Articolo 8 della Legge 12 gennaio 1977, n. 1
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 febbraio 1977
Art. 8.
Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".
"Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all' articolo 148 del codice penale ".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1977
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