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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6966 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 32436 DELL'ANNO 2024
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANZI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
G. MARINO, 13/A 80125 NAPOLI presso il difensore avv. MANZI RAFFAELE ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ACCARINO VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA LUCIANO MANARA 20122 MILANO presso il difensore avv. ACCARINO VITTORIO CONVENUTO
Oggi 18/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to MANZI RAFFAELE Parte_1
Per , l'avv.to ACCARINO VITTORIO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono in conformità riportandosi ai propri atti di causa e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32436/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANZI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
G. MARINO, 13/A 80125 NAPOLI presso il difensore avv. MANZI RAFFAELE ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ACCARINO VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA LUCIANO MANARA 20122 MILANO presso il difensore avv. ACCARINO VITTORIO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa delibera assembleare - revisione tabelle millesimali.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 18/09/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di cassazione, SS.UU, con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dai signori e con atto di Parte_1 Parte_2 citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il sito in Milano, CP_1 via Settembrini n. 32, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I) In via preliminare sospendere
l'esecutività dei deliberati assembleari impugnati, in quanto chiaramente illegittimi onde evitare che i danni alle aree comuni possano considerevolmente aumentare. II) Nel merito, accertare la nullità o quanto meno
l'annullabilità dei deliberati impugnati, illegittimi anche rispetto a tutte le motivazioni sopra esposte, e per
l'effetto invalidare le decisioni prese dall'assemblea condominiale nelle sedute del 03.04.2024 e 23.05.2024 e di conseguenza condannare il al ripristino dello stato dei luoghi con sgombero di tutte le aree CP_1 comuni illegittimamente occupate e/o modificate. III) Il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le domande attoree e chiedendo di non CP_1 sospendere la esecutività delle delibere impugnate, nonché rigettarsi le domande suddette.
Fissata udienza per l'esame della sola istanza cautelare in data 11.12.2024 all'esito della stessa ed in accoglimento della istanza di rinvio formulata dalle parti per tentare la conciliazione della controversia richiesta dal Giudice, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 29.1.2025.
All'esito di tale udienza, rinunciata l'istanza di sospensione della esecutività delle delibere impugnate, venivano disposti il non luogo a provvedersi sulla istanza cautelare e la chiusura del relativo procedimento, riservando ogni provvedimento in merito alle spese legali.
Nelle more, con decreto del 7.11.2024, dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio, veniva fissata anche la nuova udienza per la comparizione delle parti alla medesima data del 29.1.2025.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
29.1.2025 non venivano ammesse né le prove orali richieste dalle parti né la CTU tecnica richiesta dagli attori e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.9.2025, assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note illustrative.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e, in particolare, a quelle di cui alle note conclusionali che qui si trascrivono integralmente: “I) Nel merito, accertare la nullità o quanto meno l'annullabilità dei deliberati impugnati, illegittimi anche rispetto a tutte le motivazioni sopra esposte, e per l'effetto invalidare le decisioni prese dall'assemblea condominiale nelle sedute del 03.04.2024 e 23.05.2024 e di conseguenza condannare il al ripristino dello stato dei CP_1 luoghi con sgombero di tutte le aree comuni illegittimamente occupate e/o modificate. II) Il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle proprie note illustrative conclusionali, come segue: “In preliminare: - per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa non concedere la sospensione dell'esecutività delle delibere assembleari del 3 aprile 2024 e del 23 maggio 2024; In via principale nel merito: -per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, rigettare le domande degli attori;
In via istruttoria: Il chiede, inoltre, di Controparte_2 ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa: 1)
Vero che durante l'assemblea straordinaria del 10 luglio 2023 tenutasi presso l'ufficio dell'Amministratore sito in Milano, alla Via Carlo Tenca n. 18 è stato mostrato a tutti i condomini il documento allegato quale doc. 8 che Le si rammostra?; 2) Vero che durante l'assemblea straordinaria del 10 luglio 2023 tenutasi presso l'ufficio dell'Amministratore sito in Milano, alla Via Carlo Tenca n. 18 si è anche discusso in merito al posizionamento delle macchine esterne e l'assemblea ha deliberato per l'ipotesi n. 3 la quale prevedeva il posizionamento dei macchinari come da documento allegato quale doc. 8 pagina 25 e ss. che Le si rammostra?; 3) Vero che al fine di dare esecuzione alla delibera assembleare del 20 luglio 2023 - nella quale si è deliberato all'unanimità di modificare il regolamento condominiale nella parte in cui prevedeva il passaggio da un raffrescamento centralizzato ad un raffrescamento autonomo – è stato necessario svolgere numerosi sopralluoghi presso il Condominio di Via Settembrini n. 32 finalizzati alla predisposizione delle macchine elettriche ed all'individuazione del luogo di posizionamento delle stesse?; 4) Vero che nelle successive assemblee dei condomini del del 3 aprile 2024 e del 23 Controparte_3 maggio 2024 si è dato unicamente attuazione alla delibera del 20 luglio 2023, ovvero, a seguito dei diversi sopralluoghi si è unicamente discusso in merito alle modalità di realizzazione dell'impianto autonomo già precedentemente approvato dai condomini all'unanimità? Si indicano quali testi , Testimone_1
, tutti domiciliati in Via Settembrini 32. Ci si oppone sin d'ora Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 alle eventuali prove per testi articolate da controparte e, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ammettere le prove per testi articolate dalla Signora e dal Signor si chiede di Parte_1 Pt_2 essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali – compreso il rimborso forfettario pari al 15% – del presente giudizio”.
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 10.7.2024, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Preliminarmente, ancora, vanno disattese nuovamente le istanze di ammissione dei capitoli di prova orale come formulate nuovamente da parte convenuta al momento della precisazione delle conclusioni nelle sue note conclusionali, atteso che la stessa non ha addotto motivi ulteriori in grado di modificare la decisione già presa sul punto nella ordinanza del 21/02/2025.
Detta decisione va quindi confermata in considerazione delle domande e difese delle parti, della documentazione già acquisita in atti di causa e di quanto di seguito rilevato in punto di fatto.
Nel merito va osservato che gli attori, proprietari dei due appartamenti identificati presso il CP_1 convenuto con l'interno 25 della scala A e l'interno 36 della scala B, hanno eccepito la illegittimità della delibera del 3.4.2024 (assunta sul punto n. 6 dell'O.D.G. “Analisi/ discussione/ delibera in merito ai preventivi inerenti al raffrescamento”) e del 23.5.2024 (assunta sul punto n. 1 dell'O.D.G. “Discussione e delibera in merito alla possibile variazione dei capitolati relativi alla predisposizione delle linee di adduzione”), con le quali l'assemblea del convenuto aveva deciso, rispettivamente, la scelta CP_1 della società appaltatrice dei lavori e il preventivo definitivo per l'installazione di un nuovo impianto di raffrescamento centralizzato e la variante del contratto di appalto sia in termini di progetto che in termini di prezzo.
Avverso dette delibere gli attori, presenti in assemblea, avevano espresso voto contrario e lamentano la loro nullità e/o annullabilità perchè:
- avrebbero modificato il regolamento condominiale di natura contrattuale (come previamente modificato in data 20.7.2023 con la delibera con cui l'assemblea all'unanimità aveva statuito l'abbandono dell'impianto centralizzato di raffrescamento e l'installazione di quanto necessario sulle parti comuni per la predisposizione autonoma delle singole unità immobiliari): a) in mancanza e violazione delle maggioranze costitutive e deliberative prescritte dalla legge (l'unanimità dei consensi di tutti i condomini); b) in violazione dell'art. 19 del Regolamento condominiale che per le variazioni della consistenza delle parti comuni condominiali e la costituzione di servitù richiede anch'essa l'unanimità dei consensi di tutti i condomini;
- sarebbero state assunte senza la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione di lavori straordinari, così violando la citata disposizione dettata dal c.c.;
- prevederebbero l'installazione di motori e/o di strutture metalliche all'interno del cortile condominiale che, oltre a limitare l'accesso in alcune aree dello stesso, lederebbero il decoro architettonico del fabbricato, così violando il divieto di cui l'art. 1120, comma quattro, c.c..
