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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 973/2022 RGC promossa
DA
, nato in [...] il [...] e res.te a Teramo, Parte_1
Fraz. San Nicolò a Tordino, via M. Delfico n. 15;
CF.: ; C.F._1
in proprio e n.q. di erede della madre nata ad [...] il Persona_1
29.03.1954 e deceduta in TE IC (MC) il 17.11.2021;
nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla via III Parte_2
Ottobre n. 5/A; CF: ; C.F._2
in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di:
nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_3
Donizetti n. 13;
CF: C.F._3
, nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_4
Isonzo n. 7;
CF: ; C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Luzi del Foro di LI PI ed elettivamente ivi domiciliati alla via Emidio Pacifici Mazzoni n. 14 presso il suo studio;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
quale Commissario Liquidatore della ex ASUR MARCHE, in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., con sede in alla via Cristoforo Colombo CP_1
n. 106;
CF.: ; P.IVA_1
pag. 2/20 rappresentata e difesa dall'avv. Mikol Torretti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Elpidio a Mare alla via
Ciro Menotti n. 121;
(appellata)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del giorno 14.09.2022 del Tribunale
di LI PI, resa in procedimento n. 1292/2019 RGC.
OGGETTO: Responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa gli appellanti hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria da responsabilità per colpa medica dagli stessi presentata nei confronti dell'ASUR
Marche.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta ed avanzare altresì appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
pag. 3/20 La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame i signori e impugnano la Parte_1 Per_1
decisione in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono brevemente compendiarsi. Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di
LI PI nel ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i danni patiti dalla sig.ra - per effetto della malattia insorta in Persona_1
occasione dell'intervento chirurgico del 01.03.2016 di exeresi di neoformazione pelvica e del successivo ricovero in terapia intensiva presso l'Ospedale di LI
PI - e la condotta dei sanitari e della struttura che la ebbe in cura.
Al riguardo gli appellanti illustrano in maniera articolata i passaggi della CTU
svolta in primo grado – da cui il Tribunale di LI PI ha ritenuto di doversi discostare – che evidenzierebbero come il danno cerebrale da encefalopatia post-anossica subito dalla sig.ra sarebbe indiscutibilmente Per_1
secondario all'arresto cardiaco patito dalla paziente durante il suo ricovero in terapia intensiva, arresto non adeguatamente trattato dai medici dell'Ospedale
di LI PI. Al contrario di quanto ritenuto dalla decisione di primo grado,
pag. 4/20 difatti – continuano gli appellanti – il consulente tecnico e i suoi ausiliari avrebbero positivamente individuato in maniera specifica la causa delle lesioni patite dalla paziente, ovvero l'inadeguata condotta osservata dai sanitari nell'occasione dell'arresto cardiaco. Ciò chiarito, gli appellanti reiterano la domanda risarcitoria svolta in primo grado, con riferimento a tutti i danni –
patrimoniali e non patrimoniali – dagli stessi riportati per effetto della vicenda per cui è causa, sia jure haereditario sia jure proprio.
L'appellata quale Gestione Liquidatoria della ex ASUR CP_2
MARCHE, costituendosi in appello, ha variamente argomentato le ragioni di infondatezza dell'avversa impugnazione e di conferma della decisione gravata,
per la quale ha insistito, interponendo altresì appello incidentale nei confronti della medesima nella parte in cui la stessa ha rigettato le eccezioni di nullità
della CTU avanzate in primo grado, come tali riproposte. Dopo aver contestato nel merito la scelta del Tribunale di ripetere la consulenza già svolta in sede di
ATP, l'appellante incidentale infatti premette che al caso di specie andrebbero applicate le disposizioni della L. 24/2017 e, in particolare, l'art. 15 della medesima che imporrebbe la costituzione di un Collegio peritale nelle controversie di responsabilità medica. Ciò premesso, il dott. al Per_2
quale l'ordinanza ammissiva della consulenza del 05.11.2020 attribuiva, tra l'altro, il compito di raccogliere e depositare il giuramento degli ausiliari,
avrebbe omesso di adempiere a tale incombente, con conseguente nullità della pag. 5/20 consulenza che andrebbe riferita, così, di fatto, ad un organo monocratico e non ad un Collegio. La consulenza, inoltre, sarebbe nulla anche sotto il profilo della violazione dei termini di deposito assegnati dal Tribunale.
L'esame dell'appello incidentale – seppur espressamente condizionato all'accoglimento dell'appello principale – si pone come logicamente preliminare perché la sua eventuale fondatezza sarebbe in grado di definire tutte le questioni agitate in giudizio imponendo la rinnovazione della consulenza. Le
censure mosse però dalla non risultano fondate e l'appello CP_2
incidentale deve così essere rigettato. Premesso, innanzitutto, che la scelta di rinnovare una consulenza tecnica è di carattere discrezionale da parte dell'organo giudicante (cfr. Cass., 18430/2024) e, come tale, l'esercizio della stessa non può per definizione risolversi in un motivo di nullità, il Tribunale di
LI PI ha correttamente proceduto, come si evince dall'ordinanza del
05.11.2020, alla nomina di un collegio peritale, mediante individuazione del dott. (con successiva ordinanza del 15.01.21) come referente Persona_3
del medesimo. Ora, l'eccezione relativa al mancato deposito, da parte del referente, dei giuramenti dei propri ausiliari, appare eccessivamente formalistica e non rispettosa della ratio della norma dell'art. 15 L. 24/2017, non solo per il fatto che in ogni caso agli atti è presente il giuramento del componente referente del collegio (il quale ha anche in perizia condiviso ed assorbito le osservazioni degli altri componenti del collegio), ma anche e pag. 6/20 soprattutto perché la norma richiamata non prevede comunque una sanzione di nullità perfino per il caso in cui la perizia dovesse essere affidata ad un singolo perito anziché ad un collegio (cfr. al riguardo Cass. Pen., 45719/2022), e ciò in quanto la stessa assolverebbe ugualmente alla sua funzione processuale,
individuabile nell'apporto scientifico necessario ad una compiuta valutazione dei fatti oggetto del giudizio da parte del giudice (che di tale valutazione resta comunque l'unico titolare). Deve pertanto condividersi sul punto il rigetto dell'eccezione già disposto dal Tribunale di LI PI, mentre evidentemente infondata è l'ulteriore doglianza di appello incidentale relativa al mancato rispetto del termine di deposito della consulenza;
quand'anche,
difatti, la CTU fosse stata effettivamente depositata oltre il termine concesso, ciò
non avrebbe comunque determinato alcun significativo vulnus processuale e/o ingiustificata compressione dei diritti delle parti (cfr. Cass., 8406/2014) posto tra l'altro che l'unica conseguenza che la legge riconduce a tale ipotesi è solo la possibile riduzione del compenso previsto per il consulente.
