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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1162/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Parte_1 C.F._1
SAVERIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Controparte_1 C.F._2
SAVERIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio/di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI 1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Calco.
2) Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente loa responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3) Confermare la collocazione del figlio minore presso la residenza del padre sita Parte_1
in Calco, Via Cesare Cantù n. 6.
4) Confermare che la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- nella giornata di mercoledì dopo l'uscita da scuola e sino al giorno successivo, con pernotto presso la madre, la quale lo accompagnerà alla fermata dell'autobus per andare a scuola, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nonché compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i coniugi;
I periodi in cui il figlio trascorrerà con la madre saranno caratterizzati da ampia flessibilità Per_1
secondo il rispetto delle esigenze primarie del minore, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Le parti concordano, stante l'ampia flessibilità e con orari da concordare mensilmente, che il minore trascorrerà alternativamente un fine settimana con ciascun genitore a partire dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato alla fermata dell'autobus per andare a scuola.
- durante le festività natalizie il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore, il tutto previo accordo tra i coniugi.
- durante le festività pasquali il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno dell'Angelo con l'altro genitore, salvi diversi impegni lavorativi e/o accordi dei genitori, nel rispetto delle esigenze primarie del figlio.
- Per tutte le altre festività dell'anno, i genitori concorderanno il principio dell'alternanza, salvi diversi impegni lavorativi e/o accordi dei genitori, nel rispetto delle esigenze primarie del figlio. - Il figlio minore trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore fino a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze del figlio. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con il figlio le vacanze ed un recapito telefonico a cui potrà essere raggiungibile.
5) Confermare che il padre, stante la collocazione del figlio minore preso di sé, nulla verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, né la sig.ra sarà tenuta al CP_1 CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento per figlio minore, il cui mantenimento sarà carico del padre al 100%, con esclusione delle spese straordinarie.
6) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal protocollo del
Tribunale di Lecco per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse di figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare, previa esibizione delle relative pezze giustificative.
7) Confermare che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, stante la loro indipendenza economica.
8) Confermare che le parti concedano il reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti di identità e di espatrio inerenti al figlio minore.
9) Confermare che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario il 22/07/2006 a Calco e dalla loro unione sono nati due figli, nato a Per_2
Vimercate il 28/01/2004, oggi maggiorenne ed economicamente autonomo e nato a Per_1
Merate il 18/05/2010.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17.09.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 245/2024 pubblicata il 15.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte. I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di Calco il 22/07/2006 tra rascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie
A, numero 27;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice Il Presidente relatore dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1162/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Parte_1 C.F._1
SAVERIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POPPA Controparte_1 C.F._2
SAVERIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio/di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI 1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Calco.
2) Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente loa responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3) Confermare la collocazione del figlio minore presso la residenza del padre sita Parte_1
in Calco, Via Cesare Cantù n. 6.
4) Confermare che la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- nella giornata di mercoledì dopo l'uscita da scuola e sino al giorno successivo, con pernotto presso la madre, la quale lo accompagnerà alla fermata dell'autobus per andare a scuola, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nonché compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i coniugi;
I periodi in cui il figlio trascorrerà con la madre saranno caratterizzati da ampia flessibilità Per_1
secondo il rispetto delle esigenze primarie del minore, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Le parti concordano, stante l'ampia flessibilità e con orari da concordare mensilmente, che il minore trascorrerà alternativamente un fine settimana con ciascun genitore a partire dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato alla fermata dell'autobus per andare a scuola.
- durante le festività natalizie il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore, il tutto previo accordo tra i coniugi.
- durante le festività pasquali il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno dell'Angelo con l'altro genitore, salvi diversi impegni lavorativi e/o accordi dei genitori, nel rispetto delle esigenze primarie del figlio.
- Per tutte le altre festività dell'anno, i genitori concorderanno il principio dell'alternanza, salvi diversi impegni lavorativi e/o accordi dei genitori, nel rispetto delle esigenze primarie del figlio. - Il figlio minore trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore fino a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze del figlio. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con il figlio le vacanze ed un recapito telefonico a cui potrà essere raggiungibile.
5) Confermare che il padre, stante la collocazione del figlio minore preso di sé, nulla verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, né la sig.ra sarà tenuta al CP_1 CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento per figlio minore, il cui mantenimento sarà carico del padre al 100%, con esclusione delle spese straordinarie.
6) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal protocollo del
Tribunale di Lecco per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse di figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare, previa esibizione delle relative pezze giustificative.
7) Confermare che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, stante la loro indipendenza economica.
8) Confermare che le parti concedano il reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti di identità e di espatrio inerenti al figlio minore.
9) Confermare che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario il 22/07/2006 a Calco e dalla loro unione sono nati due figli, nato a Per_2
Vimercate il 28/01/2004, oggi maggiorenne ed economicamente autonomo e nato a Per_1
Merate il 18/05/2010.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17.09.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 245/2024 pubblicata il 15.11.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte. I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di Calco il 22/07/2006 tra rascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte II, serie
A, numero 27;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice Il Presidente relatore dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada