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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/09/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1725 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Prati Fiscali nello studio Parte_1 dell'Avv. ALESSANDRINI PIERLUIGI che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.07.2024 chiedeva al Tribunale di accertare Parte_1
e dichiarare il proprio diritto all'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71, come riconosciuto dalla Sentenza n. 267 del 2023 del 29/06/2023 del Tribunale di Civitavecchia R.G. 1669/2022 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15/01/2021 con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, oltre CP_1 interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' ritualmente citato, restava contumace. CP_1
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di successivamente alla notifica CP_1 del ricorso, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta e che ha CP_1 CP_1 provveduto al pagamento subito dopo la notifica del ricorso, prima della celebrazione della prima udienza;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455- vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto in data 02.05.2025 e, dunque, CP_1 in un momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo (11.02.2025). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del
50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr.
Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio, che CP_1 liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 15/09/2025
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1725 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Prati Fiscali nello studio Parte_1 dell'Avv. ALESSANDRINI PIERLUIGI che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.07.2024 chiedeva al Tribunale di accertare Parte_1
e dichiarare il proprio diritto all'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71, come riconosciuto dalla Sentenza n. 267 del 2023 del 29/06/2023 del Tribunale di Civitavecchia R.G. 1669/2022 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15/01/2021 con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, oltre CP_1 interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' ritualmente citato, restava contumace. CP_1
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di successivamente alla notifica CP_1 del ricorso, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta e che ha CP_1 CP_1 provveduto al pagamento subito dopo la notifica del ricorso, prima della celebrazione della prima udienza;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455- vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto in data 02.05.2025 e, dunque, CP_1 in un momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo (11.02.2025). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del
50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr.
Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio, che CP_1 liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 15/09/2025
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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