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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15234/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15234 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 OS IO ON Parte_1
2 IO ON
3 MA ER ON
4 Parte_2 Con
5 Parte_2
6 Controparte_2
7 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. OS IO ON (c.f. – ) nato il [...] C.F._1 C.F._2 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330;
2. IO ON (c.f. – ) nato il [...] a C.F._3 C.F._4 AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330;
3. MA ER ON (c.f. – ) nata il C.F._5 C.F._6 17/01/1991 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori 4. (c.f. – ) nata il Parte_3 C.F._7 C.F._8 23/08/2015 a Ponta Grossa - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510,
5. (c.f. – ) nato il [...] Controparte_5 C.F._9 C.F._10 a Ponta Grossa - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510;
6. (c.f. – ) nata il [...] Controparte_2 C.F._11 C.F._12 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Rosario, AS - PR - CAP 84168-075 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore 7. (c.f. – ) nata il [...] a Parte_4 C.F._13 C.F._14 AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Rosario, AS - PR - CAP 84168-075,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, dichiarare che i ricorrenti
OS IO ON (c.f. – ) nato il [...] a [...]F._1 C.F._2
AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330,
IO ON (c.f. – ) nato il [...] a [...]F._3 C.F._4
AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330,
MA ER ON (c.f. – ) nata il C.F._5 C.F._6
17/01/1991 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (c.f. – Parte_3 C.F._7
) nata il [...] a [...] - PR (Brasile) ed ivi residente e C.F._8 del figlio minore il IG. (c.f. ) Controparte_5 C.F._9 C.F._15 nato il [...] a [...] - PR (Brasile) ed ivi residente,
(c.f. – nata il [...] a [...] C.F._11 C.F._12
AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Rosario, AS - PR - CAP 84168-075 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (c.f. – nata il Parte_4 C.F._13 C.F._14
20/12/2020 a AS - PR (Brasile) ed ivi residente sono cittadini italiani per discendenza diretta dell'avo , cittadino Persona_1 italiano nato nel Comune di Rovaré (TV) in data 31/05/1865 e mai naturalizzato cittadino brasiliano;
e per l'effetto
Dott. Giovanni Calasso 2
ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, IG. (o – cfr. Persona_1 Persona_2 doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il [...] a [...], figlio di e di Persona_3
il quale emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio, in data 17/05/1902, con Persona_4 la IG.ra , senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai Parte_5 richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dal predetto matrimonio nasceva:
• a Sao Paulo - SP (Brasile), in data 11/11/1909, il quale, in Parte_6 data 10/11/1931, si univa in matrimonio con la IG.ra a AS - Controparte_6 PR (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 02/07/1945, a AS - PR (Brasile), che, in Persona_5 data 15/04/1967, si univa in matrimonio con la IG.ra e Controparte_7 dalla loro unione nascevano:
✓ in data 21/05/1968, a AS - PR (Brasile), il IG. ON OS IO, odierno ricorrente, che in data 06/03/1992 si univa in matrimonio con la IG.ra e Controparte_8 dalla loro unione nascevano:
❖ in data 24/10/1997, a AS - PR (Brasile), il IG. ON IO, odierno ricorrente;
❖ in data 17/01/1991, a AS - PR (Brasile), la IG.ra ER ON MA, odierna ricorrente che, in data 04/10/2012, si univa in matrimonio con il IG. e dalla Controparte_9 loro unione nascevano:
▪ in data 23/08/2015, a Ponta Grossa - PR (Brasile),
, odierna ricorrente;
Parte_3
▪ in data 08/05/2019, a Ponta Grossa - PR (Brasile),
odierno ricorrente;
Controparte_5
✓ in data 01/06/1975, a AS - PR (Brasile), il IG. Parte_7 che in data 02/07/1994, si univa in matrimonio con la IG.ra
[...] e dalla loro unione nasceva: Parte_8
❖ in data 29/09/1996, a AS - PR (Brasile), la IG.ra
[...]
odierna ricorrente che dava alla luce: Parte_9
▪ in data 20/12/2020, a AS – PR, Parte_4
odierna ricorrente
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1
, nato il [...] a [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, , mai Persona_1 naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato il [...] a [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 4
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15234 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 OS IO ON Parte_1
2 IO ON
3 MA ER ON
4 Parte_2 Con
5 Parte_2
6 Controparte_2
7 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. OS IO ON (c.f. – ) nato il [...] C.F._1 C.F._2 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330;
2. IO ON (c.f. – ) nato il [...] a C.F._3 C.F._4 AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330;
3. MA ER ON (c.f. – ) nata il C.F._5 C.F._6 17/01/1991 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori 4. (c.f. – ) nata il Parte_3 C.F._7 C.F._8 23/08/2015 a Ponta Grossa - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510,
5. (c.f. – ) nato il [...] Controparte_5 C.F._9 C.F._10 a Ponta Grossa - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510;
6. (c.f. – ) nata il [...] Controparte_2 C.F._11 C.F._12 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Rosario, AS - PR - CAP 84168-075 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore 7. (c.f. – ) nata il [...] a Parte_4 C.F._13 C.F._14 AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Rosario, AS - PR - CAP 84168-075,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, dichiarare che i ricorrenti
OS IO ON (c.f. – ) nato il [...] a [...]F._1 C.F._2
AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330,
IO ON (c.f. – ) nato il [...] a [...]F._3 C.F._4
AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Giardino delle Nazioni, AS - PR - CAP 84172-330,
MA ER ON (c.f. – ) nata il C.F._5 C.F._6
17/01/1991 a AS - PR (Brasile), residente in [...], Centro, AS - PR - CAP 84165-510 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (c.f. – Parte_3 C.F._7
) nata il [...] a [...] - PR (Brasile) ed ivi residente e C.F._8 del figlio minore il IG. (c.f. ) Controparte_5 C.F._9 C.F._15 nato il [...] a [...] - PR (Brasile) ed ivi residente,
(c.f. – nata il [...] a [...] C.F._11 C.F._12
AS - PR (Brasile), residente in [...], Frazione Rosario, AS - PR - CAP 84168-075 - in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (c.f. – nata il Parte_4 C.F._13 C.F._14
20/12/2020 a AS - PR (Brasile) ed ivi residente sono cittadini italiani per discendenza diretta dell'avo , cittadino Persona_1 italiano nato nel Comune di Rovaré (TV) in data 31/05/1865 e mai naturalizzato cittadino brasiliano;
e per l'effetto
Dott. Giovanni Calasso 2
ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, IG. (o – cfr. Persona_1 Persona_2 doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il [...] a [...], figlio di e di Persona_3
il quale emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio, in data 17/05/1902, con Persona_4 la IG.ra , senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai Parte_5 richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dal predetto matrimonio nasceva:
• a Sao Paulo - SP (Brasile), in data 11/11/1909, il quale, in Parte_6 data 10/11/1931, si univa in matrimonio con la IG.ra a AS - Controparte_6 PR (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 02/07/1945, a AS - PR (Brasile), che, in Persona_5 data 15/04/1967, si univa in matrimonio con la IG.ra e Controparte_7 dalla loro unione nascevano:
✓ in data 21/05/1968, a AS - PR (Brasile), il IG. ON OS IO, odierno ricorrente, che in data 06/03/1992 si univa in matrimonio con la IG.ra e Controparte_8 dalla loro unione nascevano:
❖ in data 24/10/1997, a AS - PR (Brasile), il IG. ON IO, odierno ricorrente;
❖ in data 17/01/1991, a AS - PR (Brasile), la IG.ra ER ON MA, odierna ricorrente che, in data 04/10/2012, si univa in matrimonio con il IG. e dalla Controparte_9 loro unione nascevano:
▪ in data 23/08/2015, a Ponta Grossa - PR (Brasile),
, odierna ricorrente;
Parte_3
▪ in data 08/05/2019, a Ponta Grossa - PR (Brasile),
odierno ricorrente;
Controparte_5
✓ in data 01/06/1975, a AS - PR (Brasile), il IG. Parte_7 che in data 02/07/1994, si univa in matrimonio con la IG.ra
[...] e dalla loro unione nasceva: Parte_8
❖ in data 29/09/1996, a AS - PR (Brasile), la IG.ra
[...]
odierna ricorrente che dava alla luce: Parte_9
▪ in data 20/12/2020, a AS – PR, Parte_4
odierna ricorrente
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1
, nato il [...] a [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, , mai Persona_1 naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato il [...] a [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via
Dott. Giovanni Calasso 4
amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6