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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel causa civile di II grado iscritta al n. 742/2013 R.G. tra
c.f. , n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO Persona_1
PASTORINO, presso il cui studio domicilia;
PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
avv. GIGLIELMOTTI, rappresentato e difeso da se stesso, c.f. CP_1
, pec per le comunicazioni: C.F._2
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 79/2013 , depositata in data 12 febbraio 2012, nel procedimento r.g. 1019/2012, avente ad oggetto: pagamento spettanze professionali
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 10 a) In via pregiudiziale , in accoglimento del motivo di cui al punto n 1, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. l'incompetenza per territorio del giudice di prime cure in favore del Giudice di pace di
Eboli, quale foro speciale ed esclusivo del consumatore, con ogni consequenziale decisione di legge;
b) In subordine, nel merito, in accoglimento dei motivi di cui ai punti 2 e
3, accertare e dichiarare non dovuta dall'avv. Parte_2 alcuna competenza ulteriore, rispetto a quella liquidate in suo favore, quale procuratore antistatario, nella sentenza n. 2904/2010, per
l'attività professionale svolta nel giudizio n.6669/2009 R.G. del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vallo della Salerno.
In accoglimento del motivo di cui al punto n 3, nella denegata ipotesi in cui si ritengano comunque dovute ulteriori competenze, rideterminarle nella misura inferiore rispetto a quanto liquidato nella sentenza di primo grado, che sarà ritenuta di giustizia.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“l'On.le Tribunale adito voglia rigettare senza alcun tentennamento
l'appello proposto dalla signora , nella spiegata Parte_1 qualità, avverso la sentenza n. 7/2013, resa dal G.d.P. di Vallo della
Lucania in data 18.02.2012, perché temerario, pretestuoso ed infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, condannare essa appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, da attribuirsi al sott.to procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proposto innanzi al Giudice di Pace di Vallo della
Lucania l'avvocato esponeva di aver ricevuto Parte_2 incarico professionale da affinché lo rappresentasse e CP
l , innanzi al Tribunale, sezione lavoro Controparte_3 CP_4
e previdenza, di Salerno, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di invalido civile ed il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
detta causa veniva iscritta al n. 6669/2009 del Tribunale di Salerno e si pagina 2 di 10 concludeva con la sentenza di accoglimento n. 3904/2010, con cui veniva riconosciuto al il beneficio assistenziale dal gennaio 2010. Per_1
Nonostante reiterati solleciti, il non provvedeva al pagamento Per_1 delle spettanze dovute a titolo di compensi professionali. Pertanto, il professionista incaricato adiva la Giustizia, per sentir condannare il proprio assistito al pagamento della somma di euro 3.997,50, oltre iva e cpa, detratto l'acconto di € 450,00 già corrisposto dall' al difensore CP_4 anticipatario, come riconosciuto in sentenza.
Si costituiva il convenuto, che, in via pregiudiziale, CP sollevava il difetto di competenza territoriale del giudice di pace adito, perché competente il giudice di pace di Eboli quale foro del consumatore, essendo l'oggetto del contendere una controversia tra professionista e consumatore ed essendo residente in CP
Battipaglia. Nel merito, rilevava che il Giudice del lavoro aveva liquidato la somma di euro 450,00 e che l'incarico al professionista era stato conferito a mezzo di un patronato, ragion per cui era da intendersi che, affidandosi ad un patronato, egli aveva diritto “per facta concludentia” a costi contenuti.
Il giudice di prime cure , ritenuta istruita la causa cartolarmente, accoglieva la domanda. Rigettava la preliminare eccezione di incompetenza per non aver il convenuto indicato tutti i fori alternativi e, nel merito, riteneva congrua la somma richiesta dall'attore.
Condannava il convenuto al pagamento della sorta capitale di euro
3997,50 dovuti a titolo di onorari per l'attività professionale espletata nel procedimento n. 6669/2009 innanzi al Tribunale di Salerno ed al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 360,00.
Nelle more è deceduto ed ha proposto appello l'erede, CP
, affidandosi a due motivi. Parte_1
Con un primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado laddove non ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, perché competente il foro del consumatore.
pagina 3 di 10 Con una seconda doglianza l'appellante ha impugnato la determinazione del compenso come effettuato dal primo Giudice, in quanto avrebbe tenuto conto soltanto della documentazione prodotta (sentenza e notula spese), senza accertare l'effettivo svolgimento delle prestazioni contenute nella notula, né lo specifico valore loro attribuibile.
Ha concluso, dunque, per la riforma della gravata sentenza, con il rigetto della domanda di prime cure, vinte le spese del doppio grado.
Si è ricostituito il contraddittorio con l'avvocato che ha Parte_2 contestato i motivi di gravame ed ha concluso per la conferma della impugnata sentenza.
Il Tribunale ritenuta la causa sufficientemente istruita e documentata, ha assegnato la causa in decisione.
Parte appellata ha depositato comparsa conclusionale, insistendo nelle proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
La prima questione devoluta a questo Tribunale dall'appellante è la questione di incompetenza, che erroneamente il primo Giudice avrebbe rigettato.
Secondo la tesi dell'appellante sarebbe stato competente, in primo grado, il foro del consumatore individuato nel Giudice di Pace di Eboli.
A mente dell'articolo 66-bis del d.lgs 6 settembre 1005, n 206, per le controversie disciplinate dal suddetto decreto è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Quindi la normativa consumieristica, letteralmente applicata, fa riferimento sia al luogo di “residenza”, che “al domicilio” del consumatore. E, per domicilio elettivo può intendersi soltanto l'elezione di domicilio disciplinata dall'art. 47 c.c., secondo il quale si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
L'elezione di domicilio speciale si riferisce a determinati atti o affari di una persona e ha la durata per il tempo necessario per il compimento dell'atto o dell'affare ; esempio tipico è quello del cliente che elegge pagina 4 di 10 domicilio presso l'avvocato difensore. Il domicilio speciale ex art. 47
c.c. deroga quello generale, ex art. 43 c.c.
Come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
14669, del 1° ottobre 2003, e più recentemente confermata anche nell'ordinanza della Suprema Corte del 26 settembre 2008, n. 24262, nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 66 bis del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la
“residenza” o il “domicilio elettivo” e si presume vessatoria ex art. 33 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 205, la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa.
Di seguito, la Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza del 26 Aprile
2010, n. 9922, ha statuito che nelle controversie consumieristiche , la competenza è del giudice del luogo in cui il cittadino “risiede o ha eletto domicilio nelle controversie” e che è vessatoria la clausola che prevede una diversa località come sede del foro competente, anche se coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile.
È a questo punto, allora, che soccorre il disposto dell'articolo 47 del codice civile: chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del c.c. può essere convenuto davanti al Giudice del domicilio stesso.
Ordunque, se la parte, come usualmente si verifica, ha eletto un domicilio nella procura speciale, detto domicilio va a costituire un foro elettivamente concorrente con quello designato dal legislatore e quest'ultimo non può configurarsi come foro esclusivo.
Ne consegue che il soggetto che ha eletto domicilio, può essere convenuto oltre che in base alle ordinarie regole di competenza territoriale, anche dinanzi al foro del domicilio eletto, ma sempre limitatamente alle controversie inerenti a quegli affari determinati per i quali il domicilio è stato eletto.
pagina 5 di 10 Anche la più recente ordinanza della Cassazione, del 2 novembre 2022,
n. 32216 ha confermato che, quando l'avvocato, dopo aver ricevuto incarico da una persona fisica nella sua qualità di consumatore, agisca per richiedere il pagamento delle spettanze professionali, la competenza
è quella del foro del consumatore individuato territorialmente in base alla “residenza” o al “domicilio” del cliente.
In altri termini, partendo dal presupposto che il foro del consumatore deve individuarsi in quello di residenza o domicilio del consumatore e che l'elezione volontaria di domicilio ex art. 47 c.p.c. presso l'avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto la corresponsione del compenso a questi dovuto, vale a costituire idoneo foro del consumatore, in quanto proprio domicilio eletto, deve rilevarsi la possibile sussistenza di fori alternativi, qualora quello della residenza e quello del domicilio eletto non corrispondano.
