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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2663/2023 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 P_0
, , , parti rappresentate e difese P_1 P_2 P_3 dall'Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, dall'Avv. CIRILLO FRANCESCO e dall'Avv.
SILVESTRI LUCA
APPELLANTI
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. GHERA Controparte_24
FEDERICO
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 3814/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
24.4.2023
P.Q.M.
A correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata, dispone che, nella stessa, nel dispositivo: a) dopo le parole , le parole TR CA siano eliminate;
b) dopo CP_8 le parole siano inserite le parole ”. P_0 P_1
Manca alla cancelleria per i relativi adempimenti. In riforma della sentenza appellata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellata e ciascuna delle parti appellanti a decorrere dal 12.11.2019, con inquadramento per Croce Massimiliano al V livello del CCNL Telecomunicazioni e per tutti gli altri appellanti al III livello del CCNL Telecomunicazioni, nonché con orario come da rispettivi contratti di lavoro stipulati da ciascuna delle parti appellanti con Controparte_25 Condanna l'appellata alla costituzione dei rapporti di lavoro nei termini indicati con ciascuna delle parti appellanti. Condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 20.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 17.500 oltre Cpa
e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 26.7.2022 e notificato a Controparte_24
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 P_0
, , e , premesso di essere
[...] P_1 P_2 P_3
formalmente dipendenti di società che gestisce call center e di Controparte_25 essere stati addetti dal 12.11.2019 all'appalto alla medesima affidato da , avente P_4
ad oggetto il servizio di assistenza clienti, svolto nei locali della committente siti in Roma, via della Maglianella n. 65 E, hanno allegato di avere svolto tutti mansioni di assistenza ai clienti per l'erogazione dei servizi postali, in particolare per la spedizione di pacchi e della corrispondenza destinati ai clienti business. I ricorrenti attuali appellanti erano stati tutti inquadrati al III livello del CCNL Telecomunicazioni, ad eccezione di , Parte_6
inquadrato al V livello del medesimo contratto collettivo.
P_ Il loro lavoro consisteva nel fornire assistenza ai clienti di (tra i quali le società titolari dei marchi ZO, ND, MA ES etc., NI, IN, Canon), durante tutto l'iter di spedizione e nei molti casi in cui si verificavano disservizi.
Durante l'espletamento del proprio servizio, essi erano stati in realtà sempre assoggettati al potere direttivo della committente;
in particolare, il know how per l'effettuazione del servizio P_ era interamente nel possesso di , la quale, del resto, era l'unica erogatrice della formazione, era proprietaria di tutti i sistemi informatici che venivano utilizzati per svolgere l'attività ed era la stessa appaltante che inseriva, aggiornava e modificava i contenuti nei P_ sistemi informatici utilizzati dai ricorrenti, tutti di proprietà della stessa .
Oltre ad impartire direttamente la formazione e a fornire i sistemi informaci utilizzati nell'appalto, la committente metteva a disposizione i materiali e controllava l'esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti della mediante accessi sul luogo di esecuzione _2 dell'appalto con cadenza bisettimanale;
eventuali malfunzionamenti dei sistemi venivano gestiti da e, finché l'intervento del personale dell'appaltante non si era Controparte_24
compiuto, gli addetti della non potevano proseguire il lavoro. _2 Ancora, era la committente a stabilire, di volta in volta, quali e quanti dipendenti dell'appaltatrice dovessero essere adibiti all'uno o all'altro servizio e, conseguentemente, era P_ a che faceva capo la scelta di spostare le assegnazioni del personale dell'appaltatrice.
Addirittura, era la supposta committente che procedeva a pagare ai dipendenti dell'appaltatrice mensilità di retribuzioni e t.f.r., come da documentazione prodotta in allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c..
Tutto ciò allegato, dedotta la non genuinità dell'appalto stipulato tra e Controparte_24
i ricorrenti attuali appellanti hanno concluso domandando nel Controparte_25
merito:
“I) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_24
del D.lgs 276/2003 e/o della vigente normativa in materia di appalto di manodopera, e per
l'effetto e comunque, accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e la convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, è stato eseguito si è costituito e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con gli inquadramenti indicati in premessa ovvero con quelli diversi che si riterranno di giustizia, a far data dal 12.11.2019 ossia dall'assunzione presso la interposta ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, con ogni _2
conseguenza economica e giuridica;
II) Condannare, per l'effetto di quanto sopra, la convenuta in persona Controparte_24
del legale rapp.te p.t. alla costituzione con i ricorrenti di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, a far data dal 12.11.2019, ovvero dalla diversa data che stabilirà
l'On.le Giudicante, con gli inquadramenti indicati in premessa ovvero con quelli diversi che si riterranno di giustizia, con ogni conseguenza giuridica ed economica;
III) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
2. Si è costituita producendo come allegato 2 un Accordo Quadro tra essa Controparte_24 resistente odierna appellata e l' per la regolazione di una serie Controparte_25
di appalti di servizi di assistenza clienti e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
3. Nell'udienza del 14.4.2023, alla quale si era giunti – con fermezza dei diritti di prima udienza
– per rinvio dall'udienza del 21.3.2023, i ricorrenti hanno contestato “il doc. 2 di
[...]
perché privo di sottoscrizione, di data e perché fa riferimento all'all. 4/b che non è P_4 stato prodotto e anche perché fa riferimento al doc. 5, buoni di consegna che parimenti non sono stati prodotti”.
4. Il Tribunale, istruita la causa con acquisizione delle prove documentali prodotte, ha rigettato il ricorso.
Quanto alla mancata prova dell'esistenza del contratto di appalto regolarmente sottoscritto, il primo giudice ha ritenuto inammissibile tale doglianza, atteso che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. non era stata dedotta la nullità del titolo contrattuale;
nel merito, le allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio non erano idonee a fondare l'accertamento della non genuinità dell'appalto, atteso che, le circostanze dedotte dai ricorrenti attuali appellanti, in realtà descrivevano normali poteri di ingerenza del committente nell'effettuazione del servizio appaltato, del tutto compatibili con la causa del contratto di cui all'art. 1655 c.c..
Oltretutto, il ricorso nemmeno conteneva alcuna deduzione circa la natura di “scatola vuota” della società appaltatrice. Infine, la circostanza che la formazione degli addetti dell'appaltatrice fosse resa da personale della committente, era del tutto coerente con la natura dei servizi appaltati.
Il Tribunale, poi, in considerazione della complessità della questione oggetto di giudizio e dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia, ha compensato integralmente le spese del grado.
5. Hanno proposto appello i lavoratori, affidandosi alle seguenti censure.
1) Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003. In proposto il primo giudice avrebbe errato nel non considerare ammissibile la doglianza relativa alla mancata produzione di un valido contratto di appalto sottoscritto e munito di data certa, poiché tale deduzione era stata tempestivamente svolta nel primo atto successivo alla produzione del documento contrattuale da parte della resistente odierna appellata. E, non essendo gli attuali appellanti nella disponibilità del contratto di appalto, stipulato tra terzi, non avrebbero essi potuto eccepire la nullità del titolo sin dall'atto introduttivo del giudizio. pertanto, aveva fallito di provare Controparte_24
l'esistenza del titolo in forza del quale deduceva che i lavoratori, pur prestando la propria opera al suo servizio, non fossero propri dipendenti.
2) Errore nell'avere ritenuto decisiva la circostanza che la non fosse Controparte_25 una “scatola vuota” al fine di trarne la conseguenza che l'appaltatrice avesse assunto il rischio di impresa. 3) Erroneità della sentenza per travisamento delle prove documentali acquisite riguardo all'organizzazione del lavoro degli appellanti, all'utilizzazione dei sistemi informativi e delle procedure di all'ingerenza della committente nella predisposizione di turni e Controparte_24
presenze e nelle assegnazioni del personale a questo o quel servizio;
erronea considerazione della circostanza che era l'appaltante a pagare stipendi e t.f.r. ai dipendenti dell'appaltatrice.
4) Omessa istruttoria sulle prove orali richieste con il ricorso ex art. 414 c.p.c., vertenti sulle circostanze di fatto dalle quali si sarebbe dovuto desumere che tra e Controparte_24 [...]
, in realtà, un'illecita somministrazione di manodopera. Controparte_26
5) Con il quinto e ultimo motivo gli appellanti domandano la riforma della sentenza appellata anche in punto di spese, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
Con l'atto di appello, pertanto, sono state riproposte le conclusioni di merito già avanzate al primo giudice e da questi rigettate e, in via subordinata, è stata richiesta la prova orale sui capitoli in fatto di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c..
6. Si è costituita e ha domandato respingersi integralmente l'appello. Controparte_24
L'appellata ha prodotto copia del documento 4b indicato nell'elenco dei documenti allegati alla comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c. in primo grado, ma non prodotto dinanzi al
Tribunale. Trattasi del contratto di appalto stipulato il 23.12.2019, digitalmente sottoscritto dalle parti.
7. Nell'udienza del 14.5.2024, la causa è discussa ed è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione, con assegnazione di un termine per note conclusive sino a 10 giorni prima.
All'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
8. L'appello è fondato.
Preliminarmente, deve essere corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, richiamato nell'udienza odierna, ossia deve essere sostituito, tra i nomi dei ricorrenti in primo grado, TR CA con “ ”. P_1
8.1 Non può essere accolto il primo motivo di gravame.
Coglierebbe nel segno la censura dell'atto di appello che ascrive alla sentenza gravata di avere erroneamente ritenuto inammissibile la doglianza di mancanza di un valido contratto di appalto, regolarmente sottoscritto e munito di data certa, deduzione che non sarebbe stata ritualmente introdotta, secondo il Tribunale, nell'udienza del 14.4.2023 per non avere le parti ricorrenti attuali appellanti impugnato la validità del contratto già nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
In proposito giova osservare che, a fronte della allegazione dei lavoratori di avere prestato la propria opera sotto le direttive di presso la sede di quest'ultima sita in Roma, via della Controparte_24
Maglianella n. 65, circostanza dalla quale sarebbe derivata la costituzione dei rapporti di lavoro per cui è causa direttamente in capo all'odierna appellata, è quest'ultima ad avere invocato l'esistenza di un valido contratto di appalto, quale titolo che avrebbe giustificato la presenza dei lavoratori della
P_ nei propri locali e per l'espletamento di servizi in favore della stessa . _2
Era, pertanto, la resistente in primo grado la parte onerata della prova dell'esistenza di un valido contratto di appalto;
ciò, non tanto per la vicinanza alla fonte di prova (la quale ultima non poteva essere nella disponibilità dei lavoratori ma solo delle parti dell'appalto), quanto piuttosto in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., che imponeva alla società odierna appellata di produrre in giudizio il titolo posto a fondamento delle proprie conclusioni.
Ben potevano, quindi, i ricorrenti attuali appellanti, come hanno fatto nell'udienza del 14.4.2023, prima fase processuale utile, contestare la mancanza di firma, di data certa e quindi l'efficacia P_ probatoria del documento n 2 allegato da , consistente in un Accordo Quadro. Ha errato, quindi, il Tribunale.
Senonché, costituendosi nel presente grado, l'appellata ha prodotto il contratto di appalto vero e proprio, indicato nell'indice dei propri documenti come documento 4b in primo grado, al quale sono apposte firme digitali.
In proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (Cassazione, ordinanza 33393/2019), nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Tale ultima evenienza ricorre nel caso di specie, nel quale la produzione del contratto del 23.12.2019 integra la pista probatoria introdotta nel processo da con il deposito dell'Accordo Controparte_24
Quadro ed è decisiva nel senso che, in difetto, la circostanza dell'esistenza o meno di un appalto scritto e sottoscritto resterebbe accertata in base alla regola dell'onere della prova. Ne consegue che il primo motivo di appello non può essere accolto, malgrado l'errore nel quale è incappato il Tribunale nel ritenere inammissibile la doglianza dei ricorrenti circa l'inesistenza di un valido appalto.
8.2 Sono però meritevoli di adesione i motivi secondo e terzo, i quali devono essere esaminati congiuntamente, con cui gli appellanti ripropongono nel complesso la domanda di accertamento dell'esistenza di un'illecita somministrazione di manodopera tra e Controparte_24 [...]
Controparte_25
In proposito, innanzitutto è fondata, in diritto, la tesi sulla quale si fonda il secondo motivo di impugnazione.
Contrariamente al ragionamento del primo giudice, la natura di “scatola vuota” o meno dell'appaltatrice, non determina, di per sé, alcun effetto sull'esistenza o meno di un appalto anziché di una somministrazione irregolare.
Sul punto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, l'elemento decisivo, a prescindere dalla qualità dell'appaltatrice, è costituito dall'assunzione, che connota la causa dell'appalto, del rischio di impresa da parte dell'appaltatore, che vi provvede attraverso un'autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Più precisamente (Cassazione, ordinanza 12807/2020), si è precisato in linea generale che in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo.
Con specifico riferimento agli appalti labour intensive, categoria alla quale fa riferimento l'appellata nel presente giudizio, la Suprema Corte (ordinanza 12551/2020) ha ulteriormente precisato che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale,
è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
8.3 Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante nel caso di specie, ritiene questa
Corte territoriale che, sulla base della documentazione in atti e, quindi, senza che sia necessario espletare prove testimoniali, sia emersa in giudizio l'esistenza di un'illecita somministrazione di manodopera tra e Controparte_24 Controparte_25
Non è contestato tra le parti che il personale della supposta appaltatrice svolgesse le stesse mansioni di quello della committente, nella sede di quest'ultima sita in Roma, via della Maglianella n. 65.
Ora, ancora, è pacifico che i materiali utilizzati, nonché i sistemi informatici necessari all'espletamento delle attività di assistenza clienti, fossero tutti di P_4 P_4
I dipendenti della poi, come emerge dai documenti 3 e 4 allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c.. _2
P_ ricevevano, per lo svolgimento della propria prestazione, credenziali di accesso al sistema di e
P_ venivano abilitato quando gli applicativi di venivano modificati.
Non ha trovato specifica contestazione, poi, la circostanza dedotta con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio che, in caso di malfunzionamento dei sistemi informativi utilizzati per la gestione del servizio di assistenza clienti affidato alla i dipendenti di quest'ultima dovessero attendere _2
P_ che il problema fosse risolto dal personale di .
Circostanza che rende evidente come il know how, oltre che i sistemi informativi, fossero quelli dell'appellata.
I fattori produttivi da organizzare, allora, non facevano capo alla supposta appaltatrice, ma erano di pertinenza esclusiva della pretesa committente.
8.4 Il personale della poi, nell'esecuzione della prestazione, era gestito direttamente da _2
P_
.
Si evince dal documento 10.5 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., scambio di mail dell'8.1.2020, come un'operatrice di chiedesse indicazioni su come procedere _2 Controparte_10
direttamente al responsabile di Poste Cosimo Caputo, il quale, scrivendo di aver già spiegato la procedura, guidava la dipendente di nel percorso. _2
Ancora, il documento 10.2 del fascicolo di primo grado delle appellanti dà conto di precisi messaggi di preposta della supposta committente, rivolti a P_7 Controparte_28 e team leader, volti a controllare non tanto i risultati conseguiti in
[...] P_9 esecuzione dell'appalto in generale, ma singole operazioni (nella specie: assegnazioni di “ticket” di assistenza, ossia di richieste di assistenza, a una procedura o a un'altra).
P_ Inoltre, il documento 10.6 dimostra come il personale di potesse intervenire direttamente per correggere e riprendere errori commessi dagli addetti della all'assistenza clienti. _2
Precisamente, nello scambio di mail del 28.5.2020, interloquivano la responsabile di Parte_9
e la team leader di la prima, con mail indirizzata a
[...] Controparte_30
“posteburoma”, casella mail alla quale avevano accesso i team leader di rappresentava _2 che una dipendente, nello specifico l'operatrice aveva dato informazioni errate Parte_1 al Cliente nel corso di una risposta telefonica e non aveva censito l'attività sull'applicativo NFEA
(forse consapevolmente, proprio sperando che nessuno si accorgesse della risposta errata). La
P_ responsabile di sollecitò, quindi, nell'occasione i team leader a evitare che il problema si riproponesse e a intimare alla dipendente di censire tutte le attività su NFEA, cosa che la team leader di prontamente fornì riscontro di aver fatto. _2
Soprattutto, è rilevante la circostanza che emerge dal documento 11.3. del fascicolo delle parti appellanti in primo grado. Era a impartire le cosiddette direttive di staffaggio, Controparte_24
ossia le assegnazioni dei dipendenti dell'appaltatrice ai vari settori del servizio.
P_ E, come dimostra il documento n. 11.7, i preposti della chiedevano ai referenti di _2
l'autorizzazione a spostare il personale da un servizio all'altro. Così, infatti, la mail del 17.1.2020, ore 10,28, di (attuale appellante) alla , preposta della committente: Controparte_18 P_7
, al momento sul presidio abbiamo 8 risorse come da pianificato. Controparte_31 Pt_10
Sulla coda Assistenza abbiamo una giacenza di 53 pratiche al contrario sui Reclami sono 311.
Le risorse sono tutte skillate solo su coda assistenza,una sola è di presidio sui reclami.
E' possibile spostare una parte delle risorse in presidio sulla coda reclami?
Grazie mille, attendo tue. Buon lavoro. . CP_18
In tale contesto probatorio, mentre sono incontestate la presenza dei lavoratori della nei _2
P_ locali di promiscuamente con i dipendenti dell'appaltante, nonché le circostanze che il personale della supposta appaltatrice fosse formato dalla committente (più precisamente per il
P_ tramite di alcuni dipendenti della i formatori, a loro volta formati da ), i documenti _2 prodotti dimostrano come, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, l'ingerenza dell'appellata nella concreta esecuzione dell'appalto fosse tale da entrare direttamente nelle singole risposte ai clienti, nella correzione di errori compiuti da dipendenti di addirittura _2 nella ripartizione delle risorse tra un servizio all'altro, alla quale ultima incombenza l'appaltatrice, lungi dal disporre di autonomia organizzativa, non poteva procedere da sé, dovendo semmai chiedere autorizzazione alla dedotta appaltante.
Non si trattava certamente, come erroneamente affermato dal primo giudice, di una fisiologica attinenza alla normalità del fenomeno dell'appalto.
8.5 Alla stregua delle considerazioni che precedono, dal panorama delle allegazioni non contestate e dalle produzioni documentali in atti, è emerso come la pretesa appaltatrice non fosse munita di organizzazione produttiva propria, attingendo ai mezzi e ai sistemi della supposta committente e come il personale della soggiacesse alla vigilanza e alle direttive concrete degli addetti _2
P_ di .
Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in tema di discrimine tra appalto genuino e somministrazione illecita, l'appello deve essere accolto, con assorbimento della quarta censura, apparendo superflua l'istruttoria orale.
8.6 Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere i procuratori degli appellanti difeso 31 parti.
P.Q.M.
A correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata, dispone che, nella stessa, nel dispositivo: a) dopo le parole , le parole TR CA siano eliminate;
b) dopo CP_8 le parole siano inserite le parole ”. P_0 P_1
Manca alla cancelleria per i relativi adempimenti.
In riforma della sentenza appellata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellata e ciascuna delle parti appellanti a decorrere dal 12.11.2019, con inquadramento per Croce Massimiliano al V livello del CCNL Telecomunicazioni e per tutti gli altri appellanti al III livello del CCNL Telecomunicazioni, nonché con orario come da rispettivi contratti di lavoro stipulati da ciascuna delle parti appellanti con Controparte_25 Condanna l'appellata alla costituzione dei rapporti di lavoro nei termini indicati con ciascuna delle parti appellanti. Condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 20.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 17.500 oltre Cpa
e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2663/2023 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 P_0
, , , parti rappresentate e difese P_1 P_2 P_3 dall'Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, dall'Avv. CIRILLO FRANCESCO e dall'Avv.
SILVESTRI LUCA
APPELLANTI
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. GHERA Controparte_24
FEDERICO
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 3814/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
24.4.2023
P.Q.M.
A correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata, dispone che, nella stessa, nel dispositivo: a) dopo le parole , le parole TR CA siano eliminate;
b) dopo CP_8 le parole siano inserite le parole ”. P_0 P_1
Manca alla cancelleria per i relativi adempimenti. In riforma della sentenza appellata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellata e ciascuna delle parti appellanti a decorrere dal 12.11.2019, con inquadramento per Croce Massimiliano al V livello del CCNL Telecomunicazioni e per tutti gli altri appellanti al III livello del CCNL Telecomunicazioni, nonché con orario come da rispettivi contratti di lavoro stipulati da ciascuna delle parti appellanti con Controparte_25 Condanna l'appellata alla costituzione dei rapporti di lavoro nei termini indicati con ciascuna delle parti appellanti. Condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 20.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 17.500 oltre Cpa
e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 26.7.2022 e notificato a Controparte_24
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 P_0
, , e , premesso di essere
[...] P_1 P_2 P_3
formalmente dipendenti di società che gestisce call center e di Controparte_25 essere stati addetti dal 12.11.2019 all'appalto alla medesima affidato da , avente P_4
ad oggetto il servizio di assistenza clienti, svolto nei locali della committente siti in Roma, via della Maglianella n. 65 E, hanno allegato di avere svolto tutti mansioni di assistenza ai clienti per l'erogazione dei servizi postali, in particolare per la spedizione di pacchi e della corrispondenza destinati ai clienti business. I ricorrenti attuali appellanti erano stati tutti inquadrati al III livello del CCNL Telecomunicazioni, ad eccezione di , Parte_6
inquadrato al V livello del medesimo contratto collettivo.
P_ Il loro lavoro consisteva nel fornire assistenza ai clienti di (tra i quali le società titolari dei marchi ZO, ND, MA ES etc., NI, IN, Canon), durante tutto l'iter di spedizione e nei molti casi in cui si verificavano disservizi.
Durante l'espletamento del proprio servizio, essi erano stati in realtà sempre assoggettati al potere direttivo della committente;
in particolare, il know how per l'effettuazione del servizio P_ era interamente nel possesso di , la quale, del resto, era l'unica erogatrice della formazione, era proprietaria di tutti i sistemi informatici che venivano utilizzati per svolgere l'attività ed era la stessa appaltante che inseriva, aggiornava e modificava i contenuti nei P_ sistemi informatici utilizzati dai ricorrenti, tutti di proprietà della stessa .
Oltre ad impartire direttamente la formazione e a fornire i sistemi informaci utilizzati nell'appalto, la committente metteva a disposizione i materiali e controllava l'esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti della mediante accessi sul luogo di esecuzione _2 dell'appalto con cadenza bisettimanale;
eventuali malfunzionamenti dei sistemi venivano gestiti da e, finché l'intervento del personale dell'appaltante non si era Controparte_24
compiuto, gli addetti della non potevano proseguire il lavoro. _2 Ancora, era la committente a stabilire, di volta in volta, quali e quanti dipendenti dell'appaltatrice dovessero essere adibiti all'uno o all'altro servizio e, conseguentemente, era P_ a che faceva capo la scelta di spostare le assegnazioni del personale dell'appaltatrice.
Addirittura, era la supposta committente che procedeva a pagare ai dipendenti dell'appaltatrice mensilità di retribuzioni e t.f.r., come da documentazione prodotta in allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c..
Tutto ciò allegato, dedotta la non genuinità dell'appalto stipulato tra e Controparte_24
i ricorrenti attuali appellanti hanno concluso domandando nel Controparte_25
merito:
“I) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, a tutti gli effetti di legge, la violazione, da parte della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_24
del D.lgs 276/2003 e/o della vigente normativa in materia di appalto di manodopera, e per
l'effetto e comunque, accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e la convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, è stato eseguito si è costituito e sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con gli inquadramenti indicati in premessa ovvero con quelli diversi che si riterranno di giustizia, a far data dal 12.11.2019 ossia dall'assunzione presso la interposta ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, con ogni _2
conseguenza economica e giuridica;
II) Condannare, per l'effetto di quanto sopra, la convenuta in persona Controparte_24
del legale rapp.te p.t. alla costituzione con i ricorrenti di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, a far data dal 12.11.2019, ovvero dalla diversa data che stabilirà
l'On.le Giudicante, con gli inquadramenti indicati in premessa ovvero con quelli diversi che si riterranno di giustizia, con ogni conseguenza giuridica ed economica;
III) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
2. Si è costituita producendo come allegato 2 un Accordo Quadro tra essa Controparte_24 resistente odierna appellata e l' per la regolazione di una serie Controparte_25
di appalti di servizi di assistenza clienti e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
3. Nell'udienza del 14.4.2023, alla quale si era giunti – con fermezza dei diritti di prima udienza
– per rinvio dall'udienza del 21.3.2023, i ricorrenti hanno contestato “il doc. 2 di
[...]
perché privo di sottoscrizione, di data e perché fa riferimento all'all. 4/b che non è P_4 stato prodotto e anche perché fa riferimento al doc. 5, buoni di consegna che parimenti non sono stati prodotti”.
