TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11593 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sirchia, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Littore Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/10/2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dal marito , il quale, nonostante la ritualità della notifica, Controparte_1
è rimasto contumace.
La domanda di separazione merita senz'altro accoglimento.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente ed il tenore dell'atto introduttivo inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 Nessun'altra domanda è stata proposta dalla ricorrente;
dall'unione coniugale sono nate due figlie, oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, secondo quanto allegato in ricorso.
La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
FA di TR (ME) il 14/04/1951 ( ) e C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] ( ), i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio a Santo FA di TR (ME) il 05/06/1971.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Santo FA di TR al n. 10, parte II, serie A, dell'anno
1971).
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11593 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sirchia, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Littore Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/10/2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dal marito , il quale, nonostante la ritualità della notifica, Controparte_1
è rimasto contumace.
La domanda di separazione merita senz'altro accoglimento.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente ed il tenore dell'atto introduttivo inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 Nessun'altra domanda è stata proposta dalla ricorrente;
dall'unione coniugale sono nate due figlie, oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, secondo quanto allegato in ricorso.
La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
FA di TR (ME) il 14/04/1951 ( ) e C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] ( ), i quali hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio a Santo FA di TR (ME) il 05/06/1971.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Santo FA di TR al n. 10, parte II, serie A, dell'anno
1971).
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2