Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rachele Vacca De Dominicis e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Guardia di Finanza – Comando Generale, Comando Interregionale Dell’Italia Nordoccidentale della Guardia di Finanza – Milano, Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza – Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione prot.-OMISSIS- del 28 ottobre 2024, comunicata in pari data, emessa dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza Gen. C.A. -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico ex art.2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 promosso dal Luogotenente -OMISSIS- in data 5 settembre 2024 avverso e per l’annullamento della “Scheda Valutativa per Sottufficiali”, per il periodo dal 10.05.2023 al 03.03.2024, a firma del compilatore - T.Col. -OMISSIS- e del I° revisore -Generale di Divisione -OMISSIS-, notificata al Luogotenente in data 8 agosto 2024 con la quale, pur rimanendo invariata la “Qualifica Finale” apicale “Eccellente”, è mutato in peius il “Giudizio Finale” e alcune delle singole voci interne;
- per quanto occorra, della “Scheda Valutativa per Sottufficiali”, per il periodo dal 10.05.2023 al 03.03.2024, a firma del compilatore - T.Col. -OMISSIS- e del I° revisore -Generale di Divisione -OMISSIS-, notificata al Luogotenente in data 8 agosto 2024 con la quale, pur rimanendo invariata la “Qualifica Finale” apicale “Eccellente”, è mutato in peius il “Giudizio Finale” e alcune delle singole voci interne;
- per quanto occorre possa, del foglio n° -OMISSIS-del 7 ottobre 2024 del Comando Regionale Lombardia, con cui sono state trasmesse le relazioni redatte rispettivamente dal “compilatore” e dal “revisore” della “Scheda Valutativa per Sottufficiali” per il periodo dal 10 maggio 2023 al 3 marzo 2024, a firma del compilatore - T.Col. -OMISSIS- e del I Revisore Generale di Divisione -OMISSIS-, nonché delle relazioni sul Lgt. -OMISSIS- redatte per il periodo dal 10 maggio 2023 al 3 marzo 2024, rispettivamente dal compilatore T.Col. -OMISSIS- e dal I Revisore Generale di Divisione -OMISSIS-, di cui al summenzionato foglio ° -OMISSIS-del 7 ottobre 2024, aventi ad oggetto le osservazioni del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza in relazione al suddetto ricorso gerarchico;
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni valutative, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
- In subordine, per la rettifica della Scheda Valutativa impugnata, con eliminazione della parte di giudizio ritenuta lesiva della persona e della professionalità del ricorrente e conferma della qualifica finale già attribuita di "ECCELLENTE".
- Con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.147 del 2025 di fissazione dell’Udienza pubblica;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Espone in fatto parte ricorrente di essere Luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Operativo del Gruppo -OMISSIS- proveniente dal Comando Regionale Lombardia; si sottolinea di essersi sempre distinto per l’efficienza e la dedizione al servizio sì da ricevere costantemente la valutazione di “eccellente” nelle varie schede valutative emesse nel corso degli anni. Tuttavia in data 8 agosto 2024 gli veniva notificata la “Comunicazione per Ispettori” contenente la “Scheda Valutativa per sottufficiali” per il periodo dal 10 maggio 2023 al 3 marzo 2024, con cui sia il giudizio finale che le voci interne del documento di valutazione sono state modificate in peius rispetto alla pregressa scheda valutativa, redatta dal medesimo compilatore ed afferente il periodo dal 10 maggio 2022 al 9 maggio 2023. Dalla lettura dei due giudizi emerge l’utilizzo, anche quanto alle qualità fisiche, morali, culturali e professionali, di espressioni notevolmente differenti in senso peggiorativo rispetto a quelle contenute nella precedente Scheda Valutativa, con abbassamento in tutte le voci da “eccellente” a “superiore alla media” ed addirittura a “nella media” quanto al giudizio sulla riservatezza, sebbene nel periodo di riferimento non fosse stato destinatario di alcun procedimento e/o provvedimento disciplinare. Veniva proposto ricorso gerarchico, ma con l’impugnata determina lo stesso è stato respinto con la motivazione che i giudizi caratteristici sarebbero autonomi fra loro nel tempo e connotati da elevatissima discrezionalità tecnica e la condotta del ricorrente era stata condizionata da eventi inerenti la sfera privata che ne avevano inficiato la sfera professionale. E’ stata presentata istanza di accesso per acquisire la documentazione menzionata nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, ma anche a seguito dell’esibizione non risulta possibile ricostruire la motivazione del provvedimento impugnato.
