Art. 2.
L'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica) e' incluso tra gli enti che possono esercitare la facolta' di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell' articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
L'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica) e' incluso tra gli enti che possono esercitare la facolta' di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell' articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .