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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 2180/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 17/02/2025 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti TAPOGNANI FEDERICA e COSTA
ANTONELLA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
2 3 CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di scioglimento del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può quindi essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla figlia minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della figlia medesima.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SAN BONIFACIO - VR
(atto matrimonio n. 23, Parte I, anno 2009) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
4 Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio dell' 8 aprile 2025
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
5
N. 2180/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 17/02/2025 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti TAPOGNANI FEDERICA e COSTA
ANTONELLA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
2 3 CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di scioglimento del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può quindi essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla figlia minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della figlia medesima.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SAN BONIFACIO - VR
(atto matrimonio n. 23, Parte I, anno 2009) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
4 Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio dell' 8 aprile 2025
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
5