Avverso quest’ultimo sono stati dedotti i seguenti motivi ai fini dell’accoglimento del ricorso:
INTERESSE A RICORRERE. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART.3 DELLA LEGGE N.241/1990 E DELL’ART.1 DEL DPR N.429/1967. ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per ricostruire in fatto la vicenda, dare conto della normativa di riferimento e replicare ai singoli motivi di ricorso, deducendo circa la congruità della motivazione come immune da contraddittorietà e arbitrarietà ed il principio di autonomia delle valutazioni.
1.2 Con ordinanza del 5 febbraio 2025, n.147, questo Tribunale fissava l’Udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, in ragione della natura del provvedimento impugnato come inerente rigetto di ricorso gerarchico avverso “Scheda valutativa per Sottufficiali”, le esigenze di parte ricorrente siano tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art.55, comma 10 c.p.a., con compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Fissa l’udienza pubblica del 4 giugno 2025.
Spese della fase cautelare compensate.”
2. All'udienza pubblica del 4 giugno 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
DIRITTO
3. A parere del Collegio il ricorso va rigettato per come infondato.
4. Nel presente giudizio il Tribunale è chiamato a valutare se sussistano elementi di contraddittorietà intrinseca od estrinseca nel provvedimento impugnato per individuare i quali, però, si deve considerare che il giudizio valutativo degli appartenenti alle Forze Armate, espresso dagli organi competenti, implica un'attività di valutazione frutto di ampia discrezionalità e, per questo, impinge direttamente nel merito stesso dell'azione amministrativa; pertanto, il giudizio in esame è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei soli casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti o sviamento di potere (ex plurimis, TAR Trentino Alto-Adige, Trento, 13.9.2024, n.136; TAR Campania, Napoli, VI, 12.9.2024, n.4937; TAR Lazio, Roma, V, 7.5.2024, n.9010; Cons. Stato, I, 7.5.2024, n.590; TAR Lombardia, Milano, IV, 2.11.2022, n.2421; 23.5.2022, n.1173; 24.12.2021, n.2914; Cons. Stato, n. 2628/18; n. 362/17; Cons. Stato nn. 6157 e 1065/11; Cons. Stato n. 922/06; TAR Lazio, Roma, n. 12164/19).
Il rapporto informativo in siffatte circostanze è volto a delineare la personalità dell’operatore con riferimento al servizio svolto durante l’anno. Nella compilazione viene lasciata massima discrezionalità agli incaricati con la previsione, però, che qualora nell’anno sia stata inflitta una sanzione più grave della deplorazione, al dipendente non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a buono.
4.1 Con riferimento a fattispecie distinta riguardante la Polizia di Stato, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che “Ai sensi dell'art. 72, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ampiamente discrezionale è l'attività dell'Amministrazione nella valutazione dei presupposti che consentono la concessione al dipendente della Polizia di Stato della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e, in quanto tale, è sindacabile davanti al giudice amministrativo se viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità.” (Cons. Stato, III, 3084/2015; nello stesso senso, più di recente, Tar Bari 636/2021, Tar Roma 5873/2018).
In modo più specifico recente giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, III, 3/5/2022 n. 1248) ha chiarito che “Secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile "la verifica della sussistenza dei presupposti e la valutazione dei requisiti per la concessione delle ricompense spetta agli organi amministrativi, ai quali la legge conferisce un ampio potere di apprezzamento discrezionale", attribuendo esclusivamente all'Amministrazione, nel primo caso ("prova di eccezionale capacità"), "il potere di valutare le eccezionali capacità del dipendente" e, nel secondo caso ("grave pericolo di vita"), "di verificare la sussistenza di circostanze tali da esporre il dipendente ad un grave e concreto pericolo di vita" (T.A.R. Roma, Lazio, Sezione I, 24 maggio 2018, n. 5873). In tale materia, pertanto, è amplissima, proprio per le conoscenze di dettaglio che richiede, la discrezionalità tecnica amministrata dagli organi competenti, ed è altresì noto che, aumentando la discrezionalità tecnica dell'attività amministrativa, diminuiscono le possibilità del sindacato giurisdizionale su di essa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16 novembre 2018, n. 6452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 9 marzo 2006, n. 2808). Dato il carattere peculiare della promozione per merito straordinario, si tratta di ricompensa che si connota dunque per un amplissimo margine di discrezionalità amministrativa nella sua adozione e che, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità, davanti al giudice amministrativo, solo se risulti viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4889; Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2015, n. 3084).” (Tar Catania, III, 93/2022)
4.2 Ogni scheda è poi riferita a un periodo diverso della carriera del militare, per cui eventuali difformità di giudizi non configurano una manifestazione patologica dell’attività amministrativa ma rientrano nel fisiologico andamento dell’attività di servizio del militare, che può essere caratterizzata da risultati diversi nel tempo. Infatti le valutazioni dei militari, riferite ad archi temporali ben definiti, sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, con la prescrizione che ogni scheda è l'espressione di un giudizio scaturente da un ben circostanziato contesto storico-professionale-umano, per cui ciò che rileva è esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato. Si tratta di un principio di diritto utile a spiegare variazioni, talora significative, nelle valutazioni e nei giudizi da un anno all'altro.
5. Ai fini del decidere, ritiene dunque il Collegio che, con riguardo al giudizio formulato nei riguardi di parte ricorrente, palesi illogicità ed incongruenze non possono essere ritenute sussistenti.
5.1 Innanzitutto non è possibile effettuare un confronto con i giudizi espressi nei precedenti documenti caratteristici in quanto i giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento; le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, relativamente sia al tempo che alle Autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. I giudizi di cui trattasi sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dall'interessato nel predetto periodo e si estrinsecano in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, per cui non occorre che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario.
5.2 Per quanto attiene poi alla coerenza interna del giudizio espresso e di rilevanza nella fattispecie, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429, gli organi ai quali compete la redazione delle note caratteristiche, ed in particolare della scheda valutativa dei militari della Guardia di Finanza, sono, per la compilazione, l'autorità dalla quale il militare dipende per il suo impiego e, per la revisione, le due autorità superiori nella stessa linea di servizio; indubbiamente l'onere maggiore, di compilazione della quasi totalità del documento, ricade in capo al superiore diretto, ma tale potere è soggetto ad un duplice controllo, che non è di tipo meramente formale, visto che il superiore, che revisiona il documento caratteristico, ha il potere di dissentire ed il dovere di motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio già espresso dall'autorità inferiore (cfr. Cons. Stato, IV, 29.7.2009, n. 4747).
Nella specie, attesa la concordanza di valutazione dei tre soggetti considerati, non è dato cogliere quale profilo di illegittimità, sotto questo specifico profilo, segni la condotta dell'Amministrazione: tutti i giudizi riferiti alle singole voci di valutazione risultano essere positivi e vi è stata, al più, una lieve flessione del giudizio con marginale scostamento quanto ad alcune voci interne, infatti il compilatore ha evidenziato “un rendimento lievemente inferiore a quello precedente, ma, in ogni caso, giudicato elevato” ed il revisore ha rilevato “un lieve affievolimento del rendimento che giudico, comunque, elevato”. In ogni caso non è stato smentito neanche in sede ricorsuale quanto il compilatore aveva modo di accertare e, conseguentemente, porre a base del proprio giudizio finale, allorchè in qualità di Comandante della Sezione “I” e diretto superiore del ricorrente veniva convocato, unitamente a quest’ultimo, dal Comandante Regionale Lombardia che rappresentava verbalmente una serie di condotte tenute dal militare inerenti la sua sfera privata “che andavano ad inficiare la sfera professionale” di quest’ultimo nella parte relativa “alla lealtà, al senso del dovere, alla riservatezza”.
5.3 In definitiva la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli in precedenza raggiunti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica - o, comunque, non necessariamente sintomatica di anomalie e/o patologie della azione amministrativa - e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà.
Come sopra specificato, il revisore ed il compilatore hanno concordato sulla leggera flessione nella valutazione riferita alle citate voci quale doveva ritenersi coerente con la condotta tenuta dal ricorrente nel periodo esaminato atteso che, come illustrato dalle Autorità valutatrici, l’istante era stato interessato da una serie di fatti inerenti la sua sfera privata che avevano inficiato, tra l’altro, la sua sfera professionale nella parte relativa alla “lealtà”, al “senso del dovere” e alla “riservatezza”, qualità indispensabili per l’impiego presso le Sezioni “I”. Contrariamente a quanto asserito in ricorso, poiché vi è stato un calo di un solo livello delle valutazioni analitiche, dei giudizi complessivi e della qualifica, il giudizio non presenta incongruenze sia nelle ragioni enunciate che nelle valutazioni numeriche indicate in sede di rapporto informativo e relative ai distinti elementi di giudizio: dunque si ravvisano nella determinazione amministrativa precise considerazioni in ordine all’andamento dell’attività di servizio del militare, che può essere caratterizzata in sede di documentazione caratteristica da risultati diversi nel tempo e che nel periodo in considerazione dal 10 maggio 2023 al 3 marzo 2024 non gli avevano consentito di emergere tra i migliori parigrado pur in assenza di irrogazione di sanzione disciplinare e di avvio di procedimento disciplinare.
5.4 La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., V, 16.5.2012, n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. In conclusione il ricorso con le richieste ivi formulate deve essere respinto per come infondato.
La particolarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO