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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
3 0 6 9 / 2 0 1 8 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3069 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...]. C.F. Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, in via Giacinto Carini n. 9 C.F._2 presso lo studio legale dell'avv. Eduardo Saiola che li rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTI ATTRICI
CONTRO
C.F. , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante “p.t.”, rappresentata e difesa dall'avv.
Gesualda Bizzini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
NONCHÉ
, nata a [...] il [...] Controparte_3
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
E
, nato a [...] il [...] Controparte_4
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
E
, nata a [...] il [...] Controparte_5
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale ex art. 2054 c.c. e art. 144 D.lgs. n. 209/2005; conclusioni: come da verbale di udienza del 16.04.2025
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenerne la condanna, in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tra loro, al risarcimento di tutti i danni da loro asseritamente patiti in conseguenza di un sinistro, a loro dire, avvenuto in data 13.06.2016.
Nello specifico veniva dedotto in citazione:
- che in data 13.08.2016, alle ore 00:15, si trovava alla guida del Parte_1
ciclomotore modello Aprilia Scarabeo 50 cc., targato X7KTK9, di colore nero e sprovvisto di copertura assicurativa, allorquando veniva coinvolto in un sinistro stradale;
- che si trovava a bordo del medesimo ciclomotore, quale terzo trasportato, anche che, unitamente al conducente, indossava il casco protettivo ben Parte_2
allacciato;
- che il sinistro si verificava sulla Strada Intercomunale 12 - Bivio Passo Palermo, all'altezza dell'incrocio con la Strada Provinciale 6 (Trabia - Ventimiglia di Sicilia), per esclusiva colpa e responsabilità di , il quale si trovava alla guida Controparte_2
dell'autovettura Ford US 1.8, targata BP972SB, di proprietà di , Controparte_3
ed assicurata per la R.C.A. con la compagnia assicuratrice Controparte_1
(polizza n. 255460798);
- che, in particolare, in ordine alla dinamica del sinistro, veniva evidenziato che nel percorrere, alla guida dell'indicato ciclomotore, la Strada Parte_1
Intercomunale 12, arrestava la propria marcia all'incrocio con la Strada Provinciale
6, al fine di rispettare la segnaletica stradale di "STOP";
- che in tale frangente, , alla guida della succitata autovettura, non Controparte_2
avvedendosi della manovra compiuta, terminava la propria corsa sul ciclomotore medesimo e così, con la parte anteriore dell'autoveicolo, tamponava e urtava la parte posteriore del ciclomotore;
- che il sinistro si verificava anche a causa della velocità tenuta dall'autovettura, non adeguata al tipo di strada percorsa e per il mancato rispetto della distanza di sicurezza;
- che in seguito all'urto gli attori venivano entrambi sbalzati e catapultati in avanti, cosicché si procuravano rispettivamente lesioni nel lato sinistro ) e nel lato Pt_1
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 3 destro;
Parte_2
- che, in particolare, il braccio sinistro di restava impigliato tra la Parte_1
manopola e la leva del freno;
- che sul luogo del sinistro interveniva pattuglia dei CC appartenente al Gruppo
Monreale della Stazione di Trabia (PA), nonché autolettiga del 118;
- che gli attori venivano trasportati presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Presidio Ospedaliero "S. Cimino" di Termini Imerese.
Tutto ciò dedotto, chiedevano di dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa era riconducibile esclusivamente a fatto e colpa di , chiedendo di conseguenza la Controparte_2
condanna in solido di , e di al risarcimento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, quantificati nella somma complessiva di €
130.973, 48 ( di cui € 68.011,33 per ed € 62.962,15 per ), o nel Parte_1 Parte_2
minore o maggiore importo individuato in giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Si costituiva la che: - preliminarmente chiedeva la sospensione del giudizio, ex Controparte_1
art. 295 c.p.c., evidenziando che erano in corso indagini penali con riferimento ai fatti di cui è causa;
- nel merito contestava integralmente le richieste risarcitorie avanzate dagli attori ritenendole integralmente infondate in fatto ed in diritto.
Nessuno si costituiva per ed all'udienza del 09.01.2019 ne veniva dichiarata Controparte_3
la contumacia. Veniva, invece, disposto in tale udienza di procedersi al rinnovo della notifica della citazione nei confronti di . All'udienza del 26.09.2019 veniva disposto di procedere Controparte_2 nuovamente al rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti di . Controparte_2
All'udienza del 23.09.2020 veniva esibito atto di citazione notificato a ex art. Controparte_2
143 c.p.c. (cfr. verbale di udienza) e veniva, altresì, rigettata la chiesta sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., non ritenendo il giudice istruttore, all'epoca assegnatario del procedimento, sussistenti i presupposti di legge per la relativa pronuncia. Venivano poi concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Veniva successivamente svolta attività istruttoria ed all'udienza del 29.11.2023 le parti precisavano le conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 4 Successivamente con ordinanza del 19.04.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di in quanto dagli atti di causa Controparte_4
appariva essere, in realtà, egli il proprietario dell'autoveicolo al momento del sinistro.
Integrato il contraddittorio nei confronti del sopradetto, tuttavia, all'udienza del 23.10.2024 il difensore delle parti attrici esibiva scrittura privata da cui risultava che il veicolo era stato ceduto, in data 22.01.2014, da a Controparte_4 Controparte_5
Veniva, pertanto, disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti di . Controparte_5
All'udienza del 16.04.2025, dopo l'ulteriore integrazione del contraddittorio, i difensori precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
Tutto ciò premesso, deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , Controparte_2 non costituitosi in giudizio, sebbene, il soggetto sia comparso per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 30.11.2022; nonché procedersi alla espressa declaratoria di contumacia anche di e Controparte_5 Controparte_4
Altresì, si rileva che con l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
le parti attrici hanno limitato la richiesta di condanna nei confronti di quest'ultima e nei CP_5
confronti di , e la così di fatto rinunciando alla Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
condanna nei confronti di Controparte_4
Ritiene il giudicante che alla luce degli atti di causa (cfr. in particolare scrittura privata del
22.01.2014) debba ritenersi la proprietaria del veicolo all'epoca dei fatti di cui è Controparte_5
causa e che, pertanto, nessuna titolarità passiva nel presente giudizio possa ascriversi a
[...]
. CP_3
Tutto ciò posto, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame.
Ebbene, ritiene il giudicante, innanzitutto, che l'azione risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della è qualificabile come azione risarcitoria diretta ex art. 144 D.lgs. n. Controparte_1
209/2005.
La norma “de qua”, infatti, consente al danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo di agire, con azione diretta, per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, seppur entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Nel caso di specie, e hanno dedotto che il sinistro, causa Parte_1 Parte_2
dei danni di cui hanno rispettivamente chiesto il ristoro in questo giudizio, si verificava mentre erano a bordo del ciclomotore modello Aprilia Scarabeo 50 cc, targato X7KTK9 ( come Parte_1 conducente e quale terzo trasportato), all'esito di uno scontro con l'autovettura Ford Parte_2
US 1.8, targata BP972SB.
Autovettura di proprietà di ed assicurata con la compagnia Controparte_5 Controparte_1
polizza n. 255460798. Circostanza, quella dell'esistenza, al momento del sinistro, della
[...]
copertura assicurativa sul veicolo, non contestata dalla compagnia convenuta.
Deve, inoltre, precisarsi che, sebbene gli attori abbiano dedotto che il ciclomotore su cui viaggiavano era privo di copertura assicurativa, la circostanza in esame non osta all'esperibilità del rimedio di cui all'art. 144 del D. Lgs. n. 209/2005 (cfr. Cass. n. 1179/2022).
Altresì, la norma sopra menzionata prevede che “Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”. Soggetto, quest'ultimo, litisconsorte necessario, e da individuarsi sempre nel proprietario del veicolo assicurato e non nel conducente del mezzo al momento del sinistro, ove diverso dal proprietario (cfr. Cass. n. 29038/2018 secondo cui:
“in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il "responsabile del danno", che a norma dell'art.
23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, ed ora dall'art. 144, comma 3, del Dlgs 7.9.2005 n. 209, deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario - in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali- nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore RCA, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello” […] “In relazione alla evidenziata peculiare struttura dell'
"azione diretta" che, nell'istituire un rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore RCA, presuppone l'accertamento della esistenza e validità del rapporto di garanzia impropria tra detta società e l'assicurato-responsabile del danno, si determina, pertanto, "ab origine" un litisconsorzio necessario tra assicuratore RCA e proprietario-assicurato ("responsabile del danno") definito di
"natura sostanziale" dalle Sezioni Unite n. 10311/2006, in quanto la decisione assunta in ordine alla responsabilità ed al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al giudizio, diversamente risultando "inutiliter data" in quanto l'eventuale esito vittorioso della società assicurativa nella causa introdotta con "azione diretta" dal danneggiato, verrebbe di fatto ad essere eluso dall'obbligazione di manleva cui sarebbe tenuta, comunque, la medesima società assicurativa qualora il proprio assicurato fosse risultato, invece, soccombente nell'altra causa -svoltasi separatamente- tra l'assicurato ed il danneggiato”).
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 6 Circostanza configuratasi nel caso di specie in cui è stata citata in giudizio, oltre alla società assicuratrice del mezzo oggetto del sinistro, anche proprietaria del veicolo. Controparte_5
Inoltre, deve evidenziarsi che alla “domanda risarcitoria che implica il litisconsorzio necessario per solidarietà atipica, previsto dalla legge in caso di "azione diretta" esperita dal danneggiato nei confronti della impresa che assicura la RCA, può eventualmente cumularsi la distinta azione ex art. 2054, comma 1, c.c. esercitata dal danneggiato nei confronti del conducente del veicolo, o ancora la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del veicolo ex art.
2054, comma 3, c.c.” (Cass. n. n. 29038/2018).
Ipotesi configuratesi nel presente giudizio avendo gli attori chiesto la condanna, non solo della compagina assicurativa, ex art. 144 D.lgs. n. 209/2005, ma, in solido tra loro, anche, ex art. 2054 co.
