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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2905/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2905/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANI Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
DRO, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 654 emesso il 30.06.2020 dall'intestato Tribunale con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare € 20.168,72 in favore di CP_1
a titolo di saldo del conto corrente ordinario n. 82401151.
[...]
pagina 1 di 7 L'attore a posto a fondamento della propria opposizione: a) l'inesistenza della prova del credito ingiunto per insufficienza degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB a fornire la prova del credito;
b) l'incertezza in ordine all'effettività del credito azionato e l'applicazione di interessi anatocistici.
Tutto quanto sopra premesso ha chiesto revocarsi il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione Controparte_1
avversaria.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.01.2025.
L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
pagina 2 di 7 Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di contratti bancari, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito del procedimento monitorio e pagina 3 di 7 validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, tale documento può non assumere pregnante valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, nel quale la Banca è onerata di depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale afferente le successive modifiche e tutti gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti (Cass.
civ. n 23974/2010).
Orbene, la convenuta-opposta in maniera del tutto contraddittoria rispetto a quanto asserito nel procedimento monitorio in cui chiedeva il riconoscimento della somma ingiunta a titolo di saldo di conto corrente n.
82401151, ha asserito che il credito oggetto di causa deriverebbe dal distinto rapporto insorto con l'emissione di carta di credito collegata al predetto conto e a un fido di 9.900 euro emesso dalla banca, con riferimento quale ha prodotto il contratto del 6.06.2006. Nondimeno deve osservarsi che la certificazione TUB ex art. 50 fa espresso riferimento al rapporto di conto corrente sopra citato, la carta di credito era collegata al predetto contratto di conto corrente e l'andamento del rapporto, doveva provarsi mediante il deposito degli estratti conto del contratto di conto corrente. L'opposta non ha provato l'andamento del rapporto stesso per l'intera durata del suo svolgimento sin dall'inizio e senza interruzioni (Cass. civ. n. 23313/18 nonché Cass. n.23856/2021) mediante riproduzione integrale degli estratti pagina 4 di 7 conto corredati dell'attestazione di conformità dei medesimi alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB.
Va rammentato: “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi
all' onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall' onere della prova piena del credito vantato anche
per il periodo ulteriore” (Cass. n. 1842/2011).
Né d'altra parte può sostenersi che il deposito degli estratti conto debba ritenersi non dovuto poiché la pretesa creditoria è connessa al solo rapporto insorto a seguito dell'emissione della carta di redito. Invero, in disparte la circostanza che detta asserzione è stata svolta dalla convenuta soltanto con comparsa di costituzione in giudizio e contrasta con la domanda monitoria, deve osservarsi che in ogni caso la carta di credito era connessa al rapporto di conto corrente, per cui i rapporti di dare e avere tra le parti necessariamente richiedevano il deposito degli estratti conto del rapporto principale e della carta di credito, al fine di verificare l'effettiva debenza degli importi richiesti che sono rimasti totalmente sprovvisti di prova.
Dalla mancata allegazione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto implica il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte convenuta-opposta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, restando assorbita ogni altra questione.
pagina 5 di 7 Né può richiedersi l'importo oggetto di causa a titolo di ingiustificato arricchimento dell'opponente ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che come è noto “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata
rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento” (cfr. Cass. civ. n. 14944/2022).
Le spese di lite vanno poste interamente a carico di parte opposta in quanto soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in relazione allo scaglione di valore proprio della controversia, valore dei medi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2905/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 5077 per onorari oltre spese vive, IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2905/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANI Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
DRO, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 654 emesso il 30.06.2020 dall'intestato Tribunale con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare € 20.168,72 in favore di CP_1
a titolo di saldo del conto corrente ordinario n. 82401151.
[...]
pagina 1 di 7 L'attore a posto a fondamento della propria opposizione: a) l'inesistenza della prova del credito ingiunto per insufficienza degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB a fornire la prova del credito;
b) l'incertezza in ordine all'effettività del credito azionato e l'applicazione di interessi anatocistici.
Tutto quanto sopra premesso ha chiesto revocarsi il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione Controparte_1
avversaria.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.01.2025.
L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
pagina 2 di 7 Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di contratti bancari, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito del procedimento monitorio e pagina 3 di 7 validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, tale documento può non assumere pregnante valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, nel quale la Banca è onerata di depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale afferente le successive modifiche e tutti gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti (Cass.
civ. n 23974/2010).
Orbene, la convenuta-opposta in maniera del tutto contraddittoria rispetto a quanto asserito nel procedimento monitorio in cui chiedeva il riconoscimento della somma ingiunta a titolo di saldo di conto corrente n.
82401151, ha asserito che il credito oggetto di causa deriverebbe dal distinto rapporto insorto con l'emissione di carta di credito collegata al predetto conto e a un fido di 9.900 euro emesso dalla banca, con riferimento quale ha prodotto il contratto del 6.06.2006. Nondimeno deve osservarsi che la certificazione TUB ex art. 50 fa espresso riferimento al rapporto di conto corrente sopra citato, la carta di credito era collegata al predetto contratto di conto corrente e l'andamento del rapporto, doveva provarsi mediante il deposito degli estratti conto del contratto di conto corrente. L'opposta non ha provato l'andamento del rapporto stesso per l'intera durata del suo svolgimento sin dall'inizio e senza interruzioni (Cass. civ. n. 23313/18 nonché Cass. n.23856/2021) mediante riproduzione integrale degli estratti pagina 4 di 7 conto corredati dell'attestazione di conformità dei medesimi alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB.
Va rammentato: “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi
all' onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall' onere della prova piena del credito vantato anche
per il periodo ulteriore” (Cass. n. 1842/2011).
Né d'altra parte può sostenersi che il deposito degli estratti conto debba ritenersi non dovuto poiché la pretesa creditoria è connessa al solo rapporto insorto a seguito dell'emissione della carta di redito. Invero, in disparte la circostanza che detta asserzione è stata svolta dalla convenuta soltanto con comparsa di costituzione in giudizio e contrasta con la domanda monitoria, deve osservarsi che in ogni caso la carta di credito era connessa al rapporto di conto corrente, per cui i rapporti di dare e avere tra le parti necessariamente richiedevano il deposito degli estratti conto del rapporto principale e della carta di credito, al fine di verificare l'effettiva debenza degli importi richiesti che sono rimasti totalmente sprovvisti di prova.
Dalla mancata allegazione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto implica il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte convenuta-opposta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, restando assorbita ogni altra questione.
pagina 5 di 7 Né può richiedersi l'importo oggetto di causa a titolo di ingiustificato arricchimento dell'opponente ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che come è noto “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata
rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento” (cfr. Cass. civ. n. 14944/2022).
Le spese di lite vanno poste interamente a carico di parte opposta in quanto soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in relazione allo scaglione di valore proprio della controversia, valore dei medi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2905/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 5077 per onorari oltre spese vive, IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 7
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