Il convenuto si difende eccependo in fatto: CP_1
- che immediatamente dopo la propria costituzione, avvenuta in data 9.10.2018, aveva affidato alla l'appalto per lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della centrale termica Controparte_4 nonché dei lavori di installazione e di predisposizione di una macchina refrigerante e delle relative linee di adduzione per ogni appartamento;
- che all'esito del procedimento di A.T.P. R.G. n. 36462/2021 sarebbe emerso che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte in quanto la macchina frigo installata non risultava essere conforme all'appalto e non risultava idonea per supportare il fabbisogno energetico dell'intero condominio;
- che, in tale contesto, venivano approvate: a) all'unanimità la delibera con cui il statuiva CP_1 di modificare il regolamento condominiale in modo da prevedere l'abbandono dell'impianto centralizzato di raffrescamento e di installare sulle parti comuni condominiali il necessario per permettere ad ogni singolo appartamento una predisposizione autonoma del raffrescamento;
b) le delibere impugnate con cui rispettivamente il sceglieva dapprima la società appaltatrice dei lavori e il preventivo definitivo CP_1 per l'installazione di un nuovo impianto di raffrescamento centralizzato e successivamente approvava una variante del contratto di appalto sia in termini di progetto che in termini di prezzo.
Nel merito, sottolineando la esistenza di una errata interpretazione fornita dagli attori sul contenuto delle delibere impugnate sul presupposto che “si era deliberato di passare ad impianti autonomi ed invece è stato realizzato un impianto centralizzato”, afferma l'infondatezza delle domande attoree considerato che:
- le delibere impugnate non avrebbero modificato il regolamento di condominio, ma avrebbero dato esecuzione a quanto deliberato dai condomini in data 20.7.2023 all'unanimità dei consensi (1000 millesimi), vale a dire: 1) la modifica del regolamento condominiale e 2) l'abbandono del sistema di refrigeramento condominiale nonché la l'installazione e la predisposizione delle linee di adduzione per i singoli appartamenti e la installazione delle singole macchine (c.d. unità esterne e interne) ad esclusiva spesa dei singoli condomini che le hanno installate;
- diversamente da quanto asserito da controparte, il fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di raffrescamento risulterebbe essere stato costituito in occasione dell'assemblea del 20.7.2023;
- l'estetica e il decoro architettonico dell'edificio non risulterebbero affatto alterate dall'installazione delle c.d. macchine dei condizionatori all'interno del cortile condominiale adibito a parcheggio con ciò non risultando violato il divieto di cui all'art. 1120, comma quarto, c.c.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter le parti hanno insistito nelle proprie eccezioni, domande e conclusioni, replicando a quanto rispettivamente dedotto nei propri atti introduttivi.
Per quanto qui di interesse si evidenzia in particolare che:
- gli attori, con la memoria n. 1, in replica alla comparsa del convenuto ed insistendo nelle domande formulate con il proprio atto introduttivo in punto di nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate, hanno eccepito che:
1) la installazione delle singole macchine (c.d. unità esterne e interne) non sarebbe stata deliberata ad esclusiva spesa dei singoli condomini che le hanno installate in quanto, diversamente da quanto asserito dal convenuto, con la delibera del 3.4.2024 era stato approvato un riparto spese “GEST. STRAORD.
RISANAMENTO RAFFRESCAMENTO” che prevede la partecipazione degli stessi attori secondo la quota millesimale posseduta;
2) già in sede di assemblea del 3.4.2024 avrebbero evidenziato la illegittimità della delibera in ordine alla ripartizione tra tutti i condomini pro quota millesimale delle spese dei lavori approvati proponendo di essere esclusi dal pagamento delle stesse;
3) la proposta di loro esclusione dal pagamento delle spese sarebbe stata bocciata dal CP_1 all'assemblea del 12.6.2024.
- invece il convenuto, con la memoria n. 2, oltre ad insistere sulle difese ed eccezioni sollevate in sede di costituzione, ha depositato un file (cfr. doc. 8) che sarebbe stato presentato ed illustrato all'assemblea del
10.7.2023 (cfr. doc. 7) in cui, oltre ai dati relativi al preventivo e al consuntivo della gestione straordinaria, sarebbero state sottoposte all'assemblea tre ipotesi per rimediare ai problemi relativi all'impianto di condizionamento condominiale, sottolineando come il avesse approvato la soluzione n. 3 con CP_1
912 millesimi, ratificando la decisione all'unanimità dei consensi alla successiva assemblea del 20.7.2023;
- Infine, gli attori, con la memoria n. 3, in replica alla memoria n. 2 del convenuto, hanno espressamente contestato quanto ivi asserito dal e hanno eccepito che: CP_1
1) nel deliberato avvenuto in data 20.07.2023 non vi sarebbe alcun richiamo letterale a quanto discusso in data 10.07.2023, discutendosi in tale occasione esclusivamente della “Modifica regolamento condominiale relativamente alla natura dell'impianto di raffrescamento al fine di stabilire la trasformazione da impianto condominiale ad autonomo”; 2) da una attenta lettura di quanto redatto all'assemblea del 10.07.2023 non si comprenderebbe quale sia stata la volontà di tutti i condomini, poiché non verrebbero in nessun modo riportate le maggioranze con le quali l'assemblea avrebbe effettuato la propria scelta;
3) solo con verbale di assemblea del 03.04.2024 si sarebbe discusso in maniera precisa e definitiva il preventivo dei lavori di “Risanamento dell'impianto di RAFFRESCAMENTO”, mentre prima di questa delibera la spesa non sarebbe stata in nessun modo specificata, in particolar modo perché manchevole di preventivi di spesa che sarebbero stati prodotti solo nell'aprile 2024 e non prima.
Tenuto conto delle allegazioni in fatto e documentali delle parti, viene in rilievo, per il suo carattere assorbente, la eccezione di mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di raffrescamento.
Secondo quanto già affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 25/05/2022, n. 16953, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal d.l. n. 145 del 2013, convertito nella legge n.
9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda ‹‹obbligatoriamente›› (e non più ‹‹se occorre››) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
L'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. (Cass 9388\23)
La norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla.
Ne consegue che, ai fini della validità della delibera di approvazione dei lavori, è necessaria la deliberazione specifica in merito: alle somme da dedicare al fondo;
al relativo riparto;
alla costituzione del fondo speciale per l'intera somma, ovvero al pagamento graduale in funzione del contratto d'appalto; ai ratei eventualmente necessari per costituire il fondo.
Il convenuto ha allegato, in replica alla eccezione di parte attrice in esame, che la deliberazione CP_1 del 20.7.2023 avrebbe approvato l'obbligatorio fondo speciale per i lavori straordinari di ripristino dell'impianto di raffrescamento, oggetto di causa. Da una agevole lettura del verbale assembleare del 20.07.2023 in esame si rileva che in esso è riportato testualmente quanto segue: “Punto 2) Delibera di costituzione del fondo spese straordinario per i lavori oggetto di delibera dell'odierna assemblea. Saranno emesse 2 rate: una con scadenza al 31/07/2023 e
l'altra al 30/09/2023”.
Emerge quindi che, sebbene, l'argomento era all'ordine del giorno, non vi è stata alcuna votazione sul punto e si è dato atto a verbale solo della previsione dell'emissione di due rate.
Tenuto conto dei suddetti principi giurisprudenziali, con tale delibera non risulta quindi costituito il fondo spese per l'intera somma, né che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento e il fondo fosse stato perciò costituito in relazione ai singoli pagamenti contabilizzati.
Atteso che la mancata costituzione del fondo speciale rende nulla la delibera assembleare che approva i lavori straordinari (Sentenza n. 17035/ 2016 Carr 9388\23) e che essa può essere delibata e rilevata d'ufficio o esaminata su eccezione delle parti anche dal giudice di appello (Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e
26243), emerge la nullità della delibera del 20.07.2023.
Ne consegue che tale nullità si riverbera (cfr. per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10196 del 2013) anche sulle successive delibere del 3.4.2024 (assunta sul punto n. 6 dell'O.D.G. “Analisi/ discussione/ delibera in merito ai preventivi inerenti al raffrescamento”) e del 23.5.2024 (assunta sul punto n. 1 dell'O.D.G. “Discussione e delibera in merito alla possibile variazione dei capitolati relativi alla predisposizione delle linee di adduzione”), perchè assunte senza che sia stato costituito il fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione di lavori straordinari in violazione dell'art.1135, comma 1, n°4, c.c., né prima della loro emissione né al momento della stessa.
Va dunque dichiarata la nullità delle delibere impugnate in accoglimento della domanda degli attori.
Nella presente decisione rimane assorbita ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese ed i compensi di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico del convenuto ed a favore degli attori, in solido tra di loro e, determinati CP_1 sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, vengono liquidati come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la nullità della delibera del convenuto del 3.4.2024, relativamente al suo punto n. 6 CP_1 dell'O.D.G. e del 23.5.2024 relativamente al suo punto n. 1 dell'O.D.G..
- Condanna il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore, a corrispondere agli CP_1 attori, in solido tra di loro, le spese ed i compensi di lite e di mediazione, liquidati in €.350,00 per spese ed in
€.5.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 32436 DELL'ANNO 2024
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANZI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
G. MARINO, 13/A 80125 NAPOLI presso il difensore avv. MANZI RAFFAELE ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ACCARINO VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA LUCIANO MANARA 20122 MILANO presso il difensore avv. ACCARINO VITTORIO CONVENUTO
Oggi 18/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to MANZI RAFFAELE Parte_1
Per , l'avv.to ACCARINO VITTORIO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono in conformità riportandosi ai propri atti di causa e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32436/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANZI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
G. MARINO, 13/A 80125 NAPOLI presso il difensore avv. MANZI RAFFAELE ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ACCARINO VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA LUCIANO MANARA 20122 MILANO presso il difensore avv. ACCARINO VITTORIO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa delibera assembleare - revisione tabelle millesimali.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 18/09/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di cassazione, SS.UU, con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dai signori e con atto di Parte_1 Parte_2 citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il sito in Milano, CP_1 via Settembrini n. 32, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I) In via preliminare sospendere
l'esecutività dei deliberati assembleari impugnati, in quanto chiaramente illegittimi onde evitare che i danni alle aree comuni possano considerevolmente aumentare. II) Nel merito, accertare la nullità o quanto meno
l'annullabilità dei deliberati impugnati, illegittimi anche rispetto a tutte le motivazioni sopra esposte, e per
l'effetto invalidare le decisioni prese dall'assemblea condominiale nelle sedute del 03.04.2024 e 23.05.2024 e di conseguenza condannare il al ripristino dello stato dei luoghi con sgombero di tutte le aree CP_1 comuni illegittimamente occupate e/o modificate. III) Il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le domande attoree e chiedendo di non CP_1 sospendere la esecutività delle delibere impugnate, nonché rigettarsi le domande suddette.
Fissata udienza per l'esame della sola istanza cautelare in data 11.12.2024 all'esito della stessa ed in accoglimento della istanza di rinvio formulata dalle parti per tentare la conciliazione della controversia richiesta dal Giudice, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 29.1.2025.
All'esito di tale udienza, rinunciata l'istanza di sospensione della esecutività delle delibere impugnate, venivano disposti il non luogo a provvedersi sulla istanza cautelare e la chiusura del relativo procedimento, riservando ogni provvedimento in merito alle spese legali.
Nelle more, con decreto del 7.11.2024, dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio, veniva fissata anche la nuova udienza per la comparizione delle parti alla medesima data del 29.1.2025.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
29.1.2025 non venivano ammesse né le prove orali richieste dalle parti né la CTU tecnica richiesta dagli attori e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.9.2025, assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note illustrative.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e, in particolare, a quelle di cui alle note conclusionali che qui si trascrivono integralmente: “I) Nel merito, accertare la nullità o quanto meno l'annullabilità dei deliberati impugnati, illegittimi anche rispetto a tutte le motivazioni sopra esposte, e per l'effetto invalidare le decisioni prese dall'assemblea condominiale nelle sedute del 03.04.2024 e 23.05.2024 e di conseguenza condannare il al ripristino dello stato dei CP_1 luoghi con sgombero di tutte le aree comuni illegittimamente occupate e/o modificate. II) Il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle proprie note illustrative conclusionali, come segue: “In preliminare: - per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa non concedere la sospensione dell'esecutività delle delibere assembleari del 3 aprile 2024 e del 23 maggio 2024; In via principale nel merito: -per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, rigettare le domande degli attori;
In via istruttoria: Il chiede, inoltre, di Controparte_2 ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa: 1)
Vero che durante l'assemblea straordinaria del 10 luglio 2023 tenutasi presso l'ufficio dell'Amministratore sito in Milano, alla Via Carlo Tenca n. 18 è stato mostrato a tutti i condomini il documento allegato quale doc. 8 che Le si rammostra?; 2) Vero che durante l'assemblea straordinaria del 10 luglio 2023 tenutasi presso l'ufficio dell'Amministratore sito in Milano, alla Via Carlo Tenca n. 18 si è anche discusso in merito al posizionamento delle macchine esterne e l'assemblea ha deliberato per l'ipotesi n. 3 la quale prevedeva il posizionamento dei macchinari come da documento allegato quale doc. 8 pagina 25 e ss. che Le si rammostra?; 3) Vero che al fine di dare esecuzione alla delibera assembleare del 20 luglio 2023 - nella quale si è deliberato all'unanimità di modificare il regolamento condominiale nella parte in cui prevedeva il passaggio da un raffrescamento centralizzato ad un raffrescamento autonomo – è stato necessario svolgere numerosi sopralluoghi presso il Condominio di Via Settembrini n. 32 finalizzati alla predisposizione delle macchine elettriche ed all'individuazione del luogo di posizionamento delle stesse?; 4) Vero che nelle successive assemblee dei condomini del del 3 aprile 2024 e del 23 Controparte_3 maggio 2024 si è dato unicamente attuazione alla delibera del 20 luglio 2023, ovvero, a seguito dei diversi sopralluoghi si è unicamente discusso in merito alle modalità di realizzazione dell'impianto autonomo già precedentemente approvato dai condomini all'unanimità? Si indicano quali testi , Testimone_1
, tutti domiciliati in Via Settembrini 32. Ci si oppone sin d'ora Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 alle eventuali prove per testi articolate da controparte e, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ammettere le prove per testi articolate dalla Signora e dal Signor si chiede di Parte_1 Pt_2 essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali – compreso il rimborso forfettario pari al 15% – del presente giudizio”.
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 10.7.2024, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Preliminarmente, ancora, vanno disattese nuovamente le istanze di ammissione dei capitoli di prova orale come formulate nuovamente da parte convenuta al momento della precisazione delle conclusioni nelle sue note conclusionali, atteso che la stessa non ha addotto motivi ulteriori in grado di modificare la decisione già presa sul punto nella ordinanza del 21/02/2025.
Detta decisione va quindi confermata in considerazione delle domande e difese delle parti, della documentazione già acquisita in atti di causa e di quanto di seguito rilevato in punto di fatto.
Nel merito va osservato che gli attori, proprietari dei due appartamenti identificati presso il CP_1 convenuto con l'interno 25 della scala A e l'interno 36 della scala B, hanno eccepito la illegittimità della delibera del 3.4.2024 (assunta sul punto n. 6 dell'O.D.G. “Analisi/ discussione/ delibera in merito ai preventivi inerenti al raffrescamento”) e del 23.5.2024 (assunta sul punto n. 1 dell'O.D.G. “Discussione e delibera in merito alla possibile variazione dei capitolati relativi alla predisposizione delle linee di adduzione”), con le quali l'assemblea del convenuto aveva deciso, rispettivamente, la scelta CP_1 della società appaltatrice dei lavori e il preventivo definitivo per l'installazione di un nuovo impianto di raffrescamento centralizzato e la variante del contratto di appalto sia in termini di progetto che in termini di prezzo.
Avverso dette delibere gli attori, presenti in assemblea, avevano espresso voto contrario e lamentano la loro nullità e/o annullabilità perchè:
- avrebbero modificato il regolamento condominiale di natura contrattuale (come previamente modificato in data 20.7.2023 con la delibera con cui l'assemblea all'unanimità aveva statuito l'abbandono dell'impianto centralizzato di raffrescamento e l'installazione di quanto necessario sulle parti comuni per la predisposizione autonoma delle singole unità immobiliari): a) in mancanza e violazione delle maggioranze costitutive e deliberative prescritte dalla legge (l'unanimità dei consensi di tutti i condomini); b) in violazione dell'art. 19 del Regolamento condominiale che per le variazioni della consistenza delle parti comuni condominiali e la costituzione di servitù richiede anch'essa l'unanimità dei consensi di tutti i condomini;
- sarebbero state assunte senza la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione di lavori straordinari, così violando la citata disposizione dettata dal c.c.;
- prevederebbero l'installazione di motori e/o di strutture metalliche all'interno del cortile condominiale che, oltre a limitare l'accesso in alcune aree dello stesso, lederebbero il decoro architettonico del fabbricato, così violando il divieto di cui l'art. 1120, comma quattro, c.c..
Il convenuto si difende eccependo in fatto: CP_1
- che immediatamente dopo la propria costituzione, avvenuta in data 9.10.2018, aveva affidato alla l'appalto per lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della centrale termica Controparte_4 nonché dei lavori di installazione e di predisposizione di una macchina refrigerante e delle relative linee di adduzione per ogni appartamento;
- che all'esito del procedimento di A.T.P. R.G. n. 36462/2021 sarebbe emerso che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte in quanto la macchina frigo installata non risultava essere conforme all'appalto e non risultava idonea per supportare il fabbisogno energetico dell'intero condominio;
- che, in tale contesto, venivano approvate: a) all'unanimità la delibera con cui il statuiva CP_1 di modificare il regolamento condominiale in modo da prevedere l'abbandono dell'impianto centralizzato di raffrescamento e di installare sulle parti comuni condominiali il necessario per permettere ad ogni singolo appartamento una predisposizione autonoma del raffrescamento;
b) le delibere impugnate con cui rispettivamente il sceglieva dapprima la società appaltatrice dei lavori e il preventivo definitivo CP_1 per l'installazione di un nuovo impianto di raffrescamento centralizzato e successivamente approvava una variante del contratto di appalto sia in termini di progetto che in termini di prezzo.
Nel merito, sottolineando la esistenza di una errata interpretazione fornita dagli attori sul contenuto delle delibere impugnate sul presupposto che “si era deliberato di passare ad impianti autonomi ed invece è stato realizzato un impianto centralizzato”, afferma l'infondatezza delle domande attoree considerato che:
- le delibere impugnate non avrebbero modificato il regolamento di condominio, ma avrebbero dato esecuzione a quanto deliberato dai condomini in data 20.7.2023 all'unanimità dei consensi (1000 millesimi), vale a dire: 1) la modifica del regolamento condominiale e 2) l'abbandono del sistema di refrigeramento condominiale nonché la l'installazione e la predisposizione delle linee di adduzione per i singoli appartamenti e la installazione delle singole macchine (c.d. unità esterne e interne) ad esclusiva spesa dei singoli condomini che le hanno installate;
- diversamente da quanto asserito da controparte, il fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di raffrescamento risulterebbe essere stato costituito in occasione dell'assemblea del 20.7.2023;
- l'estetica e il decoro architettonico dell'edificio non risulterebbero affatto alterate dall'installazione delle c.d. macchine dei condizionatori all'interno del cortile condominiale adibito a parcheggio con ciò non risultando violato il divieto di cui all'art. 1120, comma quarto, c.c.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter le parti hanno insistito nelle proprie eccezioni, domande e conclusioni, replicando a quanto rispettivamente dedotto nei propri atti introduttivi.
Per quanto qui di interesse si evidenzia in particolare che:
- gli attori, con la memoria n. 1, in replica alla comparsa del convenuto ed insistendo nelle domande formulate con il proprio atto introduttivo in punto di nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate, hanno eccepito che:
1) la installazione delle singole macchine (c.d. unità esterne e interne) non sarebbe stata deliberata ad esclusiva spesa dei singoli condomini che le hanno installate in quanto, diversamente da quanto asserito dal convenuto, con la delibera del 3.4.2024 era stato approvato un riparto spese “GEST. STRAORD.
RISANAMENTO RAFFRESCAMENTO” che prevede la partecipazione degli stessi attori secondo la quota millesimale posseduta;
2) già in sede di assemblea del 3.4.2024 avrebbero evidenziato la illegittimità della delibera in ordine alla ripartizione tra tutti i condomini pro quota millesimale delle spese dei lavori approvati proponendo di essere esclusi dal pagamento delle stesse;
3) la proposta di loro esclusione dal pagamento delle spese sarebbe stata bocciata dal CP_1 all'assemblea del 12.6.2024.
- invece il convenuto, con la memoria n. 2, oltre ad insistere sulle difese ed eccezioni sollevate in sede di costituzione, ha depositato un file (cfr. doc. 8) che sarebbe stato presentato ed illustrato all'assemblea del
10.7.2023 (cfr. doc. 7) in cui, oltre ai dati relativi al preventivo e al consuntivo della gestione straordinaria, sarebbero state sottoposte all'assemblea tre ipotesi per rimediare ai problemi relativi all'impianto di condizionamento condominiale, sottolineando come il avesse approvato la soluzione n. 3 con CP_1
912 millesimi, ratificando la decisione all'unanimità dei consensi alla successiva assemblea del 20.7.2023;
- Infine, gli attori, con la memoria n. 3, in replica alla memoria n. 2 del convenuto, hanno espressamente contestato quanto ivi asserito dal e hanno eccepito che: CP_1
1) nel deliberato avvenuto in data 20.07.2023 non vi sarebbe alcun richiamo letterale a quanto discusso in data 10.07.2023, discutendosi in tale occasione esclusivamente della “Modifica regolamento condominiale relativamente alla natura dell'impianto di raffrescamento al fine di stabilire la trasformazione da impianto condominiale ad autonomo”; 2) da una attenta lettura di quanto redatto all'assemblea del 10.07.2023 non si comprenderebbe quale sia stata la volontà di tutti i condomini, poiché non verrebbero in nessun modo riportate le maggioranze con le quali l'assemblea avrebbe effettuato la propria scelta;
3) solo con verbale di assemblea del 03.04.2024 si sarebbe discusso in maniera precisa e definitiva il preventivo dei lavori di “Risanamento dell'impianto di RAFFRESCAMENTO”, mentre prima di questa delibera la spesa non sarebbe stata in nessun modo specificata, in particolar modo perché manchevole di preventivi di spesa che sarebbero stati prodotti solo nell'aprile 2024 e non prima.
Tenuto conto delle allegazioni in fatto e documentali delle parti, viene in rilievo, per il suo carattere assorbente, la eccezione di mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di raffrescamento.
Secondo quanto già affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 25/05/2022, n. 16953, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal d.l. n. 145 del 2013, convertito nella legge n.
9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda ‹‹obbligatoriamente›› (e non più ‹‹se occorre››) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
L'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. (Cass 9388\23)
La norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla.
Ne consegue che, ai fini della validità della delibera di approvazione dei lavori, è necessaria la deliberazione specifica in merito: alle somme da dedicare al fondo;
al relativo riparto;
alla costituzione del fondo speciale per l'intera somma, ovvero al pagamento graduale in funzione del contratto d'appalto; ai ratei eventualmente necessari per costituire il fondo.
Il convenuto ha allegato, in replica alla eccezione di parte attrice in esame, che la deliberazione CP_1 del 20.7.2023 avrebbe approvato l'obbligatorio fondo speciale per i lavori straordinari di ripristino dell'impianto di raffrescamento, oggetto di causa. Da una agevole lettura del verbale assembleare del 20.07.2023 in esame si rileva che in esso è riportato testualmente quanto segue: “Punto 2) Delibera di costituzione del fondo spese straordinario per i lavori oggetto di delibera dell'odierna assemblea. Saranno emesse 2 rate: una con scadenza al 31/07/2023 e
l'altra al 30/09/2023”.
Emerge quindi che, sebbene, l'argomento era all'ordine del giorno, non vi è stata alcuna votazione sul punto e si è dato atto a verbale solo della previsione dell'emissione di due rate.
Tenuto conto dei suddetti principi giurisprudenziali, con tale delibera non risulta quindi costituito il fondo spese per l'intera somma, né che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento e il fondo fosse stato perciò costituito in relazione ai singoli pagamenti contabilizzati.
Atteso che la mancata costituzione del fondo speciale rende nulla la delibera assembleare che approva i lavori straordinari (Sentenza n. 17035/ 2016 Carr 9388\23) e che essa può essere delibata e rilevata d'ufficio o esaminata su eccezione delle parti anche dal giudice di appello (Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e
26243), emerge la nullità della delibera del 20.07.2023.
Ne consegue che tale nullità si riverbera (cfr. per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10196 del 2013) anche sulle successive delibere del 3.4.2024 (assunta sul punto n. 6 dell'O.D.G. “Analisi/ discussione/ delibera in merito ai preventivi inerenti al raffrescamento”) e del 23.5.2024 (assunta sul punto n. 1 dell'O.D.G. “Discussione e delibera in merito alla possibile variazione dei capitolati relativi alla predisposizione delle linee di adduzione”), perchè assunte senza che sia stato costituito il fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c. per l'esecuzione di lavori straordinari in violazione dell'art.1135, comma 1, n°4, c.c., né prima della loro emissione né al momento della stessa.
Va dunque dichiarata la nullità delle delibere impugnate in accoglimento della domanda degli attori.
Nella presente decisione rimane assorbita ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese ed i compensi di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico del convenuto ed a favore degli attori, in solido tra di loro e, determinati CP_1 sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, vengono liquidati come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la nullità della delibera del convenuto del 3.4.2024, relativamente al suo punto n. 6 CP_1 dell'O.D.G. e del 23.5.2024 relativamente al suo punto n. 1 dell'O.D.G..
- Condanna il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore, a corrispondere agli CP_1 attori, in solido tra di loro, le spese ed i compensi di lite e di mediazione, liquidati in €.350,00 per spese ed in
€.5.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani