Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 01/04/2025, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05596/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5596 del 2021, proposto da
GO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/G1 - Diritto Penale, non costituita in giudizio;
nei confronti
ED AZ, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 29.3.2021;
- per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi del ricorrente ivi compresa la “Relazione finale” redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati e, quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Università e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Prof. aggr. GO TI ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale.
2. In particolare, il ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- con Decreto direttoriale n. 2175 del 9.8.2018, il MIUR ha bandito “la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia”;
- con successivo Decreto direttoriale n. 2175 del 9.8.2018 “è stata nominata la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore 2 concorsuale 12/G1 – Diritto Penale”;
- il Prof. aggr. TI, in qualità di ricercatore e professore aggregato di Diritto penale, “ha presentato domanda per l’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia superando le tre soglie degli indicatori ANVUR”;
- il candidato “ha presentato dieci lavori senz’altro degni di nota; ha svolto numerose ricerche e partecipato quale relatore a molteplici convegni in Italia e all’estero; ha svolto numerosi incarichi di insegnamento in Diritto penale; presenta specifiche esperienze professionali attinenti al settore concorsuale 12/G1”;
- nonostante ciò, “la Commissione giudicatrice, all’esito della procedura – i cui risultati sono stati pubblicati in data 29.03.2021 - lo ha dichiarato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione richiesta”;
- la Commissione, ha posto ha fondamento del giudizio di inidoneità la seguente motivazione: “ Il candidato è ricercatore universitario nell’Università degli studi di Camerino dal 1993, in cui insegna diritto penale dal 2004, dottore di ricerca nel 1991, ha partecipato come relatore a numerosi convegni anche di carattere internazionale, ha partecipato a gruppi di ricerca (un Prin) ed ha effettuato ricerche anche all’estero. È componente del collegio dei docenti della Scuola Dottorale Internazionale "Tullio Ascarelli", Sezione "Sistemi punitivi e garanzie costituzionali" dell'Università di Roma Tre, ed ha tenuto lezioni nel dottorato di ricerca Area "Legal and Social Sciences", Università degli Studi di Camerino. Un curriculum adeguato ma dissonante con le pubblicazioni scientifiche presentate alla presente valutazione su cui il giudizio è nettamente negativo per qualità e continuità. Il candidato presenta infatti, due monografie, remota la prima del 1990, intitolata Contributo allo studio del delitto colposo, opera giovanile sotto alcuni profili apprezzabile, in particolare l’indagine comparatistica, pur già incontrando all’epoca critiche, che può essere valutata come un lavoro che attesta la originaria attitudine alla ricerca del candidato ma non è certamente idonea ad attribuire al candidato una attuale posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca, avendo perso ogni attualità a fronte del susseguirsi di studi scientifici e riforme legislative nella materia, in particolare nell’ultimo decennio. Dopo ben 25 anni, l’autore si è di nuovo cimentato in uno studio monografico su Lineamenti di uno studio sulla bancarotta - peraltro risalente al 2015 ed abbisognevole anch’esso di significativi aggiornamenti alla luce delle riforma del codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa – che non solo non appare apportare un solido contributo originale in argomento ma presenta diversi profili negativi quanto a completezza di indagine e a sistematica della trattazione, evidenziando persino un regresso rispetto alla qualità metodologica della prima monografia, per l’effetto meritando un giudizio nettamente negativo ai fini della presente valutazione. Criticabile, infatti, il metodo di approfondimento di una tematica ben circoscritta e di notevole rilevanza pratica che propone al contempo considerazioni di carattere generalissimo sul diritto penale (emblematico nel contesto il forzato riferimento al diritto penale del nemico e alle misure di sicurezza), in sé non originali e spesso fuori luogo, e qualche spunto insufficiente di riflessione sulla bancarotta, su cui l’approccio è in definitiva meramente ricostruttivo e decisamente lacunoso quanto a letteratura compulsata, senza che si evidenzino in termini significativi le ricadute sullo specifico tema della trattazione generalissima delle tematiche penalistiche. In particolare, suscita una valutazione negativa la circostanza che la letteratura di lingua tedesca che l’autore richiama non riguardi se non marginalmente il tema oggetto del lavoro, come sarebbe stato invece certamente utile ed interessante con riferimento ad una materia oggetto di un tormentato percorso riformatore, bensì le più disparate e non sempre pertinenti tematiche di parte generale. D’altra parte, estremamente limitati i riferimenti alla letteratura anche nazionale in materia di bancarotta. In particolare, le critiche mosse riguardano i primi due capitoli, in cui si fa fatica ad individuare i profili davvero utili per l’approfondimento della bancarotta, in definitiva concentrati nella decina di pagine sulla sentenza dichiarativa di fallimento, in cui l’autore non si confronta peraltro con la ampia letteratura penalistica ma si limita ad esprimere il suo punto di vista che, per quanto contenente spunti interessanti, non assume perciò alcun carattere scientifico. Su quest’ultima traccia anche il terzo e ultimo capitolo, in cui l’analisi tocca infine direttamente le fattispecie di bancarotta, di cui l’autore però si limita a fornire una visione d’insieme, pur con qualche spunto interessante, basata sulle poche letture riferite e senza confrontarsi significativamente con l’ampia letteratura in argomento e con le numerosi questioni poste dalla pratica; solo nella parte finale la trattazione esamina la questione della bancarotta riparata che costituisce un tema significativo per la pratica e la elaborazione teorica, ma senza significativi approfondimenti. In definitiva una monografia che non contiene una trattazione sistematica e approfondita della bancarotta, limitandosi a spunti tratti da limitate letture pur interessanti, e per l’effetto non è in grado di offrire un motivato apporto originale alla trattazione della materia. Né, possono produrre un giudizio positivo complessivo i più recenti lavori, tre concernenti le stesse tematiche fallimentari (nn. 1, 2, 3) essenzialmente di carattere compilativo, uno brevissimo e compilativo in lingua tedesca in tema di corruzione (n. 5), infine un lavoro sulla elusione delle misure cautelari a tutela della proprietà etc. (n. 4) di mera esegesi. Per quanto riguarda l’attività precedente certo non meritano apprezzamento in questa sede le pubblicazioni del 1996 (n. 9, di carattere compilativo-trattatistico), 2008 (n. 8, pp. 77-91, poche pagine di carattere compilativo sulla causalità) e 2012 (su l’ingiuria, costituente un agile trattazione di insieme su tematiche conosciute con limitate applicazioni alle nuove tecnologie), cui il candidato deve attingere per completare il quadro delle pubblicazioni presentate, che semmai sottolineano l’assenza di continuità dell’attività scientifica In conclusione, all’unanimità la commissione esclude nettamente che il livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate, nonché la continuità e attualità delle stesse, sia tale da conferire al candidato una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Non si ritiene pertanto da parte del candidato conseguita la maturità scientifica ai fini della idoneità di seconda fascia ”.
3. Ciò premesso, il Prof. aggr. TI è insorto avverso il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, che ha censurato sotto i seguenti profili “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione per i candidati di seconda fascia, settore concorsuale 12/G1, individuati con verbale n. 1 del 11.11.2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà; carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta ”.
In sintesi, il ricorrente ha lamentato che:
- “il ricorrente ha superato tutti e tre gli indicatori richiesti e, dunque, la Commissione avrebbe dovuto motivare in modo ancor più attento e dettagliato le ragioni della mancata abilitazione”;
- “la valutazione è stata, invece, effettuata in modo solo apparentemente specifico in quanto essa si fonda sull’affermazione di apprezzamenti puramente apodittici poiché essi si scontrano con elementi esterni di innegabile obiettività e consistenza qual è quella data dalla rinomanza e dall’apprezzamento delle opere presso la comunità scientifica”;
- sono stati “addotti argomenti che nulla hanno a che fare con la valutazione di scientificità e tali da mascherare la mancata presa in considerazione di fatti oggettivi che la commissione non poteva ignorare e che denunciano l’illogicità della stessa e la carenza di istruttoria che la sottende”;
- “viene introdotto ai fini del giudizio di novità scientifica e di possibile produttività di sviluppi scientifici delle pubblicazioni l’arbitrario criterio della “continuità scientifica””;
- “il giudizio negativo sulle pubblicazioni si fonda in misura prevalente sulla circostanza del tutto illogica ed inconferente che esse sarebbero state superate da novità legislative e dottrinarie successive alle pubblicazioni stesse, oppure ancora, che vi sarebbe “discontinuità” fra le stesse oppure che esse sarebbero “devianti” in quanto si procederebbe dal generale al particolare”;
- la monografia del 1990 è stata definita ““opera giovanile” … tale giudizio, per quanto indiretto, è palesemente illogico, negando un dato di fatto indiscutibile qual è quello della risonanza sia nazionale che internazionale della pubblicazione”;
- quanto al “preteso “superamento” dell’opera a seguito di “riforme legislative””, si tratta di una “affermazione anche questa del tutto illogica, posto che compito della commissione non è la valutazione dell’“attualità” di una pubblicazione in relazione alla nuova produzione di atti normativi, ma quello di valutare la novità scientifica e la solidità della pubblicazione stessa, anche in termini di durata relativa”;
- anche “il giudizio negativo sulla seconda monografia contrasta con oggettive circostanze di fatto, artatamente ignorate o negate”, dal momento che “sono gli esempi di opere di riconosciuto rilievo scientifico caratterizzate dall’approccio a specifiche tematiche preceduto da trattazioni di carattere generale”;
- in ogni caso, la ritenuta “lacunosità della letteratura compulsata, sia nazionale che internazionale, è assolutamente apodittica e contraddetta non solo dall’amplissima e completa bibliografia e dall’apparato di note, ma anche dalla circostanza che l’opera stessa è citata con grande rilievo sia a livello nazionale che internazionale”;
- in riferimento alle pubblicazioni “di cui ai numeri 1, 2, e 3”, la Commissione “omette il giudizio perché si limita ad affermare che esse sarebbero “essenzialmente di carattere compilativo”, affermazione non vera, ma in ogni caso inadeguata alla luce dei precedenti”.
4. Si è costituita in giudizio l’Autorità ministeriale per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 14.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Innanzi tutto, è necessario operare un breve richiamo al quadro normativo di riferimento.
L'art. 3 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, stabilisce che “1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca".
A sua volta l'art. 6, comma 1 lett. b), del richiamato D.M. n. 120/2016 prevede che la Commissione attribuisca l'abilitazione ai candidati “che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
In definitiva, l'abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
- ottengano una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica;
- presentino pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità "elevata".
6.2. La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha precisato che:
- “ Il superamento dei valori soglia è un dato numerico che può fornire un'indicazione in ordine alla consistenza della produzione scientifica ed alla sua rilevanza. Il superamento delle soglie ha la funzione di verificare che, sotto il profilo meramente quantitativo, il candidato abbia dei requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione da parte della Commissione, ma nulla dice circa la qualità intrinseca di quelle pubblicazioni -se non su aspetti come la sede della pubblicazione )” (Cons. Stato, Sez. VII, 18.2.2025, n.1354);
- “ il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione - la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori - viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di "fatto storico" (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto 'mediato' e 'valutato' dall'organo amministrativo incaricato … (omissis) … È ben possibile per l'interessato contestare - oltre al mancato rispetto delle garanzie formali e procedimentali e agli indici di eccesso di potere, anche - il contenuto tecnico-discrezionale del giudizio di valore espresso dalla Commissione, ma in tal caso lo stesso deve accollarsi l'onere di dimostrare che lo stesso sia scientificamente del tutto inattendibile. Fino a quando invece si fronteggiano soltanto 'opinioni' divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione "individuale" dell'interessato ” (Cons. Stato, Sez. VI, 29.12.2021, n. 8709).
6.3. Nel caso di specie, la Commissione, all’esito dell’esame analitico delle pubblicazione prodotte dal ricorrente, ha conclusivamente ritenuto, “ all’unanimità ”, che le stesse pubblicazioni non possano essere considerate di qualità elevata, avendo “ nettamente ” escluso che “ il livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate, nonché la continuità e attualità delle stesse, sia tale da conferire al candidato una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Non si ritiene pertanto da parte del candidato conseguita la maturità scientifica ai fini della idoneità di seconda fascia ”.
6.4. Il predetto giudizio di inidoneità appare esaustivamente motivato, specie nella parte in cui sono individuati i limiti delle pubblicazioni, con esplicito riferimento alla carente originalità ed innovatività - anche sotto il profilo metodologico - della produzione scientifica del ricorrente.
Più nel dettaglio, per quanto riguarda la prima monografia, la Commissione ha rilevato che la stessa costituisce un lavoro “giovanile”, al chiaro scopo di porre in evidenza che non si tratta di un’opera in grado di manifestare l’effettiva maturità scientifica del candidato.
In merito alla seconda opera monografica, la Commissione ha sottolineato che non può essere utilmente apprezzata la trattazione di temi generali e comunque ha posto in evidenza la mancanza di profili di originalità della stessa opera.
Inoltre, la Commissione ha rilevato la discontinuità della produzione scientifica del ricorrente, tenuto conto del fatto che “ nel corso di quasi trent’anni le opere monografiche del candidato sono solamente due: la prima collocata nel 1990 – ancora prima che egli assumesse la qualità di ricercatore – e la seconda – a distanza di 25 anni – pubblicata nel 2015 ” (cfr. le controdeduzioni della Commissione prodotte in atti dalla difesa erariale in data 18.6.2021).
6.5. Trattasi di assunti motivazionali puntuali ed argomentati, tra loro concordanti e pienamente aderenti ai giudizi individuali espressi dai singoli commissari (cfr. pag. 3-7- del provvedimento impugnato), che come tali valgono a giustificare in modo esaustivo e ragionevole il giudizio di inidoneità conclusivamente espresso dalla Commissione.
6.6. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO