale soggetto nei cui confronti era Parte_4 Controparte_2 stato dichiarato inefficace l'atto traslativo della proprietà del 29.12.2009.
Avverso detta sentenza proponevano appello ed Parte_1 Parte_3
, con atto di citazione notificato in data 29.10.2019, invocandone la Parte_2 riforma per i seguenti motivi: a) motivazione apparente e carenza probatoria non essendo dimostrati né la conoscenza del debito da parte di né Parte_1
l'eventus damni avendo il primo giudice accolto la domanda revocatoria solo su generiche presunzioni (parentela e unico immobile di proprietà) e ignorando la documentazione attestante il pagamento del prezzo;
b) nullità della fideiussione e omessa pronuncia non avendo il Tribunale esaminato l'eccezione sollevata in primo grado di nullità della fideiussione rilasciata da contestata per la Parte_1 mancanza di data certa, requisito imprescindibile per la validità di tale garanzia.
Concludevano, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto della domanda attorea, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituiva con comparsa del 15.1.2020 la CP_1 mandataria con rappresentanza di a sua volta successore nelle Controparte_2 posizioni attive di eccependo in via preliminare Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e delle domande nuove avanzate in appello. Nel merito contestava la fondatezza degli avversi motivi, stante la sussistenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c. e l'irrilevanza della data certa per la fideiussione fuori dal contesto fallimentare per l'opponibilità alla massa;
aggiungeva che, in ogni caso, le fideiussioni depositate presentavano una data certa (timbro postale). Proponeva, infine, appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale, chiedendo il riconoscimento della simulazione assoluta dell'atto.
Nel corso del giudizio, in data 26.1.2022, interveniva ex art. 111 c.p.c. la
[...]
quale successore a titolo particolare di e, Controparte_4 Controparte_2 successivamente, in data 7.2.2025, la in qualità di Controparte_5 incorporante per fusione della società e, per essa, CP_9 Controparte_4
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima,
[...] entrambe richiamando le difese dei precedenti creditori. Chiedevano, pertanto, il
5 rigetto dell'appello e, in via subordinata, l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione
Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di LI con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di LI ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 10.4.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trentacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente va dichiarato che l'appello è stato tempestivamente proposto con atto di citazione notificato in data 29.10.2019 nel termine di legge di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 1° ottobre 2019.
Va affermata, sempre in via preliminare, la legittimazione della Controparte_4 nel presente grado di giudizio in qualità di cessionaria del credito facente capo
[...] in origine al Controparte_6
Solo in sede di memorie conclusionali gli appellanti eccepiscono l'inammissibilità del solo intervento di quale cessionaria del credito originariamente Controparte_4 vantato dal per difetto di legittimazione data Controparte_6
l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dell'oggetto della cessione di crediti in blocco così da rendere nullo il relativo contratto e non risultando provata l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa, oltre che la cessione del credito. Aggiungono che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente prova della cessione e dell'inclusione del credito contestato tra quelli ceduti. Diversamente nulla osservano sulla successiva costituzione in giudizio della quale Controparte_5 ultima titolare del credito;
in particolare, in forza di atto di scissione parziale del
21/12/2022 del Notaio di Milano Persona_3 Controparte_4 conferiva il credito per cui si procede a andone notizia mediante la CP_9
6 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 7 del 17/01/2023 e successiva rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 16 del 07/02/2023, che con atto del 31/10/2024 del Notaio veniva CP_9 Persona_4 fusa per incorporazione in che, a sua volta, conferiva a Controparte_5 il compimento di tutti gli atti relativi alla riscossione Controparte_4 dei crediti.
L'eccezione tardivamente e contraddittoriamente avanzata va disattesa.
Nel caso di specie, la ha inteso affidare il riscontro della Controparte_4 propria titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 118 del 5 ottobre 2021 dell'avviso della stipula - ai sensi e per gli effetti della Legge n.130 del 30 aprile 1999 (c.d. “Legge sulla
Cartolarizzazione”) - di contratti di cessioni dei crediti pecuniari avvenuta in data
25.6.2021 con Controparte_2
Al riguardo va opportunamente ricordata la differenza tra il requisito della
"notificazione" della cessione al debitore ceduto - necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente - con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia efficacemente contestata - come non accaduto nel caso di specie - dal debitore ceduto.
La Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 e nello stesso senso Cass. 28790/2024) ha, altresì, precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi
7 dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette
a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”. La Suprema Corte precisa che, quand'anche sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Ebbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che solo nella comparsa conclusionale gli appellanti hanno contestato la corrispondenza del credito controverso con quelli che hanno formato oggetto della cessione in blocco e quest'ultima, peraltro, solo nei confronti della e non anche con riferimento alla Controparte_4 successiva cessione operata in forza di atto di scissione parziale del 21/12/2022 in
8 favore della poi, fusa per incorporazione in CP_9 Controparte_5
[...]
Ebbene, ritiene la Corte che, a fronte di tale tardiva e contraddittoria contestazione, laddove in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note del 7.4.2025) gli appellanti hanno chiesto solo l'accoglimento dell'appello impugnando gli atti di intervento, gli elementi acquisiti al giudizio consentano di affermare la titolarità del credito da parte della vieppiù, in assenza di qualsivoglia, pur tardiva, Controparte_4 contestazione rivolta nei confronti dell'attuale creditore, successivamente intervenuta;
invero, l'implicita non contestazione da parte degli appellanti della intervenuta cessione in blocco dei crediti in favore di detta società, ivi compreso quello fatto valere in giudizio, e della stessa cessione, mantenuta fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, unitamente alla puntuale indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 118 del 5 ottobre 2021, che si ritrovano tutte in quello facente capo al creditore originario (crediti derivanti da contratti di finanziamento di segnalati in sofferenza a causa dell'insolvenza Controparte_2 del debitore, denominati in euro e non identificabili con i codici NDG analiticamente riportati e il trasferimento unitamente ai crediti di tutte le garanzie accessorie) e all'immediato abbandono del giudizio da parte della cedente sono elementi che fanno fondatamente ritenere provata la legittimazione della Controparte_4
A riprova della contraddittorietà della tardiva eccezione di difetto della legittimazione da parte della sola depone anche la circostanza che gli Controparte_4 appellanti nulla hanno eccepito con riferimento al successivo intervento di CP_4
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice di
[...] [...]
divenuta titolare del credito in esame a seguito dell'incorporazione di Controparte_5
società originata dalla scissione parziale di CP_9 Controparte_4 nella quale il credito di cui si discute è stato conferito con atto del 21 dicembre 2022.
Ancora, in via preliminare, premesso che l'eccezione di inammissibilità del gravame invocata dagli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, va rilevato che l'appello appare rispondente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis, per cui l'eccezione di inammissibilità va respinta perché infondata. Con ordinanza n. 36481 del
13/12/2022 e con sentenza n. 27199 del 2017 le S.U. civili hanno affermato il principio
9 di diritto secondo il quale “l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ciò posto, l'atto di gravame sfugge alla denunciata inammissibilità avendo gli appellanti svolto argomentazioni capaci di inficiare la ratio decidendi della pronuncia avversata senza che vi sia la necessità di esporre un progetto alternativo di sentenza siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
La parte appellante, infatti, come si evince dalla lettura dell'atto di impugnazione, indica con sufficiente precisione i motivi di dissenso rispetto alla valutazione della vicenda fatta dal giudice di prime cure, pur implicando evidentemente tale esposizione anche il richiamo delle argomentazioni difensive illustrate nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio.
Sempre preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di preclusione sollevata dall'appellata. Le difese e le eccezioni oggetto di censura sono già state svolte in primo grado in termini sostanziali e nessuna delle deduzioni appellanti può essere qualificata come “nuova” nel senso di cui all'art. 345 c.p.c.. Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per escludere dal giudizio di appello le argomentazioni concernenti l'inesistenza del credito certo.
Cionondimeno l'appello appare infondato.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano una motivazione apparente del
Tribunale nell'accoglimento della domanda, un'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'inesistenza della prova dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c..
Il motivo è infondato.
Per valutare compiutamente tali doglianze, occorre anzitutto richiamare i principi consolidati che governano l'istituto dell'azione revocatoria ordinaria. Come noto, l'art. 2901 c.c. subordina l'accoglimento della domanda alla sussistenza di tre elementi
10 costitutivi, tutti necessari e concorrenti: in primo luogo, deve sussistere un atto dispositivo del debitore che arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
in secondo luogo, deve configurarsi l'eventus damni, ossia un pregiudizio effettivo alle ragioni creditorie;
infine, deve essere provato il consilium fraudis, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, qualora si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente.
Particolare rilevanza assume, nel caso in esame, la questione relativa al momento di insorgenza del credito nei rapporti bancari atteso che la vicenda trae origine da una fideiussione omnibus prestata in favore di un istituto di credito.
Sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ha chiarito che il credito derivante da apertura di credito regolata in conto corrente sorge al momento dell'accreditamento della somma messa a disposizione del debitore, senza che rilevi il momento dell'effettivo prelievo da parte di quest'ultimo: “In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile”
(Cass. Civ. n. 1414 del 18/01/2023). Questo principio assume particolare significato ai fini dell'azione revocatoria poiché l'azione stessa presuppone la sola esistenza del debito, non già la sua concreta esigibilità, essendo consentito l'esperimento anche a garanzia di crediti condizionali o non ancora scaduti. In tal senso, è stato precisato che
“In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali” (Cass. Civ. Ord. n. 10824 del 18/04/2019).
L'applicazione di tali principi al caso concreto richiede un'attenta analisi della cronologia dei fatti accertati.
Risulta, infatti, che l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile da
[...] ad ed è stato stipulato in data 29.12.2009, Pt_1 Parte_3 Parte_2 quando la fideiussione era già stata prestata in favore della in data 1° CP_7
11 marzo 2007, così come il rapporto di apertura di credito in conto corrente era già in essere. Questa circostanza temporale riveste carattere decisivo, poiché dimostra che al momento dell'atto dispositivo impugnato sussisteva già il rapporto di garanzia e, conseguentemente, la potenziale esposizione debitoria del fideiussore.
La valutazione della consapevolezza del pregiudizio, elemento centrale del consilium fraudis, deve essere condotta con riferimento a entrambe le parti coinvolte nell'operazione negoziale.
Quanto al fideiussore la censura degli appellanti si fonda sull'assunto Parte_1 che questi non potesse essere consapevole di un pregiudizio relativo a crediti "futuri" o non ancora concretizzatisi al momento dell'atto dispositivo. Tale argomentazione deve, tuttavia, considerarsi infondata alla luce dei principi sopra richiamati e delle circostanze concrete della fattispecie.
In primo luogo, va osservato che aveva già prestato fideiussione a Parte_1 favore della società assumendo quindi una posizione di responsabilità per CP_7 le obbligazioni presenti e future della società garantita. La natura omnibus della garanzia comportava necessariamente la consapevolezza dell'assunzione di una responsabilità patrimoniale estesa e potenzialmente significativa.
In secondo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza citata, risulta irrilevante l'effettivo utilizzo del credito da parte del soggetto garantito, atteso che il credito sorge con l'accreditamento della disponibilità e non con l'effettivo prelievo.
Conseguentemente, il fideiussore non poteva ragionevolmente ignorare di aver assunto una posizione di garanzia che comportava una responsabilità patrimoniale già attuale e concreta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione.
Ma vi è più.
Appare assolutamente priva di rilievo l'eccezione della mancata conoscenza del debito della e quindi del credito dell'appellata, da parte dell'alienante CP_7 [...]
in quanto non rappresentante legale della società ma mero socio in quota al Pt_1
10%, debito di cui apprendeva, a suo dire, in occasione della notificazione dell'atto di citazione. La circostanza è smentita dalla missiva di costituzione in mora, prodotta agli atti, inviata dall'appellata e ricevuta da quale fideiussore in data Parte_1
19.2.2011, con cui veniva reso edotto della revoca dell'affidamento alla di CP_7 apertura di credito in conto corrente, della contestuale esposizione debitoria della
12 società per € 41.614,40, oltre oneri di legge, per € 975,13 quale rimborso a titolo di rata scaduta e insoluta di finanziamento chirografario, oltre interessi di legge. Con la medesima comunicazione la invitava nella qualità richiamata, a CP_10 Parte_1 provvedere al pagamento del debito fino alla concorrenza di € 52.000,00.
La consapevolezza documentata del debito legittima l'azione revocatoria;
invero,
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione
(Cass. Civ. Ord. n. 10522 del 03/06/2020 e, nello stesso senso, solo da ultimo, Cass.
10702/2025).
Per quanto concerne la consapevolezza del pregiudizio da parte dei terzi acquirenti, il
Tribunale ha correttamente individuato una serie di elementi sintomatici che, nel loro insieme, consentono di affermarne la sussistenza.
Il rapporto di parentela esistente tra uno dei due acquirenti, (figlia di Parte_3
e di futura affinità con l'altro e il venditore costituisce certamente un primo Pt_1 elemento di rilievo, poiché, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui si intende dare continuità, la vicinanza determinata dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento sufficiente ex se a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis del terzo, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 3, n. 161 dell'8/1/2021; Cass., 6-3, n. 10928 del 9/6/2020; Cass., 3, n.
1286 del 18/1/2019); e, nel caso di vendita contestuale di tutti i beni del debitore l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente possono ritenersi in re ipsa (Cass., 2, n. 7507 del 2/3/2007; Cass. 3, n. 18034 del 25/7/2013).
13 Particolarmente significativa risulta, quindi, la conoscenza, da parte dell'acquirente, della situazione patrimoniale del venditore. Dall'interrogatorio formale emerge, infatti, che l'acquirente era perfettamente consapevole che l'immobile oggetto della compravendita costituiva l'unico bene del patrimonio paterno;
invero, all'udienza del
17.11.2015, dichiarava di essere a conoscenza, alla data di stipula Parte_3 dell'atto di compravendita oggetto della controversia, che il diritto reale immobiliare di quella alienazione costituiva l'unico in capo all'alienante Parte_1
Questa circostanza assume particolare rilevanza perché dimostra che l'acquirente era consapevole delle conseguenze patrimoniali dell'operazione, ossia della sostanziale privazione del debitore-fideiussore dell'unico bene immobile suscettibile di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte.
Anche le modalità dell'operazione, pur caratterizzata da un corrispettivo congruo come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, presentano profili sintomatici della consapevolezza del pregiudizio. L'alienazione dell'unico bene immobile del fideiussore, infatti, comporta una modificazione qualitativa del patrimonio che rende oggettivamente più difficoltosa la soddisfazione del creditore atteso che il denaro è notoriamente più facilmente occultabile rispetto al bene immobile e più agevolmente sottraibile all'azione esecutiva.
La configurabilità dell'eventus damni non può essere esclusa dalla sola circostanza della congruità del corrispettivo, come sostenuto dagli appellanti. Il pregiudizio per il creditore non deriva infatti necessariamente dall'inadeguatezza del prezzo, ma può sussistere anche quando l'atto dispositivo, pur perfezionato a condizioni di mercato, comporti una modificazione della composizione del patrimonio del debitore tale da rendere più difficoltosa o aleatoria la soddisfazione delle ragioni creditorie.
Nel caso in esame, l'alienazione dell'unico bene immobile del fideiussore ha comportato la sostituzione di un bene facilmente aggredibile e di localizzazione certa con una somma di denaro potenzialmente più facilmente sottraibile all'azione esecutiva, configurando quindi un pregiudizio concreto per il creditore garantito.
Del resto, aspetto non trascurabile, non è emersa la prova del pagamento effettivo del prezzo, nello specifico della negoziazione dell'assegno di € 100.000,00 e, quindi, della effettiva disponibilità di detta somma a garanzia del credito dell'istituto bancario, né della donazione indiretta operata dalla madre di per consentire detto Parte_2 pagamento.
14 Le censure mosse dagli appellanti in ordine alla presunta motivazione apparente della sentenza impugnata, quindi, non possono condividersi. La motivazione del giudice di prime cure, pur caratterizzata da una certa sinteticità espositiva, individua chiaramente tutti gli elementi di fatto emersi dall'attività istruttoria, con particolare riferimento agli esiti degli interrogatori formali e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il
Tribunale ha correttamente richiamato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, dimostrando di aver seguito un percorso logico-giuridico coerente nel passaggio dalle premesse di fatto alle conclusioni di diritto. La documentazione prodotta dalle parti è stata adeguatamente vagliata e posta a fondamento delle conclusioni raggiunte.
Ancora, è importante sottolineare che la congruità del prezzo della compravendita, come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio, non assume rilievo favorevole alle tesi degli appellanti.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'eventus damni può configurarsi anche in presenza di un corrispettivo adeguato, qualora l'atto dispositivo comporti una modificazione del patrimonio del debitore tale da compromettere le garanzie del creditore. Tale orientamento emerge da un consolidato filone giurisprudenziale, con specifico riferimento a operazioni che trasformano beni "aggredibili" in liquidità o altri strumenti finanziari meno tutelati (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. Unite, n. 1898/2025;
Cass. civ. Sez. III, n. 5649/2023; Cass. civ. Sez. II, Ordinanza n. 4212/2020).
Non sussiste quindi il denunciato vizio di motivazione apparente, atteso che la motivazione, pur sintetica, consente di seguire l'iter argomentativo del giudicante e di verificarne la logicità e la coerenza.
Parimenti infondata risulta la censura relativa alla presunta necessità di una specifica dolosa preordinazione dell'atto dispositivo. Gli appellanti sembrano confondere i diversi piani dell'analisi giuridica, non distinguendo tra l'elemento soggettivo richiesto per l'azione revocatoria ordinaria e quello proprio dell'azione revocatoria fallimentare.
Nel caso dell'azione ex art. 2901 c.c., infatti, non è richiesta la prova di una specifica dolosa preordinazione dell'atto finalizzata a sottrarre beni all'azione dei creditori, essendo sufficiente la dimostrazione della consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni creditorie, essendo queste, nella fattispecie in esame, sorte anteriormente alla conclusione dell'atto dispositivo.
Infine, non è di ostacolo all'accoglimento dell'azione revocatoria la mancata dimostrazione che l'unico bene immobile su cui si sarebbe potuta soddisfare la pretesa
15 creditoria fosse appunto quello alienato, visto che l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, per cui il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 9/3/2006 e Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26310).
In presenza di un credito addirittura certo, non solo nell'esistenza ma anche nel suo ammontare, la sussistenza di residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento di quel credito per intero, ovvero di un fatto impeditivo della pretesa azionata ex art. 2901 c.c., doveva essere necessariamente provato dal convenuto il quale, in particolare, avrebbe dovuto dimostrare che il proprio patrimonio avesse
“sostanzialmente conservato”, anche dopo l'atto di disposizione, le sue caratteristiche quantitative e qualitative tali da autorizzare a ritenere che l'atto medesimo non avesse
“in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 3, sent.
6 maggio 1998). È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria, di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 c.c. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria che, nella specie, per le ragioni sopra esposte non sono state efficacemente confutate con il motivo di appello in esame.
In conclusione, l'analisi complessiva della fattispecie dimostra che tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria risultano adeguatamente provati. L'atto dispositivo è costituito dalla compravendita del
29.12.2009; l'eventus damni si configura nel pregiudizio derivante dall'alienazione dell'unico bene immobile del fideiussore, con conseguente compromissione della garanzia patrimoniale;
il consilium fraudis trova riscontro nella dimostrata consapevolezza del pregiudizio da parte di entrambi i contraenti, desumibile dalle circostanze concrete della fattispecie e dalle risultanze istruttorie, che si sostanziano nei
16 seguenti elementi di fatto: a) la stipula ha avuto ad oggetto l'unico immobile di titolarità del debitore;
b) le parti negoziali sono legate da rapporto di parentela e affinità; c) non è stata fornita la prova della negoziazione da parte dell'alienante dell'assegno circolare di € 100.000,00, quale corrispettivo della compravendita;
d)
l'occupazione dell'immobile da parte dell'alienante pur dopo la relativa vendita, come emerge dal certificato di residenza del predetto depositato in atti, dalla relata di notifica della citazione del primo grado e dall'indicazione della residenza nell'intestazione dell'atto di appello (cfr. in atti) in cui l'interno è appunto indicato nel numero 5 come nell'atto di vendita, nonostante gli appellanti nel primo grado del giudizio hanno dichiarato, senza però fornirne alcuna dimostrazione, che “l' abita Pt_1 in altro appartamento dello stesso stabile, come, peraltro, a contrario, accertato anche durante gli accessi peritali da parte del CTU” (cfr. comparsa conclusionale del primo grado del giudizio).
La motivazione del Tribunale risulta logica, coerente e non presenta i vizi denunciati dagli appellanti, essendo fondata su un'adeguata valutazione degli elementi di fatto e su una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in tema di azione revocatoria ordinaria, individuando nella fattispecie concreta la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda.
Ne consegue che il primo motivo di appello, risultando infondato sotto tutti i profili esaminati, deve essere respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da per mancanza Parte_1 di data certa, sostenendo che tale vizio, se accertato, rende inefficace la garanzia e travolge il presupposto causale dell'azione revocatoria.
La doglianza si caratterizza per una formulazione generica e poco specifica, limitandosi sostanzialmente a richiamare eccezioni già dedotte in primo grado senza fornire un'adeguata articolazione dei profili di impugnazione. Nonostante tale genericità, che di per sé potrebbe giustificare una declaratoria di inammissibilità per violazione dell'onere di specificità dei motivi di gravame previsto dall'art. 342 c.p.c., si ritiene comunque opportuno entrare nel merito della questione sollevata per fornire una valutazione compiuta delle argomentazioni degli appellanti.
Il motivo è infondato.
17 L'assunto difensivo degli appellanti si rivela privo di fondamento giuridico valutato alla luce del consolidato e pacifico orientamento della Corte di Cassazione in materia di data certa delle scritture private. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito, attraverso una pluralità di pronunce che si sono succedute nel tempo confermando un principio ormai stabilizzato, che nella scrittura privata non autenticata la certezza della data può essere validamente desunta dall'apposizione del timbro postale sul medesimo foglio che contiene la dichiarazione negoziale, purché sussista il requisito fondamentale che il timbro e il testo formino quello che la Cassazione definisce corpo unico: “Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l'inchiostro del timbro copra quello della scrittura o della sottoscrizione del documento” (Cass. Civ. Ord. n. 13920/2020; Cass. Civ. Ord. n.
23281/2017; Cass. Civ. Ord. n. 5346/2017; Cass. Civ. Sentenza n. 8438/2012; Cass. Civ.
Sentenza n. 13912/2007). Questo orientamento giurisprudenziale risponde all'esigenza di conciliare le necessità della certezza giuridica con le esigenze pratiche del commercio giuridico, evitando di imporre requisiti eccessivamente rigidi che potrebbero compromettere l'efficacia di documenti sostanzialmente genuini e attendibili. Si fonda, dunque, su una valutazione sostanziale piuttosto che meramente formale della questione della data certa.
Ciò che rileva non è infatti la sovrapposizione materiale degli inchiostri, circostanza che potrebbe essere del tutto casuale e non necessariamente indicativa della contemporaneità tra apposizione del timbro e redazione del documento, quanto piuttosto la formazione di un insieme documentale inscindibile che escluda ragionevolmente la possibilità di manipolazioni successive alla data risultante dal timbro postale.
L'analisi della fattispecie concreta dimostra che le fideiussioni rilasciate in data 1° marzo 2007, oggetto della controversia, soddisfano pienamente tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza consolidata per il riconoscimento della data certa. Entrambe le polizze fideiussorie recano infatti apposto in calce alla scrittura di fideiussione il timbro postale della data sopra indicata, circostanza sufficiente a conferire data certa ai documenti in questione. Di poi, il timbro postale e la scrittura privata costituiscono un insieme inscindibile tale da risultare idoneo a escludere ragionevolmente manipolazioni successive alla data risultante dal timbro stesso.
18 Nel caso in esame, gli appellanti non hanno assolto all'onere probatorio che su di loro gravava in ragione della natura dell'eccezione dedotta. Chi contesta la data certa di un documento che presenti le caratteristiche sopra descritte deve infatti fornire elementi probatori specifici e concreti che dimostrino l'effettiva manipolazione del documento o comunque la sua inattendibilità sotto il profilo cronologico. Tale onere probatorio non può considerarsi soddisfatto mediante mere affermazioni apodittiche o attraverso il richiamo a presunti vizi meramente teorici essendosi limitati gli appellanti a dedurre in via puramente teorica e astratta la presunta mancanza dei requisiti per il riconoscimento della data certa.
È inoltre opportuno evidenziare che il Tribunale, nel riconoscere l'esistenza del credito della banca come presupposto necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ha di fatto implicitamente disatteso l'eccezione di nullità della garanzia sollevata dagli appellanti che, comunque, deve ritenersi infondata alla luce delle suindicate argomentazioni che vanno così a integrare la decisione impugnata.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato, così rimanendo assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata con riferimento e considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di LI – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 6523/2019 del Tribunale di
LI, pubblicata in data 25 giugno 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
b) dichiara assorbito l'appello condizionato proposto da oggi CP_1
CP_5 Controparte_5
19 c) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di successore nella posizione creditizia Controparte_5
e processuale di in persona del legale rappresentante Controparte_2 che si liquidano per il presente grado di giudizio in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in LI nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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