4. Il Tribunale, istruita la causa con acquisizione delle prove documentali prodotte, ha rigettato il ricorso.
Quanto alla mancata prova dell'esistenza del contratto di appalto regolarmente sottoscritto, il primo giudice ha ritenuto inammissibile tale doglianza, atteso che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. non era stata dedotta la nullità del titolo contrattuale;
nel merito, le allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio non erano idonee a fondare l'accertamento della non genuinità dell'appalto, atteso che, le circostanze dedotte dai ricorrenti attuali appellanti, in realtà descrivevano normali poteri di ingerenza del committente nell'effettuazione del servizio appaltato, del tutto compatibili con la causa del contratto di cui all'art. 1655 c.c..
Oltretutto, il ricorso nemmeno conteneva alcuna deduzione circa la natura di “scatola vuota” della società appaltatrice. Infine, la circostanza che la formazione degli addetti dell'appaltatrice fosse resa da personale della committente, era del tutto coerente con la natura dei servizi appaltati.
Il Tribunale, poi, in considerazione della complessità della questione oggetto di giudizio e dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia, ha compensato integralmente le spese del grado.
5. Hanno proposto appello i lavoratori, affidandosi alle seguenti censure.
1) Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003. In proposto il primo giudice avrebbe errato nel non considerare ammissibile la doglianza relativa alla mancata produzione di un valido contratto di appalto sottoscritto e munito di data certa, poiché tale deduzione era stata tempestivamente svolta nel primo atto successivo alla produzione del documento contrattuale da parte della resistente odierna appellata. E, non essendo gli attuali appellanti nella disponibilità del contratto di appalto, stipulato tra terzi, non avrebbero essi potuto eccepire la nullità del titolo sin dall'atto introduttivo del giudizio. pertanto, aveva fallito di provare Controparte_24
l'esistenza del titolo in forza del quale deduceva che i lavoratori, pur prestando la propria opera al suo servizio, non fossero propri dipendenti.
2) Errore nell'avere ritenuto decisiva la circostanza che la non fosse Controparte_25 una “scatola vuota” al fine di trarne la conseguenza che l'appaltatrice avesse assunto il rischio di impresa. 3) Erroneità della sentenza per travisamento delle prove documentali acquisite riguardo all'organizzazione del lavoro degli appellanti, all'utilizzazione dei sistemi informativi e delle procedure di all'ingerenza della committente nella predisposizione di turni e Controparte_24
presenze e nelle assegnazioni del personale a questo o quel servizio;
erronea considerazione della circostanza che era l'appaltante a pagare stipendi e t.f.r. ai dipendenti dell'appaltatrice.
4) Omessa istruttoria sulle prove orali richieste con il ricorso ex art. 414 c.p.c., vertenti sulle circostanze di fatto dalle quali si sarebbe dovuto desumere che tra e Controparte_24 [...]
, in realtà, un'illecita somministrazione di manodopera. Controparte_26
5) Con il quinto e ultimo motivo gli appellanti domandano la riforma della sentenza appellata anche in punto di spese, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
Con l'atto di appello, pertanto, sono state riproposte le conclusioni di merito già avanzate al primo giudice e da questi rigettate e, in via subordinata, è stata richiesta la prova orale sui capitoli in fatto di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c..
6. Si è costituita e ha domandato respingersi integralmente l'appello. Controparte_24
L'appellata ha prodotto copia del documento 4b indicato nell'elenco dei documenti allegati alla comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c. in primo grado, ma non prodotto dinanzi al
Tribunale. Trattasi del contratto di appalto stipulato il 23.12.2019, digitalmente sottoscritto dalle parti.
7. Nell'udienza del 14.5.2024, la causa è discussa ed è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione, con assegnazione di un termine per note conclusive sino a 10 giorni prima.
All'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
8. L'appello è fondato.
Preliminarmente, deve essere corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, richiamato nell'udienza odierna, ossia deve essere sostituito, tra i nomi dei ricorrenti in primo grado, TR CA con “ ”. P_1
8.1 Non può essere accolto il primo motivo di gravame.
Coglierebbe nel segno la censura dell'atto di appello che ascrive alla sentenza gravata di avere erroneamente ritenuto inammissibile la doglianza di mancanza di un valido contratto di appalto, regolarmente sottoscritto e munito di data certa, deduzione che non sarebbe stata ritualmente introdotta, secondo il Tribunale, nell'udienza del 14.4.2023 per non avere le parti ricorrenti attuali appellanti impugnato la validità del contratto già nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
In proposito giova osservare che, a fronte della allegazione dei lavoratori di avere prestato la propria opera sotto le direttive di presso la sede di quest'ultima sita in Roma, via della Controparte_24
Maglianella n. 65, circostanza dalla quale sarebbe derivata la costituzione dei rapporti di lavoro per cui è causa direttamente in capo all'odierna appellata, è quest'ultima ad avere invocato l'esistenza di un valido contratto di appalto, quale titolo che avrebbe giustificato la presenza dei lavoratori della
P_ nei propri locali e per l'espletamento di servizi in favore della stessa . _2
Era, pertanto, la resistente in primo grado la parte onerata della prova dell'esistenza di un valido contratto di appalto;
ciò, non tanto per la vicinanza alla fonte di prova (la quale ultima non poteva essere nella disponibilità dei lavoratori ma solo delle parti dell'appalto), quanto piuttosto in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., che imponeva alla società odierna appellata di produrre in giudizio il titolo posto a fondamento delle proprie conclusioni.
Ben potevano, quindi, i ricorrenti attuali appellanti, come hanno fatto nell'udienza del 14.4.2023, prima fase processuale utile, contestare la mancanza di firma, di data certa e quindi l'efficacia P_ probatoria del documento n 2 allegato da , consistente in un Accordo Quadro. Ha errato, quindi, il Tribunale.
Senonché, costituendosi nel presente grado, l'appellata ha prodotto il contratto di appalto vero e proprio, indicato nell'indice dei propri documenti come documento 4b in primo grado, al quale sono apposte firme digitali.
In proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (Cassazione, ordinanza 33393/2019), nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Tale ultima evenienza ricorre nel caso di specie, nel quale la produzione del contratto del 23.12.2019 integra la pista probatoria introdotta nel processo da con il deposito dell'Accordo Controparte_24
Quadro ed è decisiva nel senso che, in difetto, la circostanza dell'esistenza o meno di un appalto scritto e sottoscritto resterebbe accertata in base alla regola dell'onere della prova. Ne consegue che il primo motivo di appello non può essere accolto, malgrado l'errore nel quale è incappato il Tribunale nel ritenere inammissibile la doglianza dei ricorrenti circa l'inesistenza di un valido appalto.
8.2 Sono però meritevoli di adesione i motivi secondo e terzo, i quali devono essere esaminati congiuntamente, con cui gli appellanti ripropongono nel complesso la domanda di accertamento dell'esistenza di un'illecita somministrazione di manodopera tra e Controparte_24 [...]
Controparte_25
In proposito, innanzitutto è fondata, in diritto, la tesi sulla quale si fonda il secondo motivo di impugnazione.
Contrariamente al ragionamento del primo giudice, la natura di “scatola vuota” o meno dell'appaltatrice, non determina, di per sé, alcun effetto sull'esistenza o meno di un appalto anziché di una somministrazione irregolare.
Sul punto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, l'elemento decisivo, a prescindere dalla qualità dell'appaltatrice, è costituito dall'assunzione, che connota la causa dell'appalto, del rischio di impresa da parte dell'appaltatore, che vi provvede attraverso un'autonoma organizzazione dei fattori produttivi.
Più precisamente (Cassazione, ordinanza 12807/2020), si è precisato in linea generale che in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo.
Con specifico riferimento agli appalti labour intensive, categoria alla quale fa riferimento l'appellata nel presente giudizio, la Suprema Corte (ordinanza 12551/2020) ha ulteriormente precisato che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale,
è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
8.3 Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante nel caso di specie, ritiene questa
Corte territoriale che, sulla base della documentazione in atti e, quindi, senza che sia necessario espletare prove testimoniali, sia emersa in giudizio l'esistenza di un'illecita somministrazione di manodopera tra e Controparte_24 Controparte_25
Non è contestato tra le parti che il personale della supposta appaltatrice svolgesse le stesse mansioni di quello della committente, nella sede di quest'ultima sita in Roma, via della Maglianella n. 65.
Ora, ancora, è pacifico che i materiali utilizzati, nonché i sistemi informatici necessari all'espletamento delle attività di assistenza clienti, fossero tutti di P_4 P_4
I dipendenti della poi, come emerge dai documenti 3 e 4 allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c.. _2
P_ ricevevano, per lo svolgimento della propria prestazione, credenziali di accesso al sistema di e
P_ venivano abilitato quando gli applicativi di venivano modificati.
Non ha trovato specifica contestazione, poi, la circostanza dedotta con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio che, in caso di malfunzionamento dei sistemi informativi utilizzati per la gestione del servizio di assistenza clienti affidato alla i dipendenti di quest'ultima dovessero attendere _2
P_ che il problema fosse risolto dal personale di .
Circostanza che rende evidente come il know how, oltre che i sistemi informativi, fossero quelli dell'appellata.
I fattori produttivi da organizzare, allora, non facevano capo alla supposta appaltatrice, ma erano di pertinenza esclusiva della pretesa committente.
8.4 Il personale della poi, nell'esecuzione della prestazione, era gestito direttamente da _2
P_
.
Si evince dal documento 10.5 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., scambio di mail dell'8.1.2020, come un'operatrice di chiedesse indicazioni su come procedere _2 Controparte_10
direttamente al responsabile di Poste Cosimo Caputo, il quale, scrivendo di aver già spiegato la procedura, guidava la dipendente di nel percorso. _2
Ancora, il documento 10.2 del fascicolo di primo grado delle appellanti dà conto di precisi messaggi di preposta della supposta committente, rivolti a P_7 Controparte_28 e team leader, volti a controllare non tanto i risultati conseguiti in
[...] P_9 esecuzione dell'appalto in generale, ma singole operazioni (nella specie: assegnazioni di “ticket” di assistenza, ossia di richieste di assistenza, a una procedura o a un'altra).
P_ Inoltre, il documento 10.6 dimostra come il personale di potesse intervenire direttamente per correggere e riprendere errori commessi dagli addetti della all'assistenza clienti. _2
Precisamente, nello scambio di mail del 28.5.2020, interloquivano la responsabile di Parte_9
e la team leader di la prima, con mail indirizzata a
[...] Controparte_30
“posteburoma”, casella mail alla quale avevano accesso i team leader di rappresentava _2 che una dipendente, nello specifico l'operatrice aveva dato informazioni errate Parte_1 al Cliente nel corso di una risposta telefonica e non aveva censito l'attività sull'applicativo NFEA
(forse consapevolmente, proprio sperando che nessuno si accorgesse della risposta errata). La
P_ responsabile di sollecitò, quindi, nell'occasione i team leader a evitare che il problema si riproponesse e a intimare alla dipendente di censire tutte le attività su NFEA, cosa che la team leader di prontamente fornì riscontro di aver fatto. _2
Soprattutto, è rilevante la circostanza che emerge dal documento 11.3. del fascicolo delle parti appellanti in primo grado. Era a impartire le cosiddette direttive di staffaggio, Controparte_24
ossia le assegnazioni dei dipendenti dell'appaltatrice ai vari settori del servizio.
P_ E, come dimostra il documento n. 11.7, i preposti della chiedevano ai referenti di _2
l'autorizzazione a spostare il personale da un servizio all'altro. Così, infatti, la mail del 17.1.2020, ore 10,28, di (attuale appellante) alla , preposta della committente: Controparte_18 P_7
, al momento sul presidio abbiamo 8 risorse come da pianificato. Controparte_31 Pt_10
Sulla coda Assistenza abbiamo una giacenza di 53 pratiche al contrario sui Reclami sono 311.
Le risorse sono tutte skillate solo su coda assistenza,una sola è di presidio sui reclami.
E' possibile spostare una parte delle risorse in presidio sulla coda reclami?
Grazie mille, attendo tue. Buon lavoro. . CP_18
In tale contesto probatorio, mentre sono incontestate la presenza dei lavoratori della nei _2
P_ locali di promiscuamente con i dipendenti dell'appaltante, nonché le circostanze che il personale della supposta appaltatrice fosse formato dalla committente (più precisamente per il
P_ tramite di alcuni dipendenti della i formatori, a loro volta formati da ), i documenti _2 prodotti dimostrano come, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, l'ingerenza dell'appellata nella concreta esecuzione dell'appalto fosse tale da entrare direttamente nelle singole risposte ai clienti, nella correzione di errori compiuti da dipendenti di addirittura _2 nella ripartizione delle risorse tra un servizio all'altro, alla quale ultima incombenza l'appaltatrice, lungi dal disporre di autonomia organizzativa, non poteva procedere da sé, dovendo semmai chiedere autorizzazione alla dedotta appaltante.
Non si trattava certamente, come erroneamente affermato dal primo giudice, di una fisiologica attinenza alla normalità del fenomeno dell'appalto.
8.5 Alla stregua delle considerazioni che precedono, dal panorama delle allegazioni non contestate e dalle produzioni documentali in atti, è emerso come la pretesa appaltatrice non fosse munita di organizzazione produttiva propria, attingendo ai mezzi e ai sistemi della supposta committente e come il personale della soggiacesse alla vigilanza e alle direttive concrete degli addetti _2
P_ di .
Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in tema di discrimine tra appalto genuino e somministrazione illecita, l'appello deve essere accolto, con assorbimento della quarta censura, apparendo superflua l'istruttoria orale.
8.6 Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere i procuratori degli appellanti difeso 31 parti.
P.Q.M.
A correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata, dispone che, nella stessa, nel dispositivo: a) dopo le parole , le parole TR CA siano eliminate;
b) dopo CP_8 le parole siano inserite le parole ”. P_0 P_1
Manca alla cancelleria per i relativi adempimenti.
In riforma della sentenza appellata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellata e ciascuna delle parti appellanti a decorrere dal 12.11.2019, con inquadramento per Croce Massimiliano al V livello del CCNL Telecomunicazioni e per tutti gli altri appellanti al III livello del CCNL Telecomunicazioni, nonché con orario come da rispettivi contratti di lavoro stipulati da ciascuna delle parti appellanti con Controparte_25 Condanna l'appellata alla costituzione dei rapporti di lavoro nei termini indicati con ciascuna delle parti appellanti. Condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 20.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 17.500 oltre Cpa
e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi