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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5601/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile n. 5601/2020, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1977 e domiciliata in Siracusa in via Lo Surdo n.
9-Sc. F, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/C, presso lo studio dell'avv.
CA CL, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
-
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/03/1977 residente, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. MARIA GUERCI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. TOMMASO SERRA, giusta delega in atti;
pagina 1 di 11 resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 3.05.2021)
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19/12/2020 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia di separazione personale con addebito al marito sposato Controparte_1
a SIRACUSA in data 19/07/2008, e dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
21.3.2010) ed i gemelli e (il 2.3.2017). Per_2 Per_3
A sostegno della domanda di addebito deduceva che il marito aveva avuto nel tempo un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti e tale da indurla ad abbandonare, insieme ai figli, la casa coniugale e a denunciarlo alle Forze dell'Ordine.
Chiedeva, poi, disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso la stessa e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché di porre a carico di il versamento in suo favore, sia della somma mensile di € 400,00 a Controparte_1 titolo di contributo per le spese che la stessa doveva affrontare per la locazione di altro immobile da adibire a residenza familiare, sia della somma per la contribuzione al mantenimento proprio e dei figli minori, nella misura mensile complessiva di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Con comparsa depositata il 3.12.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione dalla moglie, ma chiedendone l'addebito alla stessa;
chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa e di determinare la misura della contribuzione di entrambi i genitori al mantenimento dei figli minori in relazione alla rispettive sostanze e capacità
pagina 2 di 11 economiche;
per il resto chiedeva il rigetto di tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 19.4.2021 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori ad entrambi genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi delle parti o, in mancanza, secondo le modalità ivi indicate, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di € 450,00.
All'udienza del 14.12.2021 parte convenuta chiedeva emettersi sentenza non definitiva sullo status, domanda cui, però, parte attrice si opponeva;
il Giudice Istruttore, preso atto delle richieste delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
Con ordinanza riservata del 9.3.2022 rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da parte attrice e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di status.
All'udienza del 14.7.2022 parte attrice avanzava nuova istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione all'assegnazione della casa coniugale. Rigettata tale istanza e viste le richieste delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, il Tribunale con sentenza parziale resa in data 7.10.2022 pronunciava la separazione tra le parti;
quindi con separata ordinanza ammetteva i mezzi istruttori, fissando udienza innanzi al Giudice istruttore per la loro assunzione.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi e Testimone_1
sentiti all'udienza del 17.10.2023 e all'udienza del 4.04.2024; Testimone_2 CP_2
e ascoltati all'udienza del 1.02.2024).
[...] CP_3
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 5.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini
190 c.p.c.
pagina 3 di 11 ***
Preliminarmente deve osservarsi che, con sentenza del 7 ottobre 2022, questo Tribunale si
è già pronunciato sulla domanda di separazione dei coniugi, sicché l'odierno esame del
Collegio resta circoscritto alle domande residue. Parimenti, in via preliminare, va rilevato che l'istanza della parte convenuta volta a sostituire la teste con il sig. Testimone_3
già respinta dal Giudice istruttore con ordinanze del 1° luglio 2024 e Testimone_4 del 26 novembre 2024 e successivamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi infondata. Sul punto, infatti, il Collegio si uniforma integralmente alle valutazioni già espresse nei suddetti provvedimenti di rigetto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
Le reciproche domande di addebito della separazione.
In tema di addebito della separazione è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Ciò posto, la domanda di addebito avanzata reciprocamente dalla parti è infondata e va rigettata per le diverse ragioni che seguono.
pagina 4 di 11 Ebbene, la ricorrente ha imputato al marito la responsabilità della crisi coniugale, addebitandogli sia l'incapacità di arginare le indebite ingerenze della propria madre nella vita familiare, sia i comportamenti aggressivi, violenti e offensivi tenuti nei suoi confronti durante la convivenza, i quali l'avrebbero costretta, nell'ottobre 2020, ad abbandonare la casa coniugale insieme ai figli.
In particolare, la ricorrente ha allegato che:
- anche a causa della prossimità tra l'abitazione della famiglia e quella dei genitori del resistente, la suocera era solita ingerirsi nel ménage domestico e nelle scelte educative riguardanti il figlio determinando frequenti tensioni e litigi, di Per_1 fronte ai quali il marito, anziché assumere un atteggiamento comprensivo, reagiva umiliandola con epiteti ingiuriosi quali "", "scema", "cretina", "Psicopatica",
"Pazza";
- il resistente aveva progressivamente assunto condotte sempre più aggressive: nel
2016 le sferrava un violento calcio, dopo una discussione, causandole un ematoma, in presenza del figlio;
nell'estate del 2018 le sottraeva il cellulare, scagliandolo a terra, e la minacciava di denunciarla per abbandono del tetto coniugale qualora avesse lasciato la casa;
- infine, tali atteggiamenti sarebbero degenerati nell'episodio del 10 ottobre 2020, quando, a seguito di un ulteriore diverbio per i comportamenti della suocera, il marito, dopo averle sottratto nuovamente il cellulare, l'avrebbe strattonata, afferrata per i capelli e spinta con la testa contro un divano, episodio che rese necessario l'intervento delle forze dell'ordine e determinò la decisione della donna di allontanarsi con i figli dalla casa familiare.
Va premesso che, con riferimento a quest'ultimo episodio, il resistente è stato assolto dall'imputazione di percosse con sentenza del Giudice di Pace.
Ciò posto, occorre rilevare che – come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente – la sentenza di assoluzione in sede penale non dispiega automaticamente efficacia vincolante nel giudizio civile, poiché alcuni fatti, pur non integrando gli estremi del reato, possono comunque conservare autonoma rilevanza sotto il profilo civilistico.
pagina 5 di 11 Tuttavia, anche in questa sede non emergono elementi probatori idonei a fondare le accuse mosse dalla ricorrente al marito ai fini dell'addebito della separazione.
Invero, gli unici elementi apportati nel giudizio a sostegno della domanda di parte ricorrente risultano essere le deposizioni del padre e della sorella. Tali dichiarazioni, tuttavia, alla luce delle discrepanze con quelle rese, nel corso del giudizio penale, non appaiono oggi credibili.
Ed infatti, e nell'odierno giudizio, rispondendo alle Testimone_1 Testimone_2 domande di cui ai capitoli di prova della memoria ex art. 183, comma 6 n, 2 hanno confermato le circostanze indicate ai nn. 6, 7 e 8, ovvero che il signor durante CP_1 tutto il periodo della vita coniugale avrebbe aggredito fisicamente la moglie, spingendola e strattonandola per futili motivi (cap. 6); che nel 2016 avrebbe ricevuto Parte_1 dal marito prima una spinta e poi un calcio sul gluteo destro. I testi hanno specificato di conoscere tali fatti per aver assistito personalmente.
Tuttavia, dalla lettura delle sentenza di assoluzione del Giudice di pace è emerso che interrogata sui medesimi fatti, ha diversamente dichiarato di non aver Testimone_2 mai assistito ad episodi di violenza o aggressioni fisiche da parte del cognato nei confronti della sorella, precisando solo che nel 2016 aveva visto un livido nella gamba della
. Allo stesso modo , invitato a rispondere sui rapporti tra la Tes_2 Testimone_1 figlia e il marito, ha in quella sede sostenuto che i detti rapporti erano pessimi, precisando tuttavia di non aver mai assistito ad aggressioni fisiche del signor nei confronti CP_1 della figlia.
Inoltre, nemmeno nelle proprie allegazioni la ricorrente, pur riferendo diffusamente i fatti di causa, ha mai indicato la presenza del padre o della sorella agli episodi di violenza, menzionando come unico testimone oculare il figlio A ciò si aggiunga che i due Per_1 testi terzi escussi, e , hanno confermato di non aver mai CP_2 CP_3 assistito a condotte aggressive o irrispettose da parte del resistente e che la ricorrente non aveva mai riferito loro episodi simili.
