Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Decreto presidenziale 26 novembre 2024
Decreto presidenziale 7 gennaio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015;
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento in ordine all’istanza dei ricorrenti in favore del minore entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. e conseguente condanna a provvedere;
- del diritto al risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP, anche quale danno da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di essere i genitori del piccolo -OMISSIS-, di 7 anni di età, affetto da-OMISSIS-, manifestatosi progressivamente sin dall’età di 30 mesi, allorquando riscontravano -OMISSIS-
1.1. In data 14.05.2019 -OMISSIS- veniva preso in carico dal Distretto Sanitario Jonico dell’Asp di Reggio Calabria con diagnosi di “ -OMISSIS-- ”. Tale diagnosi, già confermata il 25.03.2020 dal pediatra della medesima Asp, trovava puntuale riscontro a seguito degli accertamenti specialistici cui il bambino veniva sottoposto presso il Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Tor Vergata, ove veniva prescritta terapia riabilitativa cognitivo comportamentale di tipo ABA, per la cui erogazione essi si rivolgevano, privatamente, al Centro Prometeo di Reggio Calabria per un totale di 12 ore settimanali. Anche in sede di rivalutazione, dapprima in data 25.05.2022 e successivamente in data 17.03.2023, i sanitari dell’anzidetto Policlinico confermavano la diagnosi di “ -OMISSIS- ”, prescrivendo la prosecuzione dell’intervento di tipo psicologico comportamentale in atto da integrarsi con un intervento di supporto educativo domiciliare e scolastico e con un ciclo di parent traning .
1.2. Frattanto anche la Commissione Medica dell’INPS riconosceva al minore, in data 24.06.2022, lo status di handicap in situazione di gravita ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 nonché l’invalidità civile al 100% con diritto all’indennità di accompagno.
1.3. Deducono, ancora, i ricorrenti che non prevedendo l’ASP di Reggio Calabria l’erogazione della terapia in questione in regime convenzionale, si vedevano costretti a far fronte agli ingenti costi necessari per garantire privatamente al loro bambino il trattamento terapeutico prescritto dal Policlinico di Roma, onde consentirgli di attenuare il gap tra l’età anagrafica e quella dell’effettivo sviluppo psicomotorio. Ciò nondimeno, proprio a causa della mancata erogazione della terapia da parte del S.S.N., riuscivano ad assicurare a -OMISSIS- soltanto 12 ore settimanali a fronte delle 6 giornaliere indicate dalle “ Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS-nei bambini e negli adolescenti ”, pubblicate nell’ottobre 2011 ed aggiornate nell’ottobre 2023.
2. Per tali ragioni, in assenza di un modulo specifico, con nota trasmessa via pec il -OMISSIS-, i ricorrenti chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione in favore del figlio della terapia con metodo ABA, insistendo, inoltre, per il rimborso delle spese sostenute a tali fini, quantificate al momento in € 35.290,00, stante la violazione della L. n. 134/2015.
3. L’istanza rimaneva inevasa e, pertanto, con l’odierno ricorso, con contestuale domanda cautelare, notificato l’11 agosto 2024 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti hanno contestato l’inerzia dell’Asp di Reggio Calabria in relazione ai vizi di “ violazione della L. n. 134/15 [e] dell’art. 32 della Costituzione ”, nonché di “ eccesso di potere per ingiustizia manifesta - irragionevolezza - inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa ”.
3.1. I ricorrenti chiedono, in sostanza, di accertare il diritto del loro figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA – indicata dalle Linee guida sopra citate –, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderlo in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, così garantendone l’erogazione quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorarne le -OMISSIS-e ridurne il -OMISSIS-. Ove ciò non sia possibile, chiedono in via subordinata di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del ricorso, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo pari a € 35.290,00, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, formulando altresì domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e ad essi stessi.
4. L’Asp di Reggio Calabria, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, resa all’esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare – nel corso della quale il procuratore dei ricorrenti ha precisato la domanda nel senso dell’accertamento del diritto del minore all’erogazione, in via diretta o indiretta, da parte dell’ASP, della terapia con metodologia ABA –, il Collegio ha disposto ex art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimesso la causa sul ruolo ordinario, vertendo il thema decidendum non tanto sul silenzio della P.A, quanto, appunto, sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto dai ricorrenti. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto le esigenze del minore adeguatamente salvaguardabili mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, disponendo al contempo una consulenza tecnica d’ufficio in ordine allo stato di salute del minore ed al più adeguato trattamento terapeutico in ragione del disturbo certificato in atti.
6. Previo rinvio con decreto del -OMISSIS- dell’udienza pubblica di trattazione fissata per il 19 febbraio 2025 su richiesta del consulente giustificata dall’impossibilità di dare inizio alle operazioni di verificazione entro la data indicata nell’ordinanza e, dunque, di rispettare i termini ivi assegnati per tutti gli adempimenti conseguenziali, il CTU ha depositato al fascicolo processuale la relazione conclusiva, con gli allegati, in data 2 marzo 2025.
7. In data 15 marzo 2025 i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante le ulteriori spese sostenute nelle more della celebrazione del giudizio.
8. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 il ricorso è stato, infine, trattenuto per la decisione.
9. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
9.1. La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente ad oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da-OMISSIS- ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo c.d. ABA (‘Applied Behaviour Analysis’), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura pubblica specializzata.
9.2. La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023 e successivamente, con ulteriori approfondimenti, da numerose altre (tra cui, in una vicenda perfettamente sovrapponibile, la sentenza n. 255 del 7.04.2025), alle quali si rimanda ex art. 74 c.p.a. per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento ABA invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
9.3. Ciò posto, che il minore -OMISSIS-, affetto da-OMISSIS- (come da certificazione medica in atti), possa vantare il diritto ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia ABA risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso: « Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata e della presa visione dell’ultima relazione del 20/03/2024 rilasciata dalla U.O. di N.P.I. del Policlinico di Tor Vergata di Roma, posso affermare che:
1) Il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-” e nel corso degli anni ha ottenuto un miglioramento-OMISSIS-
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
3) tenendo in considerazione le linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità del 2015 e del 2023 e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento non tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto ancora di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA;
4) la durata del trattamento visto -OMISSIS- ancora presente, il -OMISSIS- è da considerare fino all’età di 12 anni, con rivalutazione delle condizioni cliniche e della eventuale necessità di continuazione della terapia ».
9.4. La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
10. Quanto alla domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, essa è suscettibile di positivo apprezzamento nei termini che seguono.
10.1. I ricorrenti chiedono, anzitutto, il risarcimento del danno patrimoniale di tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia ABA prestata privatamente in favore del minore da diversi specialisti.
10.2. Dalla documentazione in atti, oggetto di valutazione del CTU, si evince, invero, come già in data 14.05.2019 l’Asp di Reggio Calabria avesse diagnosticato un “ -OMISSIS- ”, prescrivendo l’assistenza riabilitativa estensiva in regime ambulatoriale per la durata di giorni 240. La “-OMISSIS-”, frattanto ulteriormente certificata anche dai medici dell’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’ di Roma, veniva subito dopo confermata dal pediatra della medesima Asp e dalla Commissione medica dell’INPS in sede di verifica delle condizioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e dello stato di disabilità in situazione di gravità. Negli anni seguenti il piccolo -OMISSIS- veniva seguito anche dall’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata di Roma, ove dopo la prima visita nel mese di maggio del 2022 veniva formulata diagnosi di “ -OMISSIS--, con -OMISSIS- ”, prescrivendosi la prosecuzione dell’intervento di tipo psicologico comportamentale di tipo ABA, già avviato privatamente dalla famiglia, a seguito della diagnosi, fin dall’anno 2020.
10.3. Orbene, nonostante l’espressa ed univoca indicazione del trattamento con metodologia ABA, ritenuta dal CTU “ scientificamente valida ” ed idonea ad apportare “ un concreto beneficio alla salute della minore ” (così si evince dalle conclusioni della relazione in atti), detto trattamento non veniva attuato con presa in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N..
10.4. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire al minore, quanto meno dal momento della formulazione da parte della stessa della diagnosi di -OMISSIS- (e cioè dal 14.05.2019), un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia ABA, di fatto erogato, come da fatture in atti, da struttura privata.
10.5. Al riguardo, i ricorrenti hanno documentato di aver sostenuto, dal mese di dicembre del 2019 in avanti, spese per le prestazioni terapeutiche rese in favore del proprio figlio da parte dell’Associazione Prometeo per l’importo complessivo di € 25.365,00 e da parte della terapista privata ER CA per l’importo complessivo di € 7.813,00 (all. 9 della produzione documentale allegata al ricorso).
Hanno comprovato, inoltre, di aver sopportato spese nell’anno 2024 per la terapia prestata in favore del loro figlio minore dalle psicologhe Bruzzese Alessandra e Cristiano Vanessa per l’importo, rispettivamente, di € 2.300 e € 4.250,00, oltre € 3.124,94 per le prestazioni rese dalle stesse come dipendenti dell’APS Aquilone. Cosi per un ammontare complessivo di € 42.852,94.
10.6. Il suddetto importo complessivo deve, quindi, essere riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso.
10.7. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP abbia eventualmente corrisposto nelle more a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
11. Essi chiedono, altresì, il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo” subiti, nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal minore in termini di perdita di chance e da loro stessi, in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
11.1. La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia ABA (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017 - cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an debeatur , rientrano tra i c.d. ‘fatti di comune esperienza’ che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così TAR Calabria-Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n. 39; TAR Sicilia, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n. 975; anche TAR Campania, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023, n. 748).
11.2. Avuto riguardo, invece, al quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass., sez. VI, 13.04.2022, n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare ai ricorrenti la complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
11.3. Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
12. Come accennato, i ricorrenti hanno chiesto, ancora, il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal loro figlio minore che, a causa dell’inadempimento dell’ASP all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia ABA) e quantità, a quello raccomandato nelle sopra citate ‘Linee Guida’, ha potuto fruire di soltanto n. 12 ore settimanali della stessa terapia erogate al domicilio da terapisti privati, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, “ in termini di mancati progressi ” (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “da perdita di chance” subìto dal minore).
Ad avviso della ricorrente, “ Le terapie poste al recupero di questo gap devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle ‘Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS-nei bambini e negli adolescenti’... Nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA, secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, niente di tutto ciò è stato realizzato nella Regione Calabria. Quanto sopra comporta delle disastrose conseguenze sia per i minori affetti dal disturbo, sia per i genitori che li assistono. Ed infatti, le terapie sono molto costose e i genitori non posso garantire ai propri figli un’adeguata terapia, neanche ai livelli minimi. Nel caso di specie, -OMISSIS- riesce ad usufruire di appena 12 ore settimanali di terapia non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori ” (v. p. 2-3 ricorso).
12.1. La domanda va accolta per come di seguito esposto.
Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia ABA garantito da un operatore privato per n. 6 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore – è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance , ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità – assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo l’ id quod plerumque accidit , la mancata fruizione delle ore di terapia ABA ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
12.2. Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il minore avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 15 ore settimanali (3 ore in più rispetto a quelle assicurate privatamente).
12.3. Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia ABA, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di probatio diabolica .
12.4. Sul quantum debeatur , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale – ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass., sez. III, 11/11/2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare al minore la complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico ABA di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esso beneficiava mercé l’intervento del privato.
13. Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia ABA per come stabilito dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino, e cioè di n. 15 ore settimanali fino al raggiungimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 42.852,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo eventualmente nelle more già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti medesimi, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in loro favore, della somma complessiva di € 1.000,00;
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 1.000,00.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cass., sez. III, 1/02/2023, n. 2979; Cass., sez. III, 4/11/2020, n. 24468);
e) è infondata, e va pertanto rigettata, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
14. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà, dichiaratasi antistataria.
15. Parimenti va posto definitivamente a carico dell’ASP il compenso spettante al CTU Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell’istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-) – e con rimborso, sempre a carico dell’ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta, mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. ABA, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico della minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta, mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento, con modello ABA, di lunga durata, pari a 15 ore settimanali fino all’ età di 12 (dodici) anni, con successiva rivalutazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai genitori della minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore della stessa dell’importo complessivo di € 42.852,94, detratte quelle che, eventualmente, l’amministrazione abbia già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore, a titolo di perdita di chance , e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale, della complessiva somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno “da ritardo”.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro € 500,00, oltre accessori, già corrisposto giusta fattura n. -OMISSIS-allegata in atti), detraendo da tale somma il predetto anticipo, che l’ASP è tenuta a rimborsare ai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.