Ebbene, in atti risulta depositato il mandato professionale sottoscritto da ove, all'ultima riga si legge “eleggo domicilio presso CP il vs studio in Agropoli, via Marrota”.
Ordunque, il foro del consumatore si sarebbe dovuto indicare in quello di residenza di (residente in [...]) e, quindi, presso CP il Giudice di Pace di Eboli, ovvero, alternativamente, in quello del domicilio specificatamente eletto, cioè presso il Giudice di Pace di
Agropoli.
Non essendo contenuta tale indicazione nella comparsa di costituzione di primo grado, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, secondo periodo c.p.c.,
l'eccezione si ha per non proposta, perché non vi è l'esatta indicazione dei fori alternativi competenti.
Sul punto, è appena il caso di ricordare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella pagina 6 di 10 contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta” (Cass., sez. VI-III, 31/7/2021, ord. n.
21989).
Per tali motivi il primo motivo di appello va rigettato.
Nel merito, il motivo di appello è parzialmente fondato.
Innanzitutto, è da premettere che l'attore in primo grado ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, di dimostrare l'effettivo compimento dell'attività istruttoria svolta;
invero ha prodotto l'atto introduttivo del giudizio svolto in favore del il decreto di Per_1 fissazione della prima udienza nel procedimento r.g. 6669/2009 innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, la c.t.u. espletata, a firma della dott.ssa comprovante l'attività istruttoria, la sentenza di Per_2 accoglimento.
Ora, nell'anno 2009, di emissione della sentenza citata, si applicava, ai fini della determinazione del compenso per gli avvocati, il D.M.
127/2004.
L'articolo 5 del D.M. citato testualmente dispone: “Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.”
Il valore del giudizio previdenziale svolto innanzi al Tribunale di
Salerno va individuato nello scaglione indeterminato, compreso fra i
25.900,01 ed i 51.700,00 euro. pagina 7 di 10 I diritti applicati, come da notula dell'avv. pari ad € Parte_2
1.014,00, appaiono corretti.
Quanto agli onorari ritiene il Tribunale che il motivo di gravame sia parzialmente fondato, nella misura in cui il giudice di prime cure non ha, effettivamente, tenuto conto dell'effettivo valore delle prestazioni svolte, né ha adeguatamente valutato l'attività processuale posta in essere dall'avvocato Parte_2
Ed infatti, dal primo punto di vista, si ritiene congruo applicare i minimi tariffari, dovendo tenersi conto, ai sensi dell'articolo 5 del
D.M.127/2004, “dell'oggetto e della complessità della controversia”.
In particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice
è tenuto a rispettare i minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi, senza possibilità di operare riduzioni al di sotto di tali soglie minime.
Il procedimento per il quale occorre individuare il giusto compenso professionale è un procedimento di natura previdenziale, di facile impostazione e soluzione, per cui è opportuna la liquidazione degli onorari sulla base dei parametri minimi, determinati come segue, anche alla luce della prova fornita dall'appellato circa l'effettiva attività svolta.
Più nel dettaglio, per lo studio della controversia, vanno liquidati €
210,00 ; per la consultazione con il cliente, € 110,00; non è stata fornita, invece, alcuna prova circa la ricerca di particolari documenti allegati;
per la redazione dell'atto introduttivo, vanno riconosciuti € 55,00 ;
l'assistenza deve essere limitata a n. 2 udienze, per un totale pari ad €
80,00, giacché il decreto di fissazione udienza prova che si è tenuta l'udienza del 25 gennaio 2010, mentre sulla ctu è indicata l'udienza di discussione del 24 settembre 2010, ma non è dimostrato un numero di udienze maggiore, comprovato con una attestazione di cancelleria ovvero allegando la copia dei verbali di udienza o, quantomeno, la copia del frontespizio del fascicolo di ufficio;
non può essere concessa la voce
“assistenza ai mezzi di prova”, in quanto, dalla relazione peritale, emerge che il difensore non era presente alle operazioni peritali alle pagina 8 di 10 quali il veniva accompagnato dalla figlia l' Per_1 CP_5 indennità di trasferta è, poi, qualificabile come diritto e non come onorario;
spetta, invece, l'onorario per la discussione in pubblica udienza, come risultante dalla sentenza, per l'importo di € 210,00.
Gli onorari , ritenuti congrui per l'attività svolta (e, comunque, non al di sotto dei minimi tariffari) ammontano ad € 665,00.
Il totale, dunque, delle spettanze dovute da , quale Parte_1 erede di in favore dell'avvocato Persona_1 Parte_2 per l'attività svolta nel giudizio n r.g. 6669/2009, innanzi al Tribunale di Salerno, sezione lavoro e previdenza, ammonta ad € 1.679,00, da cui va decurtato l'acconto ricevuto dall come anticipatario e pari ad € CP_4
450.00.
Per quanto esposto, in parziale riforma della sentenza gravata,
[...]
va condannata al pagamento di € 1.234,00 oltre iva e cpa, Parte_1 spese forfettarie del 12,5% ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 127/2004, ed oltre interessi nella misura legale dalla data di notifica della domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo. Non è dovuta , invece, la rivalutazione monetaria poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore, avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro
(Cassazione civile, ordinanza 14 settembre 2022, n. 27067 ).
Il parziale accoglimento dell'atto di appello ed i contrasti giurisprudenziali della giurisprudenza di merito su questioni centrali della causa, comportano la sussistenza di reciproca soccombenza e delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., anche alla luce della lettura della norma fornita dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza che le spese del doppio grado di giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro l'avvocato Parte_1 pagina 9 di 10 , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo Parte_2 della Lucania n. 79/2013 così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, n. 79/2013, depositata in data 12 febbraio 2012, nel procedimento r.g. 1019/2012, condanna al pagamento della ulteriore somma Parte_1 di euro 1234,00, dovuta a titolo di compenso professionale in favore dell'avvocato anticipatario oltre iva, cpa Parte_2
e spese forfettarie nella misura del 12.5%, ed oltre interessi legali decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, sino al soddisfo.
- Compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Lucilla Nigro.
Così deciso in Vallo della Lucania il 29/3/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel causa civile di II grado iscritta al n. 742/2013 R.G. tra
c.f. , n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO Persona_1
PASTORINO, presso il cui studio domicilia;
PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
avv. GIGLIELMOTTI, rappresentato e difeso da se stesso, c.f. CP_1
, pec per le comunicazioni: C.F._2
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 79/2013 , depositata in data 12 febbraio 2012, nel procedimento r.g. 1019/2012, avente ad oggetto: pagamento spettanze professionali
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 10 a) In via pregiudiziale , in accoglimento del motivo di cui al punto n 1, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. l'incompetenza per territorio del giudice di prime cure in favore del Giudice di pace di
Eboli, quale foro speciale ed esclusivo del consumatore, con ogni consequenziale decisione di legge;
b) In subordine, nel merito, in accoglimento dei motivi di cui ai punti 2 e
3, accertare e dichiarare non dovuta dall'avv. Parte_2 alcuna competenza ulteriore, rispetto a quella liquidate in suo favore, quale procuratore antistatario, nella sentenza n. 2904/2010, per
l'attività professionale svolta nel giudizio n.6669/2009 R.G. del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vallo della Salerno.
In accoglimento del motivo di cui al punto n 3, nella denegata ipotesi in cui si ritengano comunque dovute ulteriori competenze, rideterminarle nella misura inferiore rispetto a quanto liquidato nella sentenza di primo grado, che sarà ritenuta di giustizia.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“l'On.le Tribunale adito voglia rigettare senza alcun tentennamento
l'appello proposto dalla signora , nella spiegata Parte_1 qualità, avverso la sentenza n. 7/2013, resa dal G.d.P. di Vallo della
Lucania in data 18.02.2012, perché temerario, pretestuoso ed infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, condannare essa appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, da attribuirsi al sott.to procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proposto innanzi al Giudice di Pace di Vallo della
Lucania l'avvocato esponeva di aver ricevuto Parte_2 incarico professionale da affinché lo rappresentasse e CP
l , innanzi al Tribunale, sezione lavoro Controparte_3 CP_4
e previdenza, di Salerno, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di invalido civile ed il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
detta causa veniva iscritta al n. 6669/2009 del Tribunale di Salerno e si pagina 2 di 10 concludeva con la sentenza di accoglimento n. 3904/2010, con cui veniva riconosciuto al il beneficio assistenziale dal gennaio 2010. Per_1
Nonostante reiterati solleciti, il non provvedeva al pagamento Per_1 delle spettanze dovute a titolo di compensi professionali. Pertanto, il professionista incaricato adiva la Giustizia, per sentir condannare il proprio assistito al pagamento della somma di euro 3.997,50, oltre iva e cpa, detratto l'acconto di € 450,00 già corrisposto dall' al difensore CP_4 anticipatario, come riconosciuto in sentenza.
Si costituiva il convenuto, che, in via pregiudiziale, CP sollevava il difetto di competenza territoriale del giudice di pace adito, perché competente il giudice di pace di Eboli quale foro del consumatore, essendo l'oggetto del contendere una controversia tra professionista e consumatore ed essendo residente in CP
Battipaglia. Nel merito, rilevava che il Giudice del lavoro aveva liquidato la somma di euro 450,00 e che l'incarico al professionista era stato conferito a mezzo di un patronato, ragion per cui era da intendersi che, affidandosi ad un patronato, egli aveva diritto “per facta concludentia” a costi contenuti.
Il giudice di prime cure , ritenuta istruita la causa cartolarmente, accoglieva la domanda. Rigettava la preliminare eccezione di incompetenza per non aver il convenuto indicato tutti i fori alternativi e, nel merito, riteneva congrua la somma richiesta dall'attore.
Condannava il convenuto al pagamento della sorta capitale di euro
3997,50 dovuti a titolo di onorari per l'attività professionale espletata nel procedimento n. 6669/2009 innanzi al Tribunale di Salerno ed al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 360,00.
Nelle more è deceduto ed ha proposto appello l'erede, CP
, affidandosi a due motivi. Parte_1
Con un primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado laddove non ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, perché competente il foro del consumatore.
pagina 3 di 10 Con una seconda doglianza l'appellante ha impugnato la determinazione del compenso come effettuato dal primo Giudice, in quanto avrebbe tenuto conto soltanto della documentazione prodotta (sentenza e notula spese), senza accertare l'effettivo svolgimento delle prestazioni contenute nella notula, né lo specifico valore loro attribuibile.
Ha concluso, dunque, per la riforma della gravata sentenza, con il rigetto della domanda di prime cure, vinte le spese del doppio grado.
Si è ricostituito il contraddittorio con l'avvocato che ha Parte_2 contestato i motivi di gravame ed ha concluso per la conferma della impugnata sentenza.
Il Tribunale ritenuta la causa sufficientemente istruita e documentata, ha assegnato la causa in decisione.
Parte appellata ha depositato comparsa conclusionale, insistendo nelle proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
La prima questione devoluta a questo Tribunale dall'appellante è la questione di incompetenza, che erroneamente il primo Giudice avrebbe rigettato.
Secondo la tesi dell'appellante sarebbe stato competente, in primo grado, il foro del consumatore individuato nel Giudice di Pace di Eboli.
A mente dell'articolo 66-bis del d.lgs 6 settembre 1005, n 206, per le controversie disciplinate dal suddetto decreto è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Quindi la normativa consumieristica, letteralmente applicata, fa riferimento sia al luogo di “residenza”, che “al domicilio” del consumatore. E, per domicilio elettivo può intendersi soltanto l'elezione di domicilio disciplinata dall'art. 47 c.c., secondo il quale si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
L'elezione di domicilio speciale si riferisce a determinati atti o affari di una persona e ha la durata per il tempo necessario per il compimento dell'atto o dell'affare ; esempio tipico è quello del cliente che elegge pagina 4 di 10 domicilio presso l'avvocato difensore. Il domicilio speciale ex art. 47
c.c. deroga quello generale, ex art. 43 c.c.
Come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
14669, del 1° ottobre 2003, e più recentemente confermata anche nell'ordinanza della Suprema Corte del 26 settembre 2008, n. 24262, nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 66 bis del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la
“residenza” o il “domicilio elettivo” e si presume vessatoria ex art. 33 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 205, la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa.
Di seguito, la Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza del 26 Aprile
2010, n. 9922, ha statuito che nelle controversie consumieristiche , la competenza è del giudice del luogo in cui il cittadino “risiede o ha eletto domicilio nelle controversie” e che è vessatoria la clausola che prevede una diversa località come sede del foro competente, anche se coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile.
È a questo punto, allora, che soccorre il disposto dell'articolo 47 del codice civile: chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del c.c. può essere convenuto davanti al Giudice del domicilio stesso.
Ordunque, se la parte, come usualmente si verifica, ha eletto un domicilio nella procura speciale, detto domicilio va a costituire un foro elettivamente concorrente con quello designato dal legislatore e quest'ultimo non può configurarsi come foro esclusivo.
Ne consegue che il soggetto che ha eletto domicilio, può essere convenuto oltre che in base alle ordinarie regole di competenza territoriale, anche dinanzi al foro del domicilio eletto, ma sempre limitatamente alle controversie inerenti a quegli affari determinati per i quali il domicilio è stato eletto.
pagina 5 di 10 Anche la più recente ordinanza della Cassazione, del 2 novembre 2022,
n. 32216 ha confermato che, quando l'avvocato, dopo aver ricevuto incarico da una persona fisica nella sua qualità di consumatore, agisca per richiedere il pagamento delle spettanze professionali, la competenza
è quella del foro del consumatore individuato territorialmente in base alla “residenza” o al “domicilio” del cliente.
In altri termini, partendo dal presupposto che il foro del consumatore deve individuarsi in quello di residenza o domicilio del consumatore e che l'elezione volontaria di domicilio ex art. 47 c.p.c. presso l'avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto la corresponsione del compenso a questi dovuto, vale a costituire idoneo foro del consumatore, in quanto proprio domicilio eletto, deve rilevarsi la possibile sussistenza di fori alternativi, qualora quello della residenza e quello del domicilio eletto non corrispondano.
Ebbene, in atti risulta depositato il mandato professionale sottoscritto da ove, all'ultima riga si legge “eleggo domicilio presso CP il vs studio in Agropoli, via Marrota”.
Ordunque, il foro del consumatore si sarebbe dovuto indicare in quello di residenza di (residente in [...]) e, quindi, presso CP il Giudice di Pace di Eboli, ovvero, alternativamente, in quello del domicilio specificatamente eletto, cioè presso il Giudice di Pace di
Agropoli.
Non essendo contenuta tale indicazione nella comparsa di costituzione di primo grado, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, secondo periodo c.p.c.,
l'eccezione si ha per non proposta, perché non vi è l'esatta indicazione dei fori alternativi competenti.
Sul punto, è appena il caso di ricordare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella pagina 6 di 10 contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta” (Cass., sez. VI-III, 31/7/2021, ord. n.
21989).
Per tali motivi il primo motivo di appello va rigettato.
Nel merito, il motivo di appello è parzialmente fondato.
Innanzitutto, è da premettere che l'attore in primo grado ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante, di dimostrare l'effettivo compimento dell'attività istruttoria svolta;
invero ha prodotto l'atto introduttivo del giudizio svolto in favore del il decreto di Per_1 fissazione della prima udienza nel procedimento r.g. 6669/2009 innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, la c.t.u. espletata, a firma della dott.ssa comprovante l'attività istruttoria, la sentenza di Per_2 accoglimento.
Ora, nell'anno 2009, di emissione della sentenza citata, si applicava, ai fini della determinazione del compenso per gli avvocati, il D.M.
127/2004.
L'articolo 5 del D.M. citato testualmente dispone: “Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.”
Il valore del giudizio previdenziale svolto innanzi al Tribunale di
Salerno va individuato nello scaglione indeterminato, compreso fra i
25.900,01 ed i 51.700,00 euro. pagina 7 di 10 I diritti applicati, come da notula dell'avv. pari ad € Parte_2
1.014,00, appaiono corretti.
Quanto agli onorari ritiene il Tribunale che il motivo di gravame sia parzialmente fondato, nella misura in cui il giudice di prime cure non ha, effettivamente, tenuto conto dell'effettivo valore delle prestazioni svolte, né ha adeguatamente valutato l'attività processuale posta in essere dall'avvocato Parte_2
Ed infatti, dal primo punto di vista, si ritiene congruo applicare i minimi tariffari, dovendo tenersi conto, ai sensi dell'articolo 5 del
D.M.127/2004, “dell'oggetto e della complessità della controversia”.
In particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice
è tenuto a rispettare i minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi, senza possibilità di operare riduzioni al di sotto di tali soglie minime.
Il procedimento per il quale occorre individuare il giusto compenso professionale è un procedimento di natura previdenziale, di facile impostazione e soluzione, per cui è opportuna la liquidazione degli onorari sulla base dei parametri minimi, determinati come segue, anche alla luce della prova fornita dall'appellato circa l'effettiva attività svolta.
Più nel dettaglio, per lo studio della controversia, vanno liquidati €
210,00 ; per la consultazione con il cliente, € 110,00; non è stata fornita, invece, alcuna prova circa la ricerca di particolari documenti allegati;
per la redazione dell'atto introduttivo, vanno riconosciuti € 55,00 ;
l'assistenza deve essere limitata a n. 2 udienze, per un totale pari ad €
80,00, giacché il decreto di fissazione udienza prova che si è tenuta l'udienza del 25 gennaio 2010, mentre sulla ctu è indicata l'udienza di discussione del 24 settembre 2010, ma non è dimostrato un numero di udienze maggiore, comprovato con una attestazione di cancelleria ovvero allegando la copia dei verbali di udienza o, quantomeno, la copia del frontespizio del fascicolo di ufficio;
non può essere concessa la voce
“assistenza ai mezzi di prova”, in quanto, dalla relazione peritale, emerge che il difensore non era presente alle operazioni peritali alle pagina 8 di 10 quali il veniva accompagnato dalla figlia l' Per_1 CP_5 indennità di trasferta è, poi, qualificabile come diritto e non come onorario;
spetta, invece, l'onorario per la discussione in pubblica udienza, come risultante dalla sentenza, per l'importo di € 210,00.
Gli onorari , ritenuti congrui per l'attività svolta (e, comunque, non al di sotto dei minimi tariffari) ammontano ad € 665,00.
Il totale, dunque, delle spettanze dovute da , quale Parte_1 erede di in favore dell'avvocato Persona_1 Parte_2 per l'attività svolta nel giudizio n r.g. 6669/2009, innanzi al Tribunale di Salerno, sezione lavoro e previdenza, ammonta ad € 1.679,00, da cui va decurtato l'acconto ricevuto dall come anticipatario e pari ad € CP_4
450.00.
Per quanto esposto, in parziale riforma della sentenza gravata,
[...]
va condannata al pagamento di € 1.234,00 oltre iva e cpa, Parte_1 spese forfettarie del 12,5% ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 127/2004, ed oltre interessi nella misura legale dalla data di notifica della domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo. Non è dovuta , invece, la rivalutazione monetaria poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore, avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro
(Cassazione civile, ordinanza 14 settembre 2022, n. 27067 ).
Il parziale accoglimento dell'atto di appello ed i contrasti giurisprudenziali della giurisprudenza di merito su questioni centrali della causa, comportano la sussistenza di reciproca soccombenza e delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., anche alla luce della lettura della norma fornita dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza che le spese del doppio grado di giudizio, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro l'avvocato Parte_1 pagina 9 di 10 , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo Parte_2 della Lucania n. 79/2013 così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, n. 79/2013, depositata in data 12 febbraio 2012, nel procedimento r.g. 1019/2012, condanna al pagamento della ulteriore somma Parte_1 di euro 1234,00, dovuta a titolo di compenso professionale in favore dell'avvocato anticipatario oltre iva, cpa Parte_2
e spese forfettarie nella misura del 12.5%, ed oltre interessi legali decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, sino al soddisfo.
- Compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Lucilla Nigro.
Così deciso in Vallo della Lucania il 29/3/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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