Ne consegue che, alla luce delle gravi contraddizioni riscontrate nelle deposizioni dei familiari della ricorrente e in difetto di ulteriori elementi di prova (non potendo assumere pagina 6 di 11 rilievo, a tal fine, le registrazioni audio prodotte in atti, contenenti espressioni offensive pronunciate dai figli nei confronti della madre), deve ritenersi non dimostrato che la crisi coniugale sia stata determinata da comportamenti violenti o gravemente offensivi del resistente. Al contrario, gli elementi emersi in causa inducono a ricondurre l'insorgenza della crisi a incomprensioni e conflittualità tipiche della dinamica familiare, ove evidentemente coinvolta era anche la famiglia del resistente.
D'altro canto nei suoi atti difensivi dell'odierno procedimento la stessa ricorrente nel narrare, sia pur dettagliatamente, i fatti sopra richiamati non ha mai fatto cenna della presenza del padre o della sorella ai fatti violenza, richiamando unicamente la presenza del figlio Per_1
Da ultimo, anche la sentenza di assoluzione nei confronti di per i fatti Controparte_1 del 10.10.2020 costituisce ulteriore elemento volto a privare di credibilità le argomentazioni rese dalla ricorrente.
Anche la domanda di addebito formulata dal signor va tuttavia rigettata, potendo CP_1 ritenersi, alla luce degli aspri conflitti familiari che sono emersi, confermati da entrambe le parti, che l'allontanamento della dalla casa familiare fosse la conseguenza di Tes_2 una già sussistente crisi familiare e non la sua causa. Mentre, non appare rilevante la Con circostanza riferita dai testi e che i coniugi in alcune occasioni successive alla CP_2 lite del 10.10.2020 (ovvero nei giorni 12.10.2020, 6.12.2020 e 3.01.2021) si fossero incontrati, anche con l'intermediazione degli amici, per tentare un riavvicinamento.
Sull'affidamento e collocamento dei figli minori.
Quanto all'affidamento del figlio minore, va richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso
pagina 7 di 11 la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie, la relazione tra le parti è connotata da una significativa conflittualità, la quale, oltre a rappresentare una delle principali cause della separazione, ne costituisce al contempo anche un effetto. Ciononostante, la valutazione del materiale istruttorio non ha fatto emergere circostanze tali da giustificare una deroga al principio generale dell'affidamento condiviso dei figli minori, previsto dal legislatore quale regime ordinario e maggiormente rispondente all'interesse superiore della prole. Non risultano, infatti, elementi idonei a far ritenere che uno dei genitori sia privo delle capacità educative e genitoriali necessarie, sicché deve escludersi la sussistenza di ragioni ostative al mantenimento di una bigenitorialità effettiva.
Sul punto si precisa che la registrazione prodotta dalla ricorrente ove i figli, utilizzando il registratore presente nel cellulare, ove hanno (molto probabilmente per gioco) etichettato la madre come “puttana”, se certamente implica una riflessione sul ruolo educativo svolto dai genitori e sull'opportunità di un intervento a sostegno del nucleo, dall'altro lato, non è circostanza sintomatica di una inadeguatezza paterna allo svolgimento della funzione genitoriale.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto.
Il diritto di visita
La regolamentazione della presenza del padre con i figli va prioritariamente rimessa ai liberi accordi tra le parti, che devono tener conto delle esigenze dei minori, sia scolastiche che extrascolastiche e, in mancanza di un accordo, si dovrà seguire la seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio (dalle ore 16:00
pagina 8 di 11 alle ore 20:00) e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno;
il giorno del compleanno suo e dei figli, ad anni alterni con la madre
La domanda di assegnazione della casa familiare.
Posto che la domanda relativa all'assegnazione della casa familiare da parte della ricorrente è stata presentata tardivamente (ovvero solo nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2) e che non è stata per lo più con chiarezza reiterata nelle successive pretese, in ogni caso, a parere del Collegio, è infondata e va rigettata.
La ratio dell'art.337 sexies c.c. è quella di assegnare la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
In altre parole, il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale è rappresentato dall'esigenza di assicurare alla prole minorenne (o maggiorenne non economicamente indipendente), nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del medesimo habitat domestico. Esulano, pertanto, valutazioni di ordine economico ovvero considerazioni di altra natura ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 337 sexies c.c., atteso che la ratio protettiva del minore costituisce l'unico criterio che il giudice può valorizzare ai fini dell'assegnazione della casa coniugale.
Ebbene, dagli atti è pacifico che la ricorrente nell'ottobre 2020 si è allontanata con i figli dall'abitazione familiare, la quale, nelle more, è stata restituita ai legittimi proprietari (ovvero i genitori del che l'avevano concessa alla famiglia in CP_1 comodato d'uso; cosicchè già in fase presidenziale ne era stata esclusa l'assegnazione alla ricorrente per l'assenza dei relativi presupposti.
pagina 9 di 11 Anche oggi, in linea con le valutazioni presidenziali, deve ritenersi che, venuto meno da diverso tempo il legame dei minori con l'habitat domestico, non vi sia ragione di ripristinare lo status quo ante e di disporre l'assegnazione alla della casa ove Tes_2 originariamente abitava la famiglia.
Questioni economiche.
Ritiene il Collegio che per quanto attiene tutte le domande aventi ad oggetto le questioni economiche, la causa vada rimessa sul ruolo;
e ciò alla luce degli elementi nuovi e sopravvenuti apportati e documentati dalla ricorrente, solo in sede di comparsa conclusionale, sulla nuova attività lavorativa, come insegnante, che dal mese di settembre
2025, svolgerebbe il signor con reddito lordo di circa 24.741,00 euro. Trattandosi CP_1 infatti di circostanza sopravvenuta di non scarso rilievo ai fini della decisione sulle questioni inerenti il mantenimento dei figli e della moglie, deve instaurarsi il contraddittorio tra le parti. Per cui, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio solo per le questioni economiche.
Le spese di lite saranno determinate con la sentenza definitiva;
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, provvisoriamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta la presenza del padre con i figli come in parte motiva;
rigetta le domande reciproche di addebito della separazione;
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente;
dispone che si proceda con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
spese alla sentenza definitiva;
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
2.10.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile n. 5601/2020, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1977 e domiciliata in Siracusa in via Lo Surdo n.
9-Sc. F, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/C, presso lo studio dell'avv.
CA CL, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
-
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/03/1977 residente, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. MARIA GUERCI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. TOMMASO SERRA, giusta delega in atti;
pagina 1 di 11 resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 3.05.2021)
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19/12/2020 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia di separazione personale con addebito al marito sposato Controparte_1
a SIRACUSA in data 19/07/2008, e dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
21.3.2010) ed i gemelli e (il 2.3.2017). Per_2 Per_3
A sostegno della domanda di addebito deduceva che il marito aveva avuto nel tempo un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti e tale da indurla ad abbandonare, insieme ai figli, la casa coniugale e a denunciarlo alle Forze dell'Ordine.
Chiedeva, poi, disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso la stessa e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché di porre a carico di il versamento in suo favore, sia della somma mensile di € 400,00 a Controparte_1 titolo di contributo per le spese che la stessa doveva affrontare per la locazione di altro immobile da adibire a residenza familiare, sia della somma per la contribuzione al mantenimento proprio e dei figli minori, nella misura mensile complessiva di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Con comparsa depositata il 3.12.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione dalla moglie, ma chiedendone l'addebito alla stessa;
chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa e di determinare la misura della contribuzione di entrambi i genitori al mantenimento dei figli minori in relazione alla rispettive sostanze e capacità
pagina 2 di 11 economiche;
per il resto chiedeva il rigetto di tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 19.4.2021 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori ad entrambi genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo liberi accordi delle parti o, in mancanza, secondo le modalità ivi indicate, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di € 450,00.
All'udienza del 14.12.2021 parte convenuta chiedeva emettersi sentenza non definitiva sullo status, domanda cui, però, parte attrice si opponeva;
il Giudice Istruttore, preso atto delle richieste delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
Con ordinanza riservata del 9.3.2022 rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da parte attrice e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di status.
All'udienza del 14.7.2022 parte attrice avanzava nuova istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione all'assegnazione della casa coniugale. Rigettata tale istanza e viste le richieste delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, il Tribunale con sentenza parziale resa in data 7.10.2022 pronunciava la separazione tra le parti;
quindi con separata ordinanza ammetteva i mezzi istruttori, fissando udienza innanzi al Giudice istruttore per la loro assunzione.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi e Testimone_1
sentiti all'udienza del 17.10.2023 e all'udienza del 4.04.2024; Testimone_2 CP_2
e ascoltati all'udienza del 1.02.2024).
[...] CP_3
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 5.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini
190 c.p.c.
pagina 3 di 11 ***
Preliminarmente deve osservarsi che, con sentenza del 7 ottobre 2022, questo Tribunale si
è già pronunciato sulla domanda di separazione dei coniugi, sicché l'odierno esame del
Collegio resta circoscritto alle domande residue. Parimenti, in via preliminare, va rilevato che l'istanza della parte convenuta volta a sostituire la teste con il sig. Testimone_3
già respinta dal Giudice istruttore con ordinanze del 1° luglio 2024 e Testimone_4 del 26 novembre 2024 e successivamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi infondata. Sul punto, infatti, il Collegio si uniforma integralmente alle valutazioni già espresse nei suddetti provvedimenti di rigetto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
Le reciproche domande di addebito della separazione.
In tema di addebito della separazione è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Ciò posto, la domanda di addebito avanzata reciprocamente dalla parti è infondata e va rigettata per le diverse ragioni che seguono.
pagina 4 di 11 Ebbene, la ricorrente ha imputato al marito la responsabilità della crisi coniugale, addebitandogli sia l'incapacità di arginare le indebite ingerenze della propria madre nella vita familiare, sia i comportamenti aggressivi, violenti e offensivi tenuti nei suoi confronti durante la convivenza, i quali l'avrebbero costretta, nell'ottobre 2020, ad abbandonare la casa coniugale insieme ai figli.
In particolare, la ricorrente ha allegato che:
- anche a causa della prossimità tra l'abitazione della famiglia e quella dei genitori del resistente, la suocera era solita ingerirsi nel ménage domestico e nelle scelte educative riguardanti il figlio determinando frequenti tensioni e litigi, di Per_1 fronte ai quali il marito, anziché assumere un atteggiamento comprensivo, reagiva umiliandola con epiteti ingiuriosi quali "", "scema", "cretina", "Psicopatica",
"Pazza";
- il resistente aveva progressivamente assunto condotte sempre più aggressive: nel
2016 le sferrava un violento calcio, dopo una discussione, causandole un ematoma, in presenza del figlio;
nell'estate del 2018 le sottraeva il cellulare, scagliandolo a terra, e la minacciava di denunciarla per abbandono del tetto coniugale qualora avesse lasciato la casa;
- infine, tali atteggiamenti sarebbero degenerati nell'episodio del 10 ottobre 2020, quando, a seguito di un ulteriore diverbio per i comportamenti della suocera, il marito, dopo averle sottratto nuovamente il cellulare, l'avrebbe strattonata, afferrata per i capelli e spinta con la testa contro un divano, episodio che rese necessario l'intervento delle forze dell'ordine e determinò la decisione della donna di allontanarsi con i figli dalla casa familiare.
Va premesso che, con riferimento a quest'ultimo episodio, il resistente è stato assolto dall'imputazione di percosse con sentenza del Giudice di Pace.
Ciò posto, occorre rilevare che – come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente – la sentenza di assoluzione in sede penale non dispiega automaticamente efficacia vincolante nel giudizio civile, poiché alcuni fatti, pur non integrando gli estremi del reato, possono comunque conservare autonoma rilevanza sotto il profilo civilistico.
pagina 5 di 11 Tuttavia, anche in questa sede non emergono elementi probatori idonei a fondare le accuse mosse dalla ricorrente al marito ai fini dell'addebito della separazione.
Invero, gli unici elementi apportati nel giudizio a sostegno della domanda di parte ricorrente risultano essere le deposizioni del padre e della sorella. Tali dichiarazioni, tuttavia, alla luce delle discrepanze con quelle rese, nel corso del giudizio penale, non appaiono oggi credibili.
Ed infatti, e nell'odierno giudizio, rispondendo alle Testimone_1 Testimone_2 domande di cui ai capitoli di prova della memoria ex art. 183, comma 6 n, 2 hanno confermato le circostanze indicate ai nn. 6, 7 e 8, ovvero che il signor durante CP_1 tutto il periodo della vita coniugale avrebbe aggredito fisicamente la moglie, spingendola e strattonandola per futili motivi (cap. 6); che nel 2016 avrebbe ricevuto Parte_1 dal marito prima una spinta e poi un calcio sul gluteo destro. I testi hanno specificato di conoscere tali fatti per aver assistito personalmente.
Tuttavia, dalla lettura delle sentenza di assoluzione del Giudice di pace è emerso che interrogata sui medesimi fatti, ha diversamente dichiarato di non aver Testimone_2 mai assistito ad episodi di violenza o aggressioni fisiche da parte del cognato nei confronti della sorella, precisando solo che nel 2016 aveva visto un livido nella gamba della
. Allo stesso modo , invitato a rispondere sui rapporti tra la Tes_2 Testimone_1 figlia e il marito, ha in quella sede sostenuto che i detti rapporti erano pessimi, precisando tuttavia di non aver mai assistito ad aggressioni fisiche del signor nei confronti CP_1 della figlia.
Inoltre, nemmeno nelle proprie allegazioni la ricorrente, pur riferendo diffusamente i fatti di causa, ha mai indicato la presenza del padre o della sorella agli episodi di violenza, menzionando come unico testimone oculare il figlio A ciò si aggiunga che i due Per_1 testi terzi escussi, e , hanno confermato di non aver mai CP_2 CP_3 assistito a condotte aggressive o irrispettose da parte del resistente e che la ricorrente non aveva mai riferito loro episodi simili.
Ne consegue che, alla luce delle gravi contraddizioni riscontrate nelle deposizioni dei familiari della ricorrente e in difetto di ulteriori elementi di prova (non potendo assumere pagina 6 di 11 rilievo, a tal fine, le registrazioni audio prodotte in atti, contenenti espressioni offensive pronunciate dai figli nei confronti della madre), deve ritenersi non dimostrato che la crisi coniugale sia stata determinata da comportamenti violenti o gravemente offensivi del resistente. Al contrario, gli elementi emersi in causa inducono a ricondurre l'insorgenza della crisi a incomprensioni e conflittualità tipiche della dinamica familiare, ove evidentemente coinvolta era anche la famiglia del resistente.
D'altro canto nei suoi atti difensivi dell'odierno procedimento la stessa ricorrente nel narrare, sia pur dettagliatamente, i fatti sopra richiamati non ha mai fatto cenna della presenza del padre o della sorella ai fatti violenza, richiamando unicamente la presenza del figlio Per_1
Da ultimo, anche la sentenza di assoluzione nei confronti di per i fatti Controparte_1 del 10.10.2020 costituisce ulteriore elemento volto a privare di credibilità le argomentazioni rese dalla ricorrente.
Anche la domanda di addebito formulata dal signor va tuttavia rigettata, potendo CP_1 ritenersi, alla luce degli aspri conflitti familiari che sono emersi, confermati da entrambe le parti, che l'allontanamento della dalla casa familiare fosse la conseguenza di Tes_2 una già sussistente crisi familiare e non la sua causa. Mentre, non appare rilevante la Con circostanza riferita dai testi e che i coniugi in alcune occasioni successive alla CP_2 lite del 10.10.2020 (ovvero nei giorni 12.10.2020, 6.12.2020 e 3.01.2021) si fossero incontrati, anche con l'intermediazione degli amici, per tentare un riavvicinamento.
Sull'affidamento e collocamento dei figli minori.
Quanto all'affidamento del figlio minore, va richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso
pagina 7 di 11 la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie, la relazione tra le parti è connotata da una significativa conflittualità, la quale, oltre a rappresentare una delle principali cause della separazione, ne costituisce al contempo anche un effetto. Ciononostante, la valutazione del materiale istruttorio non ha fatto emergere circostanze tali da giustificare una deroga al principio generale dell'affidamento condiviso dei figli minori, previsto dal legislatore quale regime ordinario e maggiormente rispondente all'interesse superiore della prole. Non risultano, infatti, elementi idonei a far ritenere che uno dei genitori sia privo delle capacità educative e genitoriali necessarie, sicché deve escludersi la sussistenza di ragioni ostative al mantenimento di una bigenitorialità effettiva.
Sul punto si precisa che la registrazione prodotta dalla ricorrente ove i figli, utilizzando il registratore presente nel cellulare, ove hanno (molto probabilmente per gioco) etichettato la madre come “puttana”, se certamente implica una riflessione sul ruolo educativo svolto dai genitori e sull'opportunità di un intervento a sostegno del nucleo, dall'altro lato, non è circostanza sintomatica di una inadeguatezza paterna allo svolgimento della funzione genitoriale.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto.
Il diritto di visita
La regolamentazione della presenza del padre con i figli va prioritariamente rimessa ai liberi accordi tra le parti, che devono tener conto delle esigenze dei minori, sia scolastiche che extrascolastiche e, in mancanza di un accordo, si dovrà seguire la seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio (dalle ore 16:00
pagina 8 di 11 alle ore 20:00) e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno;
il giorno del compleanno suo e dei figli, ad anni alterni con la madre
La domanda di assegnazione della casa familiare.
Posto che la domanda relativa all'assegnazione della casa familiare da parte della ricorrente è stata presentata tardivamente (ovvero solo nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2) e che non è stata per lo più con chiarezza reiterata nelle successive pretese, in ogni caso, a parere del Collegio, è infondata e va rigettata.
La ratio dell'art.337 sexies c.c. è quella di assegnare la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
In altre parole, il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale è rappresentato dall'esigenza di assicurare alla prole minorenne (o maggiorenne non economicamente indipendente), nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del medesimo habitat domestico. Esulano, pertanto, valutazioni di ordine economico ovvero considerazioni di altra natura ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 337 sexies c.c., atteso che la ratio protettiva del minore costituisce l'unico criterio che il giudice può valorizzare ai fini dell'assegnazione della casa coniugale.
Ebbene, dagli atti è pacifico che la ricorrente nell'ottobre 2020 si è allontanata con i figli dall'abitazione familiare, la quale, nelle more, è stata restituita ai legittimi proprietari (ovvero i genitori del che l'avevano concessa alla famiglia in CP_1 comodato d'uso; cosicchè già in fase presidenziale ne era stata esclusa l'assegnazione alla ricorrente per l'assenza dei relativi presupposti.
pagina 9 di 11 Anche oggi, in linea con le valutazioni presidenziali, deve ritenersi che, venuto meno da diverso tempo il legame dei minori con l'habitat domestico, non vi sia ragione di ripristinare lo status quo ante e di disporre l'assegnazione alla della casa ove Tes_2 originariamente abitava la famiglia.
Questioni economiche.
Ritiene il Collegio che per quanto attiene tutte le domande aventi ad oggetto le questioni economiche, la causa vada rimessa sul ruolo;
e ciò alla luce degli elementi nuovi e sopravvenuti apportati e documentati dalla ricorrente, solo in sede di comparsa conclusionale, sulla nuova attività lavorativa, come insegnante, che dal mese di settembre
2025, svolgerebbe il signor con reddito lordo di circa 24.741,00 euro. Trattandosi CP_1 infatti di circostanza sopravvenuta di non scarso rilievo ai fini della decisione sulle questioni inerenti il mantenimento dei figli e della moglie, deve instaurarsi il contraddittorio tra le parti. Per cui, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio solo per le questioni economiche.
Le spese di lite saranno determinate con la sentenza definitiva;
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, provvisoriamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta la presenza del padre con i figli come in parte motiva;
rigetta le domande reciproche di addebito della separazione;
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente;
dispone che si proceda con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
spese alla sentenza definitiva;
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
2.10.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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