Ciò chiarito, e passando al merito dell'appello principale, esso risulta fondato nei limiti di quanto di seguito chiarito.
La consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di merito di primo grado –
peraltro condotta in maniera argomentata e approfondita e comunque priva di vizi o salti logici e dunque idonea a fornire il sostegno scientifico necessario alla decisione – ha consentito di fissare alcuni punti fermi nella vicenda che occupa.
pag. 7/20 Il primo è quello per cui, come affermato dall'ausiliario dott. “nel caso Per_4
specifico si è verificata una gravissima complicanza assolutamente non riconducibile alla patologia trattata”. Un secondo è costituito dal fatto che il danno cerebrale da encefalopatia post anossica è da ritenersi certamente secondario all'arresto cardiaco subito dalla sig.ra durante la sua Per_1
permanenza nella terapia intensiva dell'Ospedale di LI PI (“Il danno cerebrale da encefalopatia post anossica (…) è certamente secondario all'arresto cardiaco patito dalla paziente e pertanto collocabile spazialmente e temporaneamente nel ricovero in rianimazione” – consulenza del dott.
. Un terzo dato estremamente significativo che si ricava Per_4
indubbiamente dalla consulenza è quello per cui non tutti gli arresti cardiaci esitano ovviamente in danni cerebrali permanenti, purchè siano tempestivamente ed adeguatamente trattati;
e anzi, gli arresti cardiaci in grado di determinare tali danni sono solo quelli che “non possono giovarsi di una corretta
rianimazione cardio-polmonare entro i primi 5 – 10 minuti” (cfr. consulenza dott.
. Al riguardo la CTU evidenzia pertanto come, essendosi verificato Per_4
l'arresto cardiaco non solo all'interno dell'Ospedale di LI PI, ma addirittura nel reparto di terapia intensiva del medesimo, l'evento occorso alla sig.ra si trovava – teoricamente – nelle condizioni elettive di massimo Per_1
favore per essere trattato al meglio e con ogni probabilità superato. Non solo,
ma la consulenza (ancora dott. precisa ulteriormente che se un arresto Per_4
pag. 8/20 cardiaco verificatosi in terapia intensiva esiti di fatto in una encefalopatia posta anossica, le cause di un simile accadimento non possono che ricondursi ad ipotesi scientifiche ben precise e cioè: 1) la rottura del cuore;
2) infarto miocardico massivo con perdita totale dell'attività contrattile;
3) emorragia massiva specie se associata a rottura dei vasi grossi;
ovvero infine 4) mancata ossigenazione dovuta ad una cattiva gestione delle vie aeree nel paziente ventilato meccanicamente, laddove il personale sanitario ometta di assicurare la pervietà delle vie aeree, la presenza di ossigeno nei flussi erogati o la vigilanza attiva ed impropria o superficiale valutazione dei sistemi di allarme e monitoraggio delle funzioni vitali. E nel caso di specie, come si ricava ancora agevolmente dalla consulenza, le prime tre ipotesi non risultano essersi verificate. Peraltro, sempre dalla relazione dell'ausiliare dott. si Per_4
apprende che la Sindrome di TA BO – che la consulenza svolta in sede di
ATP aveva ipotizzato quale possibile spiegazione incolpevole dell'accaduto –
deve invece nella specie essere ragionevolmente esclusa in quanto una patologia del genere “non può non lasciare segni di sé a distanza di 24 ore ovvero il tempo intercorso tra l'episodio acuto e la coronarografia”; senza aggiungere che, tra l'altro, l'esordio di una sindrome di TA BO attraverso l'arresto cardiaco è fenomeno decisamente infrequente. Ora, già i dati e le considerazioni che precedono sarebbero di per se stesse più che sufficienti a fondare – se non altro in via presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e segg.ti cc – non pag. 9/20 soltanto un giudizio di sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla sig.ra e la condotta dei medici dell'Ospedale di LI PI (ovvero il Per_1
trattamento dell'arresto cardiaco avvenuto durante il ricovero in terapia intesiva), ma anche ad individuare con sufficiente certezza il comportamento colposo dei medesimi (ovvero aver comunque consentito una mancata sufficiente ossigenazione del paziente secondo quanto evidenziato dalla consulenza con riferimento alla ipotesi sub n. 4 delle possibili cause di una encefalopatia post anossica in terapia intensiva). Ma il punto è che nel caso di specie i risultati della consulenza si spingono oltre. La CTU infatti individua innanzitutto, quanto alla descrizione in cartella clinica dell'arresto cardiaco subito dalla una significativa discrasia tra quanto annotato Per_1
dall'anestesista rianimatore (secondo cui si era trattato di un episodio di
“bradicardia immediatamente riconvertita in ripristino del ritmo sinusoidale”)
e quanto invece descritto dallo specialista cardiologo, per il quale si era trattato
Contr di un episodio di BAV totale. E se si trattò di totale, caratterizzato da assenza totale di conduzione elettrica tra atri e ventricoli e di attività contrattile dei ventricoli – spiega l'ausiliario dott. – lo stesso si sarebbe dovuto Per_4
trattare con elettrostimolatori temporanei cardiaci esterni, che nel caso di specie non risultano utilizzati. Anche l'ausiliare dott. conclude Persona_5
osservando che, anche in considerazione della mancata documentazione in cartella della fase dell'evento aritmico, “l'evento bradiaritmico non sia stato pag. 10/20 adeguatamente trattato e che le manovre rianimatorie poste in essere siano state inadeguate e intempestive causando gravi e irreversibili danni neurologici alla paziente”. In altri termini, secondo i consulenti, se – come descritto in cartella dallo stesso cardiologo dell'Ospedale di LI PI – si verificò un episodio di BAV totale, le cure prestate per fronteggiare tale evento non furono corrette e complete (ciò smentisce radicalmente l'affermazione del Tribunale di LI
PI secondo cui la consulenza non sarebbe in grado di individuare un comportamento dei sanitari difforme dalle regole cautelari ovvero di indicare quale comportamento essi avrebbero dovuto tenere nel caso di specie). Ebbene,
le considerazioni di carattere generale in precedenza svolte, valutate assieme alla alta probabilità (confermata dalla annotazione del cardiologo) che nel caso di specie si sia proprio verificato un caso di BAV totale non adeguatamente trattato, consentono certamente di ritenere – quantomeno ai sensi dell'art. 2729
c.c. – la sussistenza, tra l'evento dannoso lamentato e il comportamento dei medici dell'Ospedale di LI PI, sia del nesso causale che della stessa colpa medica (la cui esclusione, comunque, sarebbe stato onere di questi ultimi di provare). Per mera completezza di disamina comunque si aggiunge che,
anche qualora nella specie non si fosse verificato un episodio di BAV totale (ma un minore evento bradicardico poi rientrato, come descritto dall'anestesista rianimatore), sussistono significative carenze nella cartella clinica tanto nella descrizione (durata, intensità dell'evento) che nel trattamento fornito allo pag. 11/20 stesso, carenze dunque che come tali lasciano notevoli dubbi sulla correttezza e l'adeguatezza delle cure prestate e che pertanto, in quanto imputabili comunque al personale medico, non possono risolversi a detrimento del paziente stesso (cfr. Cass., 11224/2024). In altri termini, come si ricava dalla consulenza, se si trattò di un BAV – come peraltro riferito dal cardiologo – i periti hanno positivamente accertato e individuato specifici comportamenti
Contr colposi da parte dei sanitari curanti;
mentre, se non fu un , l'insufficiente descrizione in cartella dell'evento e del trattamento al medesimo prestato rendono impossibile stabilire con certezza se quest'ultimo si possa ritenere adeguato ed idoneo alla fattispecie, con conseguente necessità, dovendo la carenza essere ascritta comunque al comportamento del personale medico, di imputare ugualmente l'evento alla responsabilità di questo, essendosi il fatto verificato, come più volte ribadito dai consulenti, in un ambiente medico (la terapia intesiva) massimamente vocato ed attrezzato a gestire al massimo livello le cure e gli interventi di urgenza. Peraltro, come pure adeguatamente chiarito dai consulenti, le carenze della cartella clinica nel caso di specie non si limitano alla descrizione dell'arresto cardiaco e degli interventi eseguiti, ma riguardano tutti i parametri clinici antecedenti e contestuali all'evento che ha condotto al verificarsi del danno cerebrale. “La mancanza dei dati di monitoraggio e la scarna descrizione dell'accaduto non permettono di suggerire ipotesi concrete riguardo cosa abbia causato la suddetta ipossia” (consulenza dott. e Per_4
pag. 12/20 ciò nonostante il fatto – sottolineato dallo stesso consulente – che “i sistemi di monitoraggio multiparametrici in uso nelle terapie intensive (…) prevedono la conservazione dei trend dei parametri vitali dei pazienti nella memoria dei monitor stessi per un tempo che non è mai inferire ad una settimana (…)
proprio per poter avere la possibilità di valutare anche a distanza di tempo gli accadimenti occorsi ad un paziente”.
Alla luce di tutto quanto precede si deve concludere che la persistente quota di incertezza circa la ricostruzione dell'accaduto è ingenerata nella specie proprio dalla incompletezza della cartella clinica, che rende impossibile (come spiegato dai consulenti) una verifica prossima alla certezza degli eventi e della loro consecuzioni. In tali condizioni, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di
LI PI, l'incompletezza della cartella clinica non può che essere valutata dal Giudice a carico dei debitori della prestazione sanitaria e non della vittima creditrice (cfr. Cass., 34427/2023; Cass., 16737/2024), specie laddove – come nella specie – sussista una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(da individuarsi qui in quella di non aver eseguito un corretto trattamento nei
Contr confronti del totale, o comunque di non aver garantito l'idonea ossigenazione del paziente ricoverato presso un reparto di terapia intensiva).
La responsabilità medica nel caso di specie deve dunque ritenersi accertata.
Passando così all'analisi e alla quantificazione dei danni reclamati, si osserva quanto segue. Deve essere riconosciuto il danno da invalidità assoluta nella pag. 13/20 misura del 100% (come accertato dalla consulenza tecnica) subito dalla sig.ra per gli eventi di causa, dal giorno dell'evento (intervento chirurgico del Per_1
01.03.2016) alla morte (17.11.2021). Esso può essere quantificato nella misura prevista dalle più aggiornate tabelle del Tribunale di Milano (2024) con riferimento all'invalidità temporanea giornaliera (€ 115,00=). Non vi è spazio per una qualsiasi personalizzazione del danno perché la condizione di coma irreversibile in cui versava la sig.ra se da un lato corrisponde appunto Per_1
all'assenza assoluta di ogni capacità (da cui il 100% dell'invalidità riconosciuta),
dall'altro ha impedito qualsiasi percezione della propria condizione, con conseguente esclusione di ogni sofferenza psichica o morale;
né risultano neppure prospettate circostanze particolari ulteriori tali da dover giustificare la personalizzazione. L'importo dovuto a tale titolo è dunque pari ad €
240.120,00=. Anche il danno di carattere patrimoniale subito dalla paziente per l'assoluta impossibilità di continuare a svolgere la propria attività di casalinga
(attività il cui svolgimento può essere presunto – cfr. Cass., 17129/2023), deve essere risarcito. Esso può essere quantificato nel triplo mensile (€ 534,41=) della pensione sociale, moltiplicato per 13 mensilità all'anno, per un importo annuale così pari ad € 20.841,99=. Il riconoscimento di tale danno tuttavia deve essere limitato sino alla data della morte della sig.ra posto che non vi è prova Per_1
che il decesso – peraltro intervenuto ad una distanza di tempo considerevole -
sia avvenuto a causa delle lesioni riportate in occasione degli eventi di causa.
pag. 14/20 L'importo di € 20.841,99= annuali come sopra determinato è dunque dovuto integralmente per gli anni dal 2017 al 2020 compresi;
per il 2016 è dovuto nella sola misura di € 14.429,07=; per il 2021 nella sola misura di € 17.635,53=, per un importo complessivo finale a tale titolo pari ad € 115.432,56=.
Quanto ai danni jure proprio reclamati dagli appellanti, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale preteso dal per l'attività di Parte_1
governo della casa prestata dalla madre in vita. La valutazione economica di tale danno è stata difatti già operata in favore della sig.ra e una ulteriore Per_1
considerazione del medesimo in favore del SA costituirebbe una indebita duplicazione;
ciò senza considerare che il ricorso all'opera di una collaboratrice familiare (al cui costo l'appellante parametra il danno), specie da parte di una persona sola, non può ritenersi indefettibile ai fini della conduzione domestica.
Discorso diverso deve invece essere condotto con riferimento al danno non patrimoniale per compromissione – pari effettivamente nel caso di specie alla perdita – del rapporto parentale con la sig.ra subito da ciascuno degli Per_1
appellanti. Ritiene la Corte che tale danno possa essere liquidato in via equitativa con riferimento al sistema a punti elaborato dalle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (2024). Con riferimento così alla posizione del figlio
, in applicazione di tali tabelle, può essere riconosciuto un Parte_1
punteggio complessivo pari a 75 (punti 16 per l'età della vittima primaria – 61
anni - ; punti 22 per l'età della vittima secondaria – 40 anni -; punti 16 per la pag. 15/20 convivenza;
punti 16 per l'assenza di altri superstiti nel gruppo familiare;
punti
5 per la particolare qualità ed intensità della relazione affettiva, che va presunta sul presupposto del trattarsi di un nucleo familiare costituito esclusivamente da madre e figlio). Il risarcimento da riconoscere a tal titolo in favore di Parte_1
è così pari ad € 293.325,00= (75 x 3.911,00=). Quanto al danno subito dai
[...]
fratelli , e esso – seguendo i medesimi Pt_2 Pt_3 Parte_4
richiamati criteri tabellari – potrà essere liquidato come di seguito, con la precisazione che il rapporto parentale tra i medesimi e la sig.ra Persona_1
non appare caratterizzato, già nella prospettazione degli appellanti, da una intensità superiore a quella ordinaria e consueta (la circostanza della coltivazione dei fondi avuti dai germani in eredità dal comune genitore non è
significativa perché ognuno, come riferito in atto di appello, coltivava il proprio fondo;
il fatto di trascorrere la giornata festiva insieme in occasione di Natale e
Pasqua non appare altresì caratterizzante perché anche questa consuetudine è
comune ed ordinaria nella maggioranza delle famiglie). Se ne avrà così che a e potranno essere riconosciuti 29 punti (10 per l'età Parte_2 Parte_3
della vittima primaria;
10 per l'età della vittima secondaria;
9 per la sussistenza complessiva di n. 3 fratelli superstiti), per un importo finale di € 49.242,00=
ciascuno (punti 29 x € 1.698,00=), mentre a vanno riconosciuti Parte_4
pag. 16/20 secondaria, 9 per n. 3 fratelli superstiti complessivi) per un importo finale dovuto di € 59.430,00=.
Su tutte le somme riconosciute dovute a titolo di danno dalla presente sentenza sono altresì dovuti gli interessi legali sulle predette via via rivalutate secondo gli indici ISTAT anno per anno sin dal 01.01.2025 all'effettivo passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Circa la predetta decorrenza di interessi e rivalutazione, va precisato infatti che la liquidazione del danno è avvenuta sulla base di Tabelle attualizzate all'anno
2024 (e/o comunque, per il danno patrimoniale, in considerazione dei valori correnti all'anno 2024), e che dunque fino a tutto il 31.12.2024 le somme riconosciute, debbono intendersi, anche alla luce di una valutazione in via equitativa, comprensive di ogni voce di danno.
Dopodichè, sulle somme come sopra attualizzate, una volta passata in giudicato la sentenza, saranno dovuti i soli interessi legali.
Quanto alle spese di lite, al sostanziale accoglimento della domanda degli appellanti consegue l'onere delle spese a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio ivi compresa la fase dinanzi al Giudice Tutelare e le spese di
CTU come già liquidate in primo grado. La relativa liquidazione è operata in dispositivo. Le spese invece dell'ATP, ivi comprese quelle della relativa CTU e pag. 17/20 della fase dinanzi al Giudice Tutelare, possono essere integralmente compensate atteso l'esito non dirimente avuto dal medesimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello incidentale;
• In accoglimento dell'appello principale, condanna l' , in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., quale Commissario Liquidatore della ex
ASUR MARCHE, a corrispondere le seguenti somme:
a) a jure haereditario a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale subito dalla sig.ra l'importo di € Persona_1
240.120,00=, e a titolo di danno patrimoniale subito dalla medesima l'importo di € 115.432,56=;
b) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
l'importo di € 293.325,00=;
c) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_2
l'importo di € 49.242,00=;
d) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_3
l'importo di € 49.242,00=;
pag. 18/20 e) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_4
l'importo di € 59.430,00=.
• Condanna l' , n.q. come sopra spiegata, a rifondere agli CP_1
appellanti le spese di lite di primo e secondo grado del presente giudizio,
ivi compresa la fase dinanzi al Giudice Tutelare, che liquida come segue:
a) Per la fase dinanzi al Giudice Tutelare € 3.000,00= oltre al 15%
LP, CAP e IVA come per legge;
b) Per il primo grado € 18.000,00= di cui € 2.500,00= per fase di studio;
€ 2.000,00= per fase introduttiva;
€ 7.500,00= per fase istruttoria;
€ 6.000,00= per fase decisoria;
oltre al 15% LP, CAP
e IVA come per legge;
c) Per il secondo grado € 13.000,00= di cui € 3.500,00= per fase di studio;
€ 2.000,00= per fase introduttiva;
€ 7.500,00= per fase decisoria;
oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Condanna l' , n.q. come sopra spiegata, a rifondere agli CP_1
appellanti le spese di CTU del processo di merito, secondo la liquidazione già operata in primo grado;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di ATP, anche con riferimento alla fase dinanzi al Giudice Tutelare e alle spese di consulenza, come già in quella sede liquidate;
pag. 19/20 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
35 punti (10 per l'età della vittima primaria, 14 per l'età della vittima
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 973/2022 RGC promossa
DA
, nato in [...] il [...] e res.te a Teramo, Parte_1
Fraz. San Nicolò a Tordino, via M. Delfico n. 15;
CF.: ; C.F._1
in proprio e n.q. di erede della madre nata ad [...] il Persona_1
29.03.1954 e deceduta in TE IC (MC) il 17.11.2021;
nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla via III Parte_2
Ottobre n. 5/A; CF: ; C.F._2
in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di:
nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_3
Donizetti n. 13;
CF: C.F._3
, nato in [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_4
Isonzo n. 7;
CF: ; C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Luzi del Foro di LI PI ed elettivamente ivi domiciliati alla via Emidio Pacifici Mazzoni n. 14 presso il suo studio;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
quale Commissario Liquidatore della ex ASUR MARCHE, in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., con sede in alla via Cristoforo Colombo CP_1
n. 106;
CF.: ; P.IVA_1
pag. 2/20 rappresentata e difesa dall'avv. Mikol Torretti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Elpidio a Mare alla via
Ciro Menotti n. 121;
(appellata)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del giorno 14.09.2022 del Tribunale
di LI PI, resa in procedimento n. 1292/2019 RGC.
OGGETTO: Responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa gli appellanti hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria da responsabilità per colpa medica dagli stessi presentata nei confronti dell'ASUR
Marche.
Si è costituita nel presente grado l'appellata al fine di resistere all'impugnazione proposta ed avanzare altresì appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.06.2024.
pag. 3/20 La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame i signori e impugnano la Parte_1 Per_1
decisione in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono brevemente compendiarsi. Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di
LI PI nel ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra i danni patiti dalla sig.ra - per effetto della malattia insorta in Persona_1
occasione dell'intervento chirurgico del 01.03.2016 di exeresi di neoformazione pelvica e del successivo ricovero in terapia intensiva presso l'Ospedale di LI
PI - e la condotta dei sanitari e della struttura che la ebbe in cura.
Al riguardo gli appellanti illustrano in maniera articolata i passaggi della CTU
svolta in primo grado – da cui il Tribunale di LI PI ha ritenuto di doversi discostare – che evidenzierebbero come il danno cerebrale da encefalopatia post-anossica subito dalla sig.ra sarebbe indiscutibilmente Per_1
secondario all'arresto cardiaco patito dalla paziente durante il suo ricovero in terapia intensiva, arresto non adeguatamente trattato dai medici dell'Ospedale
di LI PI. Al contrario di quanto ritenuto dalla decisione di primo grado,
pag. 4/20 difatti – continuano gli appellanti – il consulente tecnico e i suoi ausiliari avrebbero positivamente individuato in maniera specifica la causa delle lesioni patite dalla paziente, ovvero l'inadeguata condotta osservata dai sanitari nell'occasione dell'arresto cardiaco. Ciò chiarito, gli appellanti reiterano la domanda risarcitoria svolta in primo grado, con riferimento a tutti i danni –
patrimoniali e non patrimoniali – dagli stessi riportati per effetto della vicenda per cui è causa, sia jure haereditario sia jure proprio.
L'appellata quale Gestione Liquidatoria della ex ASUR CP_2
MARCHE, costituendosi in appello, ha variamente argomentato le ragioni di infondatezza dell'avversa impugnazione e di conferma della decisione gravata,
per la quale ha insistito, interponendo altresì appello incidentale nei confronti della medesima nella parte in cui la stessa ha rigettato le eccezioni di nullità
della CTU avanzate in primo grado, come tali riproposte. Dopo aver contestato nel merito la scelta del Tribunale di ripetere la consulenza già svolta in sede di
ATP, l'appellante incidentale infatti premette che al caso di specie andrebbero applicate le disposizioni della L. 24/2017 e, in particolare, l'art. 15 della medesima che imporrebbe la costituzione di un Collegio peritale nelle controversie di responsabilità medica. Ciò premesso, il dott. al Per_2
quale l'ordinanza ammissiva della consulenza del 05.11.2020 attribuiva, tra l'altro, il compito di raccogliere e depositare il giuramento degli ausiliari,
avrebbe omesso di adempiere a tale incombente, con conseguente nullità della pag. 5/20 consulenza che andrebbe riferita, così, di fatto, ad un organo monocratico e non ad un Collegio. La consulenza, inoltre, sarebbe nulla anche sotto il profilo della violazione dei termini di deposito assegnati dal Tribunale.
L'esame dell'appello incidentale – seppur espressamente condizionato all'accoglimento dell'appello principale – si pone come logicamente preliminare perché la sua eventuale fondatezza sarebbe in grado di definire tutte le questioni agitate in giudizio imponendo la rinnovazione della consulenza. Le
censure mosse però dalla non risultano fondate e l'appello CP_2
incidentale deve così essere rigettato. Premesso, innanzitutto, che la scelta di rinnovare una consulenza tecnica è di carattere discrezionale da parte dell'organo giudicante (cfr. Cass., 18430/2024) e, come tale, l'esercizio della stessa non può per definizione risolversi in un motivo di nullità, il Tribunale di
LI PI ha correttamente proceduto, come si evince dall'ordinanza del
05.11.2020, alla nomina di un collegio peritale, mediante individuazione del dott. (con successiva ordinanza del 15.01.21) come referente Persona_3
del medesimo. Ora, l'eccezione relativa al mancato deposito, da parte del referente, dei giuramenti dei propri ausiliari, appare eccessivamente formalistica e non rispettosa della ratio della norma dell'art. 15 L. 24/2017, non solo per il fatto che in ogni caso agli atti è presente il giuramento del componente referente del collegio (il quale ha anche in perizia condiviso ed assorbito le osservazioni degli altri componenti del collegio), ma anche e pag. 6/20 soprattutto perché la norma richiamata non prevede comunque una sanzione di nullità perfino per il caso in cui la perizia dovesse essere affidata ad un singolo perito anziché ad un collegio (cfr. al riguardo Cass. Pen., 45719/2022), e ciò in quanto la stessa assolverebbe ugualmente alla sua funzione processuale,
individuabile nell'apporto scientifico necessario ad una compiuta valutazione dei fatti oggetto del giudizio da parte del giudice (che di tale valutazione resta comunque l'unico titolare). Deve pertanto condividersi sul punto il rigetto dell'eccezione già disposto dal Tribunale di LI PI, mentre evidentemente infondata è l'ulteriore doglianza di appello incidentale relativa al mancato rispetto del termine di deposito della consulenza;
quand'anche,
difatti, la CTU fosse stata effettivamente depositata oltre il termine concesso, ciò
non avrebbe comunque determinato alcun significativo vulnus processuale e/o ingiustificata compressione dei diritti delle parti (cfr. Cass., 8406/2014) posto tra l'altro che l'unica conseguenza che la legge riconduce a tale ipotesi è solo la possibile riduzione del compenso previsto per il consulente.
Ciò chiarito, e passando al merito dell'appello principale, esso risulta fondato nei limiti di quanto di seguito chiarito.
La consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di merito di primo grado –
peraltro condotta in maniera argomentata e approfondita e comunque priva di vizi o salti logici e dunque idonea a fornire il sostegno scientifico necessario alla decisione – ha consentito di fissare alcuni punti fermi nella vicenda che occupa.
pag. 7/20 Il primo è quello per cui, come affermato dall'ausiliario dott. “nel caso Per_4
specifico si è verificata una gravissima complicanza assolutamente non riconducibile alla patologia trattata”. Un secondo è costituito dal fatto che il danno cerebrale da encefalopatia post anossica è da ritenersi certamente secondario all'arresto cardiaco subito dalla sig.ra durante la sua Per_1
permanenza nella terapia intensiva dell'Ospedale di LI PI (“Il danno cerebrale da encefalopatia post anossica (…) è certamente secondario all'arresto cardiaco patito dalla paziente e pertanto collocabile spazialmente e temporaneamente nel ricovero in rianimazione” – consulenza del dott.
. Un terzo dato estremamente significativo che si ricava Per_4
indubbiamente dalla consulenza è quello per cui non tutti gli arresti cardiaci esitano ovviamente in danni cerebrali permanenti, purchè siano tempestivamente ed adeguatamente trattati;
e anzi, gli arresti cardiaci in grado di determinare tali danni sono solo quelli che “non possono giovarsi di una corretta
rianimazione cardio-polmonare entro i primi 5 – 10 minuti” (cfr. consulenza dott.
. Al riguardo la CTU evidenzia pertanto come, essendosi verificato Per_4
l'arresto cardiaco non solo all'interno dell'Ospedale di LI PI, ma addirittura nel reparto di terapia intensiva del medesimo, l'evento occorso alla sig.ra si trovava – teoricamente – nelle condizioni elettive di massimo Per_1
favore per essere trattato al meglio e con ogni probabilità superato. Non solo,
ma la consulenza (ancora dott. precisa ulteriormente che se un arresto Per_4
pag. 8/20 cardiaco verificatosi in terapia intensiva esiti di fatto in una encefalopatia posta anossica, le cause di un simile accadimento non possono che ricondursi ad ipotesi scientifiche ben precise e cioè: 1) la rottura del cuore;
2) infarto miocardico massivo con perdita totale dell'attività contrattile;
3) emorragia massiva specie se associata a rottura dei vasi grossi;
ovvero infine 4) mancata ossigenazione dovuta ad una cattiva gestione delle vie aeree nel paziente ventilato meccanicamente, laddove il personale sanitario ometta di assicurare la pervietà delle vie aeree, la presenza di ossigeno nei flussi erogati o la vigilanza attiva ed impropria o superficiale valutazione dei sistemi di allarme e monitoraggio delle funzioni vitali. E nel caso di specie, come si ricava ancora agevolmente dalla consulenza, le prime tre ipotesi non risultano essersi verificate. Peraltro, sempre dalla relazione dell'ausiliare dott. si Per_4
apprende che la Sindrome di TA BO – che la consulenza svolta in sede di
ATP aveva ipotizzato quale possibile spiegazione incolpevole dell'accaduto –
deve invece nella specie essere ragionevolmente esclusa in quanto una patologia del genere “non può non lasciare segni di sé a distanza di 24 ore ovvero il tempo intercorso tra l'episodio acuto e la coronarografia”; senza aggiungere che, tra l'altro, l'esordio di una sindrome di TA BO attraverso l'arresto cardiaco è fenomeno decisamente infrequente. Ora, già i dati e le considerazioni che precedono sarebbero di per se stesse più che sufficienti a fondare – se non altro in via presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e segg.ti cc – non pag. 9/20 soltanto un giudizio di sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla sig.ra e la condotta dei medici dell'Ospedale di LI PI (ovvero il Per_1
trattamento dell'arresto cardiaco avvenuto durante il ricovero in terapia intesiva), ma anche ad individuare con sufficiente certezza il comportamento colposo dei medesimi (ovvero aver comunque consentito una mancata sufficiente ossigenazione del paziente secondo quanto evidenziato dalla consulenza con riferimento alla ipotesi sub n. 4 delle possibili cause di una encefalopatia post anossica in terapia intensiva). Ma il punto è che nel caso di specie i risultati della consulenza si spingono oltre. La CTU infatti individua innanzitutto, quanto alla descrizione in cartella clinica dell'arresto cardiaco subito dalla una significativa discrasia tra quanto annotato Per_1
dall'anestesista rianimatore (secondo cui si era trattato di un episodio di
“bradicardia immediatamente riconvertita in ripristino del ritmo sinusoidale”)
e quanto invece descritto dallo specialista cardiologo, per il quale si era trattato
Contr di un episodio di BAV totale. E se si trattò di totale, caratterizzato da assenza totale di conduzione elettrica tra atri e ventricoli e di attività contrattile dei ventricoli – spiega l'ausiliario dott. – lo stesso si sarebbe dovuto Per_4
trattare con elettrostimolatori temporanei cardiaci esterni, che nel caso di specie non risultano utilizzati. Anche l'ausiliare dott. conclude Persona_5
osservando che, anche in considerazione della mancata documentazione in cartella della fase dell'evento aritmico, “l'evento bradiaritmico non sia stato pag. 10/20 adeguatamente trattato e che le manovre rianimatorie poste in essere siano state inadeguate e intempestive causando gravi e irreversibili danni neurologici alla paziente”. In altri termini, secondo i consulenti, se – come descritto in cartella dallo stesso cardiologo dell'Ospedale di LI PI – si verificò un episodio di BAV totale, le cure prestate per fronteggiare tale evento non furono corrette e complete (ciò smentisce radicalmente l'affermazione del Tribunale di LI
PI secondo cui la consulenza non sarebbe in grado di individuare un comportamento dei sanitari difforme dalle regole cautelari ovvero di indicare quale comportamento essi avrebbero dovuto tenere nel caso di specie). Ebbene,
le considerazioni di carattere generale in precedenza svolte, valutate assieme alla alta probabilità (confermata dalla annotazione del cardiologo) che nel caso di specie si sia proprio verificato un caso di BAV totale non adeguatamente trattato, consentono certamente di ritenere – quantomeno ai sensi dell'art. 2729
c.c. – la sussistenza, tra l'evento dannoso lamentato e il comportamento dei medici dell'Ospedale di LI PI, sia del nesso causale che della stessa colpa medica (la cui esclusione, comunque, sarebbe stato onere di questi ultimi di provare). Per mera completezza di disamina comunque si aggiunge che,
anche qualora nella specie non si fosse verificato un episodio di BAV totale (ma un minore evento bradicardico poi rientrato, come descritto dall'anestesista rianimatore), sussistono significative carenze nella cartella clinica tanto nella descrizione (durata, intensità dell'evento) che nel trattamento fornito allo pag. 11/20 stesso, carenze dunque che come tali lasciano notevoli dubbi sulla correttezza e l'adeguatezza delle cure prestate e che pertanto, in quanto imputabili comunque al personale medico, non possono risolversi a detrimento del paziente stesso (cfr. Cass., 11224/2024). In altri termini, come si ricava dalla consulenza, se si trattò di un BAV – come peraltro riferito dal cardiologo – i periti hanno positivamente accertato e individuato specifici comportamenti
Contr colposi da parte dei sanitari curanti;
mentre, se non fu un , l'insufficiente descrizione in cartella dell'evento e del trattamento al medesimo prestato rendono impossibile stabilire con certezza se quest'ultimo si possa ritenere adeguato ed idoneo alla fattispecie, con conseguente necessità, dovendo la carenza essere ascritta comunque al comportamento del personale medico, di imputare ugualmente l'evento alla responsabilità di questo, essendosi il fatto verificato, come più volte ribadito dai consulenti, in un ambiente medico (la terapia intesiva) massimamente vocato ed attrezzato a gestire al massimo livello le cure e gli interventi di urgenza. Peraltro, come pure adeguatamente chiarito dai consulenti, le carenze della cartella clinica nel caso di specie non si limitano alla descrizione dell'arresto cardiaco e degli interventi eseguiti, ma riguardano tutti i parametri clinici antecedenti e contestuali all'evento che ha condotto al verificarsi del danno cerebrale. “La mancanza dei dati di monitoraggio e la scarna descrizione dell'accaduto non permettono di suggerire ipotesi concrete riguardo cosa abbia causato la suddetta ipossia” (consulenza dott. e Per_4
pag. 12/20 ciò nonostante il fatto – sottolineato dallo stesso consulente – che “i sistemi di monitoraggio multiparametrici in uso nelle terapie intensive (…) prevedono la conservazione dei trend dei parametri vitali dei pazienti nella memoria dei monitor stessi per un tempo che non è mai inferire ad una settimana (…)
proprio per poter avere la possibilità di valutare anche a distanza di tempo gli accadimenti occorsi ad un paziente”.
Alla luce di tutto quanto precede si deve concludere che la persistente quota di incertezza circa la ricostruzione dell'accaduto è ingenerata nella specie proprio dalla incompletezza della cartella clinica, che rende impossibile (come spiegato dai consulenti) una verifica prossima alla certezza degli eventi e della loro consecuzioni. In tali condizioni, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di
LI PI, l'incompletezza della cartella clinica non può che essere valutata dal Giudice a carico dei debitori della prestazione sanitaria e non della vittima creditrice (cfr. Cass., 34427/2023; Cass., 16737/2024), specie laddove – come nella specie – sussista una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(da individuarsi qui in quella di non aver eseguito un corretto trattamento nei
Contr confronti del totale, o comunque di non aver garantito l'idonea ossigenazione del paziente ricoverato presso un reparto di terapia intensiva).
La responsabilità medica nel caso di specie deve dunque ritenersi accertata.
Passando così all'analisi e alla quantificazione dei danni reclamati, si osserva quanto segue. Deve essere riconosciuto il danno da invalidità assoluta nella pag. 13/20 misura del 100% (come accertato dalla consulenza tecnica) subito dalla sig.ra per gli eventi di causa, dal giorno dell'evento (intervento chirurgico del Per_1
01.03.2016) alla morte (17.11.2021). Esso può essere quantificato nella misura prevista dalle più aggiornate tabelle del Tribunale di Milano (2024) con riferimento all'invalidità temporanea giornaliera (€ 115,00=). Non vi è spazio per una qualsiasi personalizzazione del danno perché la condizione di coma irreversibile in cui versava la sig.ra se da un lato corrisponde appunto Per_1
all'assenza assoluta di ogni capacità (da cui il 100% dell'invalidità riconosciuta),
dall'altro ha impedito qualsiasi percezione della propria condizione, con conseguente esclusione di ogni sofferenza psichica o morale;
né risultano neppure prospettate circostanze particolari ulteriori tali da dover giustificare la personalizzazione. L'importo dovuto a tale titolo è dunque pari ad €
240.120,00=. Anche il danno di carattere patrimoniale subito dalla paziente per l'assoluta impossibilità di continuare a svolgere la propria attività di casalinga
(attività il cui svolgimento può essere presunto – cfr. Cass., 17129/2023), deve essere risarcito. Esso può essere quantificato nel triplo mensile (€ 534,41=) della pensione sociale, moltiplicato per 13 mensilità all'anno, per un importo annuale così pari ad € 20.841,99=. Il riconoscimento di tale danno tuttavia deve essere limitato sino alla data della morte della sig.ra posto che non vi è prova Per_1
che il decesso – peraltro intervenuto ad una distanza di tempo considerevole -
sia avvenuto a causa delle lesioni riportate in occasione degli eventi di causa.
pag. 14/20 L'importo di € 20.841,99= annuali come sopra determinato è dunque dovuto integralmente per gli anni dal 2017 al 2020 compresi;
per il 2016 è dovuto nella sola misura di € 14.429,07=; per il 2021 nella sola misura di € 17.635,53=, per un importo complessivo finale a tale titolo pari ad € 115.432,56=.
Quanto ai danni jure proprio reclamati dagli appellanti, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale preteso dal per l'attività di Parte_1
governo della casa prestata dalla madre in vita. La valutazione economica di tale danno è stata difatti già operata in favore della sig.ra e una ulteriore Per_1
considerazione del medesimo in favore del SA costituirebbe una indebita duplicazione;
ciò senza considerare che il ricorso all'opera di una collaboratrice familiare (al cui costo l'appellante parametra il danno), specie da parte di una persona sola, non può ritenersi indefettibile ai fini della conduzione domestica.
Discorso diverso deve invece essere condotto con riferimento al danno non patrimoniale per compromissione – pari effettivamente nel caso di specie alla perdita – del rapporto parentale con la sig.ra subito da ciascuno degli Per_1
appellanti. Ritiene la Corte che tale danno possa essere liquidato in via equitativa con riferimento al sistema a punti elaborato dalle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (2024). Con riferimento così alla posizione del figlio
, in applicazione di tali tabelle, può essere riconosciuto un Parte_1
punteggio complessivo pari a 75 (punti 16 per l'età della vittima primaria – 61
anni - ; punti 22 per l'età della vittima secondaria – 40 anni -; punti 16 per la pag. 15/20 convivenza;
punti 16 per l'assenza di altri superstiti nel gruppo familiare;
punti
5 per la particolare qualità ed intensità della relazione affettiva, che va presunta sul presupposto del trattarsi di un nucleo familiare costituito esclusivamente da madre e figlio). Il risarcimento da riconoscere a tal titolo in favore di Parte_1
è così pari ad € 293.325,00= (75 x 3.911,00=). Quanto al danno subito dai
[...]
fratelli , e esso – seguendo i medesimi Pt_2 Pt_3 Parte_4
richiamati criteri tabellari – potrà essere liquidato come di seguito, con la precisazione che il rapporto parentale tra i medesimi e la sig.ra Persona_1
non appare caratterizzato, già nella prospettazione degli appellanti, da una intensità superiore a quella ordinaria e consueta (la circostanza della coltivazione dei fondi avuti dai germani in eredità dal comune genitore non è
significativa perché ognuno, come riferito in atto di appello, coltivava il proprio fondo;
il fatto di trascorrere la giornata festiva insieme in occasione di Natale e
Pasqua non appare altresì caratterizzante perché anche questa consuetudine è
comune ed ordinaria nella maggioranza delle famiglie). Se ne avrà così che a e potranno essere riconosciuti 29 punti (10 per l'età Parte_2 Parte_3
della vittima primaria;
10 per l'età della vittima secondaria;
9 per la sussistenza complessiva di n. 3 fratelli superstiti), per un importo finale di € 49.242,00=
ciascuno (punti 29 x € 1.698,00=), mentre a vanno riconosciuti Parte_4
pag. 16/20 secondaria, 9 per n. 3 fratelli superstiti complessivi) per un importo finale dovuto di € 59.430,00=.
Su tutte le somme riconosciute dovute a titolo di danno dalla presente sentenza sono altresì dovuti gli interessi legali sulle predette via via rivalutate secondo gli indici ISTAT anno per anno sin dal 01.01.2025 all'effettivo passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Circa la predetta decorrenza di interessi e rivalutazione, va precisato infatti che la liquidazione del danno è avvenuta sulla base di Tabelle attualizzate all'anno
2024 (e/o comunque, per il danno patrimoniale, in considerazione dei valori correnti all'anno 2024), e che dunque fino a tutto il 31.12.2024 le somme riconosciute, debbono intendersi, anche alla luce di una valutazione in via equitativa, comprensive di ogni voce di danno.
Dopodichè, sulle somme come sopra attualizzate, una volta passata in giudicato la sentenza, saranno dovuti i soli interessi legali.
Quanto alle spese di lite, al sostanziale accoglimento della domanda degli appellanti consegue l'onere delle spese a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio ivi compresa la fase dinanzi al Giudice Tutelare e le spese di
CTU come già liquidate in primo grado. La relativa liquidazione è operata in dispositivo. Le spese invece dell'ATP, ivi comprese quelle della relativa CTU e pag. 17/20 della fase dinanzi al Giudice Tutelare, possono essere integralmente compensate atteso l'esito non dirimente avuto dal medesimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello incidentale;
• In accoglimento dell'appello principale, condanna l' , in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., quale Commissario Liquidatore della ex
ASUR MARCHE, a corrispondere le seguenti somme:
a) a jure haereditario a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale subito dalla sig.ra l'importo di € Persona_1
240.120,00=, e a titolo di danno patrimoniale subito dalla medesima l'importo di € 115.432,56=;
b) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
l'importo di € 293.325,00=;
c) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_2
l'importo di € 49.242,00=;
d) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_3
l'importo di € 49.242,00=;
pag. 18/20 e) a jure proprio a titolo di danno non patrimoniale Parte_4
l'importo di € 59.430,00=.
• Condanna l' , n.q. come sopra spiegata, a rifondere agli CP_1
appellanti le spese di lite di primo e secondo grado del presente giudizio,
ivi compresa la fase dinanzi al Giudice Tutelare, che liquida come segue:
a) Per la fase dinanzi al Giudice Tutelare € 3.000,00= oltre al 15%
LP, CAP e IVA come per legge;
b) Per il primo grado € 18.000,00= di cui € 2.500,00= per fase di studio;
€ 2.000,00= per fase introduttiva;
€ 7.500,00= per fase istruttoria;
€ 6.000,00= per fase decisoria;
oltre al 15% LP, CAP
e IVA come per legge;
c) Per il secondo grado € 13.000,00= di cui € 3.500,00= per fase di studio;
€ 2.000,00= per fase introduttiva;
€ 7.500,00= per fase decisoria;
oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Condanna l' , n.q. come sopra spiegata, a rifondere agli CP_1
appellanti le spese di CTU del processo di merito, secondo la liquidazione già operata in primo grado;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di ATP, anche con riferimento alla fase dinanzi al Giudice Tutelare e alle spese di consulenza, come già in quella sede liquidate;
pag. 19/20 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
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35 punti (10 per l'età della vittima primaria, 14 per l'età della vittima