3 c.c., del proprietario del veicolo e di , ex art. 2054 co. 1 c.c., soggetto asseritamente Controparte_2
individuato quale conducente al momento del sinistro.
In merito occorre anche precisare che: “il conducente non ha la posizione di litisconsorte necessario nella causa in cui è proposta dal danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile e contro il responsabile del danno, perché la figura di responsabile è rivestita, in questo tipo di azione, dal proprietario del veicolo investitore, non dal conducente” (Cass. n.
18242/2008).
Sotto il profilo probatorio, spetta ai danneggiati, innanzitutto, ex art. 2697 c.c. dare prova del sinistro e cioè che uno scontro tra veicoli sia effettivamente avvenuto;
solo all'esito di tale prova viene in rilievo il riparto degli oneri probatori in merito alla concreta attribuzione delle responsabilità tra i conducenti.
Ebbene, nel caso di specie, sotto il primo profilo occorre distinguere la posizione processuale della e di rispetto a quella di . Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6
Come già sopra evidenziato, mentre sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la compagnia di assicurazione e il proprietario del veicolo, così che la decisione assunta nei loro confronti in ordine alla responsabilità ed al danno deve essere necessariamente uniforme, diversamente la posizione del conducente, non proprietario, è quella di un litisconsorte facoltativo
(cfr. Cass. n. 18242/2008 che evidenzia che nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale conviene cumulativamente in giudizio tanto l'assicuratore del responsabile, che il proprietario ed il conducente del veicolo, quest'ultimo “[…] non è un litisconsorte necessario rispetto all'azione diretta e la domanda proposta in suo confronto dà luogo ad una seconda domanda scindibile dalla prima”).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, nulla osta a che, astrattamente, possa essere accertata una responsabilità del conducente, non proprietario del n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 7 veicolo e che alcuna responsabilità venga, invece, accertata in capo al responsabile del danno e alla società assicuratrice del veicolo.
Ebbene, con esclusivo riferimento alla responsabilità civile del proprietario del veicolo e dell'assicurazione convenuta, ritiene il giudicante, alla luce dei complessivi accertamenti effettuati, che non possa dirsi raggiunta, alla stregua del canone del “più probabile che non”, la relativa prova.
Come sopra già evidenziato, infatti, è onere degli attori, innanzitutto, dimostrare nei confronti del proprietario del veicolo e della sua compagnia assicurativa il fatto storico del sinistro, e cioè che un impatto tra veicoli sia effettivamente avvenuto, dimostrando anche la precisa dinamica dello scontro.
Elementi che non possono ritenersi dimostrati all'esito della complessiva istruttoria svolta.
In tal senso, ai fini della precisa descrizione della dinamica dell'incidente, le dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 28.09.2022 non forniscono elementi utili. Il teste Testimone_1 ha, infatti, dichiarato: “mi stavo recando a lavorare presso la Caserma la notte del 13.08.2016; poteva essere proprio mezzanotte e un quarto circa dato che il mio turno iniziava all'una di notte e io ero partito un po' in anticipo. Venivo da casa di mio suocero. La sua residenza estiva. Giunto al passo di Palermo nella strada provinciale notavo che c'era una macchina con le quattro frecce accese e ho visto dalla mia autovettura, all'atto di svoltare proprio a sinistra, lì dove c'è la svolta per Palermo, delle sagome a terra. La visibilità preciso che non era ottima. A.D.R. notato queste sagome per terra sentii anche dei lamenti;
realizzai che c'era stato un incidente e mi fermai per prestare subito soccorso. A.D.R. c'erano due ragazzi per terra. La macchina era una US mentre
a terra c'era un ciclomotore ma non ricordo il modello perché era buio;
non ricordo la cilindrata precisa del mezzo poteva essere tra 50 o 125 al massimo A.D.R.: l'autista della macchina era vicino al suo autoveicolo in piedi A.D.R.: dissi ai ragazzi di restare fermi e chiamai il 118 e anche il 112
A.D.R: ricordo che uno dei ragazzi a terra si presentò con il cognome preciso di non poter Parte_2
dire chi guidava perché erano già a terra quando arrivai. Dell'altro ragazzo non ricordo né il nome né il cognome;
neanche del conducente dell'autovettura ricordo il nome. Preciso che forse il conducente della macchina disse che era residente a [...]A.D.R.: se non ricordo male la Ford
US era parcheggiata sul lato destro della carreggiata di Passo di Palermo;
è un punto in discesa da cui poi si arriva al bivio per Contrada Sant'Onofrio e poi proseguendo ancora per Altavilla”.
Ebbene, le dichiarazioni sopra rese evidenziano come il teste non ebbe modo di assistere al dedotto incidente. In altri termini, egli non ebbe modo di vedere il momento dello scontro tra i veicoli.
Nessuna dichiarazione, dunque, utile sotto il profilo della dinamica del sinistro egli ha fornito. Inoltre, il teste ha affermato: “non mi avvicinai all'autovettura per poter constatare la presenza di un
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 8 eventuale danno che potesse indicare un tamponamento A.D.R.: non ricordo se c'erano dei caschi indossati dai ragazzi sul luogo del sinistro. Era buio.”.
Dichiarazioni, dunque, quelle complessivamente rese da considerarsi inidonee a fornire elementi utili in merito al sé un effettivo scontro ci fu tra i mezzi, nonché sulla concreta dinamica dell'evento lesivo.
A rendere, inoltre, non raggiunta la prova del verificato sinistro, nei confronti della compagnia assicurativa e della proprietaria dell'autovettura, è l'ulteriore circostanza, accertata dagli ufficiali di
Polizia Giudiziaria, intervenuti sui luoghi di causa, che il ciclomotore risultava a seguito di opportuni controlli, “essere privo di benzina. Infatti il serbatoio era completamente asciutto, e anche se inclinato, non emergevano fuoriuscite di benzina dallo stesso”. Inoltre, sempre gli agenti intervenuti sui luoghi accertavano che nel porta-bagagli dell'autovettura venivano rinvenuti dei componenti di scooter (pezzo copricarter in plastica nero e plastico fanalino posteriore di colore bianco), che
“risultavano combaciare perfettamente con i pezzi mancanti al ciclomotore urtato sia nella forma che nel colore. Ciò è stato possibile rilevarlo sovrapponendo fisicamente i pezzi nelle sedi mancanti del ciclomotore […]” (cfr. in atti l'annotazione alla comunicazione notizia di reato della Legione
Carabinieri, Stazione di Trabia, depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Termini Imerese in data 03.10.2018).
In merito ad entrambe le circostanze sopra riferite si evidenzia quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia n. 2266/2008 secondo cui: “[…] anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti
(come si riscontra nel caso in esame per quello relativo all'accensione o meno del dispositivo
d'illuminazione), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996,
n. 916), la quale nella specie non è stata fornita” (cfr. anche Cass. n. 20025/2016).
Pertanto, considerato che su tali aspetti alcuna prova contraria è stata fornita dagli attori, può ritenersi provato: tanto l'assenza di benzina nel ciclomotore al momento del sinistro, nonché la circostanza che alcuni componenti dello stesso risultavano nel porta bagagli della macchina Ford
US. Elementi che inficiano fortemente la ricostruzione fornita dagli attori circa un presunto tamponamento da parte dell'autovettura Ford US (targata BP972SB, di proprietà di
[...]
) al ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 cc, targato X7KTK9, a bordo del quale si sarebbero CP_3
trovati.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 9 Infine, si evidenzia che dai verbali di pronto soccorso in atti emerge la presenza di fratture ma non di escoriazioni in capo agli attori che, invece, secondo l'“id quod plerumque accidit” avrebbero dovuto essere una conseguenza naturale a seguito dell'urto degli stessi sopra l'asfalto.
Alla luce di tali elementi non può ritenersi raggiunta la prova, considerato, tra l'altro, che alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, assunto all'udienza del Controparte_2
30.11.2022, non può che attribuirsi un valore meramente indiziario nei confronti del proprietario del veicolo e dell'assicuratore (cfr. “ex multis” Cass. n. 3118/2022).
Un valore meramente indiziario delle dichiarazioni rese certamente insufficiente a consentire di superare le incongruenze emerse all'esito degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e tenuto conto, altresì, che alcun elemento utile sulla dinamica precisa del sinistro è ricavabile dalla deposizione testimoniale di , come sopra già evidenziato. Testimone_1
In definitiva, ai fini del giudizio di responsabilità civile della e di Controparte_1 [...] non può ritenersi, alla stregua del “più probabile che non”, la prova che effettivamente CP_5
un tamponamento tra i mezzi avvenne secondo la dinamica dedotta dagli attori e nelle circostanze spazio-temporali dagli stessi riferite.
Il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di e di , Controparte_1 Controparte_5
nonché di (soggetto non titolato a resistere nel presente giudizio) comporta che Controparte_3
debbano essere regolate le loro spese di lite nei confronti degli attori.
In merito, quanto alle spese di lite di , e di Controparte_3 Controparte_4 [...]
considerata la loro mancata costituzione, devono essere dichiarate non ripetibili. CP_5
Diversamente, le spese di lite tra la e gli attori seguono la soccombenza, Controparte_1
dovendo questi ultimi essere condannati in solido tra loro al relativo pagamento. Importo quantificato secondo i valori di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., e, tenuto conto della concreta attività svolta, da parametrarsi secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria, e ai minimi per la decisionale (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000).
Considerato, infine, che gli attori hanno avanzato domanda di condanna risarcitoria anche nei confronti di (conducente del veicolo , stante la natura scindibile della domanda Controparte_2 CP_7
avanzata nei suoi confronti, alla presente pronuncia (sentenza definitiva parziale) di rigetto delle domande avanzate nei confronti di , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_1 segue l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Ordinanza finalizzata a consentire la prosecuzione del giudizio tra e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 per gli accertamenti sulla responsabilità risarcitoria di quest'ultimo per i fatti di cui è causa.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
b) rigetta integralmente le domande avanzate da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di , e nei confronti di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_1
[...]
c) condanna e al pagamento, in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
delle spese relative al presente procedimento che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
e) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_5 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
f) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_4 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
g) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Termini Imerese, 16.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3069 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...]. C.F. Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, in via Giacinto Carini n. 9 C.F._2 presso lo studio legale dell'avv. Eduardo Saiola che li rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTI ATTRICI
CONTRO
C.F. , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante “p.t.”, rappresentata e difesa dall'avv.
Gesualda Bizzini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
NONCHÉ
, nata a [...] il [...] Controparte_3
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
E
, nato a [...] il [...] Controparte_4
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
E
, nata a [...] il [...] Controparte_5
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale ex art. 2054 c.c. e art. 144 D.lgs. n. 209/2005; conclusioni: come da verbale di udienza del 16.04.2025
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenerne la condanna, in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tra loro, al risarcimento di tutti i danni da loro asseritamente patiti in conseguenza di un sinistro, a loro dire, avvenuto in data 13.06.2016.
Nello specifico veniva dedotto in citazione:
- che in data 13.08.2016, alle ore 00:15, si trovava alla guida del Parte_1
ciclomotore modello Aprilia Scarabeo 50 cc., targato X7KTK9, di colore nero e sprovvisto di copertura assicurativa, allorquando veniva coinvolto in un sinistro stradale;
- che si trovava a bordo del medesimo ciclomotore, quale terzo trasportato, anche che, unitamente al conducente, indossava il casco protettivo ben Parte_2
allacciato;
- che il sinistro si verificava sulla Strada Intercomunale 12 - Bivio Passo Palermo, all'altezza dell'incrocio con la Strada Provinciale 6 (Trabia - Ventimiglia di Sicilia), per esclusiva colpa e responsabilità di , il quale si trovava alla guida Controparte_2
dell'autovettura Ford US 1.8, targata BP972SB, di proprietà di , Controparte_3
ed assicurata per la R.C.A. con la compagnia assicuratrice Controparte_1
(polizza n. 255460798);
- che, in particolare, in ordine alla dinamica del sinistro, veniva evidenziato che nel percorrere, alla guida dell'indicato ciclomotore, la Strada Parte_1
Intercomunale 12, arrestava la propria marcia all'incrocio con la Strada Provinciale
6, al fine di rispettare la segnaletica stradale di "STOP";
- che in tale frangente, , alla guida della succitata autovettura, non Controparte_2
avvedendosi della manovra compiuta, terminava la propria corsa sul ciclomotore medesimo e così, con la parte anteriore dell'autoveicolo, tamponava e urtava la parte posteriore del ciclomotore;
- che il sinistro si verificava anche a causa della velocità tenuta dall'autovettura, non adeguata al tipo di strada percorsa e per il mancato rispetto della distanza di sicurezza;
- che in seguito all'urto gli attori venivano entrambi sbalzati e catapultati in avanti, cosicché si procuravano rispettivamente lesioni nel lato sinistro ) e nel lato Pt_1
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 3 destro;
Parte_2
- che, in particolare, il braccio sinistro di restava impigliato tra la Parte_1
manopola e la leva del freno;
- che sul luogo del sinistro interveniva pattuglia dei CC appartenente al Gruppo
Monreale della Stazione di Trabia (PA), nonché autolettiga del 118;
- che gli attori venivano trasportati presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Presidio Ospedaliero "S. Cimino" di Termini Imerese.
Tutto ciò dedotto, chiedevano di dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa era riconducibile esclusivamente a fatto e colpa di , chiedendo di conseguenza la Controparte_2
condanna in solido di , e di al risarcimento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, quantificati nella somma complessiva di €
130.973, 48 ( di cui € 68.011,33 per ed € 62.962,15 per ), o nel Parte_1 Parte_2
minore o maggiore importo individuato in giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Si costituiva la che: - preliminarmente chiedeva la sospensione del giudizio, ex Controparte_1
art. 295 c.p.c., evidenziando che erano in corso indagini penali con riferimento ai fatti di cui è causa;
- nel merito contestava integralmente le richieste risarcitorie avanzate dagli attori ritenendole integralmente infondate in fatto ed in diritto.
Nessuno si costituiva per ed all'udienza del 09.01.2019 ne veniva dichiarata Controparte_3
la contumacia. Veniva, invece, disposto in tale udienza di procedersi al rinnovo della notifica della citazione nei confronti di . All'udienza del 26.09.2019 veniva disposto di procedere Controparte_2 nuovamente al rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti di . Controparte_2
All'udienza del 23.09.2020 veniva esibito atto di citazione notificato a ex art. Controparte_2
143 c.p.c. (cfr. verbale di udienza) e veniva, altresì, rigettata la chiesta sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., non ritenendo il giudice istruttore, all'epoca assegnatario del procedimento, sussistenti i presupposti di legge per la relativa pronuncia. Venivano poi concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Veniva successivamente svolta attività istruttoria ed all'udienza del 29.11.2023 le parti precisavano le conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 4 Successivamente con ordinanza del 19.04.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di in quanto dagli atti di causa Controparte_4
appariva essere, in realtà, egli il proprietario dell'autoveicolo al momento del sinistro.
Integrato il contraddittorio nei confronti del sopradetto, tuttavia, all'udienza del 23.10.2024 il difensore delle parti attrici esibiva scrittura privata da cui risultava che il veicolo era stato ceduto, in data 22.01.2014, da a Controparte_4 Controparte_5
Veniva, pertanto, disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti di . Controparte_5
All'udienza del 16.04.2025, dopo l'ulteriore integrazione del contraddittorio, i difensori precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
Tutto ciò premesso, deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , Controparte_2 non costituitosi in giudizio, sebbene, il soggetto sia comparso per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 30.11.2022; nonché procedersi alla espressa declaratoria di contumacia anche di e Controparte_5 Controparte_4
Altresì, si rileva che con l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
le parti attrici hanno limitato la richiesta di condanna nei confronti di quest'ultima e nei CP_5
confronti di , e la così di fatto rinunciando alla Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
condanna nei confronti di Controparte_4
Ritiene il giudicante che alla luce degli atti di causa (cfr. in particolare scrittura privata del
22.01.2014) debba ritenersi la proprietaria del veicolo all'epoca dei fatti di cui è Controparte_5
causa e che, pertanto, nessuna titolarità passiva nel presente giudizio possa ascriversi a
[...]
. CP_3
Tutto ciò posto, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame.
Ebbene, ritiene il giudicante, innanzitutto, che l'azione risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della è qualificabile come azione risarcitoria diretta ex art. 144 D.lgs. n. Controparte_1
209/2005.
La norma “de qua”, infatti, consente al danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo di agire, con azione diretta, per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, seppur entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Nel caso di specie, e hanno dedotto che il sinistro, causa Parte_1 Parte_2
dei danni di cui hanno rispettivamente chiesto il ristoro in questo giudizio, si verificava mentre erano a bordo del ciclomotore modello Aprilia Scarabeo 50 cc, targato X7KTK9 ( come Parte_1 conducente e quale terzo trasportato), all'esito di uno scontro con l'autovettura Ford Parte_2
US 1.8, targata BP972SB.
Autovettura di proprietà di ed assicurata con la compagnia Controparte_5 Controparte_1
polizza n. 255460798. Circostanza, quella dell'esistenza, al momento del sinistro, della
[...]
copertura assicurativa sul veicolo, non contestata dalla compagnia convenuta.
Deve, inoltre, precisarsi che, sebbene gli attori abbiano dedotto che il ciclomotore su cui viaggiavano era privo di copertura assicurativa, la circostanza in esame non osta all'esperibilità del rimedio di cui all'art. 144 del D. Lgs. n. 209/2005 (cfr. Cass. n. 1179/2022).
Altresì, la norma sopra menzionata prevede che “Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”. Soggetto, quest'ultimo, litisconsorte necessario, e da individuarsi sempre nel proprietario del veicolo assicurato e non nel conducente del mezzo al momento del sinistro, ove diverso dal proprietario (cfr. Cass. n. 29038/2018 secondo cui:
“in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il "responsabile del danno", che a norma dell'art.
23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, ed ora dall'art. 144, comma 3, del Dlgs 7.9.2005 n. 209, deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario - in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali- nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore RCA, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello” […] “In relazione alla evidenziata peculiare struttura dell'
"azione diretta" che, nell'istituire un rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore RCA, presuppone l'accertamento della esistenza e validità del rapporto di garanzia impropria tra detta società e l'assicurato-responsabile del danno, si determina, pertanto, "ab origine" un litisconsorzio necessario tra assicuratore RCA e proprietario-assicurato ("responsabile del danno") definito di
"natura sostanziale" dalle Sezioni Unite n. 10311/2006, in quanto la decisione assunta in ordine alla responsabilità ed al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al giudizio, diversamente risultando "inutiliter data" in quanto l'eventuale esito vittorioso della società assicurativa nella causa introdotta con "azione diretta" dal danneggiato, verrebbe di fatto ad essere eluso dall'obbligazione di manleva cui sarebbe tenuta, comunque, la medesima società assicurativa qualora il proprio assicurato fosse risultato, invece, soccombente nell'altra causa -svoltasi separatamente- tra l'assicurato ed il danneggiato”).
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 6 Circostanza configuratasi nel caso di specie in cui è stata citata in giudizio, oltre alla società assicuratrice del mezzo oggetto del sinistro, anche proprietaria del veicolo. Controparte_5
Inoltre, deve evidenziarsi che alla “domanda risarcitoria che implica il litisconsorzio necessario per solidarietà atipica, previsto dalla legge in caso di "azione diretta" esperita dal danneggiato nei confronti della impresa che assicura la RCA, può eventualmente cumularsi la distinta azione ex art. 2054, comma 1, c.c. esercitata dal danneggiato nei confronti del conducente del veicolo, o ancora la domanda risarcitoria svolta nei confronti del proprietario del veicolo ex art.
2054, comma 3, c.c.” (Cass. n. n. 29038/2018).
Ipotesi configuratesi nel presente giudizio avendo gli attori chiesto la condanna, non solo della compagina assicurativa, ex art. 144 D.lgs. n. 209/2005, ma, in solido tra loro, anche, ex art. 2054 co.
3 c.c., del proprietario del veicolo e di , ex art. 2054 co. 1 c.c., soggetto asseritamente Controparte_2
individuato quale conducente al momento del sinistro.
In merito occorre anche precisare che: “il conducente non ha la posizione di litisconsorte necessario nella causa in cui è proposta dal danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile e contro il responsabile del danno, perché la figura di responsabile è rivestita, in questo tipo di azione, dal proprietario del veicolo investitore, non dal conducente” (Cass. n.
18242/2008).
Sotto il profilo probatorio, spetta ai danneggiati, innanzitutto, ex art. 2697 c.c. dare prova del sinistro e cioè che uno scontro tra veicoli sia effettivamente avvenuto;
solo all'esito di tale prova viene in rilievo il riparto degli oneri probatori in merito alla concreta attribuzione delle responsabilità tra i conducenti.
Ebbene, nel caso di specie, sotto il primo profilo occorre distinguere la posizione processuale della e di rispetto a quella di . Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6
Come già sopra evidenziato, mentre sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la compagnia di assicurazione e il proprietario del veicolo, così che la decisione assunta nei loro confronti in ordine alla responsabilità ed al danno deve essere necessariamente uniforme, diversamente la posizione del conducente, non proprietario, è quella di un litisconsorte facoltativo
(cfr. Cass. n. 18242/2008 che evidenzia che nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale conviene cumulativamente in giudizio tanto l'assicuratore del responsabile, che il proprietario ed il conducente del veicolo, quest'ultimo “[…] non è un litisconsorte necessario rispetto all'azione diretta e la domanda proposta in suo confronto dà luogo ad una seconda domanda scindibile dalla prima”).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, nulla osta a che, astrattamente, possa essere accertata una responsabilità del conducente, non proprietario del n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 7 veicolo e che alcuna responsabilità venga, invece, accertata in capo al responsabile del danno e alla società assicuratrice del veicolo.
Ebbene, con esclusivo riferimento alla responsabilità civile del proprietario del veicolo e dell'assicurazione convenuta, ritiene il giudicante, alla luce dei complessivi accertamenti effettuati, che non possa dirsi raggiunta, alla stregua del canone del “più probabile che non”, la relativa prova.
Come sopra già evidenziato, infatti, è onere degli attori, innanzitutto, dimostrare nei confronti del proprietario del veicolo e della sua compagnia assicurativa il fatto storico del sinistro, e cioè che un impatto tra veicoli sia effettivamente avvenuto, dimostrando anche la precisa dinamica dello scontro.
Elementi che non possono ritenersi dimostrati all'esito della complessiva istruttoria svolta.
In tal senso, ai fini della precisa descrizione della dinamica dell'incidente, le dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 28.09.2022 non forniscono elementi utili. Il teste Testimone_1 ha, infatti, dichiarato: “mi stavo recando a lavorare presso la Caserma la notte del 13.08.2016; poteva essere proprio mezzanotte e un quarto circa dato che il mio turno iniziava all'una di notte e io ero partito un po' in anticipo. Venivo da casa di mio suocero. La sua residenza estiva. Giunto al passo di Palermo nella strada provinciale notavo che c'era una macchina con le quattro frecce accese e ho visto dalla mia autovettura, all'atto di svoltare proprio a sinistra, lì dove c'è la svolta per Palermo, delle sagome a terra. La visibilità preciso che non era ottima. A.D.R. notato queste sagome per terra sentii anche dei lamenti;
realizzai che c'era stato un incidente e mi fermai per prestare subito soccorso. A.D.R. c'erano due ragazzi per terra. La macchina era una US mentre
a terra c'era un ciclomotore ma non ricordo il modello perché era buio;
non ricordo la cilindrata precisa del mezzo poteva essere tra 50 o 125 al massimo A.D.R.: l'autista della macchina era vicino al suo autoveicolo in piedi A.D.R.: dissi ai ragazzi di restare fermi e chiamai il 118 e anche il 112
A.D.R: ricordo che uno dei ragazzi a terra si presentò con il cognome preciso di non poter Parte_2
dire chi guidava perché erano già a terra quando arrivai. Dell'altro ragazzo non ricordo né il nome né il cognome;
neanche del conducente dell'autovettura ricordo il nome. Preciso che forse il conducente della macchina disse che era residente a [...]A.D.R.: se non ricordo male la Ford
US era parcheggiata sul lato destro della carreggiata di Passo di Palermo;
è un punto in discesa da cui poi si arriva al bivio per Contrada Sant'Onofrio e poi proseguendo ancora per Altavilla”.
Ebbene, le dichiarazioni sopra rese evidenziano come il teste non ebbe modo di assistere al dedotto incidente. In altri termini, egli non ebbe modo di vedere il momento dello scontro tra i veicoli.
Nessuna dichiarazione, dunque, utile sotto il profilo della dinamica del sinistro egli ha fornito. Inoltre, il teste ha affermato: “non mi avvicinai all'autovettura per poter constatare la presenza di un
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 8 eventuale danno che potesse indicare un tamponamento A.D.R.: non ricordo se c'erano dei caschi indossati dai ragazzi sul luogo del sinistro. Era buio.”.
Dichiarazioni, dunque, quelle complessivamente rese da considerarsi inidonee a fornire elementi utili in merito al sé un effettivo scontro ci fu tra i mezzi, nonché sulla concreta dinamica dell'evento lesivo.
A rendere, inoltre, non raggiunta la prova del verificato sinistro, nei confronti della compagnia assicurativa e della proprietaria dell'autovettura, è l'ulteriore circostanza, accertata dagli ufficiali di
Polizia Giudiziaria, intervenuti sui luoghi di causa, che il ciclomotore risultava a seguito di opportuni controlli, “essere privo di benzina. Infatti il serbatoio era completamente asciutto, e anche se inclinato, non emergevano fuoriuscite di benzina dallo stesso”. Inoltre, sempre gli agenti intervenuti sui luoghi accertavano che nel porta-bagagli dell'autovettura venivano rinvenuti dei componenti di scooter (pezzo copricarter in plastica nero e plastico fanalino posteriore di colore bianco), che
“risultavano combaciare perfettamente con i pezzi mancanti al ciclomotore urtato sia nella forma che nel colore. Ciò è stato possibile rilevarlo sovrapponendo fisicamente i pezzi nelle sedi mancanti del ciclomotore […]” (cfr. in atti l'annotazione alla comunicazione notizia di reato della Legione
Carabinieri, Stazione di Trabia, depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Termini Imerese in data 03.10.2018).
In merito ad entrambe le circostanze sopra riferite si evidenzia quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia n. 2266/2008 secondo cui: “[…] anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti
(come si riscontra nel caso in esame per quello relativo all'accensione o meno del dispositivo
d'illuminazione), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996,
n. 916), la quale nella specie non è stata fornita” (cfr. anche Cass. n. 20025/2016).
Pertanto, considerato che su tali aspetti alcuna prova contraria è stata fornita dagli attori, può ritenersi provato: tanto l'assenza di benzina nel ciclomotore al momento del sinistro, nonché la circostanza che alcuni componenti dello stesso risultavano nel porta bagagli della macchina Ford
US. Elementi che inficiano fortemente la ricostruzione fornita dagli attori circa un presunto tamponamento da parte dell'autovettura Ford US (targata BP972SB, di proprietà di
[...]
) al ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 cc, targato X7KTK9, a bordo del quale si sarebbero CP_3
trovati.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 9 Infine, si evidenzia che dai verbali di pronto soccorso in atti emerge la presenza di fratture ma non di escoriazioni in capo agli attori che, invece, secondo l'“id quod plerumque accidit” avrebbero dovuto essere una conseguenza naturale a seguito dell'urto degli stessi sopra l'asfalto.
Alla luce di tali elementi non può ritenersi raggiunta la prova, considerato, tra l'altro, che alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, assunto all'udienza del Controparte_2
30.11.2022, non può che attribuirsi un valore meramente indiziario nei confronti del proprietario del veicolo e dell'assicuratore (cfr. “ex multis” Cass. n. 3118/2022).
Un valore meramente indiziario delle dichiarazioni rese certamente insufficiente a consentire di superare le incongruenze emerse all'esito degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e tenuto conto, altresì, che alcun elemento utile sulla dinamica precisa del sinistro è ricavabile dalla deposizione testimoniale di , come sopra già evidenziato. Testimone_1
In definitiva, ai fini del giudizio di responsabilità civile della e di Controparte_1 [...] non può ritenersi, alla stregua del “più probabile che non”, la prova che effettivamente CP_5
un tamponamento tra i mezzi avvenne secondo la dinamica dedotta dagli attori e nelle circostanze spazio-temporali dagli stessi riferite.
Il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di e di , Controparte_1 Controparte_5
nonché di (soggetto non titolato a resistere nel presente giudizio) comporta che Controparte_3
debbano essere regolate le loro spese di lite nei confronti degli attori.
In merito, quanto alle spese di lite di , e di Controparte_3 Controparte_4 [...]
considerata la loro mancata costituzione, devono essere dichiarate non ripetibili. CP_5
Diversamente, le spese di lite tra la e gli attori seguono la soccombenza, Controparte_1
dovendo questi ultimi essere condannati in solido tra loro al relativo pagamento. Importo quantificato secondo i valori di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., e, tenuto conto della concreta attività svolta, da parametrarsi secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria, e ai minimi per la decisionale (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000).
Considerato, infine, che gli attori hanno avanzato domanda di condanna risarcitoria anche nei confronti di (conducente del veicolo , stante la natura scindibile della domanda Controparte_2 CP_7
avanzata nei suoi confronti, alla presente pronuncia (sentenza definitiva parziale) di rigetto delle domande avanzate nei confronti di , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_1 segue l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Ordinanza finalizzata a consentire la prosecuzione del giudizio tra e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 per gli accertamenti sulla responsabilità risarcitoria di quest'ultimo per i fatti di cui è causa.
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
b) rigetta integralmente le domande avanzate da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di , e nei confronti di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_1
[...]
c) condanna e al pagamento, in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
delle spese relative al presente procedimento che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
e) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_5 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
f) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_4 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
g) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Termini Imerese, 16.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 3069/2018 r.g.a.c. Pag. 11