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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14229 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24182/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi vertente
T R A
- nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Scorretti, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) e residente a [...] int. 11; C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.09.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo Parte_1 venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore
(Palestrina 30.10.2009), esponendo che: aveva intrattenuto Persona_1 una relazione more uxorio con il resistente, interrotta nel 2013; nel 2015 faceva rientro in
Italia per prendere servizio come badante con regolare contratto di lavoro. Evidenziava di essersi sempre fatta interamente carico della cura e dell'accudimento della figlia minore, non avendo più contatti con l'ex compagno nonostante avesse fatto di tutto per consentirgli di mantenere il rapporto con la figlia, purtroppo senza esiti positivi.
Tanto premesso, vista l'irreperibilità di parte resistente, la signora chiedeva fosse Pt_1 disposto l'affido esclusivo della figlia minore e il suo collocamento Persona_1 presso di sé, nonché un contributo paterno per il mantenimento della figlia oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 30.09.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo, formulata dalla madre, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento in favore della figlia . Persona_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento e collocamento della figlia minore Persona_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1
(16 anni) alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza, al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che la ragazza frequenta l'istituto Scolastico “Octavia” ed è beneficiaria dell'assistenza scolastica in quanto affetta da disturbo dell'apprendimento (D.S.A.).
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Nel caso di specie, il rapporto padre-figlia è stato sporadico. Ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento, morale e spirituale, della figlia
. Persona_1
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire alla figlia il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse..
Quanto agli incontri padre-figlia, il Collegio, avuto riguardo all'età della ragazza sedicenne, dispone che la frequentazione con il padre sia rimessa agli accordi diretti tra gli interessati
Posto l'affido esclusivo, anche il collocamento della minore va Persona_1 confermato presso la madre, dando continuità a quanto di fatto sta già avvenendo.
Con riguardo alle statuizioni economiche il Collegio osserva che è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, il Collegio evidenzia che ad oggi la ricorrente dispone solo per il sostentamento di sé stessa e della figlia reddito di cittadinanza, percependo la somma complessiva mensile di circa € 900. Con riguardo invece alla situazione del sig. , quest'ultimo, non costituendosi, CP_1 non ha dato prova della propria situazione reddituale e patrimoniale.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia minore , collocata presso Persona_1 la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità della figlia, del suo accudimento e mantenimento, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 250 mensili, con Persona_1 decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del
17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore. Ulteriori domande
Infine, con riguardo alle ulteriori domande afferenti la condanna alla restituzione di somme formulate da parte ricorrente, le stesse devono essere dichiarate inammissibili.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre
2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C., definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, la quale Persona_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza, al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia, con esclusione da tali scelte del padre,
- dispone il collocamento della minore presso il domicilio materno;
- dispone che la frequentazione padre figlia secondo gli accordi tra i diretti interessati;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento CP_1 della figlia , da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di Persona_1 Pt_1 ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, dal mese successivo al deposito del ricorsodeposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02.10.2025 Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24182/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi vertente
T R A
- nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Scorretti, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) e residente a [...] int. 11; C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.09.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo Parte_1 venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore
(Palestrina 30.10.2009), esponendo che: aveva intrattenuto Persona_1 una relazione more uxorio con il resistente, interrotta nel 2013; nel 2015 faceva rientro in
Italia per prendere servizio come badante con regolare contratto di lavoro. Evidenziava di essersi sempre fatta interamente carico della cura e dell'accudimento della figlia minore, non avendo più contatti con l'ex compagno nonostante avesse fatto di tutto per consentirgli di mantenere il rapporto con la figlia, purtroppo senza esiti positivi.
Tanto premesso, vista l'irreperibilità di parte resistente, la signora chiedeva fosse Pt_1 disposto l'affido esclusivo della figlia minore e il suo collocamento Persona_1 presso di sé, nonché un contributo paterno per il mantenimento della figlia oltre alla metà delle spese straordinarie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 30.09.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo, formulata dalla madre, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento in favore della figlia . Persona_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento e collocamento della figlia minore Persona_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1
(16 anni) alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza, al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che la ragazza frequenta l'istituto Scolastico “Octavia” ed è beneficiaria dell'assistenza scolastica in quanto affetta da disturbo dell'apprendimento (D.S.A.).
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Nel caso di specie, il rapporto padre-figlia è stato sporadico. Ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento, morale e spirituale, della figlia
. Persona_1
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire alla figlia il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse..
Quanto agli incontri padre-figlia, il Collegio, avuto riguardo all'età della ragazza sedicenne, dispone che la frequentazione con il padre sia rimessa agli accordi diretti tra gli interessati
Posto l'affido esclusivo, anche il collocamento della minore va Persona_1 confermato presso la madre, dando continuità a quanto di fatto sta già avvenendo.
Con riguardo alle statuizioni economiche il Collegio osserva che è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, il Collegio evidenzia che ad oggi la ricorrente dispone solo per il sostentamento di sé stessa e della figlia reddito di cittadinanza, percependo la somma complessiva mensile di circa € 900. Con riguardo invece alla situazione del sig. , quest'ultimo, non costituendosi, CP_1 non ha dato prova della propria situazione reddituale e patrimoniale.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia minore , collocata presso Persona_1 la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità della figlia, del suo accudimento e mantenimento, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 250 mensili, con Persona_1 decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del
17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore. Ulteriori domande
Infine, con riguardo alle ulteriori domande afferenti la condanna alla restituzione di somme formulate da parte ricorrente, le stesse devono essere dichiarate inammissibili.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre
2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C., definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, la quale Persona_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza, al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia, con esclusione da tali scelte del padre,
- dispone il collocamento della minore presso il domicilio materno;
- dispone che la frequentazione padre figlia secondo gli accordi tra i diretti interessati;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento CP_1 della figlia , da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di Persona_1 Pt_1 ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, dal mese successivo al deposito del ricorsodeposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02.10